Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 maggio 2018, n. 11414

Inail - lndennità di maternità - Assistente di volo - Determinazione della base di calcolo - Indennità di volo

Fatti di causa

 

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 25.9.2012- 21.10.2012 (nr. 927 del 2012), ha respinto il gravame dell'INAIL, in qualità di successore ex lege dell'IPSEMA, avverso le sentenze del Tribunale di Firenze dell'8.1.2009 (non definitiva) e del 25.3.2010 ( definitiva) che, in accoglimento della domanda proposta da A. D'O., condannava l'Istituto al pagamento di € 12.047,09 a titolo di indennità di maternità.

2. La questione controversa riguardava la determinazione della base di calcolo dell'indennità di maternità dovuta alla lavoratrice (assistente di volo) ed, in particolare, l'incidenza, per intero o al 50%, della voce retributiva cd. "indennità di volo".

3. La sentenza impugnata ha concluso nel senso della inclusione, per intero, dell'indennità di volo, sulla base della considerazione che l'art. 23 del TU nr. 151 del 2001 che disciplina la materia si limita a richiamare, ai fini della determinazione della retribuzione parametro, gli "stessi elementi" utilizzati per la quantificazione della indennità di malattia( ma nulla dice in ordine alla misura di detti elementi.

La decisione -che richiama un precedente di questa Corte ( sentenza nr. 8469 del 2003)- aggiunge che il legislatore, nella parte in cui prevede che la retribuzione di riferimento, agli effetti della determinazione della misura dell'indennità di maternità, debba essere quella "media globale giornaliera del periodo quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità" intende realizzare una particolare tutela economica della lavoratrice in maternità, sicché, anche da un punto di vista sistematico, la normativa deve essere interpretata nel senso di individuare il criterio del maggior mantenimento possibile del livello retributivo raggiunto ed immediatamente precedente al congedo.

4. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso l'INAIL, affidato ad un unico motivo; ha resistito, con controricorso, A. D'O..

 

Ragioni della decisione

 

5. Con l'unico motivo di ricorso l'INAIL deduce -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.- violazione e falsa applicazione degli artt. 22, secondo comma, e 23, terzo comma, del D.lgs nr. 151 del 2001 nonché dell'art. 6 del D.lgs. nr. 314 del 1997, dell'art. 48 del DPR nr. 917 del 1986 e dell'art. 12 disp. prel. cod.civ.

L'INAIL critica la ricostruzione delle fonti normative operata dai giudici di merito ed assume che, ai fini della determinazione della retribuzione parametro per il calcolo dell'indennità di maternità, dovuta alle assistenti di volo, la voce retributiva " indennità di volo" debba essere considerata al 50% e non in misura intera.

In sintesi, il ragionamento dell'Istituto è il seguente:

la retribuzione parametro dell'indennità di maternità è uguale alla retribuzione parametro dell'indennità di malattia, ai sensi dell'art. 23 comma 3 D.lgs nr. 151 del 2001;

la retribuzione parametro dell'indennità di malattia è uguale alla retribuzione imponibile ai fini contributivi, ai sensi dell'art. 27, comma 10, del DPR nr. 797 del 1955;

la retribuzione imponibile ai fini contributivi è uguale alla retribuzione imponibile ai fini fiscali ai sensi dell'art. 27, comma 2, del DPR nr. 797 del 1955;

la retribuzione imponibile ai fini fiscali include il 50% delle indennità di volo ai sensi dell'art. 51 del DPR nr. 917 del 1986;

l'indennità di volo incide, nella misura del 50%, ai fini della determinazione della retribuzione parametro per l'indennità di maternità.

6. Il motivo è infondato.

La ricostruzione dell'INAIL è inesatta.

7. La normativa di riferimento si rinviene nel capo III (congedo di maternità) del D.lgs nr. 151 del 2001, artt. 22 e 23 che, nelle parti rilevanti ai fini del presente giudizio, stabiliscono:

Art. 22 "Trattamento economico e normativo":

"1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.

2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

3. ( omissis.)"

- Art. 23 "Calcolo dell'indennità":

"1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.

2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.

4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c) (recte "l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso").

