Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 agosto 2016, n. 16973

Tributi - IVA - Versamento dell’IVA periodica mensile - Contabilità affidata a terzi - Differimento del termine di versamento - Esclusione

 

Considerato in diritto

 

2.1. Con l'unico motivo del proprio ricorso l'Agenzia ricorrente si duole ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. della violazione dell'art. 1, comma 1, D.P.R. 100/98 poiché, al contrario di quanto sostenuto dal giudice d'appello, "l’art. 1, comma 3, cit. ha semplicemente cambiato il mese di riferimento sulle cui risultanze calcolare l'IVA dovuta, ma ha lasciato invariato il termine di pagamento dell'IVA così come disciplinato dal comma 1 del citato D.P.R. 100/98".

2.2. Il motivo è fondato.

Osservato previamente che l’art. 1, comma 3, D.P.R. 100/98, adottato in attuazione dell’art. 3, comma 136, l. 662/96, regolando la fattispecie del versamento della differenza tra l'ammontare complessivo dell’IVA esigibile e quello dell'lVA detraibile, a suo tempo disciplinata dall'art. 27, comma primo, D.P.R. 633/72, abrogato dall'art. 2 D.P.R. 100/98 con decorrenza dal 1°.5.1998 prevede, quando la tenuta della contabilità sia affidata a terzi, che "a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell’anno successivo alla scelta operata, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente", questa Corte ha reiteratamente affermato che "in materia d'IVA, la scelta del regime fiscale di contabilità presso terzi non comporta alcuno slittamento dei termini per i versamenti periodici dell'imposta, atteso che lo stesso art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 100 del 1998, prevede espressamente che la liquidazione IVA debba essere effettuata entro il termine previsto dal comma 1 (il giorno 16 di ciascun mese seguente) anche nell'ipotesi in cui la società abbia optato per il regime di contabilità presso terzi, per cui non vi è ragione di ritenere che al diverso metodo di calcolo dell'imposta corrisponda anche un diverso termine per il suo versamento" (5401/16; 15636/15; 8814/13).

Ne discende che è manifesto l'errore interpretativo commesso dalla CTR ritenendo che la norma, autorizzando la liquidazione dell’imposta sulla base della differenza registrata con il secondo mese precedente, abbia anche inteso differire il termine per il versamento, per il quale resta invece inderogabilmente fissata la data del 16 del mese successivo a quello di riferimento.

3. Accolto, dunque, il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma secondo, c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo.

4. Le spese seguono la soccombenza nel presente giudizio, mentre possono essere compensate con riguardo ai gradi di merito, attesa l’intervenuta stabilizzazione del quadro interpretativo successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo; condanna parte intimata al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte ricorrente in euro 1.300,00 oltre spese prenotate a debito e ad eventuali accessori e compensa le spese dei giudizi di merito.