Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 marzo 2018, n. 5381

Recupero sgravi contratti di formazione e lavoro - Interruzione del giudizio - Dichiarazione dello stato di insolvenza - Capacità di stare in giudizio

 

Fatti di causa

 

La Corte d'appello di Milano con sentenza n. 132/2012, in parziale accoglimento dell'appello dell'Inps, condannava la società I.V.I. S.p.A. al pagamento dell'importo di euro € 102.732,10, oltre le spese, a titolo di recupero sgravi CFL relativi al periodo novembre 1975 - maggio 2001.

A fondamento della decisione la Corte, per quanto ora di interesse, sosteneva preliminarmente che non dovesse accogliersi l'istanza di interruzione del giudizio proposta dalla società appellata, in seguito alla dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del tribunale di Venezia con sentenza n. 64/2009 ai fini della sua ammissione ad amministrazione straordinaria; la stessa società manteneva quindi la capacità di stare in giudizio in appello, nel quale l'appellante aveva peraltro provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti del commissario straordinario della procedura in corso, che non si era costituito.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.I. S.p.A., in Amministrazione Straordinaria, sollevando due motivi di impugnazione, illustrati da memoria.

L'Inps ha resistito con controricorso con il quale ha eccepito in via preliminare la tardività del ricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. - Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione delle norme di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c. e dell'art. 36 del decreto legislativo 270 del 1999, degli artt. 18 e 19 del decreto legislativo 270 del 1999 e dell'art. 43 legge fallimentare, in relazione all'articolo 360, comma 1 n. 4 c.p.c. avendo la Corte d'appello errato a non dichiarare l'interruzione del processo.

2. - Con il secondo motivo il ricorso lamenta la violazione dell'articolo 53 del decreto legislativo 270/99 e dell'articolo 93 legge fallimentare in relazione all'articolo 360 comma 1, n. 3 c.p.c.; nullità, anche sotto questo profilo, della sentenza impugnata, in relazione all'articolo 360 comma 1 n. 4 c.p.c. posto che, intervenuta la dichiarazione di insolvenza, ogni domanda di accertamento di un credito doveva essere introdotta mediante la procedura concorsuale e devoluta al tribunale fallimentare.

3. - Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dall'Inps per violazione del termine di proposizione ex artt. 325 e 326 c.p.c..

L'eccezione è fondata, atteso che a fronte della notificazione della sentenza d'appello avvenuta nei confronti dell'Amministrazione Straordinaria in data 24 maggio 2012, il ricorso per cassazione è stato proposto dalla notificata il 19 settembre 2012, ben oltre quindi il termine breve di 60 giorni previsto dalle norme citate.

4. - Deve pure affermarsi che la notificazione della sentenza fosse stata regolarmente effettuata nei confronti dell’Amministrazione Straordinaria, contumace in secondo grado in seguito ad integrazione del contraddittorio. Non rileva invece, non trattandosi di un caso di litisconsorzio necessario, che la stessa notifica non sia stata pure eseguita (ex art. 170, 1 c. c.p.c.) presso i difensori costituiti della società I.V.I. S.p.A. della quale la stessa Corte aveva pure dichiarato la persistente capacità di stare in giudizio, anche dopo la dichiarazione d'insolvenza. L'erronea affermazione effettuata dalla Corte d'appello in proposito non inficia la correttezza dell'atto notificatorio (arg. ai sensi dell'art. 159 c.p.c.) che è stato disposto presso l'Amministrazione Straordinaria; la quale, una volta evocata nel giudizio, aveva l'onere di proporre le proprie doglianze nel rispetto dei termini di impugnazione della sentenza.

4. - In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e la parte soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessive € 5200, di cui € 5000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori di legge.