5. (omissis)"

8. Osserva la Corte che l'art. 22 disciplina, in generale, il trattamento economico e normativo del congedo di maternità, stabilendo, quanto a quello economico (comma 1), che lo stesso sia "pari all'80% della retribuzione" e, quanto agli aspetti normativi ( comma 2), che il trattamento sia corrisposto "con le modalità di cui all'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33" e con gli "stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie".

9. Il rinvio ai "criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie", diversamente da quanto ritenuto dall'INAIL, deve intendersi riferito esclusivamente agli istituti che disciplinano l'indennità di malattia, come, per esempio, in tema di domanda amministrativa o di regime prescrizionale (cfr., in motivazione, Cass. nr. 2865 del 2004).

10. Per il resto, l'indennità di malattia gode di una propria disciplina "autonoma in ordine alla specifica indicazione dell'evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all'avente diritto. Soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento" (in motivazione , Cass. nr. 24009 del 2017).

11. La disciplina del "calcolo" del trattamento economico di maternità - e dunque delle modalità di determinazione del quantum - si rinviene, infatti, esclusivamente nel successivo art. 23 che, come correttamente interpretato dalla Corte di Appello, richiama solo gli "elementi" ( id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità.

12. Ciò perché la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la "retribuzione parametro", da prendere a riferimento per determinare, nella misura deU'80% di essa (come stabilito dal precedente art. 22), l'indennità medesima (recte di malattia), sia costituita dalla "retribuzione media globale giornaliera" che si ottiene dividendo per trenta l'importo "totale" della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

13. In questo senso, appare corretto anche il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla pronuncia di questa Corte nr. 8469 del 2003 che, sia pure in relazione a fattispecie diversa ( disciplinata, ratione temporis dall'art. 16 della legge nr.1204 del 1971 e relativa a lavoratrici dello spettacolo) ma assimilabile, per analoghi riferimenti letterali, al contenuto della disposizione di cui all'art. 23 del D.lgs nr. 151 del 2001, affermava che la misura dell'indennità di maternità andasse determinata in relazione alla " retribuzione media globale giornaliera percepita" restando, invece, esclusa " la possibilità di computarla facendo applicazione del sistema di calcolo stabilito per una indennità intrinsecamente diversa quale quella di malattia".

14. A ciò è da aggiungere che, come sottolineato anche dai giudici di merito, viene in rilievo la particolare tutela della maternità, che il D.Lgs. nr. 151 del 2001, art. 23. è finalizzato a garantire, in armonia con gli artt. 30, 31 e 37 Cost., privilegiando, anche in via di interpretazione sistematica, un criterio di maggior mantenimento possibile del livello retributivo immediatamente precedente al congedo rispetto a criteri che, come quelli per il computo dell'indennità di malattia, comportano una attribuzione parziale di alcune voci retributive.

15. Ciò risulta anche conforme agli indirizzi costituzionali secondo i quali l’indennità è diretta ad assicurare alla donna lavoratrice la possibilità di vivere l'evento senza una radicale riduzione del tenore di vita (Corte Costituzionale nr. 132 del 1991 e nr. 271 del 1999 ) ed, altresì, agli indirizzi e alla legislazione europea (a partire, in particolare, dalle direttive nr. 86/613/CEE, nr. 92/85/CE e nr. 96/34/CE) ove da tempo, sia a livello dell'Unione nel suo complesso sia da parte dei singoli Stati, si riconosce che la tutela della maternità può favorire l'aumento dell'occupazione femminile che, a sua volta, può avere ricadute positive sulla sostenibilità del modello sociale, sul miglioramento del tasso di crescita del sistema economico e sulla riduzione del rischio di povertà delle famiglie in generale ( in motivazione, Cass. nr. 5361 del 2012).

16. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.

17. Si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio, per la novità della questione in questa sede delibata; trova applicazione nella fattispecie, l'art. 92 cod.proc.civ. nel testo anteriore alle modifiche apportate prima dalla legge nr. 69 del 2009 e poi dal D.L. nr. 132 del 2014 (convertito, con modificazioni, in legge nr. 162 del 2014), per essere stato l'atto introduttivo di primo grado notificato il 16.4.2007.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese.