Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 30 marzo 2017, n. 42/E

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante alle persone fisiche che sostengono spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, ai sensi dell’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

 

L’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto un credito d’imposta, per le spese sostenute da persone fisiche, non nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa, ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2016 sono stati stabiliti condizioni, termini e modalità di attuazione del suddetto credito d’imposta.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, del citato decreto ministeriale del 6 dicembre 2016, stabilisce che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le persone fisiche che hanno sostenuto nell’anno 2016 spese oggetto dell’agevolazione inoltrano un’istanza all’Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con provvedimento del Direttore della medesima agenzia.

Il successivo articolo 4, comma 1, prevede che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo spettante in base alla percentuale stabilita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:

- "6874" denominato "Credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2016 per l’installazione di sistemi di videosorveglianza - art. 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario ", nella colonna "importi a credito compensati ", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".