Prassi - INPGI - Comunicato 30 settembre 2016

Primi chiarimenti su cosa cambia con la riforma previdenziale INPGI

 

A seguito dell’approvazione della riforma previdenziale, da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto avvenuta nella seduta del 28 settembre u.s., si forniscono alcuni primi chiarimenti sui principali aspetti della manovra, con particolare riguardo ai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici.

Preliminarmente, è importante sottolineare che, anche qualora i Ministeri Vigilanti approvassero il pacchetto di modifiche nel corso del corrente anno 2016, tutte le proposte entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017.

 

INTERVENTI IN MATERIA PENSIONISTICA

 

Modifica dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2017, viene incrementata l’età anagrafica sia per gli uomini che per le donne, come da tabella sottostante:

ANNO

ETÀ con almeno 20 anni di contribuzione

  Uomini Donne
2017 66 anni 64 anni
2018 66 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi
2019 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi

 

Nel 2019 l’età prevista per la pensione di vecchiaia sarà adeguata alla variazione della aspettativa di vita. L’applicazione di eventuali successivi adeguamenti sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI.

 

Chiarimenti: Potranno accedere alla pensione di vecchiaia con le regole attualmente in vigore - anche successivamente al 1° gennaio 2017 - tutti coloro i quali:

a) hanno già maturato requisiti previsti dalla disciplina in vigore o li matureranno entro il corrente anno 2016 e cioè:

- per gli uomini 65 anni d’età (nati entro il 1951) con almeno 20 anni di contribuzione;

- per le donne - pensione intera - 62 anni (nate entro il 1954) con almeno 20 anni di contribuzione;

- per le donne - pensione con abbattimenti - 60 anni d’età (nate entro il 1956) con almeno 20 anni di contribuzione. Al calcolo della pensione sarà applicato un abbattimento permanente legato all’anticipo rispetto ai requisiti di età previgenti (dal 2,38% al 10%).

b) i giornalisti rientranti nelle clausole di salvaguardia previste nella tabella sottostante:

 

CATEGORIE

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA (condizioni concorrenti e non alternative)

Giornaliste e giornalisti che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Autorizzazione alla prosecuzione volontaria antecedente alla data del 30/06/2016;

Non rioccupati con rapporti di lavoro subordinato dopo l’autorizzazione al versamento volontario;

Decorrenza della pensione entro 12 mesi dalla data di approvazione del Regolamento dai Ministeri Vigilanti.

Giornaliste e giornalisti collocati in mobilità ai sensi della legge n. 223/1991, ovvero dipendenti da aziende in crisi sensi della legge n. 416/81 e successive modificazioni e integrazioni, collocati in CIGS o in Contratto di solidarietà, ovvero disoccupati per cessazione rapporto di lavoro da aziende in crisi. Accordi sindacali stipulati anteriormente alla data del 30/06/2016;

Perfezionamento requisiti di età e contributi entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o di cigs/solidarietà e/o disoccupazione e decorrenza della pensione entro 12 mesi dalla data di approvazione del Regolamento dai Ministeri Vigilanti.

 

Si ricorda che per la pensione di vecchiaia, anche con la riforma, per il raggiungimento dei 20 anni di contribuzione, sono utili i contributi versati all’lnps, ex Inpdap ed Enpals ed alla Gestione Separata Inpgi.

 

Esempi mantenimento norme attualmente in vigore pensione di vecchiaia

1) Uomo nato il 15/12/1951 con 25 anni di contributi alla data del 31/12/2016:

Prima decorrenza utile a pensione: dal 1° gennaio 2017 poiché il giornalista compirà 65 anni a dicembre 2016. Anche con l’approvazione della riforma, potrà andare in pensione in qualsiasi momento successivo al 2017.

2) Uomo nato il 15/3/1952 - dipendente azienda in crisi - con 30 anni di contributi alla data del 31/12/2016.

Decorrenza pensione: dal 1° aprile 2017 al compimento dei 65 anni di età per la clausola di salvaguardia per i dipendenti da aziende in crisi.

3) Donna nata il 15/12/1956 con 21 anni di contribuzione al 31/12/2016

Prima decorrenza utile a pensione con abbattimento permanente dell’8.34%: dal 1° gennaio 2017. Anche con l’approvazione della riforma, la giornalista potrà andare in pensione in qualsiasi momento successivo al 2017. La percentuale d’abbattimento, nel caso in esame, si ridurrà fino ad azzerarsi ai 64 anni d’età previsti dalla previgente normativa.

 

Modifica dei requisiti di accesso alla pensione d’anzianità

Dal 1° gennaio 2017, sono richiesti almeno 62 anni di età anagrafica e una anzianità contributiva Inpgi pari a quella indicata nella tabella sottostante:

 

REQUISITI PENSIONI DI ANZIANITA’

Anno Anni di contribuzione Inpgi con almeno 62 anni di età
2017 38
2018 39
2019 40

 

Nel 2019 i requisiti di cui sopra saranno adeguati alla variazione dell’aspettativa di vita. L’applicazione di eventuali successivi adeguamenti sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione dell’INPGI.

