Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 maggio 2017, n. 20875

Tributi - Reati fiscali - Evasione - Sequestro "per equivalente" - Fatture oggettivamente inesistenti

 

Ritenuto in fatto

 

Il G.I.P. del Tribunale di Torino, con provvedimento del 19.3.2016 - 2011, disponeva - ai sensi dell’art. 322 ter cod. pen. e della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, (Legge finanziaria 2008) - il sequestro "per equivalente" fino alla concorrenza di € 7.654.825 di beni appartenenti alla A.L. s.r.l., alla F. s.r.l., a L.V. e a L.I., correlando l’applicazione della misura a condotte illecite agli stessi contestate in relazione ai delitti di cui all'art. 416 cod. pen. (partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di evasione fiscale previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000) e per il solo L.I. al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 per aver indicato, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi presentate dalla A.L. s.r.l. negli anni di imposta 2008-2013 al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Il Tribunale del riesame di Torino con ordinanza resa in data 26.5.2016 ha, a parziale modifica del provvedimento pronunciato dal GIP, confermato il sequestro relativamente ai beni nella disponibilità di L.I. fino alla concorrenza di € 5.406.937 contestualmente annullando la misura cautelare nei confronti degli altri prevenuti.

Avverso tale ordinanza I.L. ha proposto ricorso per Cassazione articolando due motivi.

Con il primo motivo viene contestato in relazione al vizio di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p. la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 2 d.lgs. 2000/74 il fumus del reato in ordine all'utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti allo stesso ascritte. In sintesi la censura investe l'impugnata ordinanza per avere i giudici del riesame ritenuto che il complesso sistema piramidale attraverso il quale la società L.A. provvedeva all'esecuzione dei trasporti commissionatigli, si articolasse solo formalmente nell'utilizzo di sub-vettori i quali mantenevano alle proprie dipendenze, senza provvedere al pagamento dei contributi previdenziali, autisti che invece avrebbero lavorato alle dipendenze di I.L. dal quale di fatto ricevevano ordini ed indicazioni a contenuto dispositivo, deducendone che le fatture utilizzate dalla L.A. fossero soggettivamente false. Siffatta conclusione sarebbe stata tratta in palese violazione di legge atteso che proprio il fatto che i suddetti sub-vettori, costituiti sottoforma di società operanti e di fatto operative nel settore dei trasporti, dotati di propria autonomia patrimoniale, aventi un proprio parco clienti ulteriore alla L.T. e personale alle proprie dipendenze dimostra che i viaggi affidatigli con contratto di sub-vezione dalla suddetta società erano stati realmente effettuati.

Pertanto sarebbe esclusa dalla stessa ricostruzione della vicenda operata dal provvedimento impugnato l'ipotesi che le fatture emesse dai sub-vettori ed utilizzate dalla L.T. di cui I.L. era l'amministratore fossero soggettivamente false trattandosi di ipotesi criminosa ricorrente solo allorquando nell'operazione fiscalmente rilevante intervenga un interposto fittizio ovvero sia un soggetto che nella realtà non ha svolto alcun ruolo.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione del diritto di difesa in relazione al contestato utilizzo ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 di fatture oggettivamente inesistenti. Sostiene in particolare il ricorrente che il provvedimento impugnato non avendo mai individuato le fatture asseritamente inesistenti, delle quali neppure è indicato il numero né viene fatta menzione degli importi per essersi il Tribunale del riesame limitato ad una mera ricostruzione induttiva "a corpo" fondata sul rilievo di prelievi in contanti dalle casse sociali di taluni sub-vettori, successivi al pagamento della A.L. per il trasporto eseguito in sub - vezione, di somme superiori al 20% rispetto a quanto incassato per il trasporto effettuato senza neppure indicare il volume di affari, nell'arco di un intero biennio si traduce in una contestazione del tutto indeterminata tale da aver impedito l'esercizio del diritto di difesa privata della possibilità di produrre prove o elementi di segno contrario in relazione ad ogni singola fattura.

