Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 novembre 2017, n. 26463

Conversione a tempo indeterminato dei contratti a termine - Imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste - Indicazione delle ragioni giustificatrici - Non necessaria

 

Esaminati gli atti e rilevato che B.M. e S.C.A.M. con ricorso del 12-12-2011 hanno impugnato la sentenza n. 861 del 12 maggio - 27 giugno 2011, con la quale la Corte d'Appello di PALERMO aveva respinto i gravami interposti dalle stesse ricorrenti avverso la pronuncia resa il 28 maggio 2009 dal giudice del lavoro di Trapani, di rigetto delle domande (avanzate anche da M.F.) di conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro subordinato a termine con part-time c.d. verticale (primi 15 giorni di ogni mese), stipulati ex art. 2 comma 1 bis dl.vo n. 368/2001 con P.I. S.p.a., a decorrere dal due aprile 2007 sino al 15 luglio dello stesso anno, quali operatrici di sportello junior, trattandosi, secondo la Corte distrettuale, di contratti rientranti nella previsione speciale contemplata dalla normativa di settore, in deroga all'ordinaria disciplina per i contratti a tempo determinato, compatibile con i principi costituzionali e con le direttive comunitarie, richiamando altresì la giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E., risultando per altro verso inammissibili i nuovi motivi aggiunti di cui alle memorie depositate il 28 aprile ed il sei maggio 2011 in ordine alla mancata dimostrazione del requisito quantitativo richiesto dal succitato art. 2 comma 1 bis;

 

Rilevato

 

che il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi, variamente articolati:

1) ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2, comma 1 bis d.lvo. n. 368/2001, 1421 e 2697 c.c., nonché 437 c.p.c., avendo le attrici agito deducendo non solo in astratto l'interpretazione e la legittimità del suddetto art. 2 comma 1 bis, ma anche la sussistenza dei presupposti di applicazione di tale norma (limite del 15% dell'organico aziendale al primo gennaio dell'anno, all'uopo positivamente valutato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 214/09, quale presupposto fondamentale di validità e di efficacia del contratto a termine, con conseguente nullità rilevabile di ufficio ed onere probatorio a carico di parte datoriale, ciò che non era stato considerato dal giudice d'appello in ordine alla mancata dimostrazione del rispetto del suindicato limite);

2) ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2 co. 1 bis cit. in relazione all'art. 14 delle disposizioni preliminari al c.c. (Applicazione delle leggi penali ed eccezionali - Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati), contestando la tesi interpretativa favorevole alla tesi della causalità, comunque eccezionale rispetto alla disciplina base in via ordinaria dettata dal D.lvo n. 368/01, sicché non è applicabile l'eccezione oltre i casi consentiti, ragion per cui la portata dell'art. 2 co. 1 bis non sarebbe estensibile oltre i casi eccezionali ivi contemplati, di modo che non riguarda le assunzioni di chi vi è adibito ad attività extra postale, come gli sportellisti - servizio postale universale oggetto del servizio pubblico in concessione, distinto perciò da altre variegate attività quali la consulenza finanziaria e assicurativa e la vendita dei relativi prodotti, ciò che rilevava a proposito delle mansioni di sportellista pacificamente disimpegnate da esse ricorrenti - cfr. amplius pagine da 6 a 10 del ricorso);

3) ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 2 comma 1 bis in relazione all'art. 23 d.lvo n. 261/09, con riferimento alla mancata prova di apposita concessione amministrativa in favore di P.I. per lo svolgimento del servizio istituzionale, cui lo stesso art. 2 co. 1 bis si riferisce (pgg. 10-11 del ricorso), mentre l'art. 23 del decreto n. 261 aveva la sola funzione di attuare norme comunitarie in tema di concorrenza, dunque legittimando un successivo ma distinto provvedimento;

4) ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 2, co. 1 bis più volte richiamato (pagine da 11 a 13 del ricorso), laddove i giudici di merito non avevano aderito alla tesi interpretativa di parte attrice, della quale non avevano dato conto in motivazione, incentrando il proprio convincimento soltanto sul rispetto dell'art. 3 Cost., mentre le ricorrenti avevano denunciato il conflitto della norma de qua anche con l'art. 35 della stessa Carta fondamentale (onere probatorio del datore di lavoro, con conseguente possibilità per il giudice di controllare che le esigenze di cui all'art. 1 d.lvo n. 368/01 siano effettivamente sussistenti);

