Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 marzo 2018, n. 7993

Rapporto di lavoro domestico - Differenze retributive - Cause riunite per ragioni di opportunità conservano la loro autonoma individualità - Alcuna fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite nell'una o nell'altra - Inutilizzabilità delle prove acquisite nell’altra causa

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza n. 122016 depositata il 22-2-2016, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini n. 176/2013, condannava P.C.B. e A.C. a pagare a I.M. la somma di euro 655,50 a titolo di t.f.r.; confermava nel resto la pronuncia di primo grado, che, decidendo due distinte cause entrambe proposte dalla M. e poi riunite, ne aveva rigettato tutte le domande, dirette, quanto alla prima causa, al pagamento di differenze retributive per un rapporto di lavoro domestico intercorso dall'aprile 1990 al luglio 2008 e, in relazione al medesimo periodo, per un rapporto di lavoro subordinato di custodia e manutenzione dell'immobile di proprietà delle convenute, in cui le era stato concesso, unitamente al coniuge, il comodato gratuito di un appartamento di servizio, nonché - previa declaratoria di inefficacia o illegittimità dei licenziamenti intimati - al risarcimento del danno conseguentemente subito fino al ripristino, e, quanto alla seconda causa, volte ad ottenere la regolarizzazione contributiva ovvero il risarcimento del danno equivalente, in caso di accertata impossibilità di versare i contributi omessi per intervenuta prescrizione.

La Corte riteneva anzitutto privi di efficacia probatoria i quaderni (prodotti nella seconda causa) contenenti annotazioni sulle ore lavorate, osservando come le appellate, nel disconoscere la propria calligrafia, avessero inteso operare il disconoscimento di ogni segno di scrittura loro attribuibile (e, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla lavoratrice, anche delle proprie sottoscrizioni); osservando inoltre come la lavoratrice non avesse formulato alcuna istanza di verificazione nella prima difesa utile successiva al disconoscimento e come non potesse "certo essere considerata ritualmente proposta ai sensi dell'art. 216 c.p.c. la richiesta preventiva contenuta nel ricorso" introduttivo di primo grado.

La Corte rilevava, quindi, come l'appellante non avesse dimostrato il proprio assunto, né con riferimento al rapporto di lavoro domestico, né con riferimento al rapporto di custodia e manutenzione dell'immobile, per carenza di allegazioni specifiche e inidoneità delle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio; quanto poi al licenziamento, intimato in periodo di infortunio, escludeva che esso potesse produrre i propri effetti - secondo quanto dedotto dalla lavoratrice - a partire dal primo giorno successivo al termine dell’assenza, stante l'inidoneità, ai fini del pieno assolvimento dell’onere probatorio (sulla natura professionale del sinistro e sulla durata della inabilità temporanea, entrambe contestate dalle convenute), della documentazione proveniente dal terzo Inail e considerato altresì il difetto di altre risultanze istruttorie, avendo la M. "unicamente richiamato la documentazione Inail in atti".

Avverso la detta sentenza la M. ha proposto ricorso con sei motivi, assistiti da memoria ex art. 378 c.p.c.. Le intimate hanno resistito con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di interpretazione degli atti processuali e in tema di procedura di verificazione delle scritture private disconosciute e dell’art. 216 c.p.c., nonché violazione dell’art. 132 c.p.c., "per difetto di motivazione".

In sostanza la ricorrente censura la decisione adottata dalla Corte di merito, sul punto, ritenendola "immotivata e giuridicamente erronea", giacché la Corte di merito per un verso avrebbe omesso di indicare le ragioni della affermata irritualità della istanza preventiva, condizionata, avanzata nel ricorso introduttivo, e per altro verso avrebbe trascurato di considerare che la istanza di verificazione non richiede formule sacramentali e può essere anche implicita, come nella specie. In particolare, la ricorrente evidenzia che, oltre alla richiesta preventiva contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio n. r.g. 808/2012, con la "memoria difensiva con domanda riconvenzionale depositata in data 22-2-2013", era stato richiesto di "accertare e dichiarare che, in base alle ore di lavoro documentate nei quaderni in atti e/o in base alle ore effettivamente retribuite come da assegni in atti le resistenti dovevano versare all'INPS contributi pari alla somma...", con richiesta istruttoria di "ammissione di prova contraria con i testi indicati in ricorso, nonché i seguenti ulteriori testi", di guisa che doveva ritenersi che essa M. avesse "evidenziato la volontà di avvalersi dei documenti disconosciuti".

