Prassi - ANPAL - Delibera 03 novembre 2016

Accreditamento nazionale dei servizi per il lavoro ed Albo Nazionale dei soggetti accreditati - Attuazione dell’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150

 

1 Premessa.

 

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 disciplina, all’articolo 12, l'accreditamento dei servizi per il lavoro. In particolare, il comma 2 dell’articolo in parola stabilisce che qualora ne facciano richiesta a codesta Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito, ANPAL), le agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 30 settembre 2003 n. 276 possano essere accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che l’ANPAL istituisca "l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il lavoro di cui al comma 2 nonché le agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento".

Il "Protocollo di intesa concernente l’avvalimento del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro" del 22 settembre 2016, prevede che "per lo svolgimento delle attività di competenza, l’ANPAL si avvale della Direzione per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero". In attuazione del citato protocollo, le attività amministrative di attuazione della presente determina sono svolte, fino alla piena operatività dell’ANPAL, dalla Direzione per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero.

 

2 Albo Nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

 

In attuazione del Protocollo di intesa del 22 settembre 2016, è istituito l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro.

L’albo è articolato su tre sezioni:

1. soggetti accreditati a livello nazionale, ove sono iscritte le agenzie per il lavoro di somministrazione di lavoro di tipo generalista e di intermediazione che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, facciano richiesta di accreditamento nazionale ai servizi per il lavoro;

2. soggetti accreditati ai servizi per il lavoro dalle Regioni e Province autonome, secondo i rispettivi sistemi;

3. agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano ancora istituito un proprio regime di accreditamento (ai sensi dell’art. 12, comma 3 del citato decreto n. 150/2015. I soggetti che possono richiedere l’iscrizione nella predetta terza sezione sono le agenzie iscritte ad almeno una delle sezioni dell’Albo informatico delle agenzie per il lavoro.

 

3 Sezione 1 dell’Albo - Accreditamento nazionale a norma dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2015

 

A norma dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2015, i soggetti legittimati a far domanda di accreditamento nazionale ai servizi per il lavoro sono le agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a) e c), del decreto legislativo n. 276/2003, ossia le società autorizzate mediante il regime ordinario allo svolgimento dell’attività di somministrazione di lavoro di tipo generalista o dell’attività di intermediazione. Tra queste va fatta rientrare anche la fondazione dei consulenti del lavoro, di cui all’articolo 6, comma 2, del d.lgs. 276/2003, la cui autorizzazione e iscrizione all’Albo informatico sono subordinate al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) dell’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 276/2003.

Restano invece esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2015, gli altri soggetti autorizzati ex lege alla intermediazione, secondo il regime particolare di cui all’articolo 6, comma 1 del citato decreto n. 276.

 

3.1 Procedura

In attuazione del Protocollo di intesa del 22 settembre 2016, la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione dei soggetti aventi diritto all’accreditamento nazionale, una procedura telematica per la presentazione dell’istanza.

Il termine previsto per il procedimento istruttorio è di 60 giorni, durante i quali l’ANPAL si pronuncia sull’istanza, accogliendola o rigettandola, fatta salva l’eventuale sospensione dei termini procedimentali, laddove l’amministrazione ravvisi la necessità di richiedere informazioni e documenti ulteriori, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge n. 241/1990 s.m.i.

Nel caso di accoglimento, l’ANPAL adotta il provvedimento di accreditamento e contestualmente provvede all’iscrizione della richiedente nell’apposita sezione dell’Albo Nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Qualora sia decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta, senza che l’ANPAL abbia richiesto integrazioni documentali e/o si sia pronunciata in merito, l’istanza si intende accolta.

I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro hanno l’obbligo di interconnessione con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, pena la revoca dell’accreditamento.

 

3.2 Rapporto tra accreditamento e autorizzazione

L’autorizzazione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituisce il presupposto necessario per poter richiedere l’accreditamento nazionale. L’ANPAL definisce regole di parallelismo tra autorizzazione e accreditamento, in particolare per quanto riguarda la provvisorietà e la decadenza.

Restano, pertanto, fermi in capo alle agenzie gli obblighi previsti per il mantenimento dell’autorizzazione de quo. Se l’Agenzia richiedente è autorizzata in via provvisoria, l’accreditamento sarà provvisorio. Quando l’autorizzazione alla somministrazione di lavoro e/o alla intermediazione diviene a tempo indeterminato anche l’accreditamento nazionale ai servizi per il lavoro diverrà contestualmente a tempo indeterminato, con aggiornamento dello stato, nell’apposita sezione dell’Albo Nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Si precisa che nell’ipotesi in cui venga revocata l’autorizzazione vi sarà la decadenza automatica dall’accreditamento nazionale dei servizi per il lavoro e la conseguente cancellazione dall’Albo. Diversamente, la revoca dell’accreditamento nazionale non comporta la decadenza automatica dall’autorizzazione.

 

4 Sezione 2 dell’Albo - Rapporto con i sistemi di accreditamento regionale ai servizi per il lavoro e comunicazione delle informazioni utili a garantire il coordinamento della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

 

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano all’ANPAL gli elenchi dei soggetti in possesso di accreditamento regionale.

I soggetti accreditati dalle regioni e province autonome hanno l’obbligo di inviare all’ANPAL, ogni informazione ritenuta utile a garantire un efficace coordinamento della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 150/2015, ivi comprese le offerte di lavoro, laddove disponibili.

In un’ottica di leale collaborazione tra amministrazioni regionali e ANPAL, inoltre, laddove ad un’agenzia per il lavoro sia stato revocato l’accreditamento regionale, la regione provvederà a darne comunicazione all’ANPAL, entro cinque giorni dall’emissione del provvedimento, affinché quest’ultima possa aggiornare prontamente la seconda sezione dell’Albo nazionale. L’ANPAL provvede a comunicare tempestivamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i casi di inottemperanza all’obbligo di conferimento dei dati dei soggetti accreditati, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza delle amministrazioni regionali.

L’obbligo di interconnessione e di conferimento dei dati di cui sopra è finalizzato anche alle attività di monitoraggio e valutazione, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 150/2015.

 

5 Sezione 3 dell’Albo - Procedura per l’accreditamento ai servizi per il lavoro nelle regioni che non abbiano un sistema di accreditamento regionale.

 

Le agenzie per il lavoro che intendano operare nel territorio di una regione che non abbia un sistema di accreditamento regionale possono richiedere l’accreditamento ai servizi per il lavoro, nelle more dell’adozione del sistema da parte delle suddette regioni. A tal fine, le agenzie, già in possesso di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato ad almeno una delle sezioni dell’Albo delle agenzie per il lavoro, devono presentare istanza telematicamente sul portale ANPAL, con le credenziali rilasciate in sede di autorizzazione, compilando on-line il formulario.