Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 ottobre 2017, n. 23428

Fallimento - Crediti Cassa edile - Privilegi ex artt. 2753 e 2754 c.c. - Contributi che trovano fonte non già nella legge ma nella contrattazione collettiva - Interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale - Non sussiste

 

Ritenuto

 

che con ricorso ex articolo 98 legge fallimentare la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia proponeva opposizione al decreto del Giudice Delegato del Fallimento L.F. Srl in liquidazione con il quale non era stato riconosciuto il privilegio di cui all'articolo 2754 c.c. al suo credito per assistenza mutualistica, contributo complementare assistenza e oneri mutualistici;

che il tribunale ordinario di Venezia sezione fallimentare rigettava l'opposizione con decreto 5442/2011.

che avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e provincia con tre motivi di doglianza con i quali deduce: 1) la violazione falsa applicazione dell'articolo 95 Regio decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. in quanto il giudice delegato del fallimento L.F. Srl all'udienza di verifica dei crediti del 25 maggio 2011, pronunciando ultra o extra petita, aveva modificato d'ufficio, senza preoccuparsi di tutelare il contraddittorio col creditore, la proposta del curatore, contenuta nel progetto di stato passivo depositato l'11 maggio 2011, che aveva ammesso al passivo il credito della Cassa Edile come chiesto con la domanda di insinuazione al passivo riconoscendo il privilegio ex articolo 2754 c.c. alle somme in questione; 2) l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa l'applicabilità dell'art. 112 c.p.c. e dell'articolo 115 c.p.c. in relazione all'articolo 360 comma 1, n. 5 c.p.c. atteso che il collegio non ha spiegato da dove ha tratto legittimazione l'operato del giudice delegato che ha modificato il progetto di stato passivo predisposto dal curatore ritenendo un presupposto pacifico nonostante la specifica ed espressa contestazione sollevata riguardo dall'opponente; 3) la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2754 c.c., dell'articolo 18 legge numero 55/1990, dell'art. 86 decreto legislativo numero 276/2003, dell'articolo 20 del decreto legislativo numero 251/2004, dell'articolo 2 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24/10/2007 (in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c.) poiché il privilegio di cui all'articolo 2754 c.c. andava riconosciuto anche al credito in oggetto, in considerazione: del fatto che la contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante non solo limitatamente agli scritti alle associazioni sindacali stipulanti ma anche nei confronti di coloro che vi abbiano prestato adesione anche implicita; del fatto che la qualifica di ente previdenziale obbligatorio è stata espressamente riconosciuta alla Cassa Edile dalla legge numero 55/90 articolo 18 comma settimo; ed inoltre dell'articolo 2754 c.c. il quale accorda il privilegio i crediti per attività assistenziale previdenziale, come quella svolta dalla cassa mentre non fa espresso riferimento alla natura obbligatoria delle forme di tutela previdenziale ed assistenziale;

che il Fallimento L.F. Srl è rimasto intimato;

 

Considerato

 

che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto omettono di trascrivere in ricorso, di indicare specificamente e di produrre in allegato allo stesso i verbali di causa dell'udienza di verifica, la proposta del curatore contenuta nel progetto di stato passivo, il provvedimento del giudice delegato cui si discute; il contenuto delle doglianze prospettate con l'opposizione; né allo scopo può essere sufficiente il richiamo dei documenti contenuti nel fascicolo della causa di opposizione allo stato passivo atteso che ai sensi degli articoli 366 numero 6 c.p.c. il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda; mentre per l'art. 369 n. 4 c.p.c. insieme al ricorso devono essere depositati sempre a pena di improcedibilità gli atti processuali sui quali il ricorso si fonda;

che il terzo motivo è infondato nel merito avendo questa Corte chiarito in più occasioni anche nei confronti della stessa Cassa Edile e pure di recente (sentenza n. 25173 del 14/12/2015, n. 19792 del 2015, n. 15676 del 2006) che restano fuori dal privilegio di cui agli artt. 2753 e 1754 c.c. (ndr: 2754 c.c.) i contributi che trovano fonte non già nella legge ma nella contrattazione collettiva; posto che la causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. va individuata nell’interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine non tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, alla Cassa Edile non sono assistiti dal predetto privilegio in quanto dovuti non "ex lege" ma in forza della contrattazione collettiva;

che in forza delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dunque rigettato; mentre nulla deve essere disposto sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio del fallimento.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla spese.