Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 luglio 2016, n. 14279

Accertamento - Tributi - Imposta di registro - Agevolazioni "prima casa" - Decadenza

 

Svolgimento del processo

 

La controversia concerne l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e delle relative sanzioni, conseguenti alla decadenza dai benefici di cui all'art. 33 comma 3 della legge n. 388 del 2000, a seguito del mancato inserimento dell'area compravenduta, in un piano particolareggiato, comunque denominato, e per la mancata stipula di alcuna convenzione di lottizzazione, nella quale la società contribuente abbia assunto obblighi per la sopportazione dei costi di prima edificazione.

La sentenza della CTR, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva l'appello dell'ufficio, ritenendo che non ci fosse stata decadenza dall'azione accertativa, in virtù dei commi 1 e 1 bis dell'art. 11 della legge n. 289 del 2002, e che, comunque, l'edificazione non fosse stata realizzata in area soggetta a piano particolareggiato comunque denominato.

Avverso la predetta pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi (corredati di memoria illustrativa), mentre l'ufficio ha resistito con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, e precisamente dell'art. 11 commi 1 e 1 bis della legge n. 289 del 2002 e dell'art. 76 del DPR n. 131/86, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto l'ufficio sarebbe decaduto dall'azione accertativa, per decorrenza del termine triennale di cui all'art. 76 del DPR n. 131/76, non suscettibile di proroga, ai sensi dell'art. 11 comma 1 bis cit. per la violazione delle disposizioni agevolative, a differenza della previsione di cui al comma l della medesima norma, relativa agli accertamenti di valore.

Il motivo è infondato.

Alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, la proroga di due anni dei termini di accertamento, prevista dall'art. 11 comma 1 L. 27 dicembre 2002 n. 289, in caso di mancata o inefficace presentazione della domanda di condono, si applica anche alle ipotesi di liquidazione delle imposte dovute in conseguenza del recupero fiscale per la violazione di norme in tema di agevolazioni tributarie, in quanto l'art. 11 comma 1 bis I. n. 289 cit. ne consente la condonabilità (Cass. n. 23222/15 e n. 24683 del 2014; Cass. sez. trib. n. 21280 del 2013, Cassazione ordinanze nn. 279/13, 1672/11, 12069/10, Cass. n. 24575/2010). La disposizione risulta ribadita dall'art. 2 comma 46 della legge n. 350 del 2003 (cd. legge finanziaria per il 2004). Nella presente vicenda, l'atto di compravendita dell'area risulta registrato il 20 gennaio 2003; pertanto l'originario termine di cui all'art. 76  del DPR n. 131/86 scadeva il 20 gennaio 2006, ed in virtù della menzionata proroga biennale, l'avviso di liquidazione notificato alla società contribuente l'11.11.2007 risulta all'evidenza tempestivo.

Con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente denuncia il vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in quanto, il piano di lottizzazione nel quale era inserita l'area oggetto di controversia doveva ritenersi nella specie equiparabile e alternativo al piano particolareggiato, inteso quale situazione urbanistica presupposta per accedere alla fruizione dei benefici fiscali richiesti, mentre i giudici d'appello avrebbero risolto la controversia ritenendo che "la liquidazione della maggiore imposta di registro a seguito dell'Istanza di definizione agevolata non può Impedire all'ufficio di disconoscere le agevolazioni godute dalla società contribuente in sede di registrazione dell'atto di acquisto", senza esplicitare, in alcun modo, le ragioni che avevano portato a maturare il convincimento che i predetti benefici, dovessero essere revocati.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 33 comma 3 della legge n. 388 del 2000, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, la normativa in rubrica riconosce le agevolazioni, anche se l'area oggetto di trasferimento è sottoposta a prescrizioni attuative, "comunque denominate", quindi, anche se già Inserite nel piano regolatore generale.

Il secondo motivo di doglianza relativo al vizio di motivazione è fondato.

È insegnamento di questa Corte, quello secondo cui sussiste il vizio di motivazione omessa o insufficiente, qualora dal ragionamento del giudice del merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base di elementi acquisiti al suo convincimento (Cass. sez. un. n. 24148/2013, ord. 3370/2012). Nel caso di specie, la motivazione dei giudici d'appello non contiene alcuna ragione che la possa sostenere (neppure implicitamente o per relationem), limitandosi la stessa a riferire della richiesta di tassazione agevolata da parte della contribuente e del fatto che non si poteva impedire all'ufficio di disconoscere tali agevolazioni di cui la società aveva goduto, in sede di registrazione dell'atto d'acquisto.

Va, conseguentemente rigettato il primo motivo di ricorso, accolto il secondo motivo (con assorbimento del terzo), cassata l'impugnata sentenza e, rinviata nuovamente alla sezione regionale della Toscana, in diversa composizione, affinché, valuti nuovamente il merito della controversia.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il primo motivo di ricorso accoglie il secondo motivo (assorbito il terzo), cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per la Toscana.