Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO - Sentenza 07 novembre 2016, n. 3905

Tributi - Tassa auto - Decadenza e prescrizione

In fatto e in diritto

Con sentenza n. 71/01/2013 del 22/02/2013 la C.T.P. di Enna rigettava il ricorso proposto da M.C. avverso la cartella esattoriale n. 29420110008656579000 relativa a tassa auto anni 2006 e 2007.

Rigettava la Commissione adita le eccezioni di decadenza e di prescrizione del credito impugnato, avuto riguardo al fatto che la cartella in parola era stata preceduta da rituali avvisi di accertamento e irrogazione sanzioni rispettivamente notificati in data 5/9/2008 e 29/9/2008.

Avverso tale statuizione ha proposto appello il M. il quale reitera I'eccezione di prescrizione triennale avuto riguardo alla data di notificazione della cartella esattoriale intervenuta soltanto in data 5/3/2012.

Si sono costituiti sia l'agente della riscossione che l'Agenzia delle Entrate, che hanno chiesto il rigetto del gravame.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Notorio essendo che il termine di prescrizione relativo alla tassa di circolazione automobilistica è fissato in tre anni (terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento" (art. 5 del D.I. 953/82, così come modificato dall'arl.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86), lo stesso deve intendersi maturato se si ha riguardo al tempo intercorso tra la data di notificazione degli avvisi di accertamento riguardanti l'annualità 2006 (5/9/2008 e 29/9/2008) e quella di notificazione della cartella (5/3/2012). Diversamente deve ritenersi per l'avviso di accertamento della tassa relativa all'anno 2007, che, essendo stato notificato in data 9/10/2009 alla data di notificazione della cartella risultava ancora in essere e validamente azionabile.

In parziale riforma della sentenza impugnata dovrà pertanto essere dichiarata la prescrizione dei crediti relativi all'annualità 2006 restando per il resto confermata la pretesa esattoriale azionata.

Stante l'esito alterno della controversia sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese dei due gradi del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 71/01/2013 depositata dalla C.T.P. di Enna il 22/02/2013, dichiara prescritto il credito tributario riguardante la tassa automobilistica per il 2006.

Rigetta per il resto l'opposizione proposta da M.C. avverso la cartella esattoriale n. n. 29420110008656579000.

Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.