Il motivo in parte è inammissibile e in parte è infondato.

Innanzitutto deve premettersi che la questione riguarda, comunque, soltanto il secondo ricorso (avente ad oggetto la richiesta di condanna delle convenute al versamento della contribuzione omessa o al risarcimento del danno ove prescritta) e non anche il primo (concernente le differenze retributive e la impugnazione dei recessi), come correttamente evidenziato dalla Corte di merito. Infatti "le cause riunite per ragioni di opportunità conservano la loro autonoma individualità, senza che si verifichi alcuna fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite nell'una o nell'altra", con la conseguenza "che le prove acquisite in una causa non possono essere utilizzate nell'altra esonerando la parte dal relativo onere probatorio, ma ciascuna causa deve essere decisa in base alle prove in essa proposte, ancorché possano essere comuni - oltre i principi di diritto applicati - anche i criteri di valutazione delle stesse" (v. Cass. 8-2-2006 n. 2664).

Posto, poi, che la sentenza impugnata sul punto ha confermato la pronuncia di primo grado "ribadendo" come la M. "nella prima difesa utile (memoria di replica alla riconvenzionale e successiva udienza del 5-3-2013) non abbia formulato alcuna istanza di verificazione; e come non possa certo essere considerata ritualmente proposta ai sensi dell’art. 216 c.p.c. la richiesta preventiva contenuta nel ricorso ex art. 414 c.p.c.", osserva il Collegio che le censure avverso la prima statuizione risultano inammissibili e quelle rivolte contro la seconda statuizione risultano in parte inammissibili e in parte infondate.

Plurimi risultano, infatti, i profili di inammissibilità delle censure avverso la prima statuizione.

Innanzitutto, la formulazione, non solo nella intitolazione ma anche nella parte espositiva, risulta cumulativa, generica ed indistinta in relazione alla riconducibilità delle censure stesse ai singoli diversi vizi denunciati ex art. 360, primo comma c.p.c., (v. per tutte Cass. S.U. 24-7-2013 n. 17931).

Nel contempo, al di là della indicazione del "rilievo ex art. 360 n. 4 c.p.c." nel titolo del motivo, in effetti nella esposizione non vengono evidenziati specificamente vizi implicanti la nullità della sentenza o del procedimento di appello, di guisa che, trattandosi di valutazione del giudice di merito circa la ritualità o meno della proposizione dell’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, questo giudice di legittimità non può che limitare la propria cognizione all’esame della motivazione con cui la Corte di merito ha vagliato la questione, senza essere investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda (v. Cass. 23-10-2014 n. 22590).

La ricorrente, poi, in sostanza, sostiene che nel caso in esame la istanza di verificazione doveva ritenersi implicita nelle richieste avanzate con la memoria difensiva depositata il 22-2-2013 e lamenta che la Corte avrebbe disatteso il principio che ammette una tale possibilità (vedi la giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso nonché da ultimo Cass. 4-7-2017 n. 16383).

Sennonché tale censura risulta del tutto generica e priva di autosufficienza. A parte il rilievo che la Corte di merito non ha affatto negato la detta possibilità (avendo semplicemente accertato la mancanza di qualsiasi istanza di verificazione nella prima difesa utile - memoria e udienza successiva citate), va osservato che la ricorrente non ha specificato se, quando ed in che modo, davanti ai giudici di appello, avrebbe censurato la sentenza di primo grado sotto il profilo in esame (mancata considerazione di una istanza di verificazione implicita), profilo del quale, peraltro, non vi è traccia né nella sentenza né nei motivi di appello riportati nel ricorso per cassazione (vedi in specie terzo motivo a pag. 24). Né, del resto, in questa sede, potrebbe ritenersi ammissibile una censura rivolta direttamente contro la sentenza di primo grado (v. Cass. 15-3-2006 n. 5637, Cass. 21-3-2014).

La ricorrente, inoltre, e comunque, al fine di censurare la decisione della Corte d'Appello sul punto, a sostegno della propria tesi avrebbe dovuto riportare compiutamente sia il contenuto della memoria depositata il 22-2-2013 sia il contenuto del verbale di udienza del 5-3-2013, e non limitarsi a richiamare soltanto alcune frasi della citata memoria (peraltro prive di decisività).

A fronte di tutto ciò, quindi, non può che affermarsi che l’accertamento della Corte d’Appello circa la "mancata formulazione di alcuna istanza di verificazione" successiva al disconoscimento resiste alle censure della ricorrente.

