Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 settembre 2016, n. 17806

Ricostituzione pensione di reversibilità - Ricorso Inps in appello - Notifica impugnazione alla parte deceduta presso il procuratore costituito in primo grado - Legittimità

 

Fatto e diritto

 

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 23 giugno 2016, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

La Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello dell’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva accertato il diritto della ricorrente M.L. alla ricostituzione della pensione di reversibilità e condannato l’istituto previdenziale al pagamento della somma di € 26.000,37 a titolo di differenze sulla pensione.

La statuizione di inammissibilità è stata fondata, in adesione al principio espresso da ss.uu. n. 26279 del 2009, sul fatto che l’INPS aveva notificato l’atto di gravame alla parte deceduta.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo. Gli intimati, eredi della originaria ricorrente, già costituiti in secondo grado, non hanno svolto attività difensiva.

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS, deducendo nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 299, 300 e 330 cod. proc. civ., richiamato l’orientamento espresso da ss.uu. n. 15295 del 2014, ha censurato la decisione per avere ritenuto inesistente la notifica effettuata al procuratore della L., nonostante vi fosse stata costituzione in giudizio egli eredi.

Il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio espresso da ss.uu. Cass. n. 15295 del 2014 secondo il quale la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante.

In base al principio affermato dalla richiamata pronunzia l’appello dell’INPS, notificato a M.L., nelle more deceduta, presso il procuratore costituito in primo grado, era ammissibile e comportava, in assenza di altre cause di inammissibilità, l’obbligo del giudice di secondo grado di rendere una pronunzia nel merito.

Il ricorso và quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altro giudice di secondo grado.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale".

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ., per la definizione camerale.

A tanto consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice di secondo grado che si designa nella Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.