Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 aprile 2018, n. 8167

Tributi - Accertamento - Redditometro - Spese per incrementi patrimoniali - Presunzione di redditi non dichiarati - Prova contraria idonea - Estratto conto bancario da cui si rileva l’incasso per un disinvestimento compatibile con le spese contestate

 

Ritenuto in fatto

 

F.D.N. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria n. 1314/2016 dep. 1.6.2016, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2004 emesso ai sensi dell’art. 38 commi 4, 5, 6, del D.P.R. 600/73 (c.d. redditometro), ha accolto l’appello dell’Ufficio, riformando la sentenza di primo grado. In particolare la CTR statuito che il contribuente "non ha provato in alcun modo le sue prospettazioni difensive", rilevato che "nessun investimento finanziario era stato documentato o altrimenti provato dal ricorrente", né questi aveva "esibito alcun documento bancario comprovante il successivo impiego delle somme di denaro".

L’Agenzia si costituisce con controricorso.

Il ricorrente deposita memoria.

Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata.

 

Considerato in diritto

 

1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione di legge, dell’art. 38 comma 6, del d.P.R. 600/73, non essendo il contribuente tenuto a fornire la prova che gli ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, ma che l’entità di eventuali ulteriori redditi e la durata del loro possesso possano ancorare a fatti oggettivi la riferibilità della maggiore capacità contributiva.

Il motivo è fondato.

Premesso che l’art. 38 d.p.r. 600/73 richiede che il contribuente dia la prova del "possesso" di detti redditi da parte sua con "idonea documentazione", per cui ne è necessaria la dimostrazione documentale non solo della sussistenza (cui induce l'utilizzo del termine "entità") ma anche del loro "possesso" da parte dello stesso contribuente, (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25104 del 26/11/2014), la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente "ratione temporis", non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. (n. 25104 del 2014, n. 22944 del 2015).

Ciò premesso, la sentenza impugnata non si è adeguata ai superiori principi, avendo posto a base della decisione il principio, errato in diritto, secondo cui la documentazione bancaria, in particolare l’estratto conto, "è documento idoneo se accanto all’incasso per un disinvestimento rileva l’uscita finanziaria per il pagamento dell’investimento patrimoniale di cui si è chiesta la giustificazione".

La sentenza viene pertanto cassata, con rinvio alla CTR della Calabria, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Calabria, in diversa composizione.