Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 maggio 2018, n. 11629

Tributi - Soggetti colpiti dagli eventi sismici e vulcanici del 2002 in Sicilia - Sospensione dei termini di pagamento dei tributi - Importi dovuti in base alla definizione automatica ex L. n. 289 del 2002 - Applicazione

 

Rilevato

 

- che, in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo degli importi non versati dal contribuente a seguito della presentazione, negli anni 2003 e 2004, delle dichiarazioni integrative ex legge n. 289 del 2002, per la definizione automatica degli anni pregressi (anni di imposta dal 1997 al 2002), con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che il contribuente poteva beneficiare della sospensione dei termini per il pagamento dei tributi, prevista dalle disposizioni emanate a seguito degli eventi sismici e vulcanici che nell’ottobre 2002 avevano colpito la Sicilia, ed in particolare provincia di Catania, avendo la residenza in uno dei comuni ricompresi nel territorio interessato dalle disposizioni emergenziali;

- che avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi, cui non replica l’intimato;

- che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del vigente art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

- che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell'ordinanza in forma semplificata;

 

Considerato

 

- che con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’artt. 4, comma 1, d.l. 4.11.2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2002, del DM 17.5.2005, dell’art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 e dell’art. 9 della legge n. 212 del 2000, sostenendo la non applicabilità della sospensione dei termini di adempimento disposta in favore dei residenti della provincia di Catania, a seguito degli eventi vulcanici dell'ottobre 2002, al versamento delle rate condonistiche;

- che con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. ed anche dell’art. 112 cod. proc. civ., ovvero «del principio di perfetta corrispondenza tra chiesto e pronunciato»;

- che il secondo motivo, che per ragione di ordine logico-giuridico va esaminato preliminarmente, è palesemente infondato;

- che, infatti, non solo deve escludersi la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., essendo il pronunciamento dei giudici di appello esattamente corrispondente a quanto chiesto dall’appellante, ma neppure sussiste la dedotto carenza motivazionale, avendo il giudice d'appello espresso una chiara ratio decidendi (applicabilità della sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari per effetto delle disposizioni emergenziali conseguenti agli eventi calamitosi dell’ottobre del 2002 in Sicilia, anche alle rate dovute sulla base dell’adesione del contribuente al condono di cui alla legge n. 289 del 2002), sicché «non ricorre quell'impercettibilità del fondamento decisorio che rende solo apparente la motivazione grafica (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016)» (cfr. Cass. n. 3276 del 2018);

- che anche il primo motivo è infondato e va rigettato, alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 del d.l. n. 245 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 286 del 2002, e 9, comma 2, della l. n. 212 del 2000, si applica anche alle rate di condono non pagate ed iscritte a ruolo, in quanto tale norma, alla stregua di un'interpretazione letterale, logica e costituzionalmente orientata, non consente, tenuto conto della sua "ratio", che è quella di favorire 1 contribuenti «interessati da eventi eccezionali o imprevedibili», e della tipologia di agevolazioni da essa previste, di limitarne la portata generale, introducendo eccezioni non contemplate» (Cass. n. 16556 del 2017; nel medesimo senso già Cass. n. 1074, n. 16296 e n. 24415 del 2014);

- che, in difetto di argomentazioni idonee a giustificare un orientamento di senso contrario, il ricorso va respinto; la mancata costituzione della parte intimata esonera questa Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, che restano a carico della ricorrente, ed inoltre, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, neppure si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.