3. Con successiva memoria depositata in data 24.10.2016 il ricorrente ha formalmente svolto tre ulteriori motivi di ricorso, di cui tuttavia i primi due riproducono le censure già articolate sia pur più dettagliatamente sviluppati, mentre con il terzo deduce sottoforma di error in procedendo l'omessa motivazione del provvedimento impugnato su circostanze pregnanti ai fin del mantenimento della misura cautelare. Sostiene in particolare il Lusso che essendo l'impianto accusatorio del provvedimento impugnato incentrato sugli ingenti prelievi in contanti risultanti dai conti correnti delle società sub vettrici, tale assunto viene totalmente contraddetto dalla circostanza che la società D.T. non presentava né prelievi per cassa né debiti erariali oltre al fatto di essere gestita da un amministratore di fatto oltre a quello di diritto e che pertanto presentava elementi di totale diversità rispetto a quelli delle altre sub vettrici senza che i giudici di merito abbiano speso alcuna motivazione al riguardo.

 

Considerato in diritto

 

1. In ordine al primo motivo deve rilevarsi che il Tribunale da conto con ampia motivazione del fumus del reato contestato, consistente nel fatto che la società A.L. amministrata da L.I. formalmente delegava i trasporti ad imprese sub-vettori, operanti nello stesso settore dei trasporti di merci su strada, le quali emettevano fattura nei suoi confronti per trasporti eseguiti di fatto dalla stessa committente avvalendosi di personale che, pur essendo gestito direttamente da L.I., era formalmente dipendente delle imprese suddette, con conseguente onere a loro carico di corrispondere i contributi previdenziali ed assistenziali che tuttavia omettevano sistematicamente o versavano in misura di gran lunga inferiore al dovuto: siffatto sistema consentiva, secondo i giudici del riesame, al L. di indicare nelle dichiarazioni presentate all'Erario elementi passivi fittizi realizzando un profitto coincidente con il risparmio di imposta ricavato dall'indicazione delle suddette fatture nelle dichiarazioni fiscali. Non vi è dubbio quindi che le fatture inesistenti menzionate dal provvedimento impugnato per "trasporti mai effettuati "sia no quelle emesse dai sub-vettori in relazione alle quali i trasporti mai effettuati si riferiscono a prestazioni da costoro mai rese perché di fatto organizzate ed espletate dall'odierno ricorrente.

Tanto premesso, occorre rilevare che le fatture inesistenti integranti il reato previsto dall'art. 2 d.lgs 74/2000 sono solo quelle la cui componente di falsità è presente sin dall'origine, ossia dalla relativa emissione che si considera perfezionata sulla scorta delle previsioni tributarie al momento della fuoriuscita del documento dalla sfera giuridica del soggetto che lo ha originato e che pertanto o attestano operazioni mai avvenute oppure documentano un prezzo maggiore o minore rispetto a quello reale (fatture oggettivamente inesistenti), ipotesi questa esclusa dallo stesso provvedimento impugnato quando afferma che le operazioni di trasporto venivano effettuate di fatto da L.I., o quelle attestanti un'operazione effettivamente avvenuta ma non fra i soggetti indicati nel documento (fatture soggettivamente inesistenti). Considerata la ratio della disposizione in esame volta a consentire specie per quanto riguarda l'IVA il regolare funzionamento del meccanismo di determinazione e riscossione dell'imposta ammettendo in detrazione l'importo versato a titolo di imposta da parte del destinatario del documento a chi ha eseguito l'operazione imponibile, ne consegue che i soggetti che, in realtà, non hanno preso parte all'operazione e sono invece indicati nel documento non devono essere a loro volta necessariamente inesistenti, e cioè corrispondenti a nomi di fantasia o società fantasma essendo sufficiente che si tratti di soggetti diversi sotto il profilo dell'identità da quelli effettivi.

