Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 novembre 2017, n. 26604

Cartella esattoriale - Contributi SSN - Carenza di giurisdizione - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Natura tributaria dei contributi - Prescrizione dei contributi Inps - Eccezione di interruzione e di sospensione della prescrizione - Eccezioni in senso lato, rilevabili anche d'ufficio - Sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis"

 

Rilevato

 

che la s.a.s. Azienda agricola T. G. e G. proponeva opposizione alla cartella esattoriale con cui l'Inps chiedeva il pagamento di € 676.955,00 per contributi, innestando il contraddittorio con l'Inps e la società di riscossione Esatri s.p.a.;

che dichiarato il difetto di giurisdizione quanto ai contributi SSN ed accolta parzialmente l'opposizione quanto agli altri contributi, con condanna alle spese a favore dell'Esatri s.p.a., contro la sentenza l'opponente proponeva ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. quanto al capo contenente il rigetto dell'eccezione di decadenza (considerata dal giudice quale opposizione agli atti esecutivi) ed appello circa la carenza di giurisdizione in materia di contributi SSN e la mancata dichiarazione di prescrizione dei contributi Inps;

che la Corte d'appello di Milano (sentenza del 3.10.2011) ribadiva la carenza di giurisdizione e rigettava l'eccezione di prescrizione (decennale per i contributi relativi al periodo 1985 - 1992, quinquennale per quella riflettente il periodo 1993 - 1994);

che propone ricorso per cassazione la predetta Azienda agricola con quattro motivi;

che l'Inps resiste con controricorso, mentre la Esatri Esazione Tributi s.p.a. rimane solo intimata;

 

Considerato

 

a) che col primo motivo, dedotto per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 31.12.1992 n. 546, così come modificato dall'art. 12 della legge 26.12.2001 n. 448, la ricorrente si lamenta della denegata giurisdizione in punto di contributi sanitari, rilevando che sino all’1.1.1998 le aziende scontavano tre distinte aliquote per S.S.N., per indennità di malattia e per indennità di maternità, mentre a decorrere dalla suddetta data erano tenute a versare solo le ultime due;

b) che il motivo è infondato in quanto le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di statuire (Sez. Un., Ordinanza n. 123 del 9.1.2007) che "in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - il quale ha previsto l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio - è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo di contributi per il Servizio sanitario nazionale e delle relative sanzioni. La S.C., nell'affermare tale principio, ha riconosciuto la natura tributaria del contributo predetto, trattandosi di prestazione che non trova giustificazione né in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico, né in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione ed il beneficio ricevuto dal singolo, sussistendo tale imposizione anche se l'interessato, che pure ha il potenziale diritto ad ottenere l'assistenza sanitaria, non vi ricorre; ne consegue l'infondatezza della questione di costituzionalità, con riguardo agli artt. 25 e 102 Cost., non avendo la S.C. ritenuto superato il limite di non snaturare le materie attribuite alle commissioni tributarie, secondo il monito della Corte costituzionale nell'ordinanza n. 144 del 1998, tenuto conto della natura tributaria del contributo in questione";

c) che col secondo motivo, dedotto per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., la difesa dell'azienda lamenta l'erronea condanna alle spese sia in primo che in secondo grado nei confronti della società Esatri s.p.a., in quanto quest'ultima era stata evocata in giudizio solo per denuntiatio litis, senza che nei suoi confronti fosse proposta alcuna domanda, con la conseguenza che, non essendovi stata soccombenza nei confronti di quest'ultima, da considerare come semplice interveniente, non avrebbe potuto esservi condanna al pagamento delle spese a carico della ricorrente;

d) che tale motivo è infondato in quanto la Corte d'appello, nel condannare l'appellante al pagamento delle spese anche nei confronti della società di riscossione, non ha fatto altro che applicare correttamente il principio della soccombenza, a nulla rilevando la qualificazione giuridica dell'azione intrapresa contro la società Esatri s.p.a. nei termini in cui è stata prospettata dall'odierna ricorrente;

e) che col terzo motivo, dedotto per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c., la ricorrente lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione in relazione ai contributi previdenziali per il periodo compreso tra il 1987 ed il 1992, assumendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la sospensione della prescrizione, ricollegandola alla domanda di condono, e nel contempo non si sarebbe accorta della tardività dell'avversa eccezione di interruzione della prescrizione;

