Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 marzo 2018, n. 5291

Contratto di somministrazione di lavoro a termine - Illegittimità delle proroghe - Non sussiste - Lasso temporale complessivo inferiore a tre anni

 

Svolgimento del processo

 

S.A. conveniva avanti al Tribunale di Bergamo la A. s.p.a. chiedendo che, previo accertamento della nullità e\o illegittimità dei vari contratti di somministrazione e proroghe, stipulati dal 26.4.07 al 18.12.09, e previo accertamento della nullità e/o illegittimità dei termini apposti ai medesimi contatti di lavoro, in quanto totalmente privi di specifica causale, venisse accertato che egli era alle dipendenze della società convenuta dal 26.4.2007 o dalla diversa data ritenuta di giustizia; che aveva diritto ad essere riammesso al lavoro e ad essere risarcito per il danno subito mediante corresponsione delle retribuzioni tutte perdute fino al ripristino della funzionalità del rapporto.

La società si costituiva sostenendo che il ricorso al contratto di somministrazione era stato legittimo sotto ogni profilo e chiedendo la chiamata in garanzia della A..

Il primo Giudice, respinta l'istanza, ed istruita la causa con l'escussione di alcuni testimoni, respingeva la domanda ritenendo provate le ragioni del ricorso alla somministrazione.

Avverso tale sentenza proponeva appello il S., censurando la decisione per avere erroneamente apprezzato la prova testimoniale circa i dedotti picchi di produzione.

Resisteva la A. s.p.a.

Con sentenza depositata il 14.11.12, la Corte d'appello di Brescia respingeva il gravame, ritenendo sussistenti i presupposti (picchi produttivi) posti alla base dei contratti di somministrazione in questione.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il S., affidato ad unico motivo. Resiste la società con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

 

Motivi della decisione

 

1. - II ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. a causa dell'omessa pronuncia sul secondo motivo di appello (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).

In particolare si duole che con tale motivo egli lamentò l'illegittimità delle proroghe alla luce del c.c.n.I. lavoratori temporanei 18.5.98 (che prevedeva un massimo di quattro proroghe, elevato a sei e per una durata complessiva di 36 mesi dal c.c.n.I. lavoratori somministrati 16.7.08), laddove nella specie vi era sostanzialmente stato un unico contratto (del 26.4.07) prorogato per 11 volte.

1.1 - Il ricorso è infondato, posto che lo stesso ricorrente, a pag. 1, indica con precisione i contratti stipulati e le relative proroghe in tali termini: "primo contratto dal 26.4.07 al 30.6.07, con proroga fino al 30.9.7 e quindi con proroga fino al 21.12.07; secondo contratto dal 16.1.8 al 30.6.08, con proroga fino al 17.12.08; terzo contratto dal 13.1.9 al 30.4.09, con proroga fino al 1.6.09, quindi prorogato fino al 30.10.9, ed ancora prorogato fino al 18.12.09".

Si è dunque in presenza di tre contratti di somministrazione, con sei proroghe, per un lasso temporale complessivo inferiore a tre anni, e dunque perfettamente legittimi (oltre che in base alla L. n. 247\07, cfr. S.U. n. 11374\16, Cass. ord. n. 26674\16) in base all'invocato c.c.n.I. lavoratori somministrati 16.7.08 (non potendo evidentemente applicarsi, ratione temporis, il c.c.n.I. 18.5.98). Le doglianze circa la sostanziale continuità del lavoro non risultano devolute al giudice del gravame (e sarebbero comunque infondate stanti gli intervalli temporali tra i vari contratti).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi, € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.