Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 novembre 2016, n. 22131

Contratto di formazione e lavoro - Computo nell’anzianità di servizio - Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 14 febbraio 2011 la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da M.B., M.C., M.A., R.M., F.G., B.D.S., E.C., G.D.A. e M.L. nei confronti di T. S.p.A. ora A. S.p.A., avente ad oggetto la condanna al pagamento del primo scatto di anzianità decorso il biennio dall’assunzione peraltro avvenuta con contratto di formazione e lavoro solo in un secondo tempo trasformato a tempo indeterminato.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non in contrasto con il disposto dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 726/1984 che impone il computo nell’anzianità di servizio del periodo di formazione e lavoro la previsione contrattuale che esclude una simile rilevanza con riferimento a specifici istituti retributivi come appunto gli scatti di anzianità.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono i predetti lavoratori, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, poi illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, la Società.

 

Motivi della decisione

 

Con l’unico motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 commi 5 e 12 del d.l. n. 726/1984 convertito nella legge n. 863/1984, denuncia l’erroneità della pronuncia resa dalla Corte territoriale laddove ritiene compatibile con la citata previsione di legge la norma contrattuale intesa ad escludere la rilevanza dell’anzianità complessiva maturata dal lavoratore nel periodo di formazione e nel periodo di operatività del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in via generale prevista dalla disciplina legale, ai fini della titolarità di specifici istituti retributivi di origine contrattuale, quali appunto gli aumenti periodici di anzianità.

Il motivo deve ritenersi fondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte a sezioni unite e ribadito in successive pronunzie a sezioni semplici (cfr. Cass. SS.UU. n. 20074 del 2010, Cass. ord. 14229 del 2011 e Cass. ord, n. 16888 del 2011), cui il Collegio intende dare continuità per il quale "La disposizione contenuta nell’art. 3, commi 5 e 12 , d.l. 30.10.1984 n. 726, convertito, con modificazioni nella l. 19.12.1984, n. 863, secondo cui in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, anche quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai - fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità previsti dall’art. 7, lett. C), dell'Accordo Nazionale 11.4.1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. C) dell’Accordo Nazionale 27.11.2000, per gli Autoferrotranvieri.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.