Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 novembre 2017, n. 26132

Tributi - Società di capitali a ristretta base sociale - Accertamento di utili extrabilancio - Presunzione di distribuzione ai soci

Rilevato che

Con sentenza in data 3 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 490/3/10 della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso di T.G. contro l'avviso di accertamento IRPEF ed altro 2005.

La CTR osservava in particolare che non potevasi desumere la distribuzione di utili extrabilancio della società F.P.V. srl per il solo fatto che la medesima aveva una ristretta base proprietaria.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

L'intimato non si è difeso.

 

Considerato che

 

Con il primo motivo - ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - l'agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 600/1973, 54, secondo comma, lett. d), d.P.R. 633/1972, 44-45, TUIR, 2729, 2697, cod. civ., poiché la CTR ha escluso la validità della presunzione, fondante la pretesa creditoria di cui all'atto impositivo impugnato, di distribuzione degli utili extrabilancio nelle società a ristretta base proprietaria.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che:

-«In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale» (Sez. 5, Sentenza n. 15824 del 29/07/2016, Rv. 640622- 01);

-«In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria; tale presunzione - fondata sul disposto dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18032 del 24/07/2013, Rv. 628448 - 01).

La sentenza impugnata è palesemente contrastante con i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, posto che per un verso ha negato la validità della presunzione de qua, per altro verso non ha correttamente imputato l'onere probatorio rispetto all'oggetto della lite.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso originario del contribuente va rigettato.

Stante l'esito alterno del giudizio le spese dei gradi di merito possono essere compensate.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l'intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300 oltre spese prenotate a debito.