Giurisprudenza - CORTE DEI CONTI - Sentenza 29 settembre 2016

Strutture ricettive - Danno erariale - Mancato versamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno

 

Fatto

 

Con l’atto di citazione in esame la Procura regionale ha convenuto in giudizio il nominato per sentirlo condannare "al pagamento, in favore del Comune di Siena della somma complessiva di euro 50.835,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia".

Nel merito dei fatti risulta che con nota del 15 maggio 2015 il Nucleo di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Siena ha denunciato un'ipotesi di danno erariale relativa al mancato versamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno da parte dell'Hotel D. P. in Siena.

Dagli atti di indagine si rileva che l'Hotel in parola, nel periodo luglio 2012 - ottobre 2014 ha omesso di versare all'Amministrazione comunale parte della tassa di soggiorno addebitata e riscossa dai propri clienti.

In particolare, a seguito di perquisizione locale e personale ordinata dalla Procura della Repubblica di Siena, nell’ambito del procedimento penale n. 0234/2015, sono state trovate le ricevute relative al versamento da parte dei clienti della tassa di soggiorno, versamento a cui non è corrisposto lo storno a favore delle Casse comunali.

Dalla vicenda, secondo la Procura attrice, emergerebbe un danno pari ad €. 50.835,00 che andrebbe addebitato alla sig.ra F. S., legale rappresentante della FACS srl, proprietaria dell'Hotel D. P., atteso che i gestori delle strutture ricettive, per ciò che concerne l’obbligo di versamento della tassa di soggiorno, vadano ricondotti nella categoria degli agenti contabili di fatto, tenuti alla resa del conto giudiziale e sottoposti alla giurisdizione sulle materie di contabilità pubblica della Corte dei Conti.

A seguito di invito a dedurre la signora S. ha presentato una nota di deduzioni con la quale chiede che l’attivazione del giudizio contabile sia subordinata alla definizione del giudizio penale al fine di evitare giudicati contrastanti.

Al riguardo, secondo la Procura attrice, non vi sarebbe alcun rischio di giudicati confliggenti, atteso che, dagli atti trasmessi dal Comune di Siena, emerge inequivocabilmente il mancato versamento presso il Comune da parte della struttura alberghiera delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno.

In previsione dell’odierna udienza di merito la parte convenuta si è costituita in giudizio tramite patrocinio legale eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice contabile e la necessità della sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale.

Nel merito difetterebbe l’elemento soggettivo in quanto l’interessata avrebbe solo ritardato il versamento trovandosi la strutture alberghiera in "grave stato di difficoltà economica".

La quantificazione del danno, infine, sarebbe avvenuta con criteri presuntivi che non potrebbero valere davanti al Giudice contabile il cui danno risarcibili dovrebbe essere certo, attuale e concreto.

In sede di discussione orale, entrambe le parti presenti hanno ribadito i propri difformi scritti ed, in particolare, sono state depositate più ricevute di versamento dell’imposta per complessivi €. 9.936,00 (relativi all’annualità 2012) che la parte convenuta ritiene debbano essere scomputati dal danno azionato ed il giudizio è passato in decisione sulla base delle argomentazioni ed allegazioni processuali.

 

Considerato in diritto

 

A parere di questo Collegio, nella vicenda in esame si ravvisano tutti i presupposti necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione amministrativo-contabile.

In via preliminare deve essere disatteso l’eccepito difetto di giurisdizione di questo Giudice contabile che per inciso ha già trattato analogo caso (sent. n.101/2016), riscontrando tutti i tratti della giurisdizione contabile.

Parimenti non sussistono le condizioni per disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.

Le valutazioni che il Giudice penale riterrà di trarre nella vicenda si muovono su un piano diverso di indagine dove non vi è coincidenza tra l’accertamento penale della condotta (configurazione di una ipotesi di reato) e l’esame del medesimo comportamento ai fini dell’uso del denaro pubblico che, per stessa ammissione della parte, ad oggi non è stato totalmente riversato nelle casse comunali e da qui l’assoluta autonomia di indagine di cui il Giudice contabile dispone.

