Legislazione - AAMS - Decreto 30 marzo 2018, n. 38169

Attuazione dell’art. 1, comma 1050, della legge di stabilità per il 2018 (Rottamazione delle slot)

 

Articolo 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente Decreto, si intendono per:

a) ADM: Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) apparecchio da gioco: ogni apparecchio da divertimento ed intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., completo di tutte le componenti necessarie al suo corretto funzionamento;

c) produttore di apparecchi da gioco: il soggetto, iscritto nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533 della legge n. 266/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, che costruisce un apparecchio da gioco nel territorio unionale e intende commercializzarlo nel territorio nazionale;

d) produttore di schede di gioco: il soggetto, iscritto nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, che realizza la scheda di gioco pronta per essere installata sull’apparecchio da gioco;

e) proprietario o proprietario di apparecchi da gioco: il titolare del diritto di proprietà di un apparecchio da gioco;

f) scheda di gioco: l’insieme dei circuiti elettronici, comprese le schede elettroniche di memoria dei personal computer, nei quali risiedono il software di gioco, il protocollo di comunicazione ed i contatori, nonché l’alloggiamento per il dispositivo di controllo di ADM e le interfacce;

g) dispositivo di controllo di ADM: il componente consegnato da ADM al produttore della scheda di gioco per l’installazione, esclusivamente a cura del produttore stesso, nell’apposito alloggiamento collocato all’interno della scheda di gioco;

h) titolo autorizzatorio: il nulla-osta di distribuzione e di esercizio rilasciato da ADM, ai sensi dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 2

Ambito di applicazione

 

1. Il presente Decreto si applica agli apparecchi da gioco (di seguito, apparecchi dismessi) per i quali sia venuta meno l’efficacia dei relativi titoli autorizzatori rilasciati da ADM per dismissione, anche dovuta a revoca o decadenza dei nulla-osta, e che siano stati privati dei dispositivi di controllo di ADM.

2. Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti, gli apparecchi dismessi sono sottoposti alle operazioni previste dalle disposizioni del presente Decreto.

 

Articolo 3

Operazioni a cura del proprietario di apparecchi dismessi

 

1. Il proprietario di apparecchi dismessi deve, entro il termine di 6 mesi dalla cessazione di efficacia dei relativi titoli autorizzatori, smaltire e distruggere gli stessi apparecchi secondo quanto previsto dall’articolo 4.

2. In alternativa alle operazioni di smaltimento e distruzione di cui al comma 1, il proprietario di apparecchi dismessi può cedere e trasferire gli stessi ai produttori di apparecchi di gioco o all’estero, secondo quanto previsto dall’articolo 5.

3. I proprietari di apparecchi dismessi devono comunicare ai competenti Uffici territoriali dell’ADM, secondo modalità e tempistiche indicate con successivo provvedimento, l’avvenuta effettuazione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2.

 

Articolo 4

Smaltimento e distruzione

 

1. Quando non proceda ai sensi dell’articolo 5, il proprietario dell’apparecchio dismesso e della relativa scheda di gioco, priva del dispositivo di controllo di ADM, è tenuto a gestire tali apparati, insieme o separatamente, come rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

2. I rifiuti di cui al comma 1 possono essere consegnati unicamente ad imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nelle pertinenti categorie e conferiti presso impianti autorizzati. Il ritiro dei rifiuti deve avvenire esclusivamente presso il domicilio segnalato dal proprietario, al fine di consentire l’adempimento delle prescrizioni di cui al comma 3.

3. Il proprietario degli apparecchi dismessi è tenuto con congruo anticipo, secondo la tempistica indicata con il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 3, a fornire al competente Ufficio territoriale dell’ADM l’elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco oggetto di smaltimento e distruzione da consegnare ai soggetti incaricati e a comunicare la data e il luogo delle operazioni di conferimento, in modo da consentire la presenza e il controllo da parte del predetto Ufficio.

4. Durante il trasporto i rifiuti di cui al comma 1 sono accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti nel rispetto dell’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel campo del formulario riservato alle annotazioni deve essere riportato l’elenco analitico degli apparecchi da gioco e delle schede di gioco oggetto di smaltimento.

5. Il proprietario è tenuto ad acquisire copia del formulario di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, controfirmato e datato in arrivo dall’impianto di destinazione, ai fini dell’assolvimento degli oneri di cui all’articolo 188 del medesimo decreto e alla sua conservazione per cinque anni.

 

Articolo 5

Cessione e trasferimento

 

1. L’apparecchio dismesso e la relativa scheda di gioco, insieme o separatamente, possono essere trasferiti a produttori di apparecchi da gioco, anche in conto lavorazione, ai fini della rigenerazione dell’apparecchio. La sola scheda di gioco può essere trasferita, oltre che ai produttori di apparecchi, anche al produttore della scheda stessa.

2. L’apparecchio dismesso, sprovvisto della scheda di gioco, può essere ceduto e trasferito all’estero.

 

Articolo 6

Prescrizioni per il controllo

 

1. Il proprietario di apparecchi dismessi è tenuto a dichiarare tempestivamente sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’ubicazione degli stessi e delle relative schede di gioco, nonché gli eventuali spostamenti, trasferimenti o cessioni, secondo le modalità definite con successivo provvedimento.

2. L’ADM e le forze di polizia possono disporre l’esecuzione di accessi, ispezioni e controlli presso i luoghi in cui sono custoditi gli apparecchi dismessi.

 

Articolo 7

Sanzioni

 

1. I soggetti che omettono le dichiarazioni di cui all’articolo 6, comma 1, o che le rilasciano attestando circostanze non veritiere, o che formano o fanno uso di atti falsi, incorrono nelle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sono cancellati dall’elenco dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e successive modificazioni e integrazioni, i proprietari di apparecchi dismessi che non adempiono le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente Decreto sono cancellati dall’elenco dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 8

Disposizioni finali

 

1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano agli apparecchi dismessi a partire dal 1° maggio 2018.

2. Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.