Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 marzo 2018, n. 7354

Tributi - Contenzioso tributario - Giudizi estimativi - Valutazione del materiale istruttorio - Necessità

 

Atteso che

 

- Circa l'avviso notificato a Gastone Goni in accertamento induttivo sull'anno d'imposta 2005, l'Agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza che ha equitativamente ridotto l'importo dei maggiori ricavi in parziale accoglimento dell'appello del contribuente.

- Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

- Il ricorso denuncia violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 600/1973, artt. 2727, 2729 c.c. (primo motivo) ed error in procedendo per impiego di equità sostitutiva (secondo motivo).

- Il ricorso è fondato: il giudice tributario non ha poteri di equità sostitutiva, dovendo pertanto motivare i propri giudizi estimativi in rapporto al materiale istruttorio (Cass. 11354/2001 Rv. 549142, Cass. 24520/2005 Rv. 585565, Cass. 4442/2010 Rv. 611651, Cass. 25707/2015 Rv. 638078); nella specie, il giudice d'appello ha dichiarato «equo e di giustizia ridurre forfettariamente del 50% i maggiori ricavi accertati», ma ha omesso del tutto di motivare questa rideterminazione quantitativa (ovviamente irrilevante il riferimento alla proposta conciliativa del debitore), rideterminazione peraltro viziata da macroscopica contraddittorietà giacché l'abbattimento risulta effettivamente operato in misura ben superiore al 50% («da € 96.659,00 a € 38.695,00»).

- Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.