 

Chiarimenti: Potranno accedere alla pensione di anzianità con le regole attualmente in vigore - anche successivamente al 1° gennaio 2017- tutti coloro i quali:

a) hanno i requisiti previsti dalla disciplina in vigore o li matureranno entro il corrente anno 2016 e cioè:

- 62 anni d’età con almeno 35 anni di contribuzione;

-  a prescindere dall’età con almeno 40 anni di contribuzione;

- 57 anni d’età con almeno 35 anni di contribuzione, con degli abbattimenti permanenti sul calcolo dal 4.76% al 20%.

I requisiti contributivi possono essere perfezionati anche attraverso il cumulo della contribuzione Inps/lnpgi.

I giornalisti in possesso dei suindicati requisiti potranno quindi accedere alla pensione in qualsiasi momento successivo al 1° gennaio 2017 anche nel caso in cui fossero poi richiesti requisiti di età e contributivi più elevati. Nei casi di applicazione, gli abbattimenti percentuali, legati all’anticipazione della pensione, decresceranno fino ad azzerarsi, man mano che ci si avvicina al requisito dei 62 anni di età ovvero dei 40 anni di contribuzione, previsto dalla previgente normativa.

b) nel corso dell’anno 2017 potranno accedere alla pensione di anzianità con i predetti requisiti anche i giornalisti rientranti nelle clausole di salvaguardia previste dalla riforma, indicate nella sottostante tabella:

 

CATEGORIE

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA (condizioni concorrenti e non alternative)

Giornaliste e giornalisti che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Autorizzazione alla prosecuzione volontaria antecedente alla data del 30/06/2016;

Non rioccupati con rapporti di lavoro subordinato dopo l’autorizzazione al versamento volontario;

Decorrenza della pensione entro 12 mesi dalla data di approvazione del Regolamento dai Ministeri Vigilanti.

Giornaliste e giornalisti collocati in mobilità ai sensi della legge n. 223/1991, ovvero dipendenti da aziende in crisi sensi della legge n. 416/81 e successive modificazioni e integrazioni, collocati in CIGS o in Contratto di solidarietà, ovvero disoccupati per cessazione rapporto di lavoro da aziende in crisi. Accordi sindacali stipulati anteriormente alla data del 30/06/2016;

Perfezionamento requisiti di età e contributi entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o di cigs/solidarietà e/o disoccupazione e decorrenza della pensione entro 12 mesi dalla data di approvazione del Regolamento dai Ministeri Vigilanti.

 

Fermo restando che - ai fini del diritto alla pensione di anzianità - continueranno ad essere considerate utili le contribuzioni Inps in applicazione della legge Vigorelli, è stata abrogata - dal 1° gennaio 2017 - la norma del Regolamento che prevede la possibilità di anticipare l’erogazione della quota di pensione di anzianità Inpgi, anche se non sono stati ancora maturati i requisiti previsti dall'Inps.

 

Esempi mantenimento norme in vigore pensione di anzianità

1) Donna o Uomo nati il 15/12/1959 con i seguenti requisiti al 31/12/2016: età: 57 anni

contributi: 33 anni Inpgi e 3 anni Inps

Decorrenza pensione con abbattimento permanente del 16,67%: dal 1° gennaio 2017. Anche con l’approvazione della riforma, potrà andare in pensione in qualsiasi momento successivo e la percentuale d’abbattimento, nel caso in esame, si ridurrà fino ad azzerarsi ai 62 anni d’età ovvero ai 40 anni di contribuzione previsti dalla previgente normativa.

2) Donna o Uomo nato il 15/3/1960 - dipendente azienda in crisi - con i seguenti requisiti al 31/12/2016:

-  età: 56 anni e 9 mesi

- 34 anni di contributi Inpgi e 1 anno Inps

- Azienda in crisi

Decorrenza pensione: 1° aprile 2017 al compimento dei 57 anni di età per la clausola di salvaguardia per i dipendenti da aziende in crisi.

 

II possesso dei requisiti di accesso al trattamento previsti dalla previgente normativa sarà valutato al momento della domanda di pensione. Non è necessaria alcuna certificazione del diritto a pensione entro il corrente anno. 

 

CALCOLO DELLA PENSIONE

 

Giornalisti già Iscritti all’lnpgi alla data del 31 dicembre 2016:

Per le contribuzioni acquisite fino al 31/12/2016, continuerà ad essere applicato il vigente sistema di calcolo retributivo.

Per le contribuzioni riferite ai periodi successivi al 1/01/2017, la pensione sarà calcolata con il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335/1995.

