Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 28 settembre 2017

Modalità di attribuzione alla Regione Siciliana della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche

 

Art. 1

Oggetto

 

1. Alla Regione Siciliana viene attribuito un importo pari a 5,61 decimi per l'anno 2016, pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, secondo i tempi e le modalità definiti dal presente decreto.

 

Art. 2

Quantificazione del gettito IRPEF spettante alla Regione Siciliana

 

1. Il gettito IRPEF maturato nel territorio della Regione Siciliana, per ciascun anno d'imposta, è costituito dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dalle certificazioni dei sostituti d'imposta relative alle persone fisiche domiciliate fiscalmente nella Regione, alla quale sono aggiunti i versamenti IRPEF effettuati, in quel determinato anno, tramite il sistema del versamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) e il modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 154279 del 1° dicembre 2015, a titolo di tassazione separata, nonché a seguito di accertamento e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.

2. L'ammontare del gettito IRPEF spettante alla Regione Siciliana è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, applicando al gettito maturato di cui al comma 1 i decimi di compartecipazione di cui all'art. 1 del presente decreto. Tale ammontare è comunicato alla Regione, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e alla struttura di gestione entro il 15 giugno di ciascun anno, utilizzando i dati dell'ultima annualità disponibile. Detto importo costituisce la base per il calcolo dell'acconto annuale da attribuire alla Regione da parte della struttura di gestione e per la determinazione del conguaglio relativo all'anno a cui si riferiscono i dati utilizzati per il calcolo.

 

Art. 3

Modalità di attribuzione del gettito IRPEF alla Regione Siciliana - acconto

 

1. Per ciascun anno, la struttura di gestione attribuisce direttamente alla Regione, a titolo di acconto, una quota percentuale dei versamenti effettuati tramite modelli F24 e F24 EP a titolo di ritenute IRPEF mensili con i codici tributo 1001 e 100E, ovvero con i diversi codici che saranno eventualmente istituiti per le medesime finalità. Tale percentuale è ottenuta dal rapporto tra:

a) l'ammontare comunicato dal Dipartimento delle finanze, di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, al netto dei versamenti accreditati direttamente alla Regione, nell'esercizio precedente, dagli agenti della riscossione e da altri debitori, con imputazione al capitolo 1023 dell'entrata del bilancio regionale, di cui al successivo comma 5;

b) l'ammontare dei versamenti eseguiti con i citati codici tributo nell'esercizio precedente.

2. La percentuale di cui al comma 1 è applicata a decorrere dal 1° luglio successivo alla ricezione della comunicazione del Dipartimento delle finanze e la Regione Siciliana può richiedere alla struttura di gestione, mediante nota inviata tramite posta elettronica certificata:

a) di interrompere la corresponsione dell'acconto per un determinato esercizio, con esclusione della possibilità di riprenderne l'erogazione per l'esercizio stesso. L'interruzione deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta nota;

b) di applicare una percentuale di acconto inferiore, con esclusione della possibilità di modificarla ulteriormente fino al successivo aggiornamento. L'applicazione della percentuale richiesta dalla Regione deve avvenire entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta nota.

3. Con riferimento alle ripartizioni di gettito avvenute nel primo semestre di ciascun esercizio applicando la percentuale precedentemente in vigore, la struttura di gestione determina il conguaglio a credito ovvero a debito della Regione, risultante dall'applicazione della nuova percentuale in vigore dal 1° luglio, e ne comunica l'ammontare alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Il conguaglio a debito viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettanti, con imputazione, nell'ordine, ai capitoli e articoli del bilancio regionale n. 1203 art. 1, n. 1023 art. 3, n. 1024 art. 8, n. 1023 art. 4, n. 1024 art. 2, n. 1023 art. 14 ed eventualmente per capitolo ed articolo crescente a partire dal n. 1023. Il conguaglio a credito viene erogato alla Regione richiedendo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze le necessarie rettifiche alle quietanze già emesse in favore del bilancio dello Stato nel primo semestre.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la struttura di gestione comunica alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'ammontare dell'acconto corrisposto nell'anno precedente.

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica con la Regione, comunica al Dipartimento delle finanze e alla struttura di gestione l'ammontare dei versamenti accreditati direttamente alla Regione, nell'anno precedente, dagli agenti della riscossione e da altri debitori con imputazione al capitolo n. 1023 dell'entrata del bilancio regionale.

 

Art. 4

Modalità di attribuzione del gettito IRPEF alla Regione Siciliana - conguaglio

 

1. Per ciascun anno, sulla base dell'ammontare spettante alla Regione Siciliana, considerando quanto corrisposto a titolo di acconto dalla struttura di gestione ed i versamenti accreditati direttamente alla Regione, in quel determinato anno, dagli agenti della riscossione e da altri debitori, con imputazione al capitolo n. 1023 dell'entrata del bilancio regionale, il Dipartimento delle finanze quantifica e comunica alla Regione, alla struttura di gestione e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'ammontare del conguaglio a credito o a debito della Regione.

2. Il conguaglio a debito viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettanti, con imputazione ai capitoli e articoli del bilancio regionale indicati nell'art. 3, comma 3, secondo periodo. Il conguaglio a credito viene erogato alla Regione a cura del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con i fondi stanziati su apposito capitolo di spesa.

 

Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Al fine di determinare il conguaglio relativo all'anno 2016, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la struttura di gestione comunica alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l'ammontare dell'acconto corrisposto nell'anno 2016, tenuto conto anche di quanto erogato in attuazione dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge del 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica con la Regione, comunica al Dipartimento delle finanze e alla struttura di gestione l'ammontare dei versamenti accreditati direttamente alla Regione, nell'anno 2016, dagli agenti della riscossione e da altri debitori con imputazione al capitolo n. 1023 dell'entrata del bilancio regionale. Tali versamenti devono essere considerati ai fini della determinazione del conguaglio per l'anno 2016 secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del presente decreto.

3. Il Dipartimento delle finanze comunica, entro i successivi trenta giorni, alla Regione, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e alla struttura di gestione l'importo da considerare a titolo di acconto per l'anno 2017 secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente decreto.

4. Dal 1° ottobre 2017, la struttura di gestione attribuisce alla Regione, a titolo di acconto, una quota percentuale dei versamenti effettuati tramite modelli F24 e F24 EP a titolo di ritenute IRPEF mensili con i codici tributo 1001 e 100E, ovvero con i diversi codici che saranno eventualmente istituiti per le medesime finalità, determinata con la metodologia di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto.

5. Con riferimento al gettito IRPEF riscosso nel territorio della Regione Siciliana nel periodo gennaio/settembre dell'anno 2017, attribuito direttamente alla Regione medesima, la struttura di gestione determina il conguaglio a credito ovvero a debito della Regione, risultante dall'applicazione della metodologia di cui al presente decreto e della percentuale di cui al comma 4, e ne comunica l'ammontare alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Il conguaglio a debito viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettanti, con imputazione ai capitoli e articoli del bilancio regionale indicati nell'art. 3, comma 3, secondo periodo. Il conguaglio a credito viene erogato alla Regione richiedendo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze le necessarie rettifiche alle quietanze già emesse in favore del bilancio dello Stato nel periodo gennaio/settembre dell'anno 2017.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 7 ottobre 2017, n. 235