Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 ottobre 2017, n. 49507
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Bancarotta fraudolenta - Differenza del valore delle merci contabilizzate rispetto all’inventario - Reato di occultamento dei beni - Mera devalutazione delle giacenze di merci
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 7/10/2015 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari dell'11/3/2008, appellata dall'imputato, che aveva ritenuto S.M.C., quale amministratore della L.T. s.r.l. dichiarata fallita il 6/3/2007, responsabile del reato di cui all'art. 216 legge fall, e, concesse le attenuanti generiche e la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, dichiarandolo inabilitato per dieci anni all'esercizio di imprese commerciali e uffici direttivi.
Il C. era accusato di aver occultato parte delle giacenze di merci all'inizio del 2002 per € 136.000,77= (valore riportato nella scheda minusvalenza), riveniente dalla differenza fra il valore delle merci al 1/1/2002 di € per € 141.189,77 = , riscontrato nel libro giornale, e quanto risultante dalla scheda contabile al 31/12/2002 e nell'inventario 2002 per € 5.189,00 = quale rimanenza iniziale.
2. Ha proposto ricorso nell'interesse dell'imputato il difensore di fiducia, avv. R.D.V., svolgendo quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e) in riferimento all'art. 216 legge fall.
Erano state totalmente eluse le plurime deduzioni difensive, e non solo alcune di esse, e la scarna motivazione proposta non era neppure idonea a disattenderle, anche solo implicitamente. L'affermazione secondo cui l'assenza nel patrimonio della fallita di alcuni beni costituiva prova della loro distrazione, non aveva la natura di discorso argomentativo capace di rispondere alle deduzioni difensive e si risolveva in una motivazione meramente apparente.
2.2. Con il secondo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. il ricorrente denuncia vizio logico della motivazione non avendo la difesa mai richiesto ulteriori deduzioni probatorie, mentre la Corte territoriale aveva confuso con tale richiesta le censure di incompletezza e lacunosità invece mosse alla consulenza di accusa proprio sulla base delle carte processuali.
2.3. Con il terzo motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), in riferimento all'art. 216 legge fall, e all'insussistenza di una condotta di occultamento e distrazione.
I Giudici di appello avevano ritenuto la spiegazione contenuta nella nota integrativa, pur non obbligatoria, come prospettante una tesi meramente assertiva e strumentale a fini difensivi; non si erano resi cosi conto, da un lato, che la connotazione in termini di assertività è propria di qualsiasi dato, spiegazione, prospettazione contabile contenuta nel bilancio e relative scritture, dall'altro avevano attribuito valenza strumentale ad una appostazione effettuata ben tre anni prima del fallimento e cinque anni prima della formulazione dell'accusa.
La Corte era poi incorsa in ulteriore errore, non rendendosi conto che l'errore di valutazione, inizialmente incorso e successivamente corretto era una spiegazione ragionevole della minusvalenza e trovava spiegazione della sua origine nelle carte processuali (nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2002); inoltre le rimanenze erano state appostate comunque in bilancio a valore opportunamente ridotto, proprio come la sentenza stessa auspicava.
L'operazione di devalutazione correttiva della posta non era anomala, era stata regolarmente registrata, imputando il valore delle merci in giacenza al conto minusvalenza (voce 21 del conto economico) ed era stata correttamente motivata e spiegata nell'immediatezza.
2.4. Con il quarto motivo, proposto ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 42 cod.pen. in riferimento all'art. 216 legge fall, e all'insussistenza del dolo di occultamento.
Secondo la sentenza impugnata, il dolo generico di occultamento era intrinseco alla scelta deliberata e consapevole di occultare i beni e si confondeva quindi con l'elemento oggettivo e la condotta del reato, con un automatismo non consentito dall'art. 42 cod.pen. che esige il dualismo azione/animus, nei suoi momenti volitivo e conoscitivo.
Era quindi necessaria la coscienza e volontà di compiere un atto in pregiudizio dei creditori, tanto meno ravvisabile in un contesto in cui il C. si era adoperato con risorse finanziarie personali a tentare di appianare la situazione debitoria della società e a soddisfare i creditori ed aveva registrato linearmente la pretesa operazione di occultamento nelle scritture societarie (bilancio, nota integrativa e inventario).
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge penale e mancanza di adeguata motivazione, in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), in riferimento all'art. 216 legge fall.
Il Giudice di primo grado aveva ritenuto che il C. avesse sottratto dai magazzini della società fallita merce per 136.000,77 = e sulla base della consulenza tecnica eseguita su incarico del Pubblico Ministero che aveva assunto la drastica riduzione delle rimanenze ad appena € 5.189,00 = al 31/12/2002, in difetto di riscontri documentali e in mancanza della nota integrativa.