Ciò posto, il provvedimento impugnato ha escluso che le prestazioni di servizi indicate nelle fatture in questione potessero essere state rese dai soggetti emittenti, trattandosi invece di fatture emesse allo scopo di favorire l'evasione o l'abbattimento del debito tributario dei promotori dell'associazione a delinquere di cui al capo a) delle imputazioni ivi riportate, supportando l'affermazione con una serie di univoci elementi processuali, quali il fatto che l'utilizzatore avesse rapporti diretti con il personale degli autisti formalmente alle dipendenze dei sub-vettori, che emergano dai conti di cassa dei sub-vettori consistenti prelievi di somme non destinate a spese aziendali, che non siano state rinvenute presso i sub-vettori le scritture contabili né la documentazione corrispondente alle fatture contabilizzate dalla L.. Ciò detto le censure svolte, sostanziandosi in una lettura alternativa delle evidenze processuali rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata, non possono essere ritenute ammissibili. Non possono infatti trovare ingresso in questa sede le eventuali contraddittorietà di motivazione in cui sia incorso il Tribunale del riesame, atteso che il ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti di sequestro è consentito secondo la previsione dell'art. 325 c.p.c. esclusivamente per i vizi previsti dall'art. 606 lett. b) c.p.p. e dunque per violazione di legge, nel quale rientrano sia gli errores in judicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (cfr. Cass. Sez. Un. n.25932 del 29.5.2008). Al contrario le doglianze della difesa, non prospettano un vizio di violazione di legge inteso nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, ma si risolvono in una critica, pur se argomentata, al procedimento valutativo del Tribunale del riesame che non può trovare ingresso in sede di legittimità.

Deve ritenersi invero correttamente applicata la disposizione di cui all'art. 2 d.lgs 74/2000, posto che come ripetutamente affermato da questa stessa Sezione nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la falsità può anche essere riferita ai soggetti con i quali è intercorsa l'operazione, configurandosi l'inesistenza soggettiva allorquando venga ivi riportata l'indicazione di nominativi diversi rispetto agli effettivi partecipanti dell'operazione imponibile al fine di evadere l'IVA o le imposte dirette. Il reato previsto dalla norma suddetta si attaglia pertanto all'azione criminosa descritta nel capo a) dell'imputazione riportata nell'epigrafe del provvedimento impugnato in cui le imprese formalmente commissionate della sub-vezione, pur essendo soggetti esistenti e giuridicamente autonomi in ragione dell'assetto societario rivestito, come attesta il loro atto costitutivo, e pur titolari di rapporti di lavoro con il personale dipendente, non sarebbero, secondo il Tribunale di Torino, le effettive erogatrici delle prestazioni indicate nelle fatture emesse nei confronti della società A.L., non potendo perciò rivestire la posizione di soggetti destinatari del tributo relativo alle operazioni imponibili che viene conseguentemente a configurarsi come recupero indebito dell'imposta stessa.

Alla stregua delle suddette motivazioni il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.

2. Manifestamente infondato si appalesa anche il secondo motivo di ricorso. Mutuando quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte a proposito di documenti falsificati o contraffatti (cfr. Cass. Sez. 5^ penale 9.6.2000 n. 8932), non è riscontrabile alcuna genericità in un capo di imputazione che, in un'ipotesi delittuosa quale quella per cui si procede non elenchi specificamente tutti i documenti che si affermano relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti laddove essi siano identificabili attraverso il rinvio ad una categoria che ne renda possibile la determinazione, ovverosia, nella specie, agli specifici periodi di emissione indicati nella tabella del capo b) dell'imputazione nei quali devono conseguentemente ritenersi ricomprese tutte le fatture utilizzate dal L. nell'indicato arco temporale. Del resto per "fatto contestato" si intende il complesso degli elementi di fatto portati a conoscenza dell'imputato nel corso del processo così da metterlo in condizioni di difendersi senza che nell'attuale fase del procedimento penale, nella quale sono ancora in corso di indagini sia necessario un puntuale capo di imputazione come avviene a seguito dell'esercizio dell'azione penale.

3. La mancata instaurazione di un valido rapporto processuale per effetto dell'inammissibilità del ricorso originario non consente di prendere in esame la memoria successivamente depositata dal ricorrente. I motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4 cod. proc. pen., avendo quale punto di riferimento ineludibile l'originario devolutum consacrato dall'art. 581 cod. proc. pen. ed i termini perentori fissati dall'art. 585 cod. proc. pen. per l'impugnazione, incontrano, secondo l'univoca interpretazione di questa Corte, il limite della necessaria correlazione ai motivi principali dei quali devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti (Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013 - dep. 05/05/2014, G, Rv. 259740; Sez. 2^ 11.10.2012 n. 1417, P.C., in proc. Platamone e altro, Rv. 254301), di talché non potrebbero mai superare da soli l'inammissibilità del gravame originario (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014 - dep. 04/08/2014, Cennamo e altri, Rv. 26085101).

Non sussistendo pertanto i presupposti per invocare l'intervento di questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

 

P.Q.M.

 

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.