Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE COSENZA - Sentenza 28 marzo 2018, n. 1853

Tributi - ICI - Immobile adibito ad abitazione principale - Esenzione

 

Con ricorso introduttivo depositato presso questa Commissione il 4/2/14 RGR n. (...) il signor (...) rappresentato e difeso dal Dottore Commercialista (...) presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato, impugna e contesta l’avviso di accertamento n. (...) notificatogli l’ (...), con il quale il Comune di (...) recupera a tassazione una maggiore imposta comunale sugli immobili di Euro (...) oltre interessi e sanzioni, per una somma complessiva di Euro (...) afferente l’anno d’imposta 2009. Parte ricorrente eccepisce l’illegittimità dell'imposta pretesa dall’Ente resistente poiché lo stesso essendo in possesso dell’unità immobiliare ubicata in Via (...) del Comune medesimo adibita ad abitazione principale, risulta esente dall’imposta di che trattasi, giusta normativa di specie. Inoltre eccepisce la carenza di motivazione dell’atto impugnato poiché dallo stesso non si evincono i criteri e le modalità poste a base per il calcolo dell’imposta richiesta, chiedendo pertanto l’accoglimento del ricorso, previo annullamento dell'avviso di accertamento impugnato con vittoria di spese e competenze di giudizio a carico della parte soccombente. Il comune sebbene regolarmente citato non risulta costituito ne ha prodotto alcuna controdeduzione nel merito.

All’udienza del (...) tenutasi in Camera di Consiglio dopo una breve esposizione dei fatti da parte del relatore, la causa viene introitata per la decisione del merito.

 

Motivi della decisione

 

La Commissione osserva che il ricorso è fondato e per gli effetti va accolto.

La fattispecie riguarda l’applicazione dell’imposta comunale sull’immobile di proprietà del contribuente richiesta dal Comune di (...) ed in particolare l’omesso versamento delle due rate semestrali afferente l’annualità 2009.

In vero la disposizione dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 504/1992, individua il presupposto dell’Ici nel possesso dei fabbricati, di aree edificagli e di terreni agricoli, ed ancora l’art. 3, comma 1, identifica il soggetto passivo nel proprietario o nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione nonché, per effetto della integrazione di cui all’articolo 58 comma 1 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 di enfiteusi e superficie.

Orbene nel caso in esame l’immobile posseduto dalla parte ricorrente ed ubicato in Via (...) n. (...) del Comune di identificato ai Foglio ... particella sub ...risulta adibito ad abitazione principale, ed in quanto tale non può essere sottoposto all’imposizione ICI giusta D.Lgs 504/92. Infatti tale norma prevede l'esenzione dal pagamento dell’imposta ICI per l’abitazione principale (prima casa), ossia quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Tale assunto viene dimostrato dalla parte ricorrente con la produzione del certificazione di residenza rilasciata dal Comune di (...) dalla quale si evince l’ubicazione dell'immobile nel medesimo comune alla Via (...) n. (...) nonché dall'atto di compravendita a rogito notaio (...) stipulato in data (...) rep. (...), con il quale l’immobile acquistato è stato dichiarato come "prima casa", fissandoci la propria dimora e residenza nei termini previsti dalla legge (nota (art. 1 della tariffa, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) così come risulta dal MUI, ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs 8 dicembre 97 n. 463, ambedue prodotti in atti ed allegati al fascicolo di causa.

Tra l'altro la Commissione non può non rilevare la mancata costituzione del Comune di (...) quale parte convenuta che pur potendolo ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 546/92 non si è costituito e non ha presentato alcuna controdeduzione scritta, indebolendo sostanzialmente i motivi che sorreggono la pretesa tributaria, manifestando altresì disinteresse a coltivare la causa. Al riguardo sovviene anche la Suprema Corte con sentenza n. 1540/07 nella quale afferma che chi non contesta un fatto affermato dalla controparte, ne ammette implicitamente la verità o quanto meno dimostra di non essere in grado di fornire la prova contraria.

Alla luce delle argomentazioni svolte ed assorbiti gli altri motivi questo Organo giudicante accoglie il ricorso in epigrafe. Condanna inoltre parte convenuta alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 200,00 di cui euro 50,00 per spese ed euro 150,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e per gli effetti annulla l’atto impugnato. Condanna inoltre parte convenuta alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 200,00 di cui euro 50,00 per spese ed euro 150,00 per onorari oltre IVA e CPA come per legge.