Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE NAPOLI - Sentenza 06 dicembre 2016, n. 20789

Tributi - Riscossione coattiva - Fermo amministrativo dell’auto - Bene strumentale all’esercizio dell’attività - Impignorabilità

 

Fatto

 

(...) a mezzo del procuratore costituito, con ricorso spedito il 3.6.2016, depositato il 8.6.2016, notificato il 4.5.2016 all'Agente della riscossione, impugnava un provvedimento di fermo amministrativo da lui conosciuto 7.4.2016.

La parte riferiva di non aver mai ricevuto notifica del preavviso e che il veicolo era bene strumentale all’esercizio della sua attività come risultava dal registro dei beni ammortizzabili. Concludeva chiedendo che fosse annullato il preavviso di fermo con vittoria di spese del giudizio.

Con controdeduzioni del 7.10.2016 si costituiva l'agente della riscossione eccependo che non era necessaria la notifica di un atto di preavviso quando l'ultima cartella esattoriale era stata notificata da meno di un anno. Depositava relate di notifica di tutte le cartelle e chiedeva il rigetto del ricorso.

Con successive memorie del 10.11.2016 la parte eccepiva che Equitalia non poteva stare in giudizio a mezzo di un difensore, che alcune notifiche erano irregolari, alcune cartelle erano prescritte e che il fermo era comunque illegittimo se non preceduto entro il termine di trenta giorni da un avviso.

All'udienza del 25.11.2016, sulle conclusioni delle parti come da verbale, la causa era riservata in decisione.

 

Diritto

 

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il decreto legge n. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013, c.d. legge del fare, esclude la pignorabilità dei beni strumentali all'esercizio di una professione. Pertanto l’auto di un avvocata che come nel caso di specie, sia inserita nell'elenco dei beni ammortizzabili non può essere sottoposta al fermo che è misura cautelare propedeutica alla successiva espropriazione. Il provvedimento di fermo va quindi annullato e cancellata a cura e spese di Equitalia la relativa annotazione.

Stante la particolarità della materia, la perdurante incertezza giurisprudenziale sul punto e la novità della questione concorrono giustificati motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Compensa le spese