 

Giornalisti iscritti all’lnpgi dal 1° gennaio 2017: trova applicazione il solo sistema di calcolo contributivo.

 

INTERVENTI IN MATERIA RISCATTO

 

La novità principale in materia di riscatti consiste nella possibilità di riscatto del praticantato anche per i giornalisti che abbiano svolto la pratica presso le Scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine dei giornalisti. In tal caso, il periodo riscattabile è quello certificato dall’Ordine.

 

INTERVENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE

 

Modifica modalità di calcolo del trattamento di disoccupazione

Per i rapporti di lavoro cessati dal 1° gennaio 2017, la modalità di calcolo del trattamento di disoccupazione, viene modificata secondo quanto di seguito riportato:

- indennità intera al 100% per i primi 180 giorni;

-  indennità ridotta del 5% mensile dal 181° giorno al 450° giorno;

-  indennità iniziale ridotta del 50% dal 451° giorno al 720° giorno.

 

Chiarimenti:

Potranno continuare a percepire l’indennità di disoccupazione calcolata con le regole attualmente in vigore, tutti coloro i quali:

a) hanno già in corso un trattamento di disoccupazione alla data del 31/12/2016;

b) cesseranno il rapporto di lavoro entro la data del 31/12/2016.

 

Esempi mantenimento norme in vigore

1) Giornalista che ha cessato il rapporto di lavoro in data 07/07/2016, ammesso al trattamento di disoccupazione per 720 gg. dal 08/07/2016 al 27/06/2018;

2) Giornalista che cessa il rapporto di lavoro il 31/12/2016. Ammissione al trattamento di disoccupazione per 720 gg. dal 01/01/2017 al 21/12/2018.

In entrambi i casi, i giornalisti percepiranno un importo complessivo lordo di disoccupazione, calcolato sull’attuale massimale, pari a circa € 35.976,00.

 

Esempi applicazione riforma

1) Giornalista che cessa il rapporto di lavoro in data 01/01/2017. Ammissione al trattamento di disoccupazione per 720 gg. Dal 02/01/2017 al 22/12/2018;

2) Giornalista che cessa il rapporto di lavoro il 01/04/2017. Ammissione al trattamento di disoccupazione per 720 gg. dal 01/05/2017 al 20/04/2019.

In entrambi i casi, i giornalisti percepiranno un importo complessivo lordo di disoccupazione, calcolato sull’attuale massimale, pari a circa € 29.600,00.

 

Disoccupazione per dipendenti di aziende in crisi, fallite, in liquidazione o che abbiano ceduto un ramo d’azienda

Per i rapporti di lavoro cessati dal 1° gennaio 2017, fermo restando l’accredito della contribuzione figurativa per un massimo di 12 mesi nei primi 360 giorni di trattamento di disoccupazione, viene prevista l’eliminazione della maggior contribuzione figurativa in favore dei giornalisti che cessano il loro rapporto di lavoro da aziende in crisi, fallite, in liquidazione o che abbiano ceduto un ramo d’azienda.

 

Esempi mantenimento norme in vigore

1) Giornalista di 45 anni di età alla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 01/05/2016, da azienda fallita, con 10 anni di contribuzione INPGI.

Ammissione al trattamento di disoccupazione per 720 gg. dal 02/05/2016 al 21/04/2018; Accredito contributi figurativi per i primi 540 gg. (18 mesi)

2) Giornalista di 56 anni di età alla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 31/12/2016, da azienda fallita, con 10 anni di contribuzione INPGI.

Ammissione al trattamento di disoccupazione per 720 gg. dal 01/01/2017 al 21/12/2018; Accredito contributi figurativi per 720 gg. (24 mesi).

 

Esempio di applicazione riforma

1) Giornalista di 45 anni di età, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 01/01/2017, da azienda fallita, con 10 anni di contribuzione INPGI. Ammissione al trattamento di disoccupazione per 720 gg. dal 02/01/2017 al 22/12/2018; Accredito contributi figurativi per i primi 360 gg. (12 mesi)

2) Giornalista di 56 anni di età alla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 01/04/2017 da azienda fallita, con 10 anni di contribuzione INPGI. Ammissione al trattamento di disoccupazione per 720 gg. dal 01/05/2017 al 20/04/2019; Accredito contributi figurativi per 360 gg. (12 mesi).

 

Contributo di Solidarietà

 

La riforma prevede un contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario della Gestione previdenziale da applicare, in via temporanea per la durata di 3 anni, a tutti i trattamenti di pensione erogati dall’lnpgi di importo pari o superiore a 38.000 euro annui lordi, con percentuali crescenti in base a diverse fasce reddituali.

Il contributo sarà applicato dal 1° gennaio 2017 ovvero dalla data di approvazione della riforma da parte dei Ministeri vigilanti, qualora la stessa intervenisse successivamente.