Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 marzo 2018, n. 14601

Omesse ritenute previdenziali - Pagamento degli stipendi - Prova - Invio delle denunce DM10 - Assenza di elementi di segno contrario - Sussiste

 

1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Chieti, appellata dall'imputata, la Corte d'appello dell'Aquila riduceva a mesi quattro di reclusione la pena inflitta S.G.C., concedendo alla medesima i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, nel resto confermando la sentenza di primo grado che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2-bis d.l. n. 483 del 1983 per il periodo gennaio 2009, marzo 2009 a dicembre 2011; la sentenza del tribunale, inoltre, aveva assolto l'imputata con riferimento alle mensilità del 2012 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo, sul punto, la trasmissione degli atti all'INPS di Chieti.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza della prova dell'effettiva corresponsione della retribuzioni ai lavoratori. La ricorrente, in particolare, contesta la motivazione della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto affidabili e veritieri i dati contenuti nel prospetto redatto dall'INPS in quanto, da un lato, si darebbe ingresso a un'inammissibile presunzione di presunzione: l'attestazione dell'INPS si presume essere stata redatta in base ai modelli D.M. 10, che si presume attestino l'effettivo pagamento degli stipendi; dall'altro, gli invii per via telematica di tali documenti sono effettuati da consulenti esterni all'azienda, i quali non sono a conoscenza dell'effettivo pagamento delle retribuzioni ai dipendenti.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen., 129 e 531 cod. proc. pen. Ad avviso della ricorrente, i fatti contestati fino al giugno 2009 erano prescritti alla data di deliberazione della sentenza impugnata.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la ricorrente, la motivazione sarebbe illogica laddove, da un lato, ha ridotto la pena "in considerazione dell'entità dei fatti" e, dall'altro, ha negato l'applicazione delle attenuanti in esame "in relazione all'entità dell'importo totale non corrisposto e la mancanza di elementi favorevoli".

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Invero, va data continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM 10/2 - attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e l’ammontare degli obblighi contributivi - è valutabile, in assenza di elementi di segno contrario, come prova della effettiva corresponsione degli emolumenti ai lavoratori per effetto della attestazione di avvenuta ricezione in via telematica dei modelli da parte dell’INPS e della testimonianza sul punto del funzionario accertatore (Sez. 3, n. 21619 del 14/04/2015 - dep. 25/05/2015, Moro, Rv. 263665).

Nel caso di specie, la Corte ha correttamente applicato il principio sopra ricordato, in quanto ha desunto la prova dell'avvenuta corresponsione della retribuzione ai lavoratori sulla base dei modelli DM 10, riportati nei prospetti redatti dall'INPS, da cui risultano, in modo puntuale, gli importi dovuti e non corrisposti per ciascun periodo, il numero e la generalità dei dipendenti a cui questi di riferiscono. La Corte, in particolare, ha evidenziato la veridicità di tali dati in quanto: 1) non sono stati contestati dall'imputata, la quale, comunque, non ha fornito una prova contraria; 2) nell'ipotesi di mancata corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, il datore di lavoro deve inserire nel modello DM 10 la dicitura "non ha trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti", dicitura che, nel caso in esame, non risulta annotata; 3) la trasmissione per via telematica dei modelli DM 10 richiede l'utilizzo di codici attribuiti in precedenza al datore di lavoro, che garantiscono l'autenticità della provenienza.

Si tratta di una motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici, che, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità.

3. Quanto all'eccepito decorso del termine di prescrizione, si osserva, in via preliminare, che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266819).

4. Ciò posto, va ulteriormente chiarito, nel merito, che, a seguito della nuova formulazione della norma, in tema di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, ai fini del computo della prescrizione per i fatti pregressi alla modifica introdotta dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la normativa più favorevole, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, cod. pen., va individuata, nel caso in cui non sia stata superata la soglia di punibilità di 10.000 euro annui, nella nuova previsione normativa, mentre nell'ipotesi di superamento di detta soglia, nella normativa previgente, secondo la quale il momento consumativo del reato coincideva con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi. (Sez. 3, n. 47902 del 18/07/2017 - dep. 18/10/2017, Abrate, Rv. 271446).

Nel caso in esame, come emerge dalla sentenza di primo grado (p. 2), la soglia degli importi evasi è pari a: 11.863 euro, quanto al 2009; 17.402 euro, quanto al 2010; 10.605 euro, quanto al 2011.

Pertanto, stante il superamento della soglia di punibilità di 10.000 euro annui con riferimento a tutti i periodi oggetto di contestazione, trova applicazione, in quanto in concreto più favorevole, la previgente normativa, in base alla quale, come detto, il momento consumativo del reato coincide con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi.

Di conseguenza, alla data del 25 gennaio 2017, quando è stata deliberata la sentenza impugnata, erano già prescritti i fatti antecedenti al marzo 2009.

Peraltro, stante la fondatezza del motivo (oltre che di quello, come si vedrà, inerente all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche), deve rilevarsi che, alla data odierna, il reato risulta altresì prescritto con riguardo alla condotte realizzate sino all'aprile 2010.

La sentenza deve, perciò, essere annullata senza rinvio in relazione alle condotte tenute fino a tale data, per essere il reato estinto per prescrizione, con rinvio alla Corte territoriale per la rideterminazione della pena.

4. In relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sul punto la motivazione è, effettivamente, contraddittoria: l'entità dei fatti" (che, quindi, abbraccia necessariamente l'entità dell'importo non corrisposto) è stata valutata, da lato, per la mitigazione della pena inflitta, dall'altro, è stata, invece, indicata come elemento ostativo all'applicazione delle attenuanti in esame. In altri termini, lo stesso dato di fatto è stato posto contemporaneamente a fondamento di due opposte statuizioni: l'una favorevole all'imputata (la riduzione della pena), l'altra sfavorevole (il diniego delle circostanze in esame). La sentenza deve perciò essere annullata con rinvio per nuovo esame.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, limitatamente alle condotte relative alle mensilità fino ad aprile 2010, e con rinvio quanto alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e alla rideterminazione della pena alla Corte d'appello di Perugia. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.