Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 settembre 2016, n. 17791

Tributi - Cartella di pagamento - Notifica nei confronti di società cancellata da oltre un anno - Soggetto estinto - Notifica inesistente - Disciplina antecedente le modifiche dell’art. 28, co. 4, del D.Lgs. n. 175/2014

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

 

1. Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di B.S. della cartella portante IRES ed IRAP dell'anno di imposta 2004, notificatale, il 4 settembre 2009, nella qualità di ex liquidatore della F. s.r.l. (società cancellata dal Registro delle imprese già dal 2007), la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva l’appello proposto dalla parte privata avverso la decisione di primo grado sfavorevole.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che la notificazione della cartella impugnata fosse inesistente in quanto eseguita nei confronti di un soggetto ormai estinto (la società) e, quindi, privo di soggetti che lo rappresentino presso un luogo (l’ultima sede) non avente più alcun riferimento con lo stesso soggetto, essendo trascorso più di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.

2. Avverso la sentenza propone ricorso, con unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.

B.S., in proprio, resiste con controricorso.

Equitalia Nord s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

3. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

4. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Commissione Regionale Lombarda nell’avere annullato la cartella impugnata laddove, essendo intervenuto il d.lgs. n. 175/2014, norma avente (secondo la prospettazione difensiva) natura procedurale e, quindi, portata retroattiva, la notificazione della cartella era valida in quanto intervenuta nel quinquennio dalla cancellazione della Società dal registro delle imprese.

5. La censura è infondata. In materia, infatti, questa Corte (Cass. n. 6743/2015) ha avuto modo di chiarire che l'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente.

6. Ne consegue il rigetto del ricorso.

7. La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.