Con l'appello l'imputato, richiamato il materiale probatorio depositato all'udienza dell'11/3/2008, aveva rappresentato, da un lato, che la nota integrativa, pur non obbligatoria, era stata allegata al bilancio al 31/12/2002 ed aveva evidenziato, dall'altro, la natura contabile dell'operazione, effettuata in sintonia con i principi contabili e con l'appostazione di una minusvalenza, puntualmente segnalata nel documento allegato al bilancio.
Inoltre l'appellante aveva segnalato il proprio impegno finanziario personale per soddisfare i creditori della società, in evidente contrasto con il ravvisato intento di agire in pregiudizio della massa creditoria.
La Corte territoriale ha invocato, in modo inappropriato,il principio secondo il quale il giudice del merito può anche omettere una approfondita e accurata analisi di tutte le deduzioni difensive delle parti, purché esponga sufficienti elementi a carico dell'indagato per un determinato reato, visto che il Giudice di prima cura, aderendo acriticamente alla consulenza del Pubblico Ministero,aveva addirittura prospettato una ricostruzione in fatto completamente falsata (in punto inesistenza della nota integrativa) e aveva ignorato una evidenza documentale chiaramente fondamentale con la quale non poteva omettere di confrontarsi (ossia la rettifica della posta ritenuta sopravvalutata con la formazione a bilancio di una corrispondente voce di minusvalenza).
L'affermazione per cui l'assenza nel patrimonio della fallita di alcuni beni costituiva prova della loro distrazione si risolve in realtà in una motivazione meramente apparente, probabilmente generata dall'equivoco fondamentale in cui sono incorsi entrambi i Giudici del merito, ravvisando una sparizione fisica di beni per il solo fatto di una loro diversa valorizzazione contabile.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio logico della motivazione, effettivamente sussistente, poiché la difesa non aveva mai richiesto ulteriori deduzioni probatorie.
La Corte territoriale rimprovera erroneamente all'appellante, al § 3 di pag.4 della sentenza impugnata, di essersi ribellato allo statuto probatorio del giudizio abbreviato, caratterizzato dal patteggiamento negoziale sul rito comportante la definizione sulla base degli atti di indagine già acquisiti e con la rinuncia a richiedere nuovi mezzi di prova.
In effetti la Corte barese ha confuso le censure di incompletezza e lacunosità mosse alla consulenza di accusa, proprio sulla base delle carte processuali, con una inesistente richiesta di ulteriori attività istruttorie.
E' evidente che l'accettazione del rito abbreviato non comporta alcuna rinuncia dell'imputato a censurare l'inadeguatezza, l'inconferenza e l'inidoneità probatoria delle prove raccolte contro di lui: anzi è proprio tale intendimento che può orientarlo alla scelta del rito abbreviato al fine di stigmatizzare l'insufficienza del materiale d'accusa accumulato dal Pubblico Ministero.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge penale e vizi logici della motivazione, in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. in riferimento all'art. 216 legge fall, e all'insussistenza di una condotta di occultamento e distrazione.
I Giudici di appello avevano ritenuto che la spiegazione contenuta nella nota integrativa prospettasse una tesi meramente assertiva e strumentale a fini difensivi.
3.1. E' pienamente condivisibile la censura sollevata dal ricorrente che rimprovera alla Corte territoriale di aver sostanzialmente confuso una sparizione fisica con una diversa valorizzazione contabile di beni, effettuata mediante rettifica della posta di bilancio.
Del resto, né il capo di imputazione, né la consulenza del Pubblico Ministero, stando a quanto richiamato nel provvedimento impugnato, prospettavano elementi a supporto della sparizione fisica di beni, basandosi invece semplicemente su di un dato contabile, ossia il confronto fra il valore delle merci rappresentato a libro giornale all'inizio del 2002 e quello risultante dalla scheda contabile dal libro degli inventari alla fine dell'esercizio 2002.
3.2. E' stata quindi richiamata in modo non pertinente la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti» (ex plurimis: Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740): tale orientamento, infatti, presuppone il dato fisico della mancanza dei beni, senza il quale nemmeno può prospettarsi la loro distrazione (che implica la trasmissione indebita a terzi), ovvero il loro occultamento, ossia la conservazione aliunde del possesso, in modo segreto e clandestino.
3.3. E' certamente astrattamente possibile che un imprenditore o un amministratore societario distragga beni dell'impresa, mascherando la loro sparizione con un artificio contabile costituito da una rettifica del valore iscritto a bilancio, ma la prova di tale comportamento di sottrazione non può essere ricavata, come è avvenuto nella fattispecie, sic et simpliciter dalla sola circostanza dell'esistenza della rettifica contabile, non accompagnata dal benché minimo riscontro fattuale circa la mancanza fisica dei beni.