1. Nel merito in primo luogo è indubitabile che all’epoca degli eventi la parte convenuta era direttamente legata all’Amministrazione pubblica locale da un rapporto funzionale di servizio, conseguente all’obbligo di esazione dell’imposta di cui trattasi.

2. Altrettanto evidente è il nesso causale tra la condotta della stessa e l’evento dannoso (mancati riversamenti nelle casse comunali) atteso che il tutto si è svolto in violazione delle regole ordinarie disciplinanti il rapporto di esazione, dettagliatamente descritto nelle delibere di Consiglio Comunale allegate al fascicolo di causa.

3. Circa il comportamento della parte convenuta occorre esaminare l’ulteriore elemento della configurabilità della condotta quantomeno gravemente colposa come risulta dall’esame dei comportamenti stessi così come ampiamente illustrati nella attività istruttoria espletata nonché nell’atto di costituzione in giudizio dove non si nega l’ammanco ma se ne riduce la rilevanza trattandosi (secondo la tesi difensiva) di una mera momentanea carenza di liquidità.

Tale circostanza appare inverosimile atteso che l’imposta viene esatta all’atto della chiusura del conto e, quindi, non vi dovrebbero essere somme da "recuperare" ma solo ed esclusivamente incassi per contanti o equivalenti.

L’uso di tali somme per altre esigenze di cassa non può, comunque, costituire esimente della responsabilità.

4. Tutto ciò premesso il danno erariale azionato deve essere confermato nella sua integralità in quanto l’esame delle allegazioni processuali fornisce una ricostruzione condivisibile tenendo conto che la oggettiva situazione di incertezza nella ricostruzione deriva da comportamenti censurabili della Soc. alberghiera che non ha gestito con trasparenza e puntualità l’esazione del tributo locale.

Al riguardo le difese hanno sottolineato la non esattezza contabile della ricostruzione di un volume di incassi mediante media statistica di clienti, in rapporto ai veicoli diretti alla struttura alberghiera ed accertati mediante accesso in zona traffico limitato.

Tutto ciò premesso la parte, nella sua qualità di rappresentante legale della FACS S.r.l., non ha fornito documentazione a riprova del volume dell’imposta riscossa.

Per inciso la struttura alberghiera avrebbe dovuto redigere, a cadenza quadrimestrale, una certificazione informatica delle presenze turistiche soggette ad imposta, con l’indicazione degli importi riversati alla Amministrazione comunale in via tracciabile.

Questo assoluto difetto di controprova, al di là degli eventuali risvolti penali, comporta l’accoglimento della tesi accusatoria, peraltro suffragata da una ricostruzione teoricamente condivisibile.

Al riguardo in sede di discussione orale è stata fornita la prova di tre versamenti per un totale di euro 9.936,00 importo da defalcare dalla richiesta risarcitoria che deve essere accolta pe la differenza pari ad euro 40.899,00 (50.835,00 meno 9.936,00).

L’importo di cui trattasi deve essere considerato comprensivo di interessi e rivalutazione per le oggettive difficoltà di datare il dies a quo del danno, per ogni singola condotta illecita.

L’esito del processo comporta la condanna alle spese di giudizio.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti, infine, gli interessi nella misura del saggio legale fino al momento del saldo;

 

P.Q.M.

 

Definitivamente pronunciando sul giudizio n.60339/R, e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale conformità delle conclusioni del Pubblico ministero,

Condanna

il convenuto F. S. al pagamento, a favore del Comune di Siena, dell’importo di €. 40.899,00 (quarantamilaottocentonovantanove/00) omnicomprensivi.

Condanna, altresì, la parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato che, fino alla presente decisione, sono liquidate in €. 170,96 - euro centosettanta/96).

Manda alla Segreteria le comunicazioni e le notificazioni di rito.