Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 17 novembre 2016, n. 361851

Start-up innovative: requisito della ricerca e sviluppo. Obbligo di indicazione in nota integrativa

Con nota mail del 5 ottobre 2016, codesto Studio pone una problematica relativa alla indicazione in nota integrativa delle spese in ricerca e sviluppo, alla luce delle novità apportate dal D.Lgs. del 18.08.2015 n. 139, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE, in materia di bilancio d’esercizio e consolidato, ha introdotto importanti novità in tema di bilanci e nota integrativa (articolo 2425 e seguenti del codice civile).

Le novità più importanti in materia di bilancio riguardano i principi di redazione, gli schemi di bilancio, l’eliminazione dei conti d’ordine dallo Stato Patrimoniale, i costi di ricerca e pubblicità che non vanno più indicati tra le immobilizzazioni, le azioni proprie che vanno a diretta riduzione del patrimonio netto, l’introduzione di una riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi e l’obbligatorietà del rendiconto finanziario.

Con il decreto viene inoltre introdotto il concetto di micro-impresa, intendendo con tale termine l’impresa che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non supera due dei seguenti tre limiti: totale attivo dello stato patrimoniale non superiore a 175.000 euro, ammontare dei ricavi inferiore a 350.000 euro e dipendenti occupati in media durante l’esercizio inferiore alle 5 unità, a partire dall'esercizio 2016.

Per le micro-imprese il bilancio sarà composto semplicemente dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale. Quindi, non sarà più richiesta la Nota integrativa, la relazione sulla gestione e il rendiconto finanziario. Precisa il richiedente che «Con riferimento alla normativa sulle startup innovative, ed in particolare alle società che possiedono come requisito quello relativo alla percentuale di spese in ricerca e sviluppo (15% del maggiore tra valore della produzione e costi della produzione), la norma e l'autocertificazione da allegare, ad esempio, alla pratica di mantenimento requisiti, riportano: "Le spese (in ricerca e sviluppo) risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa."

Fino allo scorso anno solevamo inserire una tabella in nota integrativa con la descrizione dettagliata delle spese in R&S. Visto che molte startup rientreranno sicuramente nel concetto di micro-impresa di cui sopra, si richiede una valutazione sull'operatività da seguire:

1) la nota integrativa va redatta ugualmente in maniera completa, aggiungendo il dettaglio delle spese in ricerca e sviluppo;

2) è sufficiente redigere la nota integrativa solo per la parte relativa alle spese ricerca e sviluppo (soluzione a mio avviso non percorribile);

3) è sufficiente inserire il dettaglio nella pratica Comunica di mantenimento requisiti startup innovativa al punto 028, dettagliando sufficientemente le spese stesse».

A parere dello scrivente la soluzione preferibile è la prima tra quelle prospettate. Se da un lato è vero che un’interpretazione letterale dovrebbe far prevalere lo jus posterior, e quindi ritenere che la disposizione di cui all’articolo 25, comma 1, lettera h) n. 1), in fine, del DL 179 del 2012, che prescrive che "Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa" ceda di fronte alla novità intervenuta successivamente con il D. Lgsl. 139 del 2015, è altrettanto vero che una interpretazione di carattere teleologico, spinge a diversa ricostruzione. In primo luogo si deve consentire all’Amministrazione di verificare immediatamente la rispondenza della dichiarazione di possesso del requisito in parola. Pertanto già ragioni di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa spingono in tale direzione. Allo stesso risultato si perviene applicando criteri esegetici, ove si consideri la disposizione dell’articolo 25 del DL 179 lex specialis, rispetto alla disciplina generale del D. lgsl. 139. In altri termini, come peraltro parallelamente avviene con riferimento al deposito del bilancio certificato per le PMI innovative, il legislatore ha introdotto un onere ulteriore per queste particolari società a fronte dello speciale regime che gli garantisce con la normativa di settore. Conclusivamente pertanto, le start-up innovative che intendano avvalersi del requisito delle spese di ricerca e sviluppo, dovranno continuare a redigere il bilancio d’esercizio con allegata la nota integrativa, nella quale sono descritte le spese in questione.