Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 agosto 2016, n. 16971

Tributi - IVA - Detrazione - Presunzione di esportazioni sulla base di documentazione extracontabile - Indetraibilità dell’imposta afferente i relativi costi di trasporto - Esclusione - Necessaria prova con documentazione doganale

 

Ritenuto in fatto

 

1. L'ufficio di Piacenza dell'Agenzia delle Entrate, rettificando le dichiarazioni IVA della C.F. s.c.a r.l. per gli anni 2001 e 2002, procedeva a recuperare a tassazione, sulla scorta dei dati risultanti da un tabulato meccanografico in uso alla verificata, l'IVA indebitamente detratta in relazione ad operazioni ritenute non imponibili ai sensi dell'art. 9, comma primo, n. 2, D.P.R. 633/72 consistenti in prestazioni di trasporto di beni in esportazione.

Il deliberato di primo grado favorevole alla contribuente era nuovamente confermato dalla CTR Emilia Romagna, che, ricusando l'appello dell'ufficio, reiterava la convinzione già espressa dai primi giudici secondo cui "la prova del trasporto di beni destinati all'esportazione può essere desunta solo dai visti doganali e non semplicemente da tabulati meccanografici riscontrati a scandaglio con i dati presenti nelle lettere di vettura o da altri documenti privati non probanti", in difetto del che "gli addebiti risultano sprovvisti di adeguato sostegno probatorio e logicamente inconsistenti". E questo non senza considerare che la contribuente "non può ritenersi responsabile di eventuali irregolarità commesse da chi emette la fattura".

Ricorre avverso la detta sentenza l'Agenzia soccombente sulla base di un solo motivo al quale replica con controricorso la parte.

 

Considerato in diritto

 

2.1. Con l'unico motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente si duole per gli effetti dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. dell’errore di diritto in cui è incorsa la CTR nell’applicazione degli artt. 9, 19, 54 D.P.R. 633/72, dell'art. 17 Dir. CEE 77/388 e degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. poiché, contrariamente all'assunto fatto proprio dal decidente, avendo l’ufficio fornito una serie di elementi di carattere presuntivo, desunti dall'esame di documentazione extracontabile, che consentivano di ritenere illegittima l'operata detrazione dell'IVA, "era onere del contribuente fornire la prova della spettanza della detrazione dimostrando che l'IVA detratta era relativa ad operazioni assoggettabili ad IVA", a nulla rilevando in contrario che la contribuente non è obbligata a verificare la legittimità fiscale della condotta altrui, atteso che il diritto alla detrazione è limitato alle imposte effettivamente dovute e non a quelle solo esposte in fattura.

2.2. Il motivo è infondato.

2.3. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, attenendosi al dettato dell'art. 8, comma primo, lett. a) D.P.R. 633/72 ("La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a"), che "per beneficiare dell'esenzione dall'IVA prevista per le cessioni all'esportazione di cui all'art. 8, lettera a), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ovverosia le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti (cosiddetto"triangolazioni"), la destinazione della merce all'esportazione deve essere provata esclusivamente dalla documentazione doganale, ovvero dalla vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura, e non da altri e diversi documenti" (9825/16; 21809/12; 21946/07), implicitamente escludendo che, al di fuori dell'ipotesi in cui detta documentazione non sussista (20487/13), l'operatore che voglia fruire della agevolazione prevista dalla disciplina dell'IVA in favore degli esportatori possa valersi di documenti alternativi rispetto al documento doganale o alla vidimazione apposta sugli altri documenti indicati dalla norma.

2.4. Il principio, valevole per il contribuente, vincola specularmente anche l'operato dell'amministrazione non solo nel senso, intuitivo, che questa non può negare il beneficio dell'esenzione allorché la cessione all'esportazione sia documentata nei modi di legge, ma anche nel senso inverso, non potendo essa per vero disconoscere l'imponibilità dell'operazione - e quindi il diritto a detrazione della parte anche in relazione a queste operazioni - se la cessione all'esportazione non consti dai predetti documenti, e ciò per l'intuitiva ragione, a tacer d'altro, che la regola è quella dell'assoggettabilità all'imposta delle operazioni consistenti nella cessione di beni e che il regime agevolativo è diretto a favorire la parte, tanto da imporre alla medesima uno specifico onere probatorio, e rifugge perciò da ogni applicazione d’imperio.

2.5. E’ dunque privo di errore il deliberato d'appello che, facendo corretto richiamo alla disciplina delle cessioni all'esportazione, ha inteso escludere nella specie la concludenza probatoria della documentazione extracontabile invocata dall'ufficio, affermando, in maniera del tutto coerente rispetto al delineato quadro di diritto, la piena detraibilità dell'imposta anche in relazione a quelle operazioni di cui non sia provata nei modi di legge la sottrazione all'ordinario regime impositivo.

3. Il ricorso va dunque respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 12.000,00- oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.