Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 novembre 2016, n. 22762

Tributi - Riscossione coattiva - Iscrizione ipotecaria - Beni facenti parte di un fondo patrimoniale per la famiglia

 

Svolgimento del processo

 

Il concessionario del servizio per la riscossione tributi Equitalia Nord spa notificò a M.L.B. un avviso di iscrizione ipotecaria per il mancato pagamento di cartelle esattoriale inerenti vari tributi relativi ad attività imprenditoriale su un immobile destinato a fondo patrimoniale per la famiglia. La contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza eccependo tra l'altro l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art 170 cc in quanto le unità immobiliari ipotecate erano state già oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale costituito per la famiglia e destinato a far fronte solo a debiti contratti per le esigenze familiari.

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza accolse solo parzialmente il ricorso con sentenza appellata dalla contribuente davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto la quale respinse l'impugnazione.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione M.L.B. con cinque motivi ed Equitalia Nord spa ha resistito con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente M.L.B. lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, in quanto il giudice di appello ha dichiarato legittima l'iscrizione ipotecaria pronunciando ultra petita in quanto la sentenza oggetto di gravame aveva limitato l'ipoteca ai beni inseriti nel fondo patrimoniale con atto del 26/2/2008.

Il motivo è infondato e deve essere respinto in quanto il concessionario nell'appello incidentale davanti alla CTR del Veneto aveva chiesto di riformare la sentenza nel punto in cui aveva limitato l'iscrizione ai beni inclusi nel fondo alla data del 26/2/2008 e pertanto non sussiste una pronuncia ultrapetita.

Con il secondo e terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 170 cc dell'art. 77 DPR 602 del 1973 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, nonché illogica ed insufficiente motivazione in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, in quanto il giudice di appello erroneamente ha ritenuto che la mera iscrizione di ipoteca non può considerarsi atto dell'esecuzione sui beni del debitore e pertanto non applicabile l'art. 170 cc perché non reca pregiudizio ai beni costituenti fondo patrimoniale che non vengono sottratti alla disponibilità del fondo.

I due motivi sono infondati.

Questa Corte ha recentemente affermato (sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015) in relazione al caso di iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 "In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa." (sul punto vedi anche Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015).

Premesso dunque che sicuramente l'ipoteca non è un atto di espropriazione forzata o atto esecutivo vero e proprio rappresentando piuttosto un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, tuttavia appare corretto ritenere in via interpretativa che l'ambito di applicazione del citato articolo 170 cc possa essere esteso anche all'iscrizione ipotecaria secondo la giurisprudenza di questa Corte che così ha ritenuto in casi analoghi in cui ha escluso la possibilità di iscrivere ipoteca su beni costituiti in fondo patrimoniale solo se derivante da debiti estranei alle esigenze familiari.

Deve ritenersi a tale proposito che non sussiste differenza tra ipoteca iscritta da un creditore privato o da ipoteca quale strumento di autotutela pubblicistica e pertanto il giudice dovrà caso per caso accertare la natura del debito che ha dato origine all'iscrizione ipotecaria e stabilire se l'obbligazione sia sorta per soddisfare o meno esigenze di natura familiare anche se trattasi di crediti commerciali soggetti ad iva.

A tal riguardo secondo Sez. 3, Sentenza n. 5385 del 05/03/2013 "Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che - in ragione dell'appartenenza del bene al fondo - venga dichiarata, ai sensi dell'art. 170 cod. civ., l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l'onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. del 29 marzo 1973, n. 602. (Nel caso di specie la S.C., nel vagliare la legittimità di una sentenza che aveva ritenuto non soggetta all'art. 170 cod. civ. l'iscrizione ipotecaria, accertati come non adempiuti i suddetti oneri, ha rigettato il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata).

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell' art. 170 e 2697 cc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, in quanto il giudice di appello erroneamente ha ritenuto che parte debitrice non aveva assolto all'onere della prova posto a suo carico di dimostrare che i debiti erano stati contratti per finalità estranee ai bisogni della famiglia mentre, trattandosi di debiti tributari, gli stessi erano "istituzionalmente estranei ai bisogni della famiglia" e di ciò ne era icto oculi consapevole il creditore.

Il quarto motivo è infondato. Infatti Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 19/02/2013 ha statuito che "L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 cod. civ. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell1 obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari."

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente M.L.B. lamenta omessa motivazione in ordine a questioni di fatto rilevanti e decisive in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 4 e 5 cpc, in quanto il giudice di appello ha dichiarato legittima l'iscrizione ipotecaria pronunciando ultra petita in quanto la sentenza oggetto di gravame non considera che l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto al Concessionario di limitare la pretesa per i soli debiti di M.L.B. inerenti le sanzioni per il 2003 e 2004 con obbligo solidale della società S..

Il quinto motivo è privo di autosufficienza in quanto la richiesta di riduzione dell'importo oggetto di pretesa da parte dell'Agenzia al quale non si è adeguata Equitalia con conseguente sproporzione tra il credito vantato e l'iscrizione ipotecaria non risulta trascritta nel ricorso e tantomeno è stata trascritta la comunicazione dell'agenzia delle entrate del 19 giugno 2008 ( che il concessionario non ammette di aver ricevuto) poi reiterata in data 19/6/2009.

Pertanto il ricorso proposto deve essere respinto in ordine a tutti i motivi e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso proposto e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 10.000,00 oltre spese accessorie come per legge.