VISTO che la S.p.a. P.I. ha resistito all'impugnazione avversaria mediante controricorso in data 9/10-01-2012;

che risultano dati rituali avvisi alle parti in data 25 gennaio 2017 della fissazione dell'adunanza in camera di consiglio al 30 marzo 2017 ex art. 380-bis. 1 c.p.c.(invero, come da ricerca informatica della Cancelleria in data 23-01-2017, l'avv. V.M. - qui costituito come unico procuratore speciale per la B. e la S., giusta il relativo atto a margine del ricorso, peraltro con contestuale elezione di domicilio in Roma presso lo studio dell'avv. G.D. - risulta cancellato dall'albo dei cassazionisti per revisione il 20-11-2015, sicché, nonostante pure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, contenuta nel medesimo ricorso, l'avviso della fissata adunanza è stato eseguito mediante deposito in cancelleria - cfr. sul punto Cass. I civ. n. 15566 del 24/07/2015, secondo cui nel giudizio di cassazione la comunicazione dell'avviso di udienza al difensore, che risulti essere stato cancellato dall'albo degli avvocati di appartenenza, è ritualmente eseguita presso la cancelleria della Corte, ex art. 366, comma 2, ultima parte, c.p.c., persistendo l'obbligo del professionista, alla stregua del rapporto di mandato instaurato con il proprio cliente, ad informarlo dell'impossibilità di proseguire il patrocinio, sicché non è configurabile alcun irrimediabile "vulnus" al diritto di difesa della parte.

Ad ogni modo, in questo procedimento l'avviso è stato altresì comunicato tramite p.e.c., consegnata il 25 gennaio 2017 all'indirizzo del domiciliatario avv. G.D., di guisa che risulta in tal modo così pure osservata la modifica del secondo comma del suddetto art. 366 -"ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine introdotta dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, il cui art. l’art. 25, comma 5, ha previsto che le modifiche ivi inserite si applicassero decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, c.d. Legge di stabilità 2012, in G.U. n. 265 del 14.11.2011 - Suppl. Ordinario n. 234 - il cui art. 36, a sua volta, stabiliva che, salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la stessa entrava in vigore il 1° gennaio 2012);

che il Pubblico Ministero non ha presentato requisitorie e che soltanto P.I. S.p.a. ha depositato apposita memoria illustrativa;

 

Considerato

 

che il ricorso è manifestamente infondato, poiché rappresenta doglianze già disattese in varie occasioni da questa Corte con numerose pronunce emesse in casi analoghi, cui il collegio intende dare continuità, condividendoli, in assenza altresì di convincenti e pertinenti argomentazioni di segno contrario;

che, come di recente pure osservato da questa Corte con la sentenza n. 6766 del 6/12/2016 - 15/03/2017, trattasi di questioni già oggetto di approfondita disamina compiuta dalle Sezioni unite civili n. 11374/2016, la quale ha chiarito che "le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal comma 1 bis dell'art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001, non necessitano anche dell'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del medesimo d.lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata ex ante direttamente dal legislatore", affermando altresì che "in tema di rapporti di lavoro nel settore delle poste, la stipula in successione tra loro di contratti a tempo determinato nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, e successive integrazioni, applicabile ratione temporis, è legittima, dovendosi ritenere la normativa nazionale interna non in contrasto con la clausola n. 5 dell'Accordo Quadro, recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE, atteso che l'ordinamento italiano e, in specie, l'art. 5 del d.lgs. n. 368 cit., come integrato dall'art. 1, commi 40 e 43, della I. n. 247 del 2007, impone di considerare tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi di interruzione tra essi intercorrenti, inglobandoli nel calcolo della durata massima (36 mesi)"; che, in relazione specificamente alla seconda censura, va condiviso quanto ancora affermato da Cass. n. 13609/2015, secondo cui l'art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l'assunzione - quelle concessionarie di servizi e settori delle poste - e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la ratio della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del c.d. "servizio universale" postale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore;