3.4. La Corte barese pretende la prova documentale della presenza delle merci a magazzino o della loro alienazione a prezzo vile (pag.5, terzo capoverso), senza considerare la carenza di prova del dato essenziale posto a sostegno del ragionamento accusatorio, ossia la mancanza fisica delle merci in questione (che, secondo l'unica prova documentale a sostegno dell'accusa, erano state semplicemente valutate al ribasso in rettifica).
3.5. Il ricorrente osserva, ancora condivisibilmente, che la Corte non si era resa così conto che la connotazione in termini di assertività è propria di qualsiasi dato, spiegazione e prospettazione contabile contenuta nel bilancio e nelle relative scritture, che articolano valutazioni, sia pur nel rispetto di un ventaglio di parametri normativi; inoltre sembra veramente disagevole cogliere profili strumentali in un'operazione contabile di appostazione effettuata tre anni prima del fallimento e cinque anni prima della formulazione dell'accusa, senza neppure porsi il problema delle condizioni economico-finanziarie della società in quel momento; tale tema, del tutto trascurato, veniva in rilievo, non tanto e non solo ai fini del pericolo concreto di pregiudizio alle ragioni dei creditori, quanto, piuttosto e soprattutto, nella prospettiva della strumentalità dell'operazione, apoditticamente ravvisata.
3.6. Se pur astrattamente era possibile cogliere nell'operazione contabile, una volta debitamente inquadrata nel contesto storico in cui era stata eseguita, una possibile manovra di occultamento (o distrazione o sottrazione), beninteso a patto di individuare i congrui elementi indiziari che sorreggessero tale valutazione, certo non era possibile ravvisare siffatta manovra di occultamento (o distrazione o sottrazione) nella stessa operazione contabile, come ha fatto la Corte barese, incorrendo nello stesso errore del primo Giudice.
L'errore di valutazione, inizialmente incorso e successivamente corretto era una spiegazione ragionevole della minusvalenza e trovava rispondenza della sua origine in carte processuali totalmente ignorate in primo grado e non adeguatamente considerate in secondo grado (ossia la nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2002).
Tra l'altro, le rimanenze, pur devalutate in misura ingente erano state appostate comunque in bilancio a valore correlativamente ridotto, proprio come la stessa sentenza impugnata auspicava al § 4.1. di pagina 5, secondo capoverso, come comportamento teoricamente dovuto.
3.7. L'operazione di rettificazione correttiva della posta non era di per sé anomala (semmai era stata motivata in modo piuttosto sommario), era stata regolarmente registrata, imputando il valore delle merci in giacenza al conto minusvalenza (voce 21 del conto economico) ed era stata pubblicizzata nell'immediatezza, ossia in occasione della redazione del bilancio di esercizio al 31/12/2002.
Occorre infatti tener presente che ex art. 2423, comma 2, cod.civ., il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio; inoltre, ai sensi dell'art. 2423 bis, n. 1, cod. civ., la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale, tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo preso in considerazione; l'art. 2426 n. 9), cod. civ., quanto alle rimanenze, prescrive che le stesse debbano essere iscritte al costo di acquisto o produzione, ma al valore di realizzazione secondo l'andamento del mercato, se minore.
3.8. Infine, non sussistono né prove, né indizi che il C. abbia effettuato un'operazione contabile fraudolenta devalutando i beni in questione, così commettendo il diverso reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ. ed eventualmente di bancarotta fraudolenta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, legge fall, (pur sempre configurabili, anche dopo le modifiche apportate dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 2668030; Sez. 5, n. 890 del 12/11/2015 - dep. 2016, Giovagnoli, Rv. 265691).
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione della legge penale e vizio logico della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo di occultamento.
La sentenza impugnata ravvisa il dolo generico di occultamento come intrinseco alla scelta deliberata e consapevole di occultare i beni, ma risente chiaramente dell'errore di fondo che l'aveva portata a configurare un occultamento in una mera devalutazione.
In ogni caso, la necessità della coscienza e volontà di compiere un atto in pregiudizio dei creditori doveva essere valutata in relazione al contesto in cui il C. aveva dedotto di essersi adoperato con risorse finanziarie personali a tentare di appianare la situazione debitoria della società e a soddisfare i creditori (affermazione non contestata dalla Corte territoriale ma ritenuta erroneamente irrilevante, con conseguente difetto motivazionale) ed aveva registrato in modo del tutto trasparente la pretesa operazione di occultamento nelle scritture societarie (bilancio, nota integrativa e inventario) con una condotta la cui reale valenza, perlomeno dichiarata, mirava ad una più corretta informazione dei terzi, e quindi anche del ceto creditorio, circa la reale portata della garanzia patrimoniale della società.
5. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata, senza rinvio, poiché il fatto non sussiste ex art. 530 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.