Per quanto concerne, poi, la seconda statuizione relativa alla irritualità della "richiesta preventiva contenuta nel ricorso ex art. 414 c.p.c." la censura di "difetto di motivazione" è manifestamente inammissibile.

Al riguardo è sufficiente ribadire che il vizio di motivazione "può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche" e "non può avere rilievo di per sé, in quanto esso, se il giudice del merito ha deciso correttamente le questioni di diritto sottoposte al suo esame, supportando la sua decisione con argomentazioni inadeguate, illogiche o contraddittorie, o senza dare alcuna motivazione, può dar luogo alla correzione della motivazione da parte della Corte di cassazione" (v. Cass. 6-8-2003 n. 11883, Cass. 8-8-2005 n. 16640, Cass. 15-12-2014 n. 26292).

Infondata è invece la censura di violazione dell’art. 216 c.p.c., avendo la Corte di merito legittimamente ritenuto che "non possa certo essere considerata ritualmente proposta la richiesta preventiva contenuta nel ricorso ex art. 414 c.p.c." (secondo ricorso).

Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, "il procedimento incidentale di verificazione di scrittura privata disconosciuta ha, diversamente da quello proposto in via principale, funzione strumentale e finalità istruttorie, inquadrandosi nell'ambito dell'attività probatoria delle parti, in quanto esso non risulta fine a sé stesso, bensì preordinato all'utilizzazione, nel processo, della prova documentale" (v. Cass. 7-2-2005 n. 2411, Cass. 6-4-1995 n. 4036, nonché fra le altre Cass. 10-8-1979 n. 4651). La parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione - che può essere anche implicita (v. Cass. 6-6-2006 n. 13258, Cass. 24-5-2012 n. 8272, Cass. 4-7-2017 n. 16383) - comunque "in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti (entro il termine, cioè, entro il quale è possibile la produzione del documento)" (v. Cass. n. 2411/2005 cit.).

Tale "disegno generale della scansione dei tempi processuali, quale costruito dal legislatore con la novella di cui alla legge n. 353 del 1990" non può essere in alcun modo stravolto (v cfr. Cass. 5-9-2006 n. 19067).

In sostanza, quindi, a differenza che nell’ipotesi eccezionale dell’istanza di verificazione proposta in via principale ex. art. 216 secondo comma c.p.c. , nell’ipotesi ordinaria del procedimento incidentale (art. 216 primo comma c.p.c.: "La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione... ") non è prevista una istanza preventiva, in quanto la validità di prova legale della scrittura nell’ambito del procedimento è acquisita al perfezionarsi di una fattispecie articolata, integrata dal disconoscimento della scrittura nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione e dal comportamento dell’altra parte che attivi il procedimento di verificazione che si concluda per la stessa positivamente. Ciò è coerente con la giurisprudenza consolidata secondo cui, viceversa, "la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell’istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli" (v. Cass. 20-11-2017, Cass. Cass. 16-2-2012 n. 2220, Cass. 8-1-1994 n. 155).

In conclusione, deve ritenersi che - nel procedimento ex art. 216 primo comma c.p.c. - il disconoscimento debba necessariamente precedere temporalmente ogni comportamento della parte che abbia in astratto interesse a far valere in causa il documento prodotto (richiesta di verificazione, esplicita o implicita, ovvero rinunzia ad avvalersi del documento disconosciuto).

Tale conclusione, peraltro, non è in contrasto con il principio affermato da Cass. 2-8-2011 n. 16915, secondo cui l'istanza di verificazione "deve intendersi ritualmente e tempestivamente formulata anche se avanzata, antecedentemente al maturare delle decadenze istruttorie, nel corso di un procedimento cautelare incidentale strumentalmente connesso al giudizio di merito e riconducibile al titolo dedotto con la citazione introduttiva", in una fattispecie nella quale la istanza di verificazione era intervenuta comunque, nel procedimento cautelare, successivamente al disconoscimento.

Per tali ragioni, quindi, legittimamente la sentenza impugnata ha ritenuto non ritualmente proposta la richiesta preventiva contenuta nel ricorso ex art. 414 c.p.c.. (r.g. n. 808/2012).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 115 e 132 c.p.c., in relazione all’efficacia della dichiarazione di disconoscimento formulata dalle resistenti, al valore probatorio da assegnare ai documenti relativi e al difetto di motivazione sul punto.

