Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 settembre 2016, n. 19165

IRAP - Medico di base convenzionato con il SSN con un dipendente addetto all’accesso dei pazienti - Rimborso

 

In fatto e in diritto

 

Di N. D., medico di base convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Livorno avverso il silenzio-rifiuto con il quale l’Ufficio aveva respinto l’istanza di rimborso IRAP per l’anno d’imposta 2007. La CTP accoglieva il ricorso e l’ufficio impugnava la sentenza di primo grado. L’appello veniva respinto dalla CTR Toscana la quale, confermando quanto statuito dai giudici di prime cure, riteneva che il medico si avvalesse di collaboratori con mansioni meramente esecutive, dato non integrante quel quid pluris necessario ai fini del riconoscimento dell’imposta pretesa dall’Ufficio.

L’Agenzia propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo. Il contribuente non ha depositato difese scritte.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, co. 1, lett. c del D.lgs n. 446/97, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. La CTR aveva errato nel ritenere insussistente l’autonoma organizzazione, avvalendosi il contribuente in modo non occasionale di prestazioni di lavoro dipendente.

Il motivo di ricorso è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito enunciato un ulteriore principio di diritto in tema IRAP. È stato statuito che "con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorrere quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive". Nella specie, la CTR, non ritenendo sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, si è uniformata al principio di diritto su espresso. Ed invero, il contribuente, come risulta dalla parte in fatto della sentenza impugnata, risulta essersi avvalso di un dipendente addetto all’accesso dei pazienti, elemento non suscettibile di combinarsi con il lavoro del professionista, di potenziarne le possibilità e di porre il professionista medesimo in una condizione più favorevole.

Corretta si palesa, pertanto, la sentenza impugnata.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso.