Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 05 giugno 2017

Modifiche e integrazioni al decreto 10 aprile 2013, recante: «Condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane delle regioni dell'obiettivo Convergenza»

 

Art. 1

 

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013, menzionato nelle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'art. 3, il comma 4 è sostituito con il seguente: «I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto a condizione che abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 70 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

b) all'art. 9, comma 6, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti «Per il periodo di imposta in corso alla data di emanazione del provvedimento del Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 14, comma 2, non si applicano le disposizioni del presente comma. Per tale periodo di imposta, in assenza di apposita contabilità separata, deve essere predisposto un prospetto di riepilogo di tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU»;

c) all'art. 17, le parole «dell'anno successivo a quello di fruizione delle esenzioni,» sono sostituite con le seguenti: «, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ciascun anno di durata dei benefici,»;

d) all'art. 19, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: «3-bis. Nelle zone franche urbane già finanziate ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi inclusa la zona franca del Comune di Lampedusa, istituita ai sensi dell'art. 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le risorse rivenienti dalle revoche di cui al comma 3, nonché quelle divenute disponibili a seguito di rinuncia alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione, nella medesima ZFU dalla quale le predette risorse rivengono, delle agevolazioni di cui al presente decreto, con termini e modalità stabiliti con provvedimento del Ministero.»;

e) dopo l'art. 20, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 20-bis (Disposizioni in attuazione dell'art. 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e per l'adeguamento alle previsioni del regolamento (UE) n. 1407/2013). - 1. Ai bandi di cui all'art. 8, comma 2, adottati in data successiva all'entrata in vigore del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo e da specifiche disposizioni di legge.

2. Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), e le previsioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 3, le agevolazioni di cui all'art. 4 sono concesse alle imprese e ai professionisti che:

a) rispettano i requisiti previsti per le micro e piccole imprese dall'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 citati nelle premesse;

b) svolgono la propria attività nella ZFU, ai sensi di quanto stabilito dai commi 5 e 6 dell'art. 3;

c) alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 10, sono iscritti al registro delle imprese, ovvero, nel caso di professionisti, agli ordini professionali o sono aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge;

d) alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 10, hanno già avviato l'attività, ovvero si impegnano ad avviarla, pena la revoca delle agevolazioni, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2. A tali fini, rileva la data di avvio attività comunicata alla competente camera di commercio e risultante da certificato camerale, ovvero, nel caso di professionisti, la data di inizio attività comunicata all'Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;

e) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Per i professionisti, l'ufficio o locale destinato all'attività situato nella ZFU di cui all'art. 3, comma 5, è quello comunicato all'Agenzia delle entrate ai sensi di quanto previsto dal citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

4. Per il finanziamento delle agevolazioni sono utilizzate le risorse individuate allo scopo dalla legge, nonché eventuali ulteriori risorse che si rendessero all'uopo disponibili, ivi incluse quelle di cui all'art. 6, comma 2. Le predette risorse sono ripartite tra le zone franche urbane destinatarie degli interventi sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 1.

5. Gli oneri connessi all'attuazione degli interventi sono posti a carico delle risorse di cui al comma 4, entro il limite massimo del 2% (due percento) delle medesime risorse.

6. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e alle condizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni può, pertanto, beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada per conto terzi, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 10 e nei due esercizi finanziari precedenti, nonché dei rapporti di collegamento tra l'impresa e altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo regolamento che qualificano la cosiddetta "impresa unica".

7. I comuni in cui ricadono le ZFU forniscono informazione e assistenza ai soggetti interessati ad accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento alla puntuale perimetrazione della ZFU.

8. Le riserve finanziarie di scopo di cui all'art. 8, comma 3, lettera b), attivabili in relazione all'intervento da attuare nella singola ZFU, possono prevedere una destinazione di fondi complessivamente non superiore al 50% (cinquanta percento) delle risorse finanziarie rese disponibili per l'intervento nella ZFU. Per ciò che attiene alla riserva di cui all'art. 8, comma 4, lettera c), numero 5, l'individuazione dei settori di attività economica può essere effettuata mediante l'indicazione di una o più "Divisioni" della "Classificazione delle attività economiche Ateco 2007".

9. In relazione all'intervento attuato in ciascuna delle ZFU ammissibili, l'agevolazione concedibile a ciascun beneficiario è determinata dal Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili per la ZFU e di eventuali riserve finanziarie di scopo istituite ai sensi di quanto previsto all'art. 8, con le seguenti modalità:

a) il 40% (quaranta percento) delle risorse disponibili per la ZFU è ripartito, al fine di assicurare una quota minima di risorse per l'efficacia dello strumento e la produzione di ricadute nel territorio della ZFU, in egual misura tra tutti i soggetti beneficiari, accantonando eventuali eccedenze dovute al superamento del limite di aiuti "de minimis" ottenibili da ciascun soggetto ai sensi di quanto previsto dal comma 6;

b) il 60% (sessanta percento) delle risorse disponibili per la ZFU, unitamente alle somme eventualmente non distribuite a seguito del riparto di cui alla lettera a), è ripartito, al fine di tener conto del fabbisogno e della capacità di potenziale utilizzo delle agevolazioni da parte dei beneficiari, in funzione del rapporto tra il reddito d'impresa, ovvero di lavoro autonomo nel caso di professionisti, registrato da ciascun soggetto beneficiario e la somma dei medesimi redditi registrati da tutti i soggetti beneficiari della ZFU. Per i soggetti richiedenti costituiti o attivi da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione il reddito è convenzionalmente assunto in misura pari al reddito medio dei beneficiari della ZFU.

10. Per fruire dei benefici, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, così come integrati e modificati dal presente articolo, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, con le modalità e nei termini previsti con il bando del medesimo Ministero di cui all'art. 8, comma 2, lettera a). Nell'istanza, i soggetti richiedenti indicano:

a) il reddito d'impresa al lordo delle perdite pregresse, ovvero di lavoro autonomo nel caso di professionisti, riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di invio dell'istanza di cui al presente comma, fatto salvo quanto previsto alla lettera b) del comma 9 del presente articolo per i soggetti operativi da meno di 12 mesi;

b) l'ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di "de minimis", a livello di "impresa unica", nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

11. Le risorse destinate alle riserve finanziarie di scopo di cui all'art. 8, comma 4, che dovessero residuare a seguito del riparto sono distribuite in favore dei soggetti beneficiari non rientranti nelle medesime riserve, con le medesime modalità di cui al comma 9 del presente articolo.

12. Ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013, le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari a titolo di "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 10 e nei due esercizi finanziari precedenti, e tenuto conto dei rapporti di collegamento tra il beneficiario e altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo regolamento n. 1407/2013 che qualificano l' "impresa unica", nel limite dell'importo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto su strada per conto terzi.

13. Non possono accedere alle agevolazioni i soggetti, già beneficiari delle esenzioni fiscali e contributive concesse dal Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, alla data di pubblicazione di un nuovo bando relativo alla ZFU in cui i medesimi soggetti sono localizzati, abbiano fruito delle predette esenzioni in misura inferiore al 10% (dieci percento) dell'importo dell'agevolazione concessa in esito ai bandi precedenti.

14. Con successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono forniti chiarimenti e specificazioni per l'attuazione delle previsioni contenute nel presente articolo, con particolare riferimento ai requisiti e alle modalità di accesso alle agevolazioni, al modulo di istanza di cui al comma 10 e all'applicazione del meccanismo di riparto delle risorse di cui al comma 9.».

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 6 ottobre 2017, n. 234.