In particolare la ricorrente sostiene che la dichiarazione di disconoscimento "è generica, attesa l’improprietà linguistica del termine "calligrafia", "ed è comunque limitata all’aspetto redazionale ovvero alla paternità della redazione del contenuto (del) documento, ovvero alla paternità della scrittura, ma non coinvolge la sottoscrizione", con la conseguenza che la Corte di merito avrebbe dovuto considerare riconosciuta la sottoscrizione e quindi non contestato il valore probatorio.

Tale motivo, a parte la formulazione cumulativa, risulta inammissibile in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte, "per il disconoscimento delle scritture private prodotte in giudizio è necessaria un'impugnazione specifica e costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, il convincimento del giudice del merito circa l'idoneità o meno di una determinata deduzione difensiva ad integrare gli estremi di tale disconoscimento" (V. Cass. 13-11-1980 n. 6081, cfr. Cass. 1-2-2002 n. 1300, Cass. 14-11-2002 n. 16021).

Peraltro la Corte di merito neppure è incorsa in alcun "difetto di motivazione" avendo espressamente affermato che le resistenti "nel disconoscere la propria calligrafia hanno disconosciuto ogni segno di scrittura loro attribuibile, in primis le firme". Anche tale statuizione, quindi, resiste alle censure della ricorrente.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2733 c.c. in relazione al valore confessorio dei documenti versati nel giudizio n. 808/2012.

Fermo restando che anche tale motivo riguarda il secondo giudizio riunito, e non anche il primo (vedi sopra), osserva il Collegio che la censura è infondata in quanto basata comunque sull’asserito presupposto del mancato specifico disconoscimento della sottoscrizione da parte delle resistenti, di guisa che una volta venuto meno tale presupposto in ragione del rigetto del secondo motivo non può che respingersi anche il terzo.

Con il quarto motivo si lamenta, ex art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame dei documenti versati nel giudizio n. 808/2012 ed omesso esame della certificazione INAIL versata nel giudizio n. 94/2010.

In particolare la M. sostiene che "se la Corte avesse esaminato il contenuto dei documenti versati in atti avrebbe dovuto ritenere provate le deduzioni della ricorrente, almeno in termini di quantità delle ore lavorate" e rileva altresì che erroneamente la Corte d’Appello "ha formulato un ragionamento di natura ipotetica e subordinata a sostegno della decisione adottata, ritenendo che quei documenti sarebbero stati utili unicamente allo scrutinio delle domande formulate nel secondo giudizio ed inutili rispetto alla prova del fatto storico principale dedotto nel primo giudizio".

La censura è inammissibile in quanto in sostanza ripropone inammissibilmente come vizi di motivazione le censure di violazione di legge processuale già come sopra respinte, e come tali non sussumibili nel vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (v. fra le altre Cass. 22-5-2013 n. 12514).

Peraltro, sulla mancanza di qualsiasi efficacia probatoria dei documenti prodotti e disconosciuti nel secondo giudizio nonché sulla mancanza di una rituale istanza di verificazione si è già detto, mentre sulla conservazione della autonomia dei giudizi riuniti e sulla esclusione di ogni fusione degli elementi di giudizio e delle prove acquisite nell’una e nell'altra causa si è già richiamato il principio affermato da questa Corte (v. sopra Cass. n. 2664/2006 cit.).

Con lo stesso motivo la ricorrente lamenta anche l’omesso esame della attestazione INAIL versata nel primo giudizio.

Anche tale censura risulta inammissibile in quanto non sussumibile nel vizio denunciato ex art. 360 n. 5 nel testo vigente, posto che (v. Cass. S.U. 7-4-2014 n. 8053) "è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", ipotesi tutte che qui non ricorrono (v. Cass. S.U. 7-4-2014 n. 8053), avendo anzi la Corte di merito valutato la detta attestazione, ritenendola, per le ragioni indicate a pag. 11 della sentenza, "non idonea ad assolvere all’onere probatorio gravante sulla lavoratrice, che non si è messa in prova sul punto".

Con il quinto motivo parimenti si lamenta omesso esame delle altre richieste istruttorie formulate nel giudizio n. 808/2012 nonché omessa motivazione sul punto.