f) che tale motivo è infondato in quanto, atteso che le eccezioni di interruzione e di sospensione della prescrizione sono da intendere come eccezioni in senso lato (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 18250 del 12.2.2009, n. 13783 del 13.6.2007, n. 16542 del 14.7.2010 per l'eccezione di interruzione, nonché Cass. sez. 2, n. 21929 del 15/10/2009 e Sez. 3, n. 24680 del 24/11/2009 per l'eccezione di sospensione), come tali rilevabili anche d'ufficio, si osserva che le Sezioni unite di questa Corte (S.U, Ordinanza n. 10531 del 7.5.2013) hanno affermato che "il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto"; che, pertanto, correttamente la Corte d'appello ha rilevato che nella fattispecie l'Inps, con riferimento ai contributi del periodo 1985 - 1992, accertati con verbale dell'8.8.1994 e contestati all'azienda con atto del 26.11.1994, aveva spedito raccomandate in data 18.7.1995, ricevute nelle date dell'8.8.1995, del 10.8.1995 e del 16.8.1995 delle quali aveva prodotto ricevute, per cui le stesse erano pervenute alla destinataria prima del 17.8.1995 e del 31.12.1995, cosicché la prescrizione, per effetto di tali atti interruttivi, era rimasta decennale ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, entrata in vigore il 17.8.1995; che si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 13831 del 6.7.2015) che "in tema di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dall'INPS anteriormente al 31 dicembre 1995, i quali - tenuto conto dell'intento del legislatore di realizzare un "effetto annuncio" idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti - valgono a sottrarre a prescrizione i contributi maturati nel decennio precedente l'atto interruttivo e a far decorrere, dalla data di questo, un nuovo termine decennale di prescrizione" (conf. a S.U. n. 5784 del 4.3.2008);

che la Corte d'appello ha rilevato, altresì, in modo altrettanto corretto, che poiché la società non aveva pagato le rate del condono richiesto con domande del 2.10.1997 e del 28.10.1999, l'Inps l'aveva diffidata ad adempiere con raccomandata del 29.7.2005, ricevuta il 12.8.2005, e poi le aveva notificato la cartella il 25.2.2006, per cui il termine prescrizionale decennale non si era compiuto;

che la stessa Corte di merito ha poi giustamente rilevato che la prescrizione non si era compiuta anche tenendo conto degli effetti della domanda di condono la quale, pur non assumendo valore di riconoscimento del debito, determinava egualmente la sospensione del termine di prescrizione fino al momento del rispetto delle modalità di pagamento delle somme richieste; che in tal senso si è espressa anche questa Corte (Cass. sez. lav. n. 24280 del 29.9.2008) precisando che in tema di condono previdenziale l’esigenza pubblicistica di garantire all'ente creditore una rapida realizzazione dei suoi diritti, riducendo il contenzioso attraverso una parziale remissione dei debiti, comporta, ove il contribuente acceda al condono, la parziale sottrazione del rapporto obbligatorio al regime civilistico attribuendo al termine per l'adempimento un carattere decadenziale, non prorogabile quali siano le ragioni dell'inadempimento o del ritardo, per cui la domanda di condono, pur non assumendo valore di riconoscimento del debito, determina ugualmente la sospensione del termine prescrizionale sino a quando l'interessato rispetti le modalità di pagamento delle somme richieste;

g) che attraverso l'ultimo motivo di censura la ricorrente lamenta che il parziale accoglimento dell'opposizione avrebbe imposto una compensazione quantomeno parziale delle spese in favore dell'Inps;

h) che anche quest'ultima doglianza è infondata avendo la Corte di merito fatto buon governo dei suoi poteri in materia di liquidazione delle spese di lite applicando, in maniera consequenziale all'esito del giudizio d'appello, il generale principio della soccombenza e confermando la sentenza del giudice di primo grado che, al riguardo, aveva già compensato per metà le spese nei confronti dell'Inps, proprio in considerazione della parziale soccombenza della società nel primo grado di giudizio.

i) che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo esclusivamente in favore dell'Inps, atteso che la società di riscossione Esatri s.p.a. è rimasta solo intimata;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese nella misura di € 6200,00, di cui € 6000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge in favore dell'Inps.