Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 maggio 2017, n. 11401

Tributi - IRAP - Medico pediatra convenzionato col SSN - Impiego di personale di segreteria e infermieristico fornito da cooperativa (outsourcing) - Valutazione del giudice di merito - Necessità

Ragioni della decisione

Costituito il contraddittorio ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 338 della CTR-Molise che il 30 ottobre 2015 ha riformato la decisione della CTP-Isernia e ha annullato l'avviso di accertamento notificato dal fisco al dott. A.D., pediatra convenzionato col SSN, per IRAP-2010 non pagata. Il contribuente resiste con controricorso, ricorso incidentale sulle spese e memoria.

Premesso, riguardo al primo motivo di ricorso principale, che la sentenza d'appello rispetta il cd. "minimo costituzionale" di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), con gli altri due motivi l'Agenzia esattamente censura - per violazione di norme di diritto sostanziali (d.lgs. 446/1997, artt. 2, 3; cod. civ., art. 2697) - la sentenza d'appello laddove stima l'attività del contribuente sfornita del requisito dell'autonoma organizzazione pur essendo espletata con l'ausilio di "personale di segreteria e infermieristico".

I due mezzi sono centrati correttamente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Tale parametro orientativo, invece, non risulta rispettato dal giudice d'appello laddove afferma che "la circostanza che il contribuente non si sia avvalso dell'apporto personale di personale di segreteria e infermieristico (peraltro, come documentato in atti, non alle sue dipendenze) non appare elemento decisivo". La CTR non solo trascura il parametro quantitativo indicato dalle sezioni unite circa l'impiego di una sola unità lavorativa con mansioni esecutive, ma trascura pure consolidati principi in materia di outsourcing rispetto all'imposizione IRAP (es. Cass. n. 16220 del 2009, n. 22674 del 2014, n. 8962 del 2013) con riferimento al "personale di segreteria e infermieristico ... non alle sue dipendenze". E' lo stesso contribuente che, in controricorso, ammette che "per servizi infermieristici e di segreteria" si avvale di personale fornito dalla Coop. N.A. e asseritamente remunerato "per una media di 44 ore mensili, ovvero due ore al giorno, con compenso di soli E. 325,00 mensili (notoriamente insufficiente per un lavoratore subordinato a tempo pieno).

Dalle autosufficienti trascrizioni contenute nel ricorso principale emerge che i verbalizzanti hanno rilevato l'utilizzo di una infermiera per quaranta ore settimanali dal lunedì al venerdì e di altra figura professionale con mansioni di segreteria; soggetti che avrebbero dichiarato di lavorare nello studio medico da circa dieci anni. Il contribuente sostiene trattarsi di un errore di verbalizzazione, ma, dalla sentenza di primo grado, risulterebbe priva di data la convenzione, per prestazioni infermieristiche mensili di cinquantadue ore, tra la Coop. N.A. e i medici dr. D. e tale dr. I..

Circostanza quest'ultima che non è stata indagata dalla CTR (v. Cass. Sez. U, n. 7291 e n. 7371 del 2016) e che rileva anche ai fini degli oneri probatori a carico della parte contribuente pure riguardo al personale reclutato in outsourcing (Cass. n. 21679 del 2016).

Conseguentemente, la causa può essere decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, primo comma, cod. proc. civ. con ordinanza di rigetto del primo motivo di ricorso principale, accoglimento degli altri motivi, assorbimento del ricorso incidentale sulle spese e cassazione della sentenza d'appello con rinvio al giudice competente per nuovo esame del materiale probatorio alla luce dei superiori principi di diritto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il primo motivo di ricorso principale e accoglie gli altri; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.