Prassi - INAIL - Delibera 22 febbraio 2017 n. 2

Integrazione delle Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) - art. 1, comma 166;

visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" - art.1;

visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" - Capo I Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità;

visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 48, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 5, comma 1";

vista la propria deliberazione 5 febbraio 2014, n. 1 "Linee di mandato 2013 - 2017";

vista la propria deliberazione 18 giugno 2015, n. 8 "Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo";

vista la propria deliberazione 24 maggio 2016, n. 5 "Relazione Programmatica 2017-2019";

vista la determinazione del Presidente dell’Istituto n. 258 dell’11 luglio 2016 "Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro" in attuazione dell’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

vista la proposta della Commissione Previdenza e Assistenza Sanitaria in data 14 febbraio 2017;

considerato che - in linea con le indicazioni fornite dal CIV - il "Regolamento per il reinserimento e l’integrazione delle persone con disabilità da lavoro" ha disciplinato, in fase di prima applicazione, i soli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro necessari a dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei tecnopatici prioritariamente per lo svolgimento della stessa mansione ovvero di una mansione diversa, laddove le condizioni psico-fisiche conseguenti all’evento lesivo non consentano più di proseguire l’attività precedentemente svolta;

tenuto, altresì, conto che il percorso per l’attivazione di interventi, finalizzati alla ricerca di nuova occupazione, è subordinato alla compiuta attuazione delle disposizioni in materia di politiche attive e servizi per il lavoro di cui al d. lgs. 14 settembre 2015, n. 150, che prevede anche la collocazione dell'Istituto tra i soggetti costitutivi della cosiddetta "Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro", coordinata dall’ANPAL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione delle persone con disabilità da lavoro di cui al citato art.1, comma 166, della legge 190/2014;

ritenuto opportuno - nelle more dell’attivazione della predetta Rete - procedere all’individuazione di soluzioni che possano dar luogo nell’immediato anche all’attuazione degli interventi finalizzati all’inserimento in una nuova occupazione, del disabile da lavoro,

RITIENE

 

necessario - nelle more dell’attivazione della "Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro" - integrare le linee di indirizzo deliberate in materia dal CIV il 18 giugno 2015, mutuando, laddove compatibili, le soluzioni - già individuate nel Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro - anche per gli interventi finalizzati all’inserimento in una nuova occupazione delle persone con disabilità da lavoro;

indispensabile, oltre al diretto e preventivo coinvolgimento del lavoratore, la partecipazione attiva, in tutte le sue fasi, del datore di lavoro a garanzia della fattibilità degli interventi necessari a realizzare gli accomodamenti ragionevoli,

IMPEGNA

 

gli Organi di gestione a intraprendere le opportune iniziative di raccordo con ANPAL, ai sensi dell’art. 4, comma 17, lett. c) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, allo scopo di creare le condizioni per una piena attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 166, della legge 190/2014,

 

DELIBERA

 

di integrare le Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo, prevedendo nelle more del perfezionamento delle relazioni dell’Istituto con ANPAL, che:

- il datore di lavoro - che intenda assumere un disabile in conseguenza di infortunio sul lavoro o di tecnopatia, con riconosciuti danni permanenti, che sia alla ricerca di occupazione o che sia iscritto nelle liste di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. - possa richiedere all'INAIL di avviare il percorso di definizione del Progetto di Reinserimento Lavorativo Personalizzato (PRLP) ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli accomodamenti ragionevoli, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento per il reinserimento e l’integrazione delle persone con disabilità da lavoro;

- la formalizzazione da parte dello stesso datore di lavoro di voler assumere, anche con decorrenza temporale differita, il disabile da lavoro sia condizione vincolante;

- il rimborso degli oneri - così come normati dal citato Regolamento - necessari per la realizzazione degli interventi, sia effettuato da parte dell’INAIL solo dopo l’assunzione del lavoratore;

- l’efficace campagna informativa, già in essere, rivolta ai lavoratori, ai datori di lavoro, alle rispettive organizzazioni di rappresentanza ed alle associazioni rappresentative degli infortunati ed invalidi del lavoro nonché agli intermediari istituzionali sia intensificata e finalizzata in tal senso;

- i progetti di reinserimento individualizzato delle persone con disabilità da lavoro - mirati sia alla conservazione del posto di lavoro, sia all’inserimento in una nuova occupazione - siano monitorati per verificarne i risultati.