Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 dicembre 2017, n. 30585

Tributi - Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Complesso immobiliare fatiscente - Notifica cartella - Ricorso - Esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa

 

Esposizione dei fatti di causa

 

1. La società A.G. S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento del 29 dicembre 2008 con cui l'agenzia delle entrate aveva accertato, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, il maggior valore di euro 6.080.000,00 di un complesso immobiliare industriale sito in Porcari (Lucca) che la società aveva acquistato con atto del 24 gennaio 2007 al prezzo indicato di euro 4.854.700,00. In seguito la società proponeva ricorso anche avverso la cartella notificata. La commissione tributaria provinciale di Pistoia riuniva i ricorsi e li accoglieva con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Toscana sul rilievo che il giudice di prime cure aveva acquisito una serie di elementi che inducevano a ritenere congrui i valori dichiarati, trattandosi di un complesso fatiscente su cui erano necessarie costose opere di bonifica per via della presenza massiccia di amianto.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'agenzia delle entrate affidato a due motivi illustrati con memoria. La società contribuente si è costituita in giudizio con controricorso. Equitalia Cerit S.p.A. non si è costituita in giudizio. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380 bis.l cod. proc. civ..

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in quanto la motivazione della sentenza è apparente, avendo effettuato i giudici di secondo grado un mero richiamo alla sentenza emessa dalla CTP senza dare conto dei rilievi svolti dall'appellante agenzia delle entrate in ordine al fatto: a) che per l'acquisto del compendio era stato chiesto ed ottenuto un mutuo per la somma di euro 5.600.000,00; b) che quattro anni prima l'immobile era stato venduto, insieme ad altro capannone, per il prezzo di euro 6.200.000, pari a circa euro 183 per metro quadrato, sicché, considerando l'andamento del mercato nel periodo, si era ritenuto di aggiornare tale valore all'epoca della stipula dell'atto in esame con l'aumento percentuale pari al 20%, ottenendo un valore unitario di circa 220,00 euro per metro quadrato; c) che nel contratto di mutuo fondiario la contribuente aveva assunto l'obbligo di assicurare il complesso immobiliare per la somma di euro 8.400.000,00. Sosteneva, poi, la ricorrente che nella relazione dell'agenzia del territorio era già stato considerato il fatto che l'immobile era in stato di abbandono e che necessitavano opere di rimozione dell'amianto.

4. Con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Sostiene la ricorrente, in via gradata, che la motivazione è insufficiente per non aver la CTR dato conto dei rilievi svolti dall'appellante come indicati nel motivo che precede.

 

Esposizione delle ragioni della decisione

 

1. Osserva preliminarmente la Corte che l'eccezione di improcedibilità del ricorso svolta dalla controricorrente, la quale afferma che esso difetta di autosufficienza per la mancata esibizione degli atti processuali e dei documenti menzionati, è infondata. Invero, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, che questo collegio condivide, per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea - compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Sez. 2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015 Sez. 2, Sentenza n. 7825 del 04/04/2006, Rv. 590121; Sez. 6-3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266). Ed è stato affermato che il ricorrente per cassazione che deduca, come vizio di motivazione della sentenza impugnata, la circostanza che il giudice di merito non abbia tenuto conto delle risultanze documentali in atti, ha l'onere di precisare, in seno al ricorso, lo specifico e dettagliato contenuto di detti documenti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 6, o - in alternativa - di allegarli al ricorso, ai sensi dell'art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c.(Cass., Sez. I, 31 maggio 2016, n. 11262; Cass., Sez. IlI, 20 aprile 2016, n. 7785). Nel caso che occupa la ricorrente ha esposto in maniera esaustiva le ragioni della decisione consentendo, così, di conoscere pienamente l'oggetto della controversia. Ha poi precisato quale fosse il contenuto del contratto di mutuo del 29.1.2008 indicando, altresì, la localizzazione dello stesso (all. B alle controdeduzioni dell'Ufficio avanti la CTP), mentre l'atto di riferimento del 28.11.2002 risulta indicato nell'avviso di rettifica e liquidazione il cui testo è stato inserito nel ricorso.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato. Ciò in quanto la Corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo né può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame Sez. 6-5, Ordinanza n. 15884 del 26/06/2017; Sez. U -, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017). Peraltro la ricorrente, assolvendo l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c., ha indicato nel ricorso il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, così evidenziando che, con la motivazione resa, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.

3. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.

4. Il ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.