che analogamente si è anche pronunciata la Sezione VI - L civile di questa Corte con l'ordinanza n. 26675 del 23/11 - 22/12/2016, osservando in particolare che, come più volte affermato, l'art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, aggiunto dall'art. 1, comma 558, della legge n. 266 del 2005, ha introdotto, per le imprese operanti nel settore postale, un'ipotesi di valida apposizione del termine autonoma e speciale rispetto a quelle stabilite dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001; che il suddetto art. 2, comma 1 bis, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l'assunzione - quelle concessionarie di servizi e settori delle poste - e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la ratio della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del cd. ‘servizio universale’ postale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 1997/67/C1' mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore. Di conseguenza, al fine di valutare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali, percentuali sull'organico aziendale di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 1 bis, non operando l'onere di indicare sotto il profilo formale e di rispettare sul piano sostanziale la causale, oggettiva e di natura temporanea, giustificatrice dell'apposizione di un termine al rapporto (Cass. 26 luglio 2012 n. 13221, 2 luglio 2015 n. 13609, 5 febbraio 2016 n. 2324, nonché la più recente pronuncia delle Sez. un. 31 maggio 2016 n. 11374), di modo che veniva cassata, con rinvio, la sentenza impugnata, la quale non aveva applicato gli indicati principi, laddove aveva in particolare escluso la compatibilità dell'attività svolta dalla lavoratrice ricorrente rispetto alla ratio della disposizione speciale, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del c.d. servizio universale postale; considerato, poi, in particolare, quanto al suddetto primo motivo dell'attuale ricorso, che lo stesso appare comunque inammissibile per carente enunciazione delle indicazioni occorrenti a norma dell'art. 366, co. 1, nn. 3 e 6 c.p.c., soprattutto in ordine alla omessa specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti sui quali il ricorso si fonda, poiché non è stato debitamente riprodotto, né sufficientemente individuato e/o riassunto, il ricorso introduttivo del giudizio in relazione ai presupposti e alle circostanze di fatto, di cui parte ricorrente lamenta in effetti l'omessa valutazione in sede di gravame (rispetto dei limiti di contingentamento delle assunzioni a tempo determinato), per cui invece la Corte palermitana ha rilevato l'inammissibilità dei nuovi motivi aggiunti, dedotti con le successive memorie (peraltro, anche in caso di error in procedendo ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., l'esame diretto degli atti consentito alla Corte nella specifica materia presuppone, ad ogni modo, il rispetto delle succitate allegazioni ai sensi del citato art. 366);

che il secondo motivo appare infondato alla luce della succitata e qui condivisa giurisprudenza, secondo cui è del tutto valida l'applicazione dell'art. 2, comma 1 bis in discussione all'intero servizio postale, di modo che non rilevano fattori soggettivi quali l'inquadramento o le mansioni assegnate al singolo diretto interessato, sicché non assume alcuna importanza che le due ricorrenti siano state adibite alla sportelleria, per cui inoltre non sussistono gli estremi dell'ipotizzata violazione dell'art. 14 del c.d. preleggi circa i limiti di applicazione delle leggi penali ed eccezionali (cfr. d'altro canto anche Cass. lav. sentenza n. 21013 del 2015, secondo cui in particolare le leggi di adeguamento all'ordinamento comunitario, previste dalla L. n. 11 del 2005, sono di livello ordinario e non escludono che sulla materia da esse regolata possano incidere altre leggi di pari livello, senza che tutto ciò dia luogo a questioni di legittimità costituzionale o ad altre questioni diverse da quelle attinenti alla successione di leggi nel tempo. Cfr. parimenti Cass. lav. sentenza n. 20858 del 09/07 - 15/10/2015 nonché n. 2324 del 22/10/2015 - 05/02/2016, laddove d'altro canto con riferimento alla L. 4.2.2005 n. 11, recante disciplina per gli strumenti di recepimento normativo delle direttive comunitarie ed il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario, il cui art. 9 risulta per di più in seguito abrogato dalla L. 24 dicembre 2012 n. 234);

che parimenti è privo di pregio il terzo motivo di ricorso, dovendosi di nuovo richiamare specialmente l'insegnamento ed i chiarimenti delle Sezioni unite civili di questa Corte al riguardo, giusta l'anzidetta sentenza n. 11374 del 5/04 - 31/05/2016, cui integralmente si rimanda per ogni ulteriore riferimento e approfondimento;

che in proposito va aggiunto come il terzo motivo risulti ad ogni modo contrario all'accertamento in fatto operato dai giudici di merito secondo cui "P.I. s.p.a. è impresa concessionaria di pubblico servizio ... quale fornitore del servizio universale", ciò che peraltro è palesemente notorio, di modo che la censura sul punto, avverso tale accertamento, pure compiuto in base al dato normativo, appare inammissibile ex art. 360 n. 3 c.p.c.;

che similmente va detto per quanto attiene al quarto e ultimo motivo di ricorso, comunque infondato, laddove si censura, invero inammissibilmente, ancora ex art. 360 n. 3 cit., però la motivazione dell'opzione ermeneutica, legittimamente operata dalla Corte di merito, lamentando l'omessa considerazione di quanto pur dedotto ex art. 35 Cost., per giunta senza nemmeno precisamente chiarire il contenuto della doglianza a suo tempo mossa, né l'atto specifico in cui ciò sarebbe avvenuto, dunque senza le indispensabili indicazioni richieste a pena d'inammissibilità dall'art. 366, segnatamente co. I nn. 3 e 6, del codice di ritenuto, pertanto, che il ricorso va disatteso, con conseguente condanna della parte rimasta soccombente alle spese;

ritenuto, infine, che non sussistono le condizioni di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. 115/2002, ratione temporis inapplicabile nella specie, trattandosi di ricorso risalente all'anno 2012;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida, a favore della società controricorrente in euro #3500,00# per compensi professionali ed in euro #200,00# per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.