Parimenti anche tali censure risultano inammissibili giacché per un verso non viene dedotta specificamente dalla ricorrente la decisività delle dette richieste istruttorie e per altro verso sul punto la Corte, dopo aver rilevato la mancanza di efficacia probatoria dei documenti disconosciuti e la diversità degli oggetti delle due cause, ha motivato affermando che "viene quindi meno anche la doglianza relativa alla omessa istruttoria nella causa riunita - dove la prova precipua era appunto costituita dai quaderni in questione - avendo il giudice a quo ammesso la prova testimoniale articolata nella causa riunente".

La Corte quindi non è incorsa in alcuno omesso esame e in alcuna omessa motivazione, giacché in sostanza ha espressamente confermato la valutazione del primo giudice relativa ai mezzi di prova richiesti con il secondo ricorso, valutazione che, peraltro, in quanto rientrante nei poteri discrezionali del giudice di merito, si sottrae al sindacato di legittimità (v. Cass. 10-6-2009 n. 13375, Cass. 15-7-2009 n. 16499, Cass. 13-6-2014 n. 13485).

Con il sesto e ultimo motivo la M. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1372 e delle norme e dei principi in tema di collegamento negoziale.

In sostanza la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata "è viziata da un errore di qualificazione della domanda attorea e della fattispecie dedotta", in quanto la lettura della parte dispositiva dei contratti collegati prodotti (d'opera, di comodato e di lavoro subordinato) avrebbe "dovuto condurre la Corte di merito a qualificare il rapporto come unico e connotato dalla natura subordinata della prestazione".

Anche tale motivo presenta plurimi motivi di inammissibilità.

Innanzitutto la interpretazione della domanda è riservata al giudice di merito ed è sottratta a sindacato di legittimità ove, come nella specie, non venga dedotto un error in procedendo (v. fra le altre Cass. 8-8-2003 n. 12022, Cass. 11-7-2007 n. 15496, Cass. 25-10-2017 n. 25259).

La questione, poi, della unicità del rapporto fondata sul collegamento negoziale fra i contratti intercorsi risulta invero nuova, non essendovi della stessa traccia alcuna nell’impugnata sentenza (basata chiaramente sulla deduzione e sulla decisione relativa a distinti rapporti). La ricorrente, quindi (v. fra le altre Cass. 18-10- 2013 n. 23675, Cass. 11-1-2007 n. 324. Cass. 21-2-2006 n. 3664), avrebbe dovuto, innanzitutto, indicare con quale atto ed in quali termini specifici la stessa fosse stata sollevata in sede di merito. In mancanza di ciò (ed anzi emergendo chiaramente la deduzione di distinti rapporti anche nella narrativa del ricorso per cassazione a pag. 3 e ss.) la censura risulta inammissibile.

Del pari inammissibilmente viene denunciata la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale senza una specifica enunciazione delle ragioni per le quali un dato criterio sarebbe stato erroneamente applicato (v. fra le altre Cass. 21-6-2017 n. 15350, Cass. 22-2-2007 n. 4178), mentre altrettanto inammissibilmente viene lamentata in sostanza - al di là della denuncia formale dei vizio - una insufficienza di motivazione per omessa considerazione di alcune previsioni contrattuali, censura che comunque neppure sarebbe sussumibile nel nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c.. (v. Cass. S.U. n. 8053 cit.).

Infine la censura neppure coglie nel segno, avendo la Corte di merito legittimamente deciso su quanto emerso dalle risultanze di causa in ordine allo svolgimento dei dedotti rapporti.

In particolare la corte territoriale ha rilevato che "attesa la contestazione di controparte, si poneva a carico della attuale appellante dimostrare per il rapporto di lavoro domestico (di cui è incontroversa la natura) il maggior apporto fornito rispetto a quanto riconosciuto e retribuito ...; e per il rapporto di lavoro autonomo (di manutenzione e custodia) la natura subordinata e l’apporto asseritamente prestato, considerato, tra l’altro, che i coniugi Battaglia risiedevano nell’appartamento di servizio della villa..". Ciò posto, la corte di merito ha accertato che "le deposizioni raccolte sono inidonee a provare l'assunto attoreo, stante l’assoluta carenza di allegazioni in ordine alle modalità temporali della prestazione (per quanto attiene ad entrambi i rapporti) ed in ordine agli indici sintomatici della subordinazione (per quanto attiene al rapporto di custodia- manutenzione)....".

Tale accertamento, idoneo a sostenere l’impugnata decisione, in definitiva neppure viene scalfito dal motivo in esame, incentrato esclusivamente sul momento genetico negoziale dei dedotti rapporti.

Il ricorso va pertanto respinto con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

Infine, sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.