Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 04 aprile 2017, n. 7/E

Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità

Premessa

Il rilascio del visto di conformità

Redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta e indicati in dichiarazione

Oneri e spese per i quali è richiesta una detrazione dall’imposta lorda (Quadro E - Sez. I)

Spese sanitarie

Spese sanitarie (Rigo E1)

Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti (Rigo E2)

Spese sanitarie per persone con disabilità (Rigo E3)

Spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità (Rigo E4)

Spese per acquisto cane guida (Rigo E5)

Rateizzazione spese sanitarie (Rigo E6)

Interessi passivi per mutui

Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (Rigo E7)

Interessi relativi a mutui ipotecari stipulati prima del 1993 per l’acquisto di altri immobili (Rigo E8/E10, cod. 8)

Interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (Rigo E8/E10, cod. 9)

Interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (Rigo E8/E10, cod. 10)

Interessi relativi a prestiti o mutui agrari (Rigo E8/E10, cod. 11)

Spese di istruzione non universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12)

Spese di istruzione universitaria (Rigo E8/E10, cod. 13)

Spese funebri (Rigo E8/E10, cod. 14)

Spese per gli addetti all’assistenza personale (Rigo E8/E10, cod. 15)

Spese per attività sportive praticate dai ragazzi (Rigo E8/E10, cod. 16)

Spese per l’intermediazione immobiliare (Rigo E8/E10, cod. 17)

Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede (Rigo E8/E10, cod. 18)

Erogazioni liberali a popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari (Rigo E8/E10, cod. 20)

Erogazioni liberali ad associazioni sportive dilettantistiche (Rigo E8/E10, cod. 21)

Erogazioni liberali a società di mutuo soccorso (Rigo E8/E10, cod. 22)

Erogazioni liberali ad associazioni di promozione sociale (Rigo E8/E10, cod. 23)

Erogazioni in denaro alla Fondazione la Biennale di Venezia (Rigo E8/E10, cod. 24)

Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico (Rigo E8/E10, cod. 25)

Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche (Rigo E8/E10, cod. 26)

Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo (Rigo E8/E10, cod. 27)

Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (Rigo E8/E10, cod. 28)

Spese veterinarie (Rigo E8/E10, cod. 29)

Servizio di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi (Rigo E8/E10, cod. 30)

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (Rigo E8/E10, cod. 31)

Contributi per riscatto degli anni di laurea (Rigo E8/E10, cod. 32)

Spese per la frequenza di asilo nido (Rigo E8/E10, cod. 33)

Erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (Rigo E8/E10, cod. 35)

Premi di assicurazione - (Rigo E8/E10, cod. 36 - 38 e 39)

Premi relativi alle assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (Rigo E8/E10, cod. 36)

Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (Rigo E8/E10, cod. 38)

Premi relativi alle assicurazione aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza (Rigo E8/E10, cod. 39)

Erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS (Rigo E8/E10, cod. 41)

Erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti politici (Rigo E8/E10, cod. 42)

Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale (Rigo E14)

Oneri e spese per i quali è richiesta una deduzione dal reddito complessivo (Quadro E Sez. II)

Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21)

Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22)

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23)

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose (Rigo E24)

Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25 )

Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod. 6)

Contributi alle ONG riconosciute idonee che operano con i paesi in via di sviluppo (Rigo E26, cod. 7)

Erogazioni a Onlus, APS, fondazioni e associazioni riconosciute (Rigo E26, cod. 8)

Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, enti parco regionali e nazionali (Rigo E26, cod. 9)

Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali (Rigo E26, cod. 12)

Contributi versati a casse di assistenza sanitaria con fini esclusivamente assistenziali (Rigo E26, cod. 13)

Altri oneri deducibili (Rigo E26, cod. 21)

Previdenza complementare (Righi E27/E31)

Spese per acquisto o costruzione di immobili dati in locazione (Rigo E32)

Somme restituite al soggetto erogatore (Rigo E33)

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB)

Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (Rigo E57 - Sez. III C)

Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie (Rigo E58 - Sez. III C)

IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B (Rigo E59 - Sez. III C)

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (Righi E61/E62, quadro E, Sez. IV )

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 1).

Interventi sull‘involucro degli edifici esistenti (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 2)

Pannelli solari (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 3)

Impianti di climatizzazione invernale (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 4)

Schermature solari (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 5)

Impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 6)

Dispositivi multimediali (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 7)

Schema riassuntivo risparmio energetico

Detrazioni per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71)

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71, cod. 1 )

Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale (Rigo E71, cod. 2)

Detrazione per canoni di locazione spettanti ai giovani per abitazione principale (Rigo E71, cod. 3)

Detrazione per locazione di alloggi sociali (Rigo E71, cod. 4)

Lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (Rigo E72)

Detrazione per il mantenimento dei cani guida (Rigo E81)

Detrazioni per l’affitto dei terreni agricoli ai giovani (Rigo E82)

Detrazione per borsa di studio (Rigo E83, cod. 1)

Donazione per "Ospedale Galliera" di Genova (Rigo E83, cod. 2)

Versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi (Quadro F)

Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (Rigo G1)

Credito d’imposta per i canoni non percepiti ( Rigo G2)

Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione (Rigo G3)

Credito d‘imposta per i redditi prodotti all’estero (Rigo G4)

Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Rigo G5/G6)

Abitazione principale (Rigo G5)

Altri immobili (Rigo G6)

Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione (Rigo G7)

Credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali (Rigo G8)

Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art -bonus) (Rigo G9)

Erogazioni alla scuola (School Bonus) (Rigo G10)

Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato (Rigo G11)

Credito d’imposta per Videosorveglianza (Rigo G12)

ALLEGATO

 

Premessa

 

La presente Circolare costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria, in linea con lo Statuto del contribuente, che fonda i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sui principi di collaborazione e buona fede.

Il documento è frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta Nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile per i contribuenti, per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del DM n. 164 del 1999, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto, nonché per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale ex art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973.

Il lavoro del tavolo tecnico ha preso spunto dalla Guida che da tempo la Consulta dei CAF predispone annualmente a beneficio dei propri addetti per l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi da presentare con il modello 730.

L’Agenzia delle entrate nell’ottica di garantire la miglior assistenza ai contribuenti e la trasparenza dell’azione amministrativa ha ritenuto opportuno fornire istruzioni, che saranno periodicamente aggiornate, affinché la normativa e la prassi di riferimento in materia di oneri sia applicata a tutti i contribuenti uniformemente sull’intero territorio nazionale, per la liquidazione delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione.

La presente Circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti alla luce delle modifiche normative intervenute, rilevanti per la dichiarazioni dei redditi 2017 (periodo d’imposta 2016), dei quesiti posti dai contribuenti all’Agenzia delle entrate in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

Contiene, inoltre, un’elencazione della documentazione che i contribuenti devono esibire al CAF o al professionista abilitato al fine dell’apposizione del visto di conformità. Coerentemente, in sede di controllo documentale potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella Circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. In entrambi i casi non potranno essere richiesti documenti già in possesso dell’Amministrazione. Rimane fermo il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo decreto. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445 del 2000.

L’analisi, per una più agevole lettura, segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2017.

 

Il rilascio del visto di conformità

 

L’art. 6 del DLGS n. 175 del 2014, ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele, contenuta nell’art. 39, comma 1, lettera a), del DLGS n. 241 del 1997.

A seguito delle innovazioni introdotte dal menzionato DLGS n. 175 del 2014 - che, tra le altre, ha istituito la dichiarazione precompilata - viene espressamente tutelato il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai CAF o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730. La definitività del loro rapporto con il Fisco è garantita dalla previsione che il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF siano tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Tale impostazione trova applicazione anche se il contribuente si avvale dell’assistenza fiscale al di fuori del sistema della dichiarazione precompilata (art. 1, comma 5, del DLGS n. 175 del 2014).

La definitività del rapporto non si verifica se il Centro di assistenza fiscale o il professionista, successivamente alla trasmissione della dichiarazione e prima dell’eventuale comunicazione prevista dall’art. 26, comma 3-ter del DM n. 164 del 1999, in sede di controllo si accorge di aver commesso errori in relazione al visto rilasciato, trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero una comunicazione in rettifica se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, come specificato nel paragrafo successivo.

Resta confermato che la definitività del rapporto non si verifica in relazione alla mancata sussistenza delle condizioni soggettive attestate dal contribuente e alle situazioni autocertificate elencate nel prospetto allegato alla presente circolare ovvero in relazione alla correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente per le quali il controllo continua ad essere eseguito in capo al contribuente.

Nell’ambito delle attività inerenti il rilascio del visto di conformità e dell’eventuale sua responsabilità, il CAF o il professionista abilitato è tenuto a effettuare i controlli previsti dall’art. 2 del DM n. 164 del 1999. Le conseguenze dell’apposizione del visto infedele previste dall’art. 39 del DLGS n. 241 del 1997, tuttavia, sono distinte in funzione dell’oggetto dei controlli. Infatti, con riferimento al Modello 730, la lettera a) del comma 1 del menzionato art. 39, commisurando la somma dovuta per visto infedele all’importo pari all’imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR. n. 600 del 1973, ha limitato le cause di punibilità con applicazione dei menzionati effetti esclusivamente a quelle che conseguono il controllo effettuato ai sensi del citato art. 36-ter.

Ne deriva che la menzionata responsabilità è conseguente al rilascio del visto di conformità infedele in relazione alla verifica:

- della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;

- delle detrazioni d’imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;

- delle deduzioni dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;

- dei crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente utile ai fini dei controlli diversi da quelli di cui all’art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato è responsabile per la non corretta verifica:

- della corrispondenza dell’ammontare degli imponibili con quello delle relative certificazioni esibite (CU);

- dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;

- delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;

- delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;

- dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;

- degli attestati degli acconti versati o trattenuti.

Si evidenzia che la verifica su elementi oggetto del controllo sopra indicato ovvero quella effettuata su elementi oggetto del controllo di cui al citato art. 36-ter può essere valutata anche ai sensi dell’art. 39, commi 4 e 4-ter, del DLGS n. 241 del 1997, nell’ambito della condotta dei CAF ai fini dell’applicazione delle sanzioni non pecuniarie e pecuniarie ivi previste (revoca/sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’assistenza fiscale, mancato rispetto dei livelli di servizio).

Resta confermato che il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del riconoscimento della spesa. Al riguardo, la Circolare n. 26/E del 31.05.2005 ha chiarito che, il soggetto che presta l’assistenza fiscale potrà, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l’esibizione.

Occorre tener conto dell’esigenza di evitare che una spesa possa essere dedotta/detratta due volte, la prima come onere di cui ha tenuto conto il sostituto d’imposta, la seconda come onere da far valere in sede di dichiarazione dei redditi.

Pertanto, il contribuente, nelle ipotesi in cui intenda dedurre/detrarre in sede di dichiarazione dei redditi la medesima tipologia di onere già presente nella CU, deve annotare sul documento di spesa che la stessa è diversa da quella di cui ha tenuto conto il sostituto d’imposta. L’annotazione deve essere sottoscritta dal contribuente. Sarà cura del soggetto che presta l’assistenza informarlo dei presupposti che legittimano la deduzione/detrazione (Circolare 21.04.2009 n. 18).

Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari,). Pertanto, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all’ammontare dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, raccomandata all’inquilino, come prescritto dall’art. 3, comma 11, del DLGS n. 23 del 2011).

 

Dichiarazione rettificativa

Qualora il CAF o il professionista abilitato successivamente alla trasmissione della dichiarazione riscontri errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa, avvisa il contribuente al fine di procedere all’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione rettificativa, mediante il modello 730 relativo al periodo d’imposta da rettificare.

La trasmissione può essere effettuata sempre che non sia stata già contestata l’infedeltà del visto con la comunicazione di cui all’art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al DM n. 164 del 1999, con la quale è comunicato l’esito del controllo con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione.

Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista abilitato possono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati rettificati, e anche in questo caso l’infedeltà non deve essere stata già contestata tramite la comunicazione sopra citata.

Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente soggetta a riduzione ai sensi dell’art. 13 del DLGS n. 472 del 1997, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.

Se la rettifica riguarda sia errori che comportano l’apposizione di un visto infedele, sia errori che non comportano l’apposizione di un visto infedele, la responsabilità è limitata al pagamento 

dell’importo corrispondente alla sola sanzione pecuniaria che sarebbe stata richiesta al contribuente in relazione all’errore che configura il visto infedele.

 

Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti

I modelli 730 e 730-1 e relativi documenti possono essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente, in accordo a quanto previsto dall’art. 21 del DLGS n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

Il modello 730 e la relativa documentazione di supporto devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef).

In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata.

I documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al DPCM del 3 dicembre 2013. In caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti dati sensibili, come definiti all’art. 4, comma 1, lett. d) del DLGS 30 giugno 2003, n.196, devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente.

 

Redditi e ritenute certificati dai sostituti d’imposta e indicati in dichiarazione

 

Ai fini dell’apposizione del visto di conformità è necessario controllare l’importo dei redditi indicati nella dichiarazione che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (CU). In questa situazione è necessario verificare che i redditi e le ritenute indicati nel modello 730 corrispondano a quanto riportato nelle certificazioni relative ai redditi corrisposti nel 2016. Per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati è necessario che il sostituto d’imposta rilasci al contribuente la Certificazione Unica (CU) anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro avuto durante il 2016;

in particolare sarà necessario verificare che:

- i redditi indicati nella Sezione I e II del quadro C corrispondano a quelli riportati ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della CU 2017;

- i redditi indicati nella Sezione I del quadro C corrispondono a quelli riportati nei punti 455 o 456 della Certificazione Unica 2017 se il contribuente ha percepito redditi prodotti in zone di frontiera. Se tali redditi sono inferiori o uguali alla quota esente, non spettando in questo caso per tali redditi la detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 13 del TUIR, i giorni relativi a tale rapporto di lavoro non concorrono al totale dei giorni da indicare nel rigo C5;

- i redditi indicati nella Sezione I del quadro C corrispondono a quelli riportati nei punti 457 o 458 o 459 della Certificazione Unica 2017 se il contribuente ha percepito redditi prodotti in euro ed è residente a Campione d’Italia. Se tali redditi sono inferiori o uguali alla quota esente, non spettando in questo caso per tali redditi la detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 13 del TUIR, i giorni relativi a tale rapporto di lavoro non concorrono al totale dei giorni da indicare nel rigo C5;

- l’importo indicato nel rigo C9, relativo al totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 21 della/e CU 2017;

- l’importo indicato nel rigo C10, relativo al totale dell’addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 22 della CU 2017;

- l’importo indicato nel rigo C11, relativo all’acconto dell’addizionale comunale 2016 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 26 della CU 2017;

- l’importo indicato nel rigo C12, relativo al totale del saldo dell’addizionale comunale 2016 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 27 della CU 2017;

- l’importo indicato nel rigo C13, relativo al totale dell’acconto dell’addizionale comunale 2017 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II, corrisponda alla somma degli importi indicati al punto 29 della CU 2017;

- gli importi indicati nel rigo C4, colonne 2 e 3, relativi ai premi di risultato corrispondano agli importi indicati ai punti 576 e 582 ovvero ai punti 572 e 578 della CU 2017;

- l’importo indicato nel rigo C4, colonna 4, relativo all’imposta sostitutiva trattenuta, corrisponda all’importo indicato ai punti 574 e 580 della CU 2017;

- l’importo indicato nel rigo C4, colonna 5, relativo ai benefit, corrisponda all’importo indicato ai punti 573 e 579 della CU 2017.

Il modello di Certificazione Unica non può essere sostituito da nessuna altra documentazione (buste paga, autocertificazione, ecc.), pertanto, in assenza di tale modello, il contribuente è escluso dall’assistenza fiscale dei CAF e dei professionisti abilitati (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 3).

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute IRPEF, dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, riportano nel quadro C gli importi relativi al totale delle ritenute IRPEF, dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Nel rigo F5 del quadro F sono invece indicati gli importi che non sono stati trattenuti, corrispondenti ai punti 30, 31, 33, 34, 131, 132, 133, 452 e 575 e 581 della CU 2017 del dichiarante.

In presenza di una CU 2017, che certifichi oltre a redditi per lavoro dipendente anche redditi per lavori socialmente utili, si possono verificare due diverse situazioni:

- se il contribuente non ha usufruito del regime agevolato, sono indicate nel rigo C9 le ritenute risultanti al punto 21 della CU 2017 e nel rigo C10 l’addizionale regionale risultante al punto 22 della CU 2017;

- se il contribuente ha usufruito del regime agevolato, sono indicate nella colonna 7 del rigo F2 le ritenute IRPEF e nella colonna 8 del rigo F2 l’addizionale regionale risultanti dai punti 498 e 499 della CU 2017.

Per i redditi di capitale (rigo D1) è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 corrispondano al 40 per cento (in presenza di codice 1, 4 o 7 a colonna 1), al 49,72 per cento (in presenza di codice 5 ,6 o 8 a colonna 1) o al 100 per cento (in presenza di codice 2 o 3 a colonna 1) degli importi di cui ai punti da 28 a 34 della certificazione relativa agli utili e altri proventi equiparati. A colonna 4 l’importo rilevabile dal punto 38 della medesima certificazione.

Per gli altri redditi di capitale è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 4 del rigo D2 corrispondano rispettivamente all’importo dei redditi erogati e delle ritenute d’acconto subite, rilevabili dalle relative certificazioni.

Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi possono essere rilevati dalla CU 2017. Per i redditi diversi e di lavoro autonomo è necessario verificare che gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 4 dei righi D3, D4 e D5 corrispondano rispettivamente all’importo dei redditi erogati e all’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite, rilevabili dalle CU 2017.

Se nella colonna 1 del rigo D4 è stato indicato il codice 7 (redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche), gli importi dell’addizionale regionale e comunale trattenuti e rilevabili dai punti 12, 13, 15 e 16 della CU 2017, vanno riportati nel rigo F2, Sez. II, colonne 5 e 6.

Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 dei righi D4 e D5 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell’ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3 del rigo D4 e codici 1, 2 e 3 del rigo D5, per ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia di reddito

Documento

Reddito di lavoro dipendente e assimilato

Reddito da attività assimilate al lavoro autonomo (D3 codice 1, 2 e 3)

Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale (D4, codice 6 e 7)

Redditi diversi (D5, codice 1, 2 e 3)

CU 2017
Redditi di capitale Certificazione relativa ai redditi percepiti e alle ritenute subite

(CUPE)

Oneri e spese per i quali è richiesta una detrazione dall’imposta lorda (Quadro E - Sez. I)

 

Aspetti generali

Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda sono elencati negli artt. 15, 16 e 16-bis del DPR n. 917 del 1986 - Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) - o in altre disposizioni di legge.

Non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell’imposta lorda, l’intera spesa sostenuta ma solo una percentuale della stessa che può variare in relazione alla tipologia di oneri.

Per alcune fattispecie la detrazione è determinata forfetariamente senza tener conto dei costi effettivamente sostenuti. Si tratta, in particolare della detrazione per canoni di locazione prevista dall’art. 16 del TUIR che è stabilita in base, tra l’altro, al reddito complessivo del conduttore e della tipologia di contratto stipulato.

La detrazione, inoltre, in molti casi non può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta ma su di un ammontare massimo fissato dalla legge. A tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda si applicano i seguenti principi generali:

- la detrazione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;

- gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati;

- la detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. Se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito, la detrazione non spetta. Pertanto, nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.

Dal 2017 nella CU è data evidenza delle somme escluse dal reddito di lavoro dipendente, erogate dal datore di lavoro sotto forma di rimborsi spese che, se non rimborsate, avrebbero dato diritto a detrazioni d’imposta o alla deduzione dal reddito.

In particolare, nella CU (punti da 701 a 706) sono evidenziati i rimborsi erogati dal datore di lavoro per spese aventi rilevanza sociale, per i quali ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- il rimborso non concorre alla formazione del reddito;

- la spesa rimborsata costituisce onere detraibile o deducibile.

Tali spese, se sostenute dal dipendente in misura maggiore al rimborso ottenuto dal datore di lavoro, danno diritto alla detrazione/deduzione per la parte non rimborsata. Nel caso di spese detraibili entro determinati limiti di importo, la detrazione spetta nei limiti indicati per l’importo non rimborsato.

 

ESEMPIO:

spese per asilo nido sostenute dal contribuente  1.000,00 euro
spese rimborsate dal datore di lavoro  800,00 euro
limite di spesa detraibile  632,00 euro
spesa su cui calcolare la detrazione  200,00 euro

 

Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della detrazione, le somme rimborsate devono essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR;

- le detrazioni possono essere fruite solo nel limite dell’imposta lorda, al netto delle detrazioni per familiari a carico e da lavoro. L’eventuale eccedenza viene quindi persa dal contribuente, non potendo essere chiesta a rimborso né portata in detrazione nel periodo d’imposta successivo. Una eccezione a tale regola generale è prevista per i canoni di locazione che sono detraibili ai sensi dell’art. 16 del TUIR. In caso di incapienza dell’imposta lorda, agli affittuari viene riconosciuta una somma corrispondente alla detrazione non fruita.

Il comma 2 dell’art. 15 del TUIR stabilisce, inoltre, che per gli oneri indicati alle lett. c) (spese sanitarie), e) ed e-bis) (spese di istruzione), f) (premi di assicurazione), i-quinquies) (spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive) e i-sexies) (canoni di locazione per studenti universitari) la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Per talune spese, infine, la detrazione spetta anche se le spese stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente non a carico. Si tratta, ad esempio, delle spese sanitarie sostenute nell’interesse dei predetti familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), del DLGS n. 124 del 1998, oppure delle spese sostenute per l’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti.

La legge n. 76 del 2016 - recante la "Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze" (c.d. legge Cirinnà) - equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che - fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (L n. 184 del 1983) - "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso." (art.1, comma 20).

Analoga equiparazione non è, invece, disposta per le convivenze di fatto, costituite, ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Il CAF o il professionista abilitato, in presenza di oneri e spese per le quali è richiesta la detrazione dall’imposta, deve effettuare:

- una verifica documentale che consenta di controllare che l’entità della spesa riportata sul modello 730 corrisponda a quanto indicato sulla ricevuta, fattura o altra documentazione in possesso del contribuente;

- una verifica relativa alla corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano gli oneri.

Il controllo riguarda anche la documentazione di oneri detraibili indicati nella CU e ripresi nella dichiarazione, purché tale documentazione non sia in possesso esclusivamente del sostituto d’imposta.

Le verifiche da eseguire sono finalizzate a controllare che:

- il pagamento sia stato effettuato nel corso del 2016, ad eccezione di spese sostenute in anni precedenti, per le quali è prevista la rateizzazione della detrazione;

- il documento di spesa sia intestato al contribuente che espone in dichiarazione tale onere ad eccezione delle spese (spese sanitarie, spese per l’acquisto di veicoli per disabili, di cane guida per i non vedenti, dei premi di assicurazione, delle spese per istruzione, della retta per la frequenza degli asilo nido) per le quali si può usufruire della detrazione anche se è stata sostenuta nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.

Riguardo agli oneri sostenuti per i familiari che risultano fiscalmente a carico (che sono riportati nell’apposito quadro familiari a carico della dichiarazione anche con percentuale di detrazione pari a zero), il CAF o il professionista abilitato non deve effettuare alcuna verifica sull’esistenza della qualità di familiare a carico, ma deve verificare i requisiti oggettivi di detti oneri (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 1).

Per quanto riguarda la documentazione attestante tali situazioni, è necessario ricordare che:

- se l’onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.6);

- se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione. Se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori. Questi ultimi possono, comunque, ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento annotando sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione. Se, ad esempio, le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest’ultimo può calcolare la detrazione sull’intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro quest’ultimo può portare sempre in detrazione l’intera spesa sostenuta (Circolare 16.02.2007 n. 11, risposa 2.1).

Le spese intestate al contribuente e sostenute nell’interesse di un familiare, che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione né alla persona che ha sostenuto l’onere, né al familiare.

L’importo delle spese da indicare nei diversi righi è comprensivo di IVA o del costo del bollo applicato. L’imposta di bollo (attualmente pari a 2,00 euro) viene applicata sulle fatture esenti da IVA di importo superiore a euro 77,47 ed è detraibile quale onere accessorio, qualora sia stata esplicitamente traslata sul cliente ed evidenziata a parte sulla fattura.

Il contribuente che riceve una fattura o una ricevuta medica senza bollo può portare in detrazione le spese relative alla imposta di bollo solo se paga il tributo al posto del professionista, sia per inadempienza di quest’ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto irregolare, sia per esplicito accordo tra le parti (Risoluzione 18.11.2008 n. 444).

 

Tipologia onere detraibile

Spese sostenute dal contribuente

Spese sanitarie (E1, E3) Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Spese sanitarie per patologie esenti (E2) Nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta
Acquisto e riparazione veicoli per disabili, cane guida per non vedenti (E4, E5) Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Interessi passivi (E7) Nell’interesse proprio (per i mutui stipulati dopo il 1993, anche per la quota del coniuge a carico se comproprietario e contitolare del mutuo)
Interessi passivi (righi E8-E10 codici 8- 9 - 10 - 11) Nell’interesse proprio
Spese istruzione (Righi E8-E10 codice 12-13) Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Spese funebri (Righi E8-E10 codice 14) A prescindere dal soggetto a cui sono riferite
Spese per addetti alla assistenza personale (Righi E8- E10 codice 15) Nell’interesse proprio o di familiari anche non a carico
Spese per attività sportive per ragazzi (Righi E8-E10 codice 16) Nell’interesse proprio (se di età compresa tra i 5 e 18 anni) o dei familiari fiscalmente a carico di età compresa tra 5 e 18 anni
Altri oneri (righi E8-E10 codice 17) Spese per intermediazione immobiliare Nell’interesse proprio
Altri oneri (righi E8-E10 codice 18)

Spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede

Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Altri oneri (righi E8-E10 codici da 20 a 30, codice 35 e codice 99) Nell’interesse proprio
Altri oneri (righi E8-E10 codice 31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici) Nell’interesse proprio
Altri oneri (righi E8-E10 codice 32) Contributi per riscatto laurea Nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico
Altri oneri (righi E8-E10 codice 33)

Spese sostenute per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido

Nell’interesse dei figli fiscalmente a carico
Assicurazioni (Righi E8-E10 codice 36-38-39) Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Erogazioni liberali alle Onlus e ai Partiti politici (Righi E8-E10 codici 41-42) Nell’interesse proprio
Spese per canoni di leasing (Rigo E14) Nell’interesse proprio

Spese sanitarie

Art. 15, commi 1, lettera c), e 2, del TUIR

 

Aspetti generali

Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lettera b), del medesimo TUIR, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Tali spese, ai sensi del successivo comma 2, sono detraibili anche se sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico

Ai sensi del citato comma 2 sono, inoltre, detraibili le spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario, anche se non fiscalmente a carico. Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all’importo massimo annuo di euro 6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell’IRPEF dovuta dal soggetto malato (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 5).

Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d’imposta a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate (Circolare 03.05.1996, n. 108, risposta 2.4.2). La distinzione tra spese  mediche generiche e spese mediche specialistiche rileva al solo fine di stabilire quali spese siano deducibili, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, per i portatori di handicap (cfr. paragrafo sulle spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap).

Le spese sanitarie per le quali la detrazione d’imposta spetta nella misura del 19 per cento, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente euro 129,11, sono quelle sostenute per:

- prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);

- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);

- prestazioni specialistiche;

- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;

- prestazioni chirurgiche;

- ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;

- trapianto di organi;

- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);

- acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;

- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);

- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;

- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale la detrazione compete per l’importo del ticket pagato.

Le spese mediche intestate al genitore e sostenute per il figlio, che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione né alla persona che ha sostenuto l’onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.4).

Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare fiscalmente a carico. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta (Circolare 01.06.1999 n.122, risposta 1.1.4).

Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia, tenendo conto di quanto precisato con Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 6.1. In particolare, nel caso in cui il farmacista estero abbia rilasciato un documento di spesa da cui non risultino le predette indicazioni, il codice fiscale del destinatario potrà essere riportato a mano sullo stesso e la natura ("farmaco" o "medicinale"), qualità (nome del farmaco) e quantità del farmaco dovranno risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante le predette indicazioni.

Non sono detraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all’estero, anche se dovuto a motivi di salute (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.10).

Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione, che può essere eseguita dallo stesso contribuente se trattasi di documentazione scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Sono esentati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d’Aosta se la documentazione è scritta in francese, e quelli residenti a Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco.

Se la documentazione è redatta in una lingua diversa da quelle sopra indicate è necessaria una traduzione giurata.

La documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena (vedi interpellanza parlamentare n. 2-01408 del 01.07.2016).

Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente. Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate:

- per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente;

- a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. La presenza di eventuali premi pagati dal sostituto o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 444 della CU 2017.

In queste ipotesi la detrazione delle spese è comunque riconosciuta, anche a fronte di un rimborso assicurativo, in quanto i premi versati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito.

Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente:

- le spese, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;

- le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che, fino ad un importo di euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile. I contributi sono riportati al punto 441 della CU 2017. In questi casi è comunque ammessa in detrazione la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata.

Nelle ipotesi in cui i contributi versati risultino di ammontare superiore all’importo di euro 3.615,20, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza (rispetto al suddetto limite di euro 3.615,20) e il totale dei contributi versati (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.2 e la Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 6.1). La presenza di tali contributi versati in misura eccedente è desumibile dal punto 442 della CU 2017.

 

Esempio:

 

importo dei contributi versati € 5.000,00
spese mediche sostenute € 10.000,00
spese rimborsate € 8.000,00
Spese ammesse in detrazione:  
- importo non rimborsato dalla cassa sanitaria € 2.000,00 (10.000,00 - 8.000,00)
- quota detraibile spese rimborsate € 2.216,00 (1)
Totale spese ammesse in detrazione  € 4.216,00
(1) eccedenza dei contributi versati rispetto al limite massimo (5.000,00 - 3.615,20) = € 1.384,80
1.384,80/5.000,00 (importo complessivo contributi versati)=27,70 %
27,70% x 8.000 = € 2.216,00

 

Ovviamente in queste ipotesi la detrazione viene riconosciuta, solo nei limiti sopra evidenziati, in quanto i contributi versati hanno già determinato un beneficio fiscale, essendo già stati esclusi dal reddito di lavoro dipendente dal datore di lavoro.

Analogo principio vale anche nel caso di contributi deducibili in quanto versati dal pensionato a Casse di assistenza sanitaria istituite da appositi accordi collettivi, che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto, anche per i familiari fiscalmente non a carico, senza alcun onere per il datore di lavoro (Risoluzione 11.07.2008 n. 293; Risoluzione 02.08.2016 n. 65) (cfr. paragrafo Altri oneri deducibili - rigo E 26, codice 13).

Le spese rimborsate dal "Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze" non sono detraibili in quanto le entrate che alimentano tale fondo derivano da trattenute sulle vincite al gioco del lotto, da donazioni e liberalità, e quindi non concorrono alla formazione del reddito degli iscritti (Risoluzione 8.03.2007 n. 35).

Di seguito sono indicate le diverse tipologie di spese sanitarie detraibili e la documentazione che deve essere richiesta e visionata.

 

Tipologia di spese ammesse alla detrazione

Spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici)

Le spese mediche generiche sono quelle inerenti le prestazioni rese da un medico "generico", oppure quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione; rientrano tra tali spese anche quelle sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc..

Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a:

- specialità medicinali;

- farmaci;

- medicinali omeopatici.

I prodotti sopra descritti devono comunque essere acquistati presso le farmacie, che sono le sole autorizzate alla vendita dei medicinali (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 3.3).

Fanno eccezione a questa regola i farmaci da banco e quelli da automedicazione che, a seguito del D.L. n. 223 del 2006, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali.

La detrazione spetta anche per le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome. L’elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito www.salute.gov.it. Si precisa che in Italia non è consentita la vendita online di farmaci che richiedono la prescrizione medica.

Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, cosiddetto "scontrino parlante", in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario (Circolare 21.04.2009 n. 18, risposta 4).

Per quanto attiene alla natura del prodotto acquistato è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola "farmaco" o "medicinale", al fine di escludere la detraibilità di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.

Le diciture "farmaco" o "medicinale" possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali "OTC", "SOP", "Omeopatico", e abbreviazioni come "med" e "f.co"; anche la dicitura "TICKET" soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato per il quale, tra l’altro, il contribuente non è più tenuto a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base (Risoluzione 17.02.2010 n. 10).

La natura del prodotto "farmaco" può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: TK (ticket) o FC (farmaco anche omeopatico).

Per quanto riguarda la qualità del prodotto, occorre che nello scontrino sia riportata la denominazione del farmaco (Risoluzione 05.07.2007 n. 156). Tenendo conto delle indicazioni del Garante della privacy (Provvedimento del 29.04.2009), lo scontrino non deve, tuttavia, più riportare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, ma deve indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco (AIC) (Circolare 30.07.2009 n. 40).

Per i medicinali omeopatici, per i quali non sia stata ancora attivata la procedura per l’attribuzione del codice AIC, la qualità del farmaco è indicata da un codice identificativo, valido sull’intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.7).

Riepilogando, per poter fruire della detrazione/deduzione gli scontrini fiscali devono contenere:

- natura e quantità dei medicinali acquistati;

- codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;

- codice fiscale del destinatario.

Anche per l’acquisto di medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la spesa sostenuta risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura ("farmaco" o "medicinale"), qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario. Per tali medicinali la farmacia, se incontra difficoltà nell’emettere scontrini fiscali parlanti, deve ricorrere all’emissione della fattura (Risoluzione 12.08.2009 n. 218).

A seguito dell’introduzione dei nuovi e più stringenti obblighi concernenti la certificazione delle spese, non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, come ad esempio, la prescrizione medica, che, conseguentemente, non è più necessario conservare.

È esclusa la detraibilità o deducibilità della spesa relativa all’acquisto di "parafarmaci", quali ad esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia, e anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (Risoluzione 22.10.2008 n. 396).

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia

Documenti

Farmaci anche omeopatici acquistati, anche all’estero, presso farmacie, supermercati ed altri esercizi commerciali o attraverso farmacie online Fattura o scontrino fiscale (cosiddetto parlante) in cui devono essere specificati natura (farmaco o medicinale, OTC, ecc.), qualità (codice alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario. Per il farmaco acquistato all’estero idonea documentazione come indicato nella circ. n. 34 del 2008
Prestazioni rese da medici generici (anche omeopati) Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico
Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali

 

Prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie

Le spese per prestazioni specialistiche si riferiscono alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda).

Per il riconoscimento della detrazione la natura "sanitaria" della prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. In proposito, l’indicazione "ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche" è stata ritenuta sufficiente per il riconoscimento della detrazione.

Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito è necessario richiedere l’integrazione della fattura al soggetto che l’ha emessa (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.2).

Sono da ricomprendere tra le spese specialistiche detraibili, se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, gli esami e le terapie di seguito elencati a titolo esemplificativo:

- esami di laboratorio;

- controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;

- elettrocardiogrammi, ecocardiografia;

- elettroencefalogrammi;

- T.A.C. (tomografia assiale computerizzata);

- risonanza magnetica nucleare;

- ecografie;

- indagini laser;

- ginnastica correttiva;

- ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;

- seduta di neuropsichiatria;

- dialisi;

- cobaltoterapia;

- iodio-terapia;

- anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.3).

Sono, inoltre, da ascrivere alla categoria delle spese specialistiche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico-legale (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.4), oltre che, naturalmente, le eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, ecc.. Ai fini della detrazione, quindi, non rileva la circostanza che le spese siano esenti da IVA secondo quanto chiarito con la Circolare 28.01.2005, n. 4, che ha recepito gli orientamenti della Corte di Giustizia Europea.

Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche (Circolare 18.05.2011 n. 20, risposta 5.15), da biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 2.2), nonché le prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco (parere Min. Salute 20 ottobre 2016).

Rientrano nella categoria delle spese sanitarie detraibili anche quelle di assistenza specifica, intendendosi per tali i compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa) (Circolare 16.11.2000 n. 207).

Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001, sono detraibili anch’esse senza necessità di una specifica prescrizione medica (ad esempio fisioterapista, dietista).

La prescrizione medica non viene richiesta nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti, ma ciò non implica, né sul piano normativo né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità alle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano.

Ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a condizione che nel documento di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.1). Le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma successivamente a tale data non sono detraibili, neanche in presenza di una specifica prescrizione medica.

La detrazione spetta in presenza di prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia per le spese relative a:

- trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria (Circolare 02.03.2016 n. 3, risposta 1.1);

- prestazioni chiropratiche per le quali è richiesto, inoltre, che siano eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 1 e Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.6);

- cure termali con eccezione naturalmente delle spese relative al viaggio e al soggiorno termale (Risoluzione 09.04.1976 n. 207).

La detrazione spetta a determinate condizioni per:

- prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia, effettuate per rimediare a danni estetici causati dall’alopecia universale. Sulla base di quanto chiarito dal Ministero della Salute, interpellato in proposito, l’intervento di dermopigmentazione, anche se non è effettuato per finalità di cura, può essere considerato di natura medico sanitaria a condizione che sia eseguito da personale medico presso strutture sanitarie provviste della regolare autorizzazione in quanto, anche se non finalizzato alla cura, è finalizzato a correggere almeno in parte una condizione secondaria della malattia e ad alleggerirne l’impatto psicologico. Ai fini della detrazione è necessario che:

a) il contribuente possieda una certificazione medica attestante la finalità dell’intervento, teso a correggere l’effetto anche secondario della patologia sofferta;

b) la fattura sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa o da altra documentazione risulti che la prestazione è stata resa per mezzo di personale medico (Circolare 06.05.2016 n. 18, risposta 1.1);

- prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, disciplinata dalla legge n. 40 del 2014 nonché dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della Salute del 1° luglio 2015. Il trattamento deve essere effettuato nelle strutture autorizzate e dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa e l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.3 e Circolare 06.05.2016 n. 18, risposta 1.2). Il rispetto delle medesime condizioni è richiesto per tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita (ad es. inseminazione, fecondazione in vitro, ecc.);

- prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come le spese sostenute per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, sostenute all’estero a condizione che siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano. In questi casi, la documentazione sanitaria in lingua estera deve essere corredata da una traduzione in italiano sulla base delle regole generali (Circolare 06.05.2016 n. 18, risposte 1.3 e 1.4);

- conservazione delle cellule del cordone ombelicale ad uso "dedicato" per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica. La conservazione deve avvenire  esclusivamente presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalla disciplina vigente in materia. Tali presupposti devono risultare dalla documentazione prodotta (Risoluzione 12.06.2009 n. 155).

La detrazione non spetta per le spese relative a:

- conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso "autologo", cioè per future esigenze personali (Risoluzione 12.06.2009 n. 155);

- circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (parere Min. Salute 20 ottobre 2016);

- prestazioni rese dagli osteopati, in quanto l’osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute. Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 2.1);

- prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria (Circolare 02.03.2016 n. 3, risposta 1.2);

- prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999,

anche in presenza di prescrizione medica;

- trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale) in attesa che il Ministero della Salute svolga specifici approfondimenti (Circolare 02.03.2016 n. 3, risposta 1.1);

- acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia), considerato che l’agevolazione interessa il trattamento sanitario e non anche la realizzazione o l’acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 4.2);

- frequenza di corsi in palestra anche se accompagnate da una prescrizione medica (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 2.3).

 

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia

Documenti

Prestazioni mediche specialistiche, perizie medico legali - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista

- Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale

Esami di laboratorio - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione

- Ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell ’ambito del Servizio sanitario nazionale

- Per le tecniche di PMA è necessario che dal documento di spesa risulti l’iscrizione della struttura nell apposito Registro istituito presso l Istituto Superiore di Sanità

Radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, elettrocardiogrammi, ecc.
Indagini di diagnosi prenatale
Dialisi e trasfusioni
Inseminazione artificiale e crioconservazione degli ovociti e degli embrioni
Sedute di logoterapia
anestesia epidurale
Cobaltoterapia, iodoterapia, ecc.
Cure termali - Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale

- Prescrizione medica e ricevuta attestante l’importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale

Prestazioni professionali di cui al DM 29/03/2001 - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dal professionista sanitario da cui risulti la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

- Documentazione fiscale in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Spese di assistenza specifica sostenute per:

- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);

- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;

- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

- Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione: attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo

Prestazioni di massoterapia - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell ’attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999
Trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria

- Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria

Dermopigmentazione - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dalla struttura medica autorizzata

- Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria

Prestazioni di chiropratica (chiroterapia) eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista - Prescrizione medica

- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da un centro all’uopo autorizzato

Prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici; ricoveri per degenze

Le spese chirurgiche sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgici veri e propri, ivi compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (cosiddetto day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.

Per poter essere detraibili le spese devono essere sostenute per interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es.: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte a) e Circolare 28.01.2005 n. 4, ai fini IVA).

Rientrano tra le spese detraibili a determinate condizioni anche le spese per l’intervento di metoidioplastica per l’adeguamento dei caratteri sessuali (Risoluzione 03.08.2015 n. 71).

Alle spese per prestazioni chirurgiche possono aggiungersi quelle direttamente inerenti l’intervento, quali quelle sostenute per l’anestesia, per l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all’operazione, ecc..

Inoltre, anche se non in connessione con un intervento chirurgico, sono detraibili le spese o rette di degenza e le spese di cura. Nelle rette di degenza detraibili possono essere computate anche le differenza di classe, relative, ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, mentre sono da escludere le spese relative a servizi extra (quali, per esempio, le spese di pernottamento di congiunti del malato, gli addebiti per apparecchio telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero, per l’aria condizionata, ecc.) (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.1).

Le spese relative al trapianto di organi, ivi comprese quelle necessarie a trasferire (anche dall’estero) l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento, sono detraibili a condizione che le relative fatture siano intestate al contribuente che ne ha sostenuto le spese e non alla struttura o al medico che esegue l’intervento (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.6).

Nell’ipotesi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche e non anche per quelle relative alla retta di ricovero. La detrazione spetta anche se le predette spese mediche sono determinate applicando alla retta di ricovero una percentuale forfetaria stabilita da delibere regionali.

Infine, non rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.1).

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Prestazioni chirurgiche - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale o dalla struttura sanitaria inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico
Degenze ospedaliere - Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale o dalla casa di cura Devono essere escluse, ove indicate, le spese inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l’assistenza, la maggiorazione per l’uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra
Spese relative al trapianto di organi Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, case di cura, medici, ecc.

Ricevute delle spese di trasporto dell ’organo da trapiantare intestate al contribuente

Ricovero di anziano (senza riconoscimento di handicap) in istituto di assistenza e ricovero (soltanto per le spese mediche) Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’istituto nella quale sia separatamente indicato l’importo relativo alle spese mediche

Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla Regione

Acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici

Sono detraibili alle condizioni di seguito indicate le spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici, categoria generica nel cui ambito sono riconducibili anche le protesi.

Per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa.

La natura del dispositivo medico e della protesi può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica).

Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l’indicazione "dispositivo medico" (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.16).

In linea generale, si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda, lettera c).

Rientrano pertanto in questa categoria, secondo la nozione sopra delineata:

- gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato;

- gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;

- gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l’impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura. Nel novero di queste spese si possono includere anche gli oneri sostenuti per l’acquisto del liquido per le lenti a contatto indispensabile per l’utilizzazione delle lenti stesse (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.5);

- gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ecc.), comprese le spese sostenute per l’acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche;

- gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);

- gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc.;

- gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.).

Per agevolare l’individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, contenuta negli artt. 1, comma 2, dei tre DL di settore n. 507 del 1992, n. 46 del 199/97, n. 332 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, è stato allegato alla Circolare n. 20 del 2011 un elenco, fornito dal Ministero della Salute, non esaustivo, dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni. Alcuni dei dispositivi contenuti nell’elenco corrispondono a quelli in precedenza individuati dall’Amministrazione finanziaria con diversi documenti di prassi [macchina per aerosolterapia o apparecchio per la misurazione della pressione del sangue (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.5), siringhe e relativi aghi (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.6), ausili per incontinenti, compresi i pannoloni anche se acquistati presso rivenditori commerciali (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 2), materassi antidecubito (Risoluzione 26.01.2007 n. 11)].

Per i dispositivi medici compresi in tale elenco inviato dal Ministero della Salute non è necessario verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.

Per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, invece, ai fini della detraibilità della spesa occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.

Di seguito si riporta l’elenco dei dispositivi medici di uso più comune:

1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997

- Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi

- Montature per lenti correttive dei difetti visivi

- Occhiali premontati per presbiopia

- Apparecchi acustici

- Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate

- Siringhe

- Termometri

- Apparecchio per aerosol

- Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa

- Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia

- Pannoloni per incontinenza

- Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)

- Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)

- Lenti a contatto

- Soluzioni per lenti a contatto

- Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)

- Materassi ortopedici e materassi antidecubito

2) Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000

- Contenitori campioni (urine, feci)

- Test di gravidanza

- Test di ovulazione

- Test menopausa

- Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio

- Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL

- Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi

- Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari

- Test autodiagnosi prostata PSA

- Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)

- Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci

- Test autodiagnosi per la celiachia

Il soggetto che vende il dispositivo può assumere su di sé l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura  "prodotto con marcatura CE", e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata Circolare n. 20 del 2011, il numero della direttiva comunitaria di riferimento. In questo caso il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato (Circolare 01.06.2012 n.19, risposta 2.4).

I dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia (ad esempio erboristeria), sempreché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella citata Circolare n. 20 del 2011.

Anche la spesa sostenuta per l’acquisto di una parrucca è detraibile se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. La necessità di tale acquisto deve risultare da prescrizione medica e la parrucca, per essere detraibile, deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico secondo i principi contenuti nel DLGS n. 46 del 1997 e quindi deve obbligatoriamente essere marcata CE (Risoluzione del 16.02.2010 n. 9).

Sono detraibili anche le spese per apparecchiature mediche (ad esempio macchinari di nuova generazione quali strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisiokinesiterapia, apparecchio medicale per laserterapia) qualora rientrino nel repertorio dei dispositivi medici (CND) (Risoluzione 29.09.2009 n. 253).

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia

Documenti

Acquisto o affitto di dispositivi medici/protesi sanitarie Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico (la generica dicitura "dispositivo medico " non consente la detrazione)

Documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore). Se il prodotto non rientra nell’elenco allegato alla circ.20 del 2011 la documentazione deve contenere anche l’indicazione delle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE

Manutenzione

protesi

Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione

Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all ’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che la manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia (che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all’esercizio della professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico

Acquisto

parrucca

Ricevuta fiscale o fattura

Documentazione dalla quale si possa evincere che Il prodotto acquistato ha la marcatura 93/42/CEE (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, un ’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura)

Certificazione medica attestante l’idoneità del presidio a superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da patologie, ovvero autocertificazione del contribuente che attesta di essere in possesso della certificazione medica

Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo E1 colonna 1)

Le spese sanitarie sopra individuate, se correlate a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, devono essere distintamente indicate rispetto alle altre (colonna 1 rigo E1).

Per queste spese è prevista, infatti, la possibilità di non perdere la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta dovuta. L’eccedenza viene indicata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale nel prospetto di liquidazione (730-3) per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione.

Le patologie (malattie croniche e invalidanti), che danno diritto alla esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate, sono individuate dal DM n. 329 del 1999, successivamente modificato dal decreto di aggiornamento (DM n. 296 del 2001) e dal regolamento delle malattie rare (DM n. 279 del 2011). In tali decreti fra l’altro sono anche individuate per ciascuna patologia le correlate prestazioni che godono dell’esenzione.

I soggetti affetti da queste malattie per usufruire dell’esenzione devono essere in possesso di una apposita certificazione sanitaria, rilasciata dalla ASL di appartenenza (attestazione della sussistenza della patologia ovvero specifica tessera), che riporti (nel rispetto della privacy) un codice numerico identificativo della malattia. Naturalmente le spese sanitarie che devono essere distintamente evidenziate dalle altre sono solamente quelle riconducibili alla patologia che dà diritto all’esenzione.

Per stabilire la connessione tra la spesa sostenuta e la patologia esente è necessaria una documentazione medica ovvero una autocertificazione che attesti il possesso della certificazione medica.

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al soggetto affetto dalla patologia ovvero al familiare che ha sostenuto le spese. Se i documenti intestati al familiare che ha sostenuto la spesa non riportano l’indicazione del soggetto a favore del quale le spese sono state sostenute (il malato) è necessario che il documento di spesa sia integrato con tale indicazione.

 

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia

Documenti

Spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (acquisto farmaci, esami di laboratorio, radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, visite specialistiche, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, ecc. a pagamento) - Certificazione rilasciata dalla ASL di appartenenza che attesti la patologia esente con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo

- Fatture, ricevute fiscali e/o scontrini relative alle spese sostenute.

- Sui documenti di spesa intestati al familiare, senza indicazione del soggetto per conto del quale sono state sostenute, deve essere apposta specifica indicazione

- Certificazione medica che attesti che le fatture, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali sono collegate alla patologia esente, ovvero autocertificazione che attesti il possesso della certificazione medica

N.B. Per i dati che devono essere riportati nello scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche rigo E1 (natura, qualità, ecc.)

Limite di detraibilità

Le spese sono detraibili per la parte che eccede la franchigia di euro 129,11.

Non è previsto un limite massimo di detraibilità.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 1.

 

Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti (Rigo E2)

Art. 15, comma 2, del TUIR

 

Le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico, affetti dalle citate patologie (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.8).

 

Limite di detraibilità

La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 5) e nel limite massimo di euro 6.197,48 annui.

Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l’ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell’imposta deve essere desunto nelle annotazioni del Mod. 730-3 o nel quadro RN del Modello REDDITI di quest’ultimo (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.7).

Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione) è possibile, invece, indicare l’intero importo delle spese.

Per poter portare in detrazione le citate spese, i documenti che le certificano possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l’indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta, ovvero al soggetto malato. In tal caso la detrazione è però ammessa solamente se quest’ultimo annota sul documento stesso, con valore di "autocertificazione", quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.9).

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 2.

 

Tipologia

Documenti

Spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per familiari non a carico 1) Il soggetto affetto dalla patologia ha presentato un modello 730 o REDDITI:

- Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo

- Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione

- Modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell ’IRPEF del soggetto affetto dalla malattia

- Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare

  2) Il soggetto affetto dalla patologia non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto:

- Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo

- Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente,

ovvero autocertificazione

- Autocertificazione del soggetto affetto dalla patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione

- Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare

N.B. Per i dati che devono essere riportati nello scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche rigo E1 (natura, qualità, ecc.)

 

Spese sanitarie per persone con disabilità (Rigo E3)

Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR

 

Aspetti Generali

La detrazione spetta per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.

Sono considerate persone con disabilità, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992, coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica, istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992, o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc..

I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU n. 915 del 1978, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della legge n. 448 del 1998).

 

Tipologia di spesa ammessa

Sono ammesse alla detrazione le spese sostenute per:

1. il trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l’importo di euro 129,11);

2. il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato (Circolare 24.04.2015 n.17, risposta 1.4);

3. l’acquisto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;

4. l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;

5. l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;

6. la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 2.1, e Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 5);

7. l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;

8. l’installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto con disabilità (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.1.2);

9. l’installazione della pedana sollevatrice su un veicolo acquistato con le agevolazioni spettanti alle persone con grave disabilità (Risoluzione 09.04.2002 n. 113).

10. l’acquisto di telefonini per sordomuti (Circolare 01.06.1999 n.122, risposta 1.1.11);

11. l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa (Circolare 06.02.2001 n. 13) e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.5);

12. l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche.

Attenzione: per le spese indicate ai punti 6, 7 e 8 si può fruire della detrazione solo per la parte che eccede quella per la quale si fruisce della detrazione del 36 per cento o del 50 per cento relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (cfr. Appendice alle istruzioni della dichiarazione dei redditi).

Per le spese indicate ai punti 10, 11 e 12, si può fruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. Tale collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza, richiesta dal DM 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica competente da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista della ASL che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.

Sono agevolabili anche le spese mediche relative all’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità sostenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, che sono soggette allo stesso regime applicabile delle spese sostenute in Italia (Circolare 13.05.2011 n. 20).

 

Limiti di detraibilità

La detrazione, nella misura del 19 per cento, spetta sull’intero importo della spesa sostenuta e può essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa, a condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 3.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Acquisto, affitto e manutenzione di:

poltrone e carrozzelle

stampelle e altre attrezzature necessarie alla deambulazione

attrezzi necessari per il sollevamento di inabili e non deambulanti

- Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere ;

- Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell ’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978, e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata;

- E ’ possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità

Acquisto di:

arti artificiali

apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale

Trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella
Trasporto in autoambulanza della persona con disabilità
Trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS
Costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne all’abitazione
Acquisto di sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer, telefonino, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse e costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico, componenti di cucine per facilitare il controllo dell’ambiente) - Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere

- certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata.

- Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all ’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978, e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata;

- E' possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità

Biciclette elettrica a pedalata assistita per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti - Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata

alla persona con disabilità e/o al familiare, di cui il disabile

risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere;

- Certificazione relativa al riconoscimento della situazione di

handicap o di invalidità da cui risultino le ridotte o impedite

capacità motorie;

- -certificazione rilasciata dal medico specialista della azienda

sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il

collegamento funzionale tra la bicicletta e la menomazione di

cui è affetto il soggetto

- E’ possibile autocertificare il possesso della documentazione

attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni

personali di disabilità

Spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità (Rigo E4)

Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR

 

Aspetti Generali

La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;

- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni.

Per i portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il diritto all’agevolazione è condizionato, quindi, all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui lo stesso è affetto.

Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto "adattato" anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi (Circolare 15.07.1998 n. 186).

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti:

- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;

- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;

- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;

- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;

- sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;

- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);

- sportello scorrevole;

- altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento (Risoluzione 08.08.2005 n. 117).

Non può essere considerato "adattamento" l’allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità.

Dette spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa (18.075,99 euro), devono essere state sostenute nei quattro anni dall’acquisto del veicolo e non sono rateizzabili (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 4.8).

Nel caso in cui, per una sopravvenuta disabilità, sia necessario adattare un veicolo acquistato in precedenza senza agevolazioni, le spese per l’adattamento concorrono al limite massimo di spesa di 18.075,99 euro, consentito nell’arco di quattro anni per l’acquisto e la manutenzione dei veicoli adattati. Tale arco temporale decorre dalla data di iscrizione dell’adattamento nella carta di circolazione.

 

Tabella obbligo adattamento veicolo

Soggetto disabile

Obbligo all’adattamento del veicolo

Riconoscimento della disabilità

Non vedente No -Commissione L.104/1992 o

-Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.

Sordo No -Commissione L.104/1992 o

-Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.

portatore di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento No -verbale di accertamento dell’invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale

-riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (legge n.18/1980 e legge n.508/1988)

Soggetto affetto da sindrome di down titolare dell’indennità di accompagnamento No -Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di down.

Al disabile deve essere riconosciuto anche il diritto a fruire dell’ indennità di accompagnamento (di cui alle leggi 18/1980 e 508/1988)

Invalido con grave limitazione alla capacità di deambulazione No -Condizione di handicap "grave" (art. 3 co3 L. 104/1992) derivante da una grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione certificata dalla Commissione art. 4 L.104/1992 o da altra Commissione medica pubblica che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all’impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore.
Pluriamputato No -Condizione di handicap "grave" (art. 3 co 3 L. 104/1992) derivante da pluriamputazione certificata dalla Commissione art. 4 L.104/1992 -Per i pluriamputati è possibile il riconoscimento da parte di Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra purché sia indicata la pluriamputazione
Portatore di handicap con impedite o ridotte capacità motorie permanenti Si, l’adattamento deve:

essere funzionale alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile è affetto;

risultare dalla carta di circolazione;

si considera adattato anche il veicolo con cambio automatico o frizione automatica di serie purché prescritta dalla commissione patenti speciali

Commissione L.104/1992 o Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’ invalidità civile, di lavoro, di guerra.

Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l’uso degli arti inferiori.

 

I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda i sordi, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 1970 (Circolare 02.03.2016 n. 3/E), che all’art. 1, comma 2, recita testualmente "si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva ...".

La situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992) che comporta la grave limitazione della capacità di deambulazione deve sussistere già al momento dell’acquisto del veicolo e, se successivamente viene meno, ma prima del decorso dei quattro anni, le quote residue continuano ad essere detraibili (Circolare 10.06.2004 n.24, risposta 3.2).

La mancanza degli arti superiori, ai fini del godimento del beneficio della detrazione per l’acquisto dell’autoveicolo, può prescindere dall’accertamento formale della gravità dell’handicap da parte della Commissione istituita ai sensi dell’art. 4, della legge n. 104 del 1992 (Risoluzione 25.01.2007 n. 8).

La persona in possesso della certificazione di handicap grave (art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992) riconosciuto però nella sfera individuale e relazionale, e non in quella motoria, non può usufruire della detrazione per l’acquisto dell’auto, salvo che ottenga, dalla richiamata commissione  per l’accertamento dell’handicap, una certificazione integrativa che espressamente attesti l’esistenza della grave limitazione della capacità di deambulazione (Risoluzione 16.08.2002, n. 284).

La disabilità può essere certificata da Commissioni mediche pubbliche diverse da quella istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n.104 del 1992, in particolare, nei seguenti casi (Circolare 23.4.2010 n. 21):

- per le persone con handicap psichico o mentale, lo stato di handicap grave si può evincere dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, in questo caso però dalla certificazione rilasciata dalla suddetta Commissione si dovrà evincere in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa; non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesti genericamente che la persona è invalida;

- per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria di persone con handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base. Resta fermo che, al pari degli altri soggetti affetti da disabilità psichica, le persone affette da sindrome di Down devono essere in possesso dei requisiti per ottenere l’indennità di accompagnamento come previsto dall’art. 30 della legge n. 388 del 2000;

- per gli invalidi con grave limitazione permanente della capacità di deambulare, o pluriamputati, la certificazione di invalidità grave rilasciata da una Commissione medica pubblica diversa da quella di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992, deve fare esplicito riferimento alla gravità della patologia che comporta "l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore".

La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’auto non è preclusa nei casi in cui l’indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l’accertamento di invalidità, sia sostituita da altre forme di "assistenza" alternative all’indennità di accompagnamento (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un Ente pubblico) (Circolare 23.04.2010 n. 21).

Le agevolazioni fiscali non competono, invece, ai minori titolari dell’indennità di frequenza.

Quest’ultima indennità è riconosciuta, infatti, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei suddetti minori ed è, tra l’altro, incompatibile con l’indennità di accompagnamento.

 

Tipologia di spesa

La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria; sono quindi escluse quelle di ordinaria manutenzione quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo (Risoluzione 17.09.2002 n. 306).

 

Tabella categoria veicoli agevolabili

Autovetture (*) veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli per il trasporto promiscuo (*) veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli specifici (*) veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Autocaravan (*) veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
motocarrozzette veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
motoveicoli per trasporto promiscuo veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
motoveicoli per trasporti specifici veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

 (*) Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolabili sono quelle con l’asterisco.

 

Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle "minicar" che possono essere condotte senza patente.

La detrazione spetta anche per l’acquisto di veicoli elettrici, anche se per gli stessi non è possibile applicare l’aliquota IVA ridotta in quanto la relativa normativa subordina l’agevolazione alla cilindrata del veicolo.

 

Limiti di detraibilità

La detrazione pari al 19 per cento è determinata su un limite di spesa di euro 18.075,99 e, con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto).

Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto del veicolo stesso.

È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il primo veicolo agevolato risulti cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per demolizione, in data antecedente al secondo acquisto. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (Circolare 01.06.2012 n.19, risposta 3.2).

In caso di furto del veicolo prima della fine del quadriennio, il contribuente può fruire della detrazione per l’acquisto di un nuovo veicolo per un importo però, da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall’assicurazione. Se vi sono rate residue in relazione al veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarle (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 6.3).

Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia di 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo. Per tali spese si può usufruire della detrazione del 19 per cento, prevista per i mezzi necessari alla locomozione del disabile (rigo E3) quali ad esempio le pedane sollevatrici (Risoluzione 09.04.2002, n. 113).

La detrazione può essere fruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

Nell’ipotesi in cui si è scelto di ripartire la spesa in quatto rate e il beneficiario muore prima di aver goduto dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue (Circolare 01.06.2012 n.19, risposta 3.1).

Le spese di riparazione straordinaria del veicolo non possono essere rateizzate, devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento delle stesse (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 6.1, e Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 4.8).

Il veicolo acquistato deve essere destinato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con disabilità. In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse. La disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate alla propria disabilità, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Anche in questo caso, tuttavia, l’acquisto del veicolo prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto, non è agevolabile salve le ipotesi di cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione e furto, espressamente previste dalla norma agevolativa.

Non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un’auto che il genitore disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma (Risoluzione 28.05.2009 n. 136).

È possibile fruire della detrazione anche se il veicolo è acquistato e utilizzato all’estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia. La documentazione comprovante l’acquisto del veicolo in lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana, secondo le regole previste per le spese sostenute all’estero (Circolare 13.05.2011 n. 20).

Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare, può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.

Se più disabili sono fiscalmente a carico dello stesso familiare, quest’ultimo può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di un veicolo per ognuno dei disabili a suo carico (Risoluzione 16.05.2006 n. 66).

Un genitore con disabilità può detrarre contemporaneamente il costo dell’acquisto di una propria autovettura e il costo di acquisto di quella del figlio con disabilità che risulti fiscalmente a suo carico (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 6.4). La detrazione, invece, non compete al genitore del disabile, intestatario del documento di spesa, che, insieme al figlio, è fiscalmente a carico dell’altro genitore.

Per avere diritto alla detrazione è necessario che l’acquisto del veicolo e l’intestazione al PRA siano, in alternativa, a nome del disabile o del familiare di cui è a carico fiscalmente (Risoluzione 17.01.2007 n. 4).

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 4.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

prima o unica rata di acquisto di: autovetture (*)

autoveicoli per il trasporto promiscuo (*) autoveicoli specifici (*) autocaravan (*) motocarrozzette

motoveicoli per trasporto promiscuo

motoveicoli per trasporti specifici

(*) Per i non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono quelle con l’asterisco

Per i veicoli adattati:

Fattura relativa all’acquisto intestata alla persona con disabilità e/o al familiare di cui è carico fiscalmente;

Copia della patente di guida speciale o copia del foglio rosa "speciale" solo per le persone con disabilità che guidano;

Copia della carta di circolazione, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di persone con disabilità titolari di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;

Copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità. E’ possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.

Prescrizione della commissione medica locale di cui all’art. 119 del DLGS 285 del 1992 in presenza di cambio automatico.

Per i veicoli non adattati

Fattura relativa all’acquisto intestata alla persona con disabilità e/o al familiare di cui è a carico fiscalmente;

Per i non vedenti e sordi certificato che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica;

Per i portatori di handicap psichico o mentale verbale di accertamento dell’invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale e

Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18

del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile;

per le persone affette da sindrome di Down, certificazione rilasciata dal proprio medico di base e certificazione dell’indennità di accompagnamento come previsto dall’ art. 30 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

Per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati, verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica di cui all’art. 4, legge n. 104/92, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 3, legge n. 104/92) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

Rate successive Qualora il contribuente, nell’anno in cui ha sostenuto la spesa di cui ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell’assistenza del medesimo CAF o soggetto abilitato, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata. La documentazione deve essere comunque conservata a corredo della dichiarazione in cui è esposta la rata.

Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al medesimo CAF o soggetto abilitato occorrerà verificare tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, inclusa la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare.

Spese di riparazione rientranti nella manutenzione straordinaria Fattura relativa alla spesa di manutenzione straordinaria

Fattura relativa all ’acquisto del veicolo per verificare di non avere superato il limite di € 18.075,99 e che non siano trascorsi più di 4 anni dall ’acquisto;

Certificazione dell ’handicap come sopra descritta e/o autocertificazione.

Spese per acquisto cane guida (Rigo E5)

Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR

 

Aspetti generali

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute dai non vedenti per l’acquisto dei cani guida. Spetta anche una detrazione forfetaria di euro 516,46 delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida (art. 15, comma 1-quater del TUIR, rigo E81).

I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

 

Limiti di detraibilità

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (Circolare 22.12.2000 n. 238, paragrafo 1.3).

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo o in unica soluzione a scelta del contribuente.

La detrazione per l’acquisto del cane guida spetta anche al familiare del quale il soggetto non vedente risulti fiscalmente a carico.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 5.

 

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia

Documenti

Spese acquisto cane guida - Fattura o ricevuta relativa all’acquisto del cane guida

- Autocertificazione attestante che negli ultimi quattro anni non ha beneficiato di altra detrazione per l’acquisto del cane guida, ovvero ne ha beneficiato ma si è determinata una situazione di perdita dell’animale

- Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una Commissione medica pubblica. E’ possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità

Rate successive Qualora il contribuente, nell’anno in cui ha sostenuto la spesa della quale ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell’assistenza del medesimo CAF o di un soggetto abilitato, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata. La documentazione deve essere comunque conservata a corredo della dichiarazione in cui è esposta la rata.

Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al medesimo CAF o soggetto abilitato occorrerà verificare tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare

Rateizzazione spese sanitarie (Rigo E6)

Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR

 

Aspetti generali

Se le spese sanitarie - ad esclusione di quelle relative all’acquisto dei veicoli per disabili - (indicate nella dichiarazione nei righi E1, E2 ed E3) superano complessivamente euro 15.493,71 (al lordo della franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo (Circolare 3.01.2001, n. 1, risposta 1.1.1, lettera g).

La scelta (rateizzazione o detrazione in un’unica soluzione), che avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all’anno in cui le spese sono state sostenute.

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato negli anni d’imposta 2013 e/o 2014 e/o 2015 per la rateizzazione di tali spese riportano nella dichiarazione dei redditi (rigo E6) gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 6.

 

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia

Documenti

Spese mediche rateizzate Qualora il contribuente, nell ’anno in cui ha sostenuto le spese mediche delle quali ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell ’assistenza del medesimo CAF o professionista abilitato a prestare assistenza, non è necessario richiedere nuovamente la documentazione di cui il CAF o professionista abilitato è già in possesso. La documentazione deve essere comunque conservata a corredo della dichiarazione in cui è esposta la rata.

Nel caso in cui il contribuente si presenti per la prima volta al CAF o professionista abilitato è necessario che gli stessi esaminino tutta la documentazione atta al riconoscimento delle spese e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare

 

Interessi passivi per mutui

Art. 15, comma 1, lett. a) e b), del TUIR

 

Aspetti generali

Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento. La detrazione spetta con differenti limiti e condizioni a seconda della finalità del mutuo contratto dal contribuente.

Si tratta, in particolare dei:

- mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7);

- mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8);

- mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);

- mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10);

- prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).

 

Tipologia di spesa ammessa

In linea generale, la detrazione spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso del 2016, a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa).

Tra gli oneri accessori sono compresi anche:

- l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta;

- la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione;

- gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato);

- la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, le spese di perizia tecnica;

- le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.3), sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca. Qualora il contribuente abbia costituito un deposito presso il notaio in un dato anno e il notaio depositario emetta fattura nell’anno successivo, le spese sono detraibili dall’imposta dovuta per l’anno di costituzione del deposito in applicazione del principio di cassa. In tali casi il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante data e importo del deposito e la fattura emessa dal notaio (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 5.1).

Sono escluse dalla detrazione:

- le spese di assicurazione dell’immobile in quanto non hanno il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo (Circolare 20.04.2005 n.15, risposta 4.4);

- le spese inerenti l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita;

- le imposte di registro, l’IVA, le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell’immobile.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.5):

- a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili;

-  a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di stipula per l’acquisto della casa di abitazione.

Gli interessi passivi derivanti dal conto di finanziamento accessorio, definito dalla Convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ABI, al fine di mantenere fissa la rata di mutuo variabile, danno diritto alla detrazione unitamente agli interessi risultanti dal piano di ammortamento originario nel limite dell’importo di euro 4.000 previsto dalla norma. Gli istituti bancari, per consentire la detraibilità degli interessi, dovranno certificare, nell’attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi, l’importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di quelli risultanti dal conto accessorio (Risoluzione 12.04.2011 n. 43).

La detrazione è ammessa anche in presenza di contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti (Circolare 27.05.1994 n. 73, risposta 1.1.2).

Gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente. In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, bensì in "conto interessi", la detrazione è calcolata sulla differenza tra gli interessi passivi e il contributo concesso (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.3.2).

In caso di contributo aziendale, la detrazione è calcolata sulla differenza tra l’importo degli interessi pagati e il contributo erogato dall’azienda (Risoluzione 28.05.2010 n. 46).

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato" ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR.

Qualora il contributo venga restituito è possibile recuperare la quota di interessi non detratta, rispettando però le condizioni di fatto e di diritto vigenti per la dichiarazione dei redditi in cui si sarebbe potuto far valere il relativo onere in assenza del contributo e indicando tale importo nel modello dichiarativo tra le "Altre spese" ed in particolare tra "Le altre spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento" (Risoluzione 2.08.2010 n. 76).

 

Limiti di detraibilità

La detrazione spetta con limiti diversi a seconda della finalità per cui è stato contratto il mutuo e, talvolta, del periodo di sottoscrizione del medesimo. In linea generale, in caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia e quindi non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.

Unica eccezione a tale regola riguarda i mutui stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. E’ previsto, infatti, che nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra i due coniugi di cui uno a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote. La condizione di coniuge fiscalmente a carico deve sussistere nell’anno d’imposta in cui si fruisce della detrazione.

È necessario verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo in quanto, a volte, nelle ricevute rilasciate dagli Istituti di Credito, non sono sempre riportati tutti gli intestatari.

 

Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (Rigo E7)

Art.15, comma 1, lett. b) del TUIR

 

Aspetti generali e requisiti di detraibilità

L’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR stabilisce che in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

Per i mutui stipulati dal 1993 la detrazione spetta solo in relazione alla stipula di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro 1 anno dall’acquisto e delle sue pertinenze.

L’acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo, ciò significa che si può prima acquistare l’immobile ed entro 1 anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro 1 anno sottoscrivere il contratto di compravendita.

La detrazione spetta solo se l’immobile continua ad essere utilizzato come abitazione principale.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale; tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può fruire nuovamente della detrazione (Circolare 20.06.2002 n. 55, risposta 1 e Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.3.1).

Il contribuente che ha acquistato dall’impresa o tramite una cooperativa edilizia un immobile perde il diritto alla detrazione degli interessi se non riesce a trasferirvi la propria residenza entro 12 mesi, anche se la causa è imputabile al Comune a seguito, ad esempio, dei ritardi nella concessione dell’abitabilità (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.5).

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia stata oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente a causa di un evento sismico, la variazione della dimora dipendente da cause di forza maggiore non pregiudica la fruizione della detrazione per gli interessi passivi ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR, a condizione che le rate del mutuo siano pagate e tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 3.3).

Non si perde comunque il diritto alla detrazione nei seguenti casi:

- trasferimento della dimora abituale per motivi di lavoro: la detrazione spetta anche se l’unità immobiliare non è stata o non è più adibita ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 2.2.2); ciò anche in caso di trasferimento in un Comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. Tale deroga non trova più applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui vengono meno le predette esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.5). Allo stesso modo il diritto alla detrazione non si perde in caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, avvenuto dopo l’acquisto. Tutto ciò nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni previste dall’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, che permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e che il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza. La detrazione non si perde neanche se l’immobile viene locato (Circolare 20.04.2015 n. 17, risposta 4.5).

- ricovero in istituti di ricovero o sanitari: non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria, a condizione che l’immobile non venga locato.

- Forze armate e Forze di polizia: al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, la detrazione è riconosciuta anche se il mutuo è contratto per l’acquisto di un immobile non adibito a dimora abituale, essendo sufficiente che l’immobile costituisca l’unica abitazione di proprietà. Tale personale, infatti, non può beneficiare della detrazione degli interessi passivi se al momento dell’acquisto dell’unità immobiliare per la quale intende fruire della norma agevolativa è già proprietario, anche pro-quota, di un altro immobile, a nulla rilevando che su quest’ultimo gravi un diritto reale di godimento (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 1.6).

Considerato, tuttavia, che la specifica agevolazione prevista per questi contribuenti è da ritenersi aggiuntiva rispetto a quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, il dipendente delle Forze armate o di polizia, proprietario di un’altra unità abitativa, potrà, comunque, fruire, al pari della generalità dei contribuenti, della detrazione degli interessi passivi, in relazione al mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale, propria o dei propri familiari, nel rispetto naturalmente delle condizioni previste dalla norma. Pertanto, non perdono il diritto alla detrazione nel caso in cui, ad esempio, acquistino l’immobile da adibire ad abitazione principale e si trasferiscano successivamente per motivi di lavoro.

Condizioni e limiti diversi sono previsti a seconda della data di stipula del mutuo, in particolare:

- per i mutui stipulati dal 01.01.2001 la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno (12 mesi) dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo (Circolare 29.01.2001 n. 7, risposta 2.6);

- per i mutui stipulati dal 01.01.1994 fino al 31.12.2000 la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo; fa eccezione il caso in cui al 31 dicembre 2000 non fosse già decorso il termine semestrale (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.3.2). In particolare, per i mutui stipulati nel corso dell’anno 2000, se alla data del 1° gennaio 2001 era già decorso il termine semestrale per adibire l’immobile ad abitazione principale il contribuente ha diritto alla detrazione solo se ha adibito l’immobile ad abitazione principale entro sei mesi dalla data dell’acquisto. Se, invece, a tale data il termine semestrale risultava pendente per fruire della detrazione il contribuente ha potuto beneficiare del più ampio termine annuale (12 mesi) - e non sei mesi come nella previgente normativa - per adibire l’immobile a propria abitazione principale;

- per i mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994;

- per i mutui stipulati anteriormente al 1993 la detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.3.3) e deve essere indicato con il codice 8 nei righi da E8 aE10.

 

Mutui

stipulati

Acquisto

immobile

Residenza

Limite di

spesa

Dall’1.01.2001

e

Dall’1.07.200 al 31.12.200

(1)

Nell’anno precedente o successivo la stipula del mutuo Entro un anno dall’acquisto,

Entro un anno dal rilascio, se l’immobile era locato al momento dell ’acquisto,

Entro due anni dall’acquisto se l’immobile è stato oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia

€ 4.000

Complessivi suddivisi tra gli intestatari del mutuo

Dall’1.01.1994 al 30.06.2000 Nei sei mesi precedenti o successivi la stipula entro sei mesi dall ’acquisto
Nel 1993 del mutuo entro l’8.06.1994
Ante 1993 Non sono previsti limiti temporali entro l’8.12.1993 € 4.000

Per ogni intestatario

(1) Ai mutui stipulati negli ultimi sei mesi del 2000 vengono applicate le più favorevoli condizioni stabilite per quelli stipulati dall’1.01.2001 in quanto, al 31.12.2000 non erano decorsi i sei mesi dall’acquisto (sei mesi dal 1.07.2000 = 1.01.2001)

 

Per fruire della detrazione, è necessario che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare, anche se non deve esserci corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi (Circolare 29.01.2001 n. 7, risposte 2.3 e 2.5); il requisito congiunto di "acquirente e mutuatario" è pertanto sempre necessario, tranne che nell’ipotesi di mutui contratti anteriormente all’anno 1991 per i quali è previsto che la detrazione degli interessi passivi spetta anche ai soggetti che non siano titolari di redditi di fabbricati (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.6).

La detrazione spetta soltanto al soggetto che dall’atto di acquisto risulti essere "proprietario" o "nudo proprietario", al verificarsi di tutti i requisiti richiesti, e non spetta mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista la proprietà dell’unità immobiliare (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.3.1, Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.7).

La detrazione spetta anche se l’immobile su cui risulta iscritta l’ipoteca non coincide con quello acquistato e adibito ad abitazione principale (Circolare 29.01.2001 n. 7, risposta 2.4).

La detrazione spetta non soltanto per i mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale e delle pertinenze, ma anche in caso di acquisto di una ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare.

Gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi ad un mutuo ipotecario acceso per l’acquisto di un’ulteriore unità immobiliare adiacente all’abitazione principale, finalizzata al suo ampliamento, sono detraibili insieme agli interessi passivi e agli oneri accessori relativi al precedente mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, nel limite complessivo di euro 4.000, purché anche il secondo mutuo sia stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e ciò risulti dal contratto di acquisto dell’immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca. La detrazione può essere fruita solo dopo che sia stato realizzato l’accorpamento delle due unità immobiliari le quali devono risultare dalle visure catastali quale unica abitazione principale.

La detrazione non compete, invece, nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale (box, soffitta, cantina, ecc.) (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.3.4).

 

Acquisto da cooperative o imprese costruttrici

La detrazione spetta anche per le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.4).

Per definire quando il contribuente può far valere il diritto alla detrazione è necessario far riferimento al momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso e non al momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o a quello dell’acquisto (Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.2).

In questi casi il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato attraverso la documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

 

Definizione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. La circostanza di aver adibito l’immobile ad abitazione principale, nel rispetto dei termini di legge ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo, attiene alla sussistenza dei requisiti soggettivi idonei alla fruizione delle detrazioni, che i CAF o i professionisti abilitati acquisiscono dalla dichiarazione del contribuente e della quale non sono responsabili (Circolare 23.03.2015 n. 11/E, risposta 7.4).

La detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado: art. 5, co. 5 del TUIR) - (Circolare 29.01.2001 n. 7, risposta 2.2).

La disposizione relativa ai familiari trova applicazione a decorrere dal 2001, ma vale anche per i mutui in essere stipulati precedentemente, purché l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare entro un anno dall’acquisto e l’acquisto dell’unità immobiliare sia stato effettuato nell’anno precedente o successivo alla data di stipula del contratto di mutuo (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.2). Se il contribuente contrae un mutuo per l’acquisto di un immobile adibito a propria abitazione principale e un mutuo per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione di un familiare, la detrazione deve essere riferita agli interessi pagati in corrispondenza dell’immobile adibito a propria abitazione (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.4). Nel caso di separazione legale rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.3.3). Dopo il divorzio, considerato che l’ex coniuge non può più essere considerato un familiare, il beneficio spetta solo se nell’immobile, gravato da mutuo, risiedano familiari diversi dall’ex coniuge quali, ad esempio, i figli (Circolare 29.01.2001 n. 7, risposta 2.2).

 

Limiti di detraibilità

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000. Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 4.000 è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Tale importo deve essere ripartito in parti uguali tra i mutuatari, ad eccezione del mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, per il quale, il coniuge che sostiene interamente la spesa, può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi (Circolare 29.01.2001 n. 7, risposta 2.1).

Nel caso in cui due coniugi cointestatari di un mutuo acquistino l’immobile adibito ad abitazione principale e, successivamente, un coniuge ceda all’altro la propria quota di proprietà, il coniuge donatario continua a fruire della detrazione degli interessi derivanti dal mutuo cointestato calcolata su di un ammontare massimo di euro 2.000. Se nello stesso anno il coniuge cedente acquista una nuova abitazione e stipula, quale unico intestatario, un mutuo, potrà continuare a fruire, per il periodo di tempo in cui era oltre che mutuatario anche comproprietario dell’immobile donato, della detrazione per gli interessi passivi, per la parte rimasta a suo carico (50 per cento), nonché, ricorrendone ogni altro presupposto di legge, della detrazione delle spese ammesse per il secondo mutuo per un importo complessivo annuo non superiore al limite massimo di euro 4.000 (Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 1.2).

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 4.000 per ciascun intestatario del mutuo e non è possibile fruire della detrazione per la quota di mutuo del coniuge a carico (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.6).

 

Estinzione e rinegoziazione del mutuo

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto dell’abitazione e quella di stipula del mutuo se l’originario contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa. Ciò vale anche nel caso di surroga per volontà del debitore, c.d. "portabilità del mutuo", prevista dall’art. 8 del DL n. 7 del 2007 (convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007). In particolare, il comma 4 di tale articolo ha previsto il mantenimento dei benefici fiscali nel caso di surroga nel rapporto di mutuo per volontà dello stesso debitore.

Il diritto alla detrazione è, tuttavia, commisurato ad un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del mutuo estinto, maggiorata delle spese ed oneri correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione del nuovo (Risoluzione 14.11.2007 n. 328).

In caso di estinzione di un mutuo intestato ad entrambi i coniugi e successiva stipula di un nuovo mutuo intestato ad uno solo di essi, quest’ultimo ha diritto alla detrazione degli interessi corrisposti in relazione al nuovo contratto, rispettando tutti gli altri limiti e condizioni previsti dalla norma (Risoluzione 21.02.2008 n. 57). Specularmente, entrambi i coniugi possono fruire della detrazione sugli interessi passivi se il contratto di mutuo intestato dapprima ad un solo coniuge è sostituito con un mutuo intestato ad entrambi. La detrazione compete esclusivamente per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo e nel limite complessivo di euro 4.000 per entrambi i coniugi (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.4).

Anche in caso di rinegoziazione di un mutuo contratto per l’acquisto della abitazione principale, il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso, rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto. Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Per determinare la percentuale (X) sulla quale è possibile fruire della detrazione sugli interessi passivi in caso di estinzione e rinegoziazione è possibile adottare la seguente formula:

 

X = 100 x (quota residua primo mutuo + oneri correlati)

_____________________________________________

importo del secondo mutuo

 

Limiti di detraibilità in caso di mutuo eccedente il costo di acquisto dell’immobile

In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, la detrazione spetta limitatamente alla quota di mutuo riferibile al costo dell’immobile riportato nel rogito, incrementato delle altre spese e degli altri oneri accessori debitamente documentati (Circolare 20.04.2005 n.15, risposta 4.1).

Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula:

 

(costo di acquisto dell’immobile + oneri correlati) x interessi pagati

_____________________________________________________

capitale dato a mutuo

 

Esempi:

1° esempio

Valore immobile (da atto di compravendita) euro 100.000

Importo mutuo euro 150.000

Formula

100.000*100 / 150.000 = 66,67%

Importo interessi passivi pagati nell’anno 3.000

Importo detraibile 3.000 * 66,67% = 2.000

2° esempio

Valore immobile (da atto di compravendita) euro 100.000

+ oneri accessori euro 10.200

(5.000 per fattura notaio atto di acquisto + 5.000 fattura notaio atto di mutuo + 200 imp. sostitutiva)

Totale valore immobile euro 110.200

Importo mutuo euro 150.000

Formula

110.200*100 / 150.000 = 73,47% (percentuale da applicare agli interessi passivi per tutta la durata del mutuo)

Importo interessi passivi pagati nell’anno 3.000

Importo detraibile 3.000 *73,47% = 2.204

3° esempio

Valore immobile (da atto di compravendita) euro 100.000

Importo mutuo euro 150.000

Formula

100.000*100 / 150.000 = 66,67%

Importo interessi passivi pagati nell’anno 5.000

Importo detraibile 5.000 *66,67% = 3.333

Attenzione: il confronto va fatto tra l’importo complessivo del mutuo e l’intero costo di acquisizione dell’immobile.

Ai fini dell’applicazione della formula, tra le spese e gli oneri accessori connessi all’acquisto, sebbene non tutti rientranti tra quelli detraibili, rientrano ad esempio (Circolare 31.05.2005 n. 26, risposta 3):

-l’onorario del notaio per l’acquisto dell’immobile (Risoluzione 23.09.2005 n. 128);

-l’onorario del notaio per la stipula del mutuo;

- le spese di mediazione;

- le imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali;

- l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca;

- l’imposta sostitutiva sul capitale prestato;

- le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del Giudice Tutelare e quelle sostenute in caso di acquisto effettuato nell’ambito di una procedura esecutiva individuale o concorsuale.

Nel caso di unico mutuatario al 100 per cento e proprietà dell’immobile divisa tra lo stesso mutuatario e altro comproprietario al 50 per cento ciascuno, l’importo del capitale dato a mutuo, da indicare al denominatore della formula, sarà uguale all’intero importo del mutuo, e il costo di acquisizione dell’immobile, da indicare al numeratore della formula, sarà uguale all’intero costo sostenuto per l’acquisto (e non al 50 per cento di tale costo) (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 7).

Attenzione: in caso di due mutuatari comproprietari dell’immobile (40 per cento l’uno e 60 per cento l’altro), l’importo complessivo del mutuo si confronterà con il costo complessivo dell’immobile e gli interessi saranno suddivisi, nei limiti della norma, se non diversamente riportato nel contratto di mutuo, al 50 per cento ciascuno. Ai fini della detrazione degli interessi, non rileva infatti la percentuale di proprietà dell’immobile.

Il nudo proprietario che ha contratto il mutuo per l’acquisto della piena proprietà di una unità immobiliare concedendone l’usufrutto al figlio può calcolare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all’intero valore dell’immobile, sempreché risultino soddisfatte le altre condizioni richieste dalla legge (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 1.5).

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 7.

 

Morte del mutuatario

In linea generale, in caso di successione a causa di morte, la detrazione spetta agli eredi, compreso il coniuge superstite contitolare del contratto di mutuo, a condizione che provvedano a regolarizzare l’accollo del mutuo e, sempreché sussistano gli altri requisiti (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.2.1). In assenza di modifiche contrattuali inerenti l’intestazione del mutuo continuano a essere debitori tutti gli eredi; tuttavia, l’eventuale pagamento dell’intera quota del mutuo da parte di un solo erede consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita a condizione  che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato o dell’atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l’obbligo del pagamento dell’intero debito relativo al mutuo (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 1.4).

 

Accollo del mutuo

In caso di accollo di un mutuo stipulato dall’impresa costruttrice la detrazione spetta se ricorrono le condizioni previste dalle norme. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo (Circolare 27.05.1994 n. 73, risposta 1.1.3).

Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile possono essere detratti interamente dal coniuge che, a seguito di separazione legale per effetto dell’atto di trasferimento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separazione consensuale tra coniugi è diventato proprietario esclusivo dell’immobile e si è accollato, secondo lo schema del c.d. accollo interno, le residue rate di mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo che continua a risultare cointestato ad entrambi i coniugi (quindi, anche se l’accollo del mutuo non ha rilevanza esterna) a condizione che:

- l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico (ad esempio nell’atto pubblico di trasferimento dell’immobile) o in una scrittura privata autenticata;

- le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario anche per la quota riferita all’ex coniuge (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 1.1).

Nel caso in cui con la sentenza di separazione siano assegnati al marito l’unità immobiliare e relativa pertinenza precedentemente di proprietà dell’ex-moglie sui quali grava un mutuo ipotecario intestato a quest’ultima (detti immobili continuano ad essere l’abitazione principale dell’ex-moglie e dei figli) e qualora nella sentenza di separazione risulti in capo al marito, nuovo proprietario degli immobili, l’obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione, lo stesso può detrarre gli interessi, anche se il mutuo è intestato all’altro coniuge, sempreché nei suoi confronti ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio, e che:

- l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata;

- le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge attuale proprietario. (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 1.2).

 

Motivazione del mutuo

In assenza della documentazione utile a comprovare che il mutuo sia stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale non può essere apposto il visto di conformità (Circolare 20.04.2005 n. 15).

Tale documentazione è costituita:

- dal contratto di mutuo o da quello di acquisto dell’abitazione;

- da altra documentazione rilasciata dalla banca.

Se la motivazione non è contenuta nel contratto di compravendita ovvero nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione (Risoluzione 22.12.2006 n. 147 e Circolare 21.05.2014, n. 11, risposta 3.1).

Nell’ipotesi di mutui misti (ad esempio, mutui stipulati per l’acquisto e per la ristrutturazione dell’abitazione principale) il contribuente, per distinguere la differente finalità e i relativi importi per non perdere la detrazione degli interessi, può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 nella quale sia attestato quale somma sia imputabile all’acquisto dell’abitazione e quale alla ristrutturazione, conformemente a quanto previsto dalla Risoluzione 22.12.2006 n. 147. Sulla base di tale documento e in presenza delle altre condizioni previste dalla legge è possibile riconoscere la detrazione degli interessi per l’acquisto dell’abitazione (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 1.3).

 

Acquisto di immobili oggetto di ristrutturazione

Se l’immobile acquistato è oggetto di ristrutturazione edilizia, comprovata da relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta solo dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto (Circolare 29.01.2001 n. 7, risposta 2.9).

E’ necessario, tuttavia, che oggetto di ristrutturazione sia un immobile già idoneo, prima dell’effettuazione dei lavori, ad essere adibito a dimora abituale. Qualora invece venisse acquistato un immobile allo stato grezzo, ossia non ancora ultimato, può trovare eventualmente applicazione la detrazione degli interessi passivi derivanti da mutui contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, spettante ai sensi dell’art.15, comma 1-ter) del TUIR a cui è assimilabile la ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380 del 2001 (Risoluzione 09.01.2007 n.1).

Sarà possibile beneficiare della detrazione a partire dalla data in cui l’immobile è adibito a dimora abituale anche nel caso in cui la concessione edilizia o atto equivalente sia stato richiesto successivamente alla stipula del mutuo per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale e prima della variazione della residenza (Circolare 01.07.2010 n. 39, risposta 1.3).

Il rispetto del requisito temporale dei due anni può risultare (Circolare 20.04.2005 n.15, risposta 4.3):

- dai registri anagrafici;

- da una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 (con tale autocertificazione il contribuente può attestare, altresì, che dimora abitualmente in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici).

Qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l’unità abitativa entro due anni dall’acquisto per cause imputabili al Comune che non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazioni amministrative richieste, si potrà comunque usufruire della detrazione d’imposta.

In caso di acquisto di tre unità immobiliari (A/2 adibita ad abitazione principale, A/3 in fase di ristrutturazione al fine di realizzare un’unica abitazione catastalmente accorpata a quella principale, C/6 pertinenza dell’abitazione principale) la detrazione spetta da subito in relazione agli interessi passivi imputabili alla sola quota di mutuo destinata all’acquisto delle unità catastali A/2 e C/6, adibite rispettivamente ad abitazione principale e alla relativa pertinenza, mentre per l’unità immobiliare A/3, spetta solo successivamente all’accorpamento di tale unità abitativa all’immobile adibito ad abitazione principale e sempreché ciò avvenga nei tempi previsti dalle disposizioni che regolamentano la detrazione per gli immobili oggetto di ristrutturazione (Risoluzione 29.04.2009 n. 117).

 

Acquisto di immobili locati e all’asta

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposto, a condizione che entro 3 mesi dall’acquisto l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio dell’immobile lo stesso sia adibito ad abitazione principale. Per quanto riguarda i mutui contratti prima del 2001, la disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, può essere applicata anche con riferimento ai mutui stipulati nell’anno 2000, sempreché al 31 dicembre 2000 non sia già decorso il termine entro il quale deve essere notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che l’adempimento venga comunque posto in essere nei 3 mesi successivi all’acquisto. (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.3).

Attenzione: in caso di acquisto di immobile locato rileva esclusivamente l’intimazione di sfratto per finita locazione e non l’intimazione di sfratto per morosità.

Qualora entro un anno dal rilascio l’immobile non venga destinato ad abitazione principale, dovranno essere dichiarati a tassazione separata, quali oneri rimborsati, gli interessi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione d’imposta.

Qualora un soggetto si trovi nella condizione di potersi avvalere contemporaneamente della detrazione in riferimento ad un primo immobile acquistato con mutuo ed adibito ad abitazione principale e ad un secondo immobile acquistato con mutuo ma locato e da destinare ad abitazione principale, potrà applicare la detrazione per uno solo degli immobili. In particolare, nel periodo in cui il nuovo immobile acquistato è ancora occupato dal conduttore e fino a quando verrà rilasciato e adibito ad abitazione principale, potrà applicare la detrazione agli interessi pagati per il mutuo contratto per l’acquisto del primo immobile effettivamente adibito ad abitazione principale (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.4).

In considerazione dell’analogia con l’acquisto di immobili locati, la detrazione spetta anche per gli interessi pagati in relazione alla stipula del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile all’asta a condizione che l’azione esecutiva per il rilascio sia stata attivata entro tre mesi dal decreto di trasferimento e che l’abitazione sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio (Risoluzione 14.10.2008 n. 385).

 

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia

Documenti

mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2016

Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto dell’immobile (o dell’ulteriore quota) che è stato o sarà adibito ad abitazione principale

Contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l’importo (spesa sostenuta per l’acquisto) riportato sull’atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all ’acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta

Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi)

Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2016. Ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto

estinzione o rinegoziazione dei contratti di mutuo indicati in precedenza e stipula di un nuovo mutuo di importo non superiore alla restante quota di capitale da rimborsare. Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2016

Contratto di mutuo precedente dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto dell’abitazione principale

Contratto di acquisto dell ’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l’importo (spesa sostenuta per l’acquisto) riportato sull’atto che se, pur maggiorato di eventuali oneri correlati all’acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta

Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi)

Nuovo contratto di mutuo con lo stesso oggetto e con le nuove condizioni

Documentazione comprovante la quota residua di capitale del mutuo originario e gli oneri correlati all’estinzione/rinegoziazione del vecchio mutuo e alla stipula del nuovo

Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2016. Ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto

mutui contratti dal 1/1/2001 per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione edilizia destinata ad abitazione principale Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2016

Contratti di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto dell’immobile destinato ad abitazione principale

Contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l’importo (spesa sostenuta per l’acquisto) riportato sull’atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all’acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta

Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione

Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi)

Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2016. Ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto

mutui ipotecari contratti dalla cooperativa o dall’ impresa costruttrice Documento di ripartizione della spesa di competenza del contribuente relativa alle rate di mutuo pagate nel 2016

Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2016

mutui contratti dal 1/1/2001 per l’acquisto dell’unità immobiliare locata e destinata ad abitazione principale Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel

2016

Contratti di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato

concesso per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale

Contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l’importo (spesa sostenuta per l’acquisto) riportato sull’atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all’acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta

Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi)

Atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione notificato

entro 3 mesi dalla data di acquisto

Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad

abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2016. Ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto

accollo interno a seguito di separazione legale o di successione Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2016 integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal contribuente

Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto dell’immobile (o dell’ulteriore quota) che è stato adibito ad abitazione principale

Contratto di acquisto dell ’immobile per verificare sia i vincoli temporali

previsti sia l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all ’acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta - Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi)

Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2016. Ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto

Atto pubblico o scrittura privata autenticata in cui risulta formalizzato l’accollo

mutui misti Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2016

Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'immobile da adibire ad abitazione principale

Contratto di acquisto dell ’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l'importo riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta

Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi)

Autocertificazione che attesti che l'immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2016 e che indichi la somma imputabile all'acquisto e quella relativa alla ristrutturazione dell'abitazione principale

Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare, al termine dei lavori, gli interessi relativi al finanziamento per la ristrutturazione alle spese effettivamente sostenute

 

Interessi relativi a mutui ipotecari stipulati prima del 1993 per l’acquisto di altri immobili (Rigo E8/E10, cod. 8)

Art.15, comma 1, lett. b), del TUIR

 

Aspetti generali e requisiti di detraibilità

La detrazione spetta per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché per le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati prima del 1993 per l’acquisto di immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale. L’ammontare massimo degli interessi passivi e oneri accessori ammesso alla detrazione è fissato in euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.

E’ necessario distinguere a seconda che il mutuo sia stato stipulato entro il 31 dicembre 1990 ovvero tra il 1° gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1992.

Nel primo caso, la detrazione spetta anche nel caso di mutui stipulati per l’acquisto di immobili non destinati ad abitazione (ad esempio, negozio, ecc.) ed anche per motivi diversi dall’acquisto (ad esempio, costruzione, ristrutturazione, ecc.).

Per i mutui stipulati nel 1991 e 1992, invece, la detrazione spetta solo per quelli relativi all’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione, anche diversa da quella principale, e per i quali non sia variata tale condizione come, ad esempio, nel caso in cui l’immobile precedentemente tenuto a disposizione sia stato concesso in locazione.

Se la motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione (in analogia a quanto affermato con Risoluzione 22.12.2006 n. 147 e Circolare 21.05.2014, n. 11, quesito 3.1).

È possibile fruire della detrazione sia nel caso di accollo (precedente al 1993) che di rinegoziazione del contratto di mutuo. Nel caso in cui si verifichi la compresenza di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e di mutuo su immobili diversi dall’abitazione principale (E7 + da E8 a E10 codice 8):

- se l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo E7) è maggiore o uguale ad euro 2.065,83, l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo su immobili diversi dall’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8) non concorre al calcolo della detrazione;

- se l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo E7) è minore di euro 2.065,83, l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo su immobili diversi dall’abitazione principale concorre al calcolo della detrazione, ma la somma degli interessi relativi a entrambi i mutui (somma degli importi del rigo E7 e dei righi da E8 a E10 con il codice 8) non può superare euro 2.065,83.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 8.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia

Documenti

mutui contratti nel 1991 e nel 1992 per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2016

Contratto di mutuo dal quale risulti che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto dell'immobile

Contratto di acquisto dell'immobile per verificare l'importo (spesa sostenuta per l'acquisto) riportato sull'atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri correlati all'acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, renderà necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta

Idonea documentazione degli oneri accessori all'acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi)

Autocertificazione che attesti che l’immobile è stato adibito a propria abitazione diversa da quella principale e tale condizione sussisteva per l'anno 2016 e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto

mutui contratti prima del 1/1/1991 per l’acquisto di qualsiasi tipo di immobile - Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2016

 

Interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (Rigo E8/E10, cod. 9)

Art. 1, comma 4, DL 31.121996, n. 669, convertito nella legge 28.02.97, n. 30

 

Aspetti generali e requisiti di detraibilità

La detrazione spetta per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché per le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui anche non ipotecari, stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.

Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito o cambiali ipotecarie. La detrazione, calcolata su un importo massimo di euro 2.582,28, spetta nella misura del 19 per cento, al soggetto intestatario del contratto di mutuo, senza alcuna deroga.

Pertanto, nel caso di mutuo cointestato tra due coniugi, di cui uno a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto la spesa non può fruire anche della detrazione spettante al coniuge fiscalmente a carico.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

In base all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DPR n. 380 del 2001, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la detrazione, sono i seguenti:

a) interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: opere di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Il diritto alla detrazione spetta a condizione che il contratto di mutuo sia stato stipulato con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare qualsiasi tipo di immobile (abitazione principale, altro tipo di abitazione, box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi siano effettuati nel rispetto della normativa che disciplina l’attività edilizia (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.2.3).

Se la motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione (in analogia a quanto affermato con Risoluzione 22.12.2006 n. 147 e Circolare 21.05.2014, n. 11, quesito 3.1).

La detrazione può coesistere con quella relativa ai mutui per l’acquisto dell’abitazione principale (di cui al rigo E7) e ai mutui per la costruzione dell’abitazione principale (di cui ai righi da E8 a E10 con il codice 10).

La detrazione spetta se l’intervento riguarda sia gli immobili di proprietà del contribuente, sia quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto registrato a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo (Circolare 13.06.1997 n. 167).

La detrazione non spetta più nel caso in cui un mutuo contratto nel 1997 per interventi di recupero edilizio sia stato successivamente rinegoziato (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.3.4).

La detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato per la copertura dell’importo delle spese documentate; la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte del mutuo eccedente l’ammontare delle stesse.

L’ammontare delle spese effettivamente sostenute è quello che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell’unità immobiliare (Circolare 3.05.2005 n. 17, risposta 1).

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 9.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2016

Contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per realizzare gli interventi di recupero edilizio

Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute

Per gli immobili in locazione o in comodato: contratto registrato

Autocertificazione che attesti, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto

 

Interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (Rigo E8/E10, cod. 10)

Art. 15, comma 1 - ter), del TUIR - DM 30.07.1999, n. 311

 

Aspetti generali

La detrazione è pari al 19 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale. La detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 2.582,28.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380 del 2001.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 2.582,28 si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

A differenza di quanto avviene per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, in caso di mutuo acceso per la costruzione dell’abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 3.2).

La detrazione degli interessi passivi, in caso di ristrutturazione edilizia, compete in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale nel quale sia indicato che l’autorizzazione riguarda i lavori di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380 del 2001 (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.3.1). In carenza di tale indicazione, la detrazione spetta se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale.

La detrazione spetta anche in caso di interventi effettuati su un immobile acquistato allo stato grezzo, ossia non ancora ultimato (Risoluzione 09.01.2007, n.1).

Conformemente a quanto già indicato con riferimento al contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, se la motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo e la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000. In questo caso il CAF o il soggetto che presta l’assistenza fiscale, pertanto, potrà riconoscere la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione (Risoluzione 07.09.2007 n. 241).

La detrazione degli interessi passivi spetta anche per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.3.2).

 

Requisiti e limiti di detraibilità

Per fruire della detrazione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;

- il mutuo deve essere stipulato entro sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione. A decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione, la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione;

- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori;

- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Il predetto termine di diciotto mesi può essere preso in considerazione anche da coloro che alla data del 1° dicembre 2007 avrebbero comunque potuto fruire dell’agevolazione in base alla precedente normativa ed, in particolare, da coloro che a tale data avevano iniziato i lavori da non più di sei mesi (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 7.1).

Considerato che la certezza della data di inizio lavori è fondamentale per la verifica del rispetto della condizione temporale prevista per fruire dell’agevolazione in esame, se l’abilitazione amministrativa risulta essere ancora intestata all’impresa costruttrice che ha ceduto l’immobile, e il contribuente non ha presentato alcuna richiesta al Comune per la voltura dell’abilitazione amministrativa, la detrazione non è consentita (Risoluzione 05.11.2007 n. 310).

In caso di prosecuzione dei lavori l’agevolazione è fruibile se sono state rispettate le condizioni previste dalla normativa ed è stata richiesta la voltura dell’abilitazione amministrativa (Risoluzione 03.03.2008 n. 73).

La detrazione spetta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Ferma restando la detraibilità, alle condizioni sopra riportate, il beneficio in questione deve essere rapportato al costo effettivo sostenuto dal contribuente per la costruzione/ristrutturazione dell’immobile e tale adempimento dovrà essere posto in essere al termine dei lavori. La detrazione, infatti, spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato e pertanto gli importi devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate. La detrazione perciò non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle spese documentate e qualora, per questi ultimi, negli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che siano assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR.

L’ammontare delle spese effettivamente sostenute non può comprendere il costo per l’acquisto del suolo su cui viene materialmente edificato il fabbricato o il costo per l’acquisto del diritto di superficie sullo stesso (Circolare 18.05.2006 n.17, risposta 6).

Ai fini della detrazione il contribuente deve essere in possesso delle quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, della copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione, oltre che della copia della documentazione comprovante l’effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi medesimi (Circolare 03.05.2005 n. 17, risposta 1).

Se la motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione (in analogia a quanto affermato con Risoluzione 22.12.2006 n. 147 e Circolare 21.05.2014, n. 11, quesito 3.1).

Nel caso in cui un mutuo per la costruzione dell’abitazione principale sia stipulato da entrambi i coniugi e le fatture di spesa siano tutte intestate ad uno solo, ove ricorrano gli altri presupposti, è possibile attestare sulle stesse che le spese di costruzione sono state sostenute al 50 per cento da ciascun coniuge. In tal modo, il coniuge non intestatario delle fatture può portare in detrazione il 50 per cento di interessi passivi corrispondenti alla propria quota di intestazione del mutuo (Circolare 09.05.2013 n.13, risposta 3.2).

È possibile usufruire contemporaneamente della detrazione degli interessi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale (righi da E8 a E10 con il codice 10) e della detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili (Risoluzione 12.06.2002 n. 184).

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale (di cui al rigo E7) soltanto per il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione delle variazioni della dimora dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, per le quali si conserva il diritto.

Come per il mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale la detrazione spetta anche nel caso di estinzione e successiva stipula di un mutuo contratto per la costruzione dell’abitazione principale. Qualora l’importo del secondo mutuo risulti essere superiore alla residua quota di capitale, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, è necessario determinare la percentuale dell’importo del secondo mutuo rispetto all’importo della residua quota di capitale da rimborsare del primo. Tale percentuale deriva dal rapporto tra l’importo della quota residua del mutuo originario, maggiorato delle spese e oneri correlati, e l’importo del nuovo mutuo, e applicarla agli interessi pagati (Risoluzione 21.12.2007 n. 390).

Tale criterio, fornito in sede interpretativa, trova applicazione anche in relazione a contratti stipulati anteriormente alla emanazione del relativo documento di prassi amministrativa (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 7.2).

Il diritto alla detrazione si perde al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

a) l’unità immobiliare non viene destinata ad abitazione principale entro i sei mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione;

b) i lavori di costruzione dell’unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo (si ricorda che a decorrere dal 1° dicembre 2007 la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione);

c) i lavori di costruzione non sono ultimati entro il termine riportato nel provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso, salva la possibilità di proroga.

Se i termini, di cui alle precedenti lettere b) e c), non sono rispettati a causa di ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, il diritto alla detrazione non viene meno.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 10.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

mutui contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2016

Contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per la costruzione dell’abitazione principale o per l’effettuazione degli interventi di ristrutturazione di cui all’art. 3, co. 1, lettera d) DPRn. 380 del 2001 dell’abitazione principale; in mancanza la motivazione può essere autocertificata

Autocertificazione che attesti che sussistono le condizioni richieste per la detraibilità in riferimento all ’abitazione

Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione

Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute

Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi)

estinzione o rinegoziazione del contratto di mutuo indicato in precedenza e stipula di un nuovo mutuo Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2016

Contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per la costruzione dell’abitazione principale o per l’effettuazione degli interventi di ristrutturazione di cui all’art. 3, co. 1, lettera d) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dell’abitazione principale; in mancanza la motivazione può essere autocertificata

Autocertificazione che attesti che sussistono le condizioni richieste per la detraibilità in riferimento all ’abitazione

Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione

Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute

Nuovo contratto di mutuo con lo stesso oggetto e con le nuove condizioni

Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi)

Certificazione degli oneri accessori in caso di riparametrazione degli interessi

Interessi relativi a prestiti o mutui agrari (Rigo E8/E10, cod. 11)

Art. 15, comma 1, lett. a), del TUIR

 

Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati nel periodo d’imposta di riferimento, indipendentemente dalla scadenza della rata, per prestiti o mutui agrari di ogni genere danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento.

I contratti oggetto dell’agevolazione sono finanziamenti sia di esercizio che di miglioramento a breve, medio e lungo termine previsti dalla legge per l’ordinamento del credito agrario; il prestito o mutuo agrario può riguardare, senza limitazioni, qualsiasi tipologia di terreno.

Per poter fruire della detrazione in esame, i mutui ed i prestiti agrari devono essere stati pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

L’importo ammesso in detrazione non può essere superiore alla somma del reddito dominicale e agrario dichiarati tenendo conto delle rispettive rivalutazioni (80 per cento e 70 per cento) e, in aggiunta, dell’ulteriore rivalutazione di cui all’art. 1, comma 512, della legge n. 228 del 2012 pari, dal 2016, al 30 per cento ai sensi dell’art. 1, comma 909, della legge n. 208 del 2015.

A tal fine sono rilevanti anche i redditi dei terreni derivanti da partecipazioni in società di persone e assimilate. Diversamente, gli altri redditi derivanti dai terreni, quali le plusvalenze da cessione a titolo oneroso ed il corrispettivo per la concessione in affitto per uso non agricolo, non risultano invece rilevanti ai fini della detraibilità degli interessi passivi.

La detrazione spetta solo al soggetto intestatario del contratto di prestito o mutuo agrario.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 11.

 

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia

Documenti

prestiti e mutui agrari - Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di prestito o mutuo pagate nel 2016

- Contratto di prestito o mutuo

 

Spese di istruzione non universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12)

Art. 15, comma 1, lettera e-bis, del TUIR

 

Aspetti generali

Sono detraibili nella misura del 19 per cento le spese di istruzione non universitaria. L’art. 1, comma 151, della legge n. 107 del 2015 (c.d. legge della "buona scuola") ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie. La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della legge n. 62 del 2000, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

 

Tipologia di spesa ammessa

La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:

- scuole dell’infanzia (scuole materne);

- scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);

- scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);

sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari (rigo E8/E10, codice 13).

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.

Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR.

Si tratta, ad esempio delle spese per:

- la mensa scolastica (Circolare 02.03.2016 n. 3/E risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (Risoluzione 4.08.2016, n. 68). Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto  ssendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia

e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (Circolare 06.05.2016 n. 18/E risposta 2.1);

- le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad es: all’agenzia di viaggio).

La detrazione non spetta per le spese relative a:

- l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15);

- il servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione (Risoluzione 04.08.2016 n. 68/E).

 

Limite di detraibilità

La detrazione per le spese di frequenza sopra indicate è calcolata su un importo massimo di euro 564 per l’anno 2016 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.

La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente con due figli se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 12.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2017 (punti da 701 a 706) con il codice 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

 

Documentazione da controllare e conservare

 Al fine del riconoscimento dell’onere il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2016.

Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere documentate mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento - sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio - e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.

Se per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente.

L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati.

A partire dall’anno 2016 non è possibile integrare il documento di spesa con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola così come era consentito per le spese sostenute nell’anno 2015 in sede di prima applicazione della norma (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.1).

 

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia

Documenti

Spese di frequenza scolastica ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2016;

per le spese sostenute per la mensa scolastica:

ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento con riportata nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno;

qualora il pagamento sia stato effettuato in contanti, con altre modalità di pagamento o con l’acquisto di buoni in formato sia cartaceo sia elettronico, attestazione del soggetto che ha ricevuto il pagamento o della scuola che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell ’anno e i dati dell ’alunno o studente.

Spese per gite scolastiche, assicurazione della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio corsi di lingua, teatro) ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2016 e i dati dell’alunno o studente;

qualora il pagamento sia stato effettuato nei confronti di soggetti terzi attestazione dell’istituto scolastico dalla quale si rilevi la delibera di approvazione e i dati dell ’alunno o studente.

 

Tipologia Documenti

Spese di frequenza scolastica

- ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2016;

- per le spese sostenute per la mensa scolastica:

- ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento con riportata nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno;

- qualora il pagamento sia stato effettuato in contanti, con altre modalità di pagamento o con l’acquisto di buoni in formato sia cartaceo sia elettronico, attestazione del soggetto che ha ricevuto il pagamento o della scuola che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente.

Spese per gite scolastiche, assicurazione della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio corsi di lingua, teatro)

- ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2016 e i dati dell’alunno o studente;

- qualora il pagamento sia stato effettuato nei confronti di soggetti terzi attestazione dell’istituto scolastico dalla quale si rilevi la delibera di approvazione e i dati dell’alunno o studente.

 

Spese di istruzione universitaria (Rigo E8/E10, cod. 13)

Art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR

 

Aspetti generali

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.

La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di:

- corsi di istruzione universitaria;

- corsi universitari di specializzazione;

- corsi di perfezionamento (Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.5);

- master universitari. Un master erogato da un consorzio al quale una università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata;

- corsi di dottorato di ricerca. Ai sensi del D.M. n. 270 del 2004 e della legge n. 210 del 1998, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione (Risoluzione 17.02.2010 n. 11);

- Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie (nota MIUR DGOSV prot. 13.06.2016, n. 6578). Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con Circolare 24.05.2015, n. 17, risposta 2.1, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria non universitaria;

- nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado (rigo E8/E10, cod 12).

Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.3).

 

Tipologia di spesa ammessa

La detrazione spetta per le spese sostenute per:

- tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);

- soprattasse per esami di profitto e laurea;

- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (Risoluzione 11.03.2008 n. 87);

- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del DM del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2016, anche se riferite a più anni.

La detrazione non spetta per:

- i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di "spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria" (Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 2.1);

- le spese relative: all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola.

 

Limite di detraibilità

La detrazione, nella misura del 19 per cento, è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale. Nel caso, invece, di iscrizione ad una università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà  universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche.

Con DM 23 dicembre 2016 n. 993, è stato individuato l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR. Gli importi sono distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, come risulta dalla seguente tabella:

Area disciplinare corsi istruzione

NORD

CENTRO

SUD E ISOLE

Medica € 3.700 € 2.900 € 1.800
Sanitaria € 2.600 € 2.200 € 1.600
Scientifico-Tecnologica € 3.500 € 2.400 € 1.600
Umanistico-sociale € 2.800 € 2.300 € 1.500

 

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea l’importo massimo che dà diritto alla detrazione è indicato nella seguente tabella:

Spesa massima detraibile

NORD

CENTRO

SUD E ISOLE

Corsi di dottorato, di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello € 3.700 € 2.900 € 1.800

 

I medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento anche se non espressamente menzionati nel citato decreto ministeriale.

In calce al paragrafo sono riportate le tabelle dei raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare nonché della ripartizione delle regioni per area geografica.

Peraltro, a seguito delle modifiche intervenute con la legge n. 208 del 2015, per i master privati di I e II livello, è richiesto, a partire dal 2015, solo la verifica della circostanza che i master siano attivati da istituti universitari. Conseguentemente, non è più necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogate da università statali.

Il limite individuato dal decreto del MIUR include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.

Nel caso di sostenimento di più prove di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse o di sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test.

In caso di iscrizione occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere.

Nel caso invece in cui lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.

Nel limite di spesa individuato dal decreto del MIUR è compresa anche l’imposta di bollo. Per tale imposta, infatti, non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l’importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge n. 549 del 1995 e successive modificazioni (vedi art. 1, comma 4, del decreto MIUR).

Per le spese per frequenza di corsi universitari all’estero, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2).

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie e di laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose ai fini della detrazione occorre fare riferimento alla misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare "Umanistico - sociale"; per quanto concerne la zona geografica, per motivi di semplificazione, essa deve essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2).

Le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.3).

Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l’Università ha la sede legale, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso.

Nell’ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo di imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto. Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso università statali sia università non statali, la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull’intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto MIUR con le modalità sopra descritte. Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 13.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2017 (punti da 701 a 706) con il codice 13. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

 

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia

Documenti

Spese di istruzione sostenute per università statali Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2016
Spese di istruzione sostenute per università non statali Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2016

N.B.: In questo caso la detrazione è calcolata su un importo non superiore a quello definito dal decreto del MIUR

Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare

 

CORSI DI LAUREA

AREA CLASSE DENOMINAZIONE
Sanitaria L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico Tecnologica L-13 Scienze biologiche
L-17 Scienze dell'architettura
L-2 Biotecnologie
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
L-22 Scienze delle attività motorie e sportive
L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26 Scienze e tecnologie alimentari
L-27 Scienze e tecnologie chimiche
L-28 Scienze e tecnologie della navigazione
L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
L-30 Scienze e tecnologie fisiche
L-31 Scienze e tecnologie informatiche
L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
L-34 Scienze geologiche
L-35 Scienze matematiche
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
L-4 Disegno industriale
L-41 Statistica
L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
L-7 Ingegneria civile e ambientale
L-8 Ingegneria dell'informazione
L-9 Ingegneria industriale
Umanistico Sociale L-1 Beni Culturali
L-10 Lettere
L-11 Lingue e culture moderne
L-12 Mediazione linguistica
L-14 Scienze dei servizi giuridici
L-15 Scienze del turismo
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale
L-19 Scienze dell'educazione e della formazione
L-20 Scienze della comunicazione
L-24 Scienze e tecniche psicologiche
L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
L-33 Scienze economiche
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
L-39 Servizio sociale
L-40 Sociologia
L-42 Storia
L-5 Filosofia
L-6 Geografia
DS/1 Scienze della difesa e della sicurezza

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

AREA CLASSE DENOMINAZIONE
Sanitaria LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche
LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche
LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico

Tecnologica

LM-3 Architettura del paesaggio
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
LM-6 Biologia
LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-8 Biotecnologie industriali
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali
LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali
LM-12 Design
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edili
LM-25 Ingegneria dell'automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-40 Matematica
LM-44 Modellistica matematica-fisica per l'ingegneria
LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
LM-54 Scienze chimiche
LM-58 Scienze dell'universo
LM-60 Scienze della natura
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-66 Sicurezza informatica
LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
LM-68 Scienze e tecniche dello sport
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-79 Scienze geofisiche
LM-82 Scienze statistiche
LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione
Umanistico Sociale LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
LM-2 Archeologia
LM-5 Archivista e biblioteconomia
LM-14 Filologia moderna
LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità
LM-16 Finanza
LM-19 Informazione e sistemi editoriali
LM-36 Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia
LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
LM-39 Linguistica
LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
LM-45 Musicologia e beni musicali
LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici
LM-50 Programmazione e gestione dei sistemi educativi
LM-51 Psicologia
LM-52 Relazioni internazionali
LM-55 Scienze cognitive
LM-56 Scienze dell’economia
LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua
LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità
LM-62 Scienze della politica
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
LM-64 Scienze delle religioni
LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura
LM-77 Scienze economico-aziendali
LM-78 Scienze filosofiche
LM-80 Scienze geografiche
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-84 Scienze storiche
LM-85 Scienze pedagogiche
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
LM-88 Sociologia e ricerca sociale
LM-89 Storia dell’arte
LM-90 Studi europei
LM-92 Teorie della comunicazione
LM-93 Teorie metodologiche dell’e-learning e della media education
LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato
DS/D Scienze della difesa e della sicurezza

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

AREA CLASSE DENOMINAZIONE
Medica LM-46 Odontoiatra e protesi dentaria
LM-41 Medicina e chirurgia
LM-42 Medicina e veterinaria
Scientifico Tecnologica LM-R/02 Conservazione e restauro dei beni culturali
LM-4 C.U. Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
LM-13 Farmacie e farmacia industriale
Umanistico Sociale LM-85 bis Scienze della formazione primaria
LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza

ZONA GEOGRAFICA

REGIONE

CENTRO ABRUZZO
SUD E ISOLE BASILICATA
SUD E ISOLE CALABRIA
SUD E ISOLE CAMPANI
NORD EMILIA ROMAGNA
NORD FRIULI VENEZIA GIULIA
CENTRO LAZIO
NORD LIGURIA
NORD LOMBARDIA
CENTRO MARCHE
SUD E ISOLE MOLISE
NORD PIEMONTE
SUD E ISOLE PUGLIA
SUD E ISOLE SARDEGNA
SUD E ISOLE SICILIA
CENTRO TOSCANA
NORD TRENTINO ALTO ADIGE
CENTRO UMBRIA
NORD VALLE D’AOSTA
NORD VENETO

Spese funebri (Rigo E8/E10, cod. 14)

Art. 15, comma 1, lett. d), del TUIR

 

Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone a prescindere dal vincolo di parentela.

 

Tipologia di spesa ammessa

Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte (Risoluzione 28.07.1976 n. 944).

Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.

 

Limiti di detraibilità

La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550. Tale limite non è riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 14.

 

Documentazione da controllare e conservare

Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento.

 

Tipologia Documenti

Spese funebri

- fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al funerale: la fattura dell’agenzia di pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri, ecc..

 

Spese per gli addetti all’assistenza personale (Rigo E8/E10, cod. 15)

Art. 15, comma 1, lett. i- septies) del TUIR

 

Aspetti generali

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale.

- nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;

- se il reddito complessivo non supera euro 40.000. Nel limite di reddito di euro 40.000 deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o sono incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività:

- assunzione di alimenti;

- espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;

- deambulazione;

- indossare gli indumenti.

Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie. (Circolare 03.01.2005 n. 2, risposta 4).

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza.

 

Tipologia di spesa ammessa

La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’ assistenza personale (ad esempio per le c.d. badanti) propria o di uno o più familiari indicati nell’art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente.

La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:

- una casa di cura o di riposo (Risoluzione 22.10.2008 n. 397);

- una cooperativa di servizi (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 8);

- un’agenzia interinale.

La detrazione non spetta per:

- le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale;

- i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10, comma 2, del TUIR.

 

Limiti di detraibilità - Ripartizione

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a euro 2.100.

Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 2.100 deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 15.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2017 (punti da 701 a 706) con il codice 15. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

 

Documentazione da controllare e conservare

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

Inoltre, se le prestazioni di assistenza sono rese da:

- una casa di cura o di riposo, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante (Circolare 16.03.2005 n. 10, risposta 10.8);

- una cooperativa di servizi, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso;

- un’agenzia interinale, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore.

 

Tipologia Documenti

Spese per addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti

- Fattura o ricevuta rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza.

- Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve recare i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia e la specificazione della natura del servizio reso.

- Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella fattura o ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

- Certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza o autocertificazione attestante il possesso della certificazione medica.

- Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, autocertificazione attestante che il familiare rientra tra quelli indicati nell’art. 433 c.c.

 

Spese per attività sportive praticate dai ragazzi (Rigo E8/E10, cod. 16)

Art. 15, comma 1, lett. i - quinquies) del TUIR

 

Aspetti generali

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra cinque e diciotto anni.

Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 14.1). Ad esempio se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2016, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell’età.

La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il DM 28 marzo 2007 pubblicato sulla GU del 09.05.2007 n. 106.

 

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio il minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all’usufrutto legale dei genitori) e per ogni soggetto fiscalmente a carico. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per ogni soggetto fiscalmente a carico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli (Risoluzione del 25.02.2009 n. 50).

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 16.

 

Requisiti delle strutture sportive

Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono state fissate dal citato decreto 28 marzo 2007 che ha definito:

- cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine ecc.;

- la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione.

In particolare, per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui all’art. 90 commi 17 e seguenti, legge n. 289 del 2002, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.

Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:

- destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;

- gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso:

- le associazioni che non rientrano nella definizione di "sportiva dilettantistica", quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;

- le società di capitali di cui alla legge n. 91 del 1981 (sport professionistico);

- le associazioni non sportive (ad esempio associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

 

Documentazione da controllare e conservare

La spesa deve essere documentata attraverso bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento.

La documentazione deve riportare ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) del citato DM 28 marzo 2007:

- la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza nonché il codice fiscale del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);

- la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento ecc.);

- l’attività sportiva esercitata (es. nuoto, pallacanestro ecc.);

- l’importo pagato;

- i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il Comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica ecc.. Pertanto, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al Comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione (Circolare 13.05.2011 n.20, risposta 5.9).

 

Tipologia

Documenti

Spese per attività sportive per ragazzi  Alternativamente:

 -bollettino bancario o postale;

 -fattura ricevuta o quietanza di pagamento.

Tali documenti devono contenere i seguenti elementi:

 -la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome (se persona fisica) e la sede ovvero la residenza  nonché il codice fiscale, del percettore (associazioni sportive, palestre, ecc.);

-la causale del pagamento (iscrizione, abbonamento ecc.);

 -l’attività sportiva esercitata;

 -l’importo pagato;

-i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

 

Spese per l’intermediazione immobiliare (Rigo E8/E10, cod. 17)

Art 15, comma 1, lett. b - bis) del TUIR

 

Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei compensi comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità.

La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa purché il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile (Circolare 04.08.2006 n. 28, paragrafo 13).

L’art. 35, comma 22 del DL n. 223 del 2006 dispone che all’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale o la partita IVA;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;

d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

La detrazione spetta non solo per l’acquisto della proprietà, ma anche per l’acquisto di altri diritti reali (quali ad esempio l’usufrutto) a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 13).

 

Nozione di abitazione principale

La detrazione spetta a condizione che l’immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale.

In particolare:

- per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici;

- l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dalla precedente lett. b) dell’art. 15 del TUIR, concernente la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e, quindi, ordinariamente entro un anno dall’acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 5.2).

 

Beneficiari della detrazione

Considerato l’esplicito riferimento della legge all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 13).

La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

 

Intermediari immobiliari - Definizione

Per intermediari immobiliari devono intendersi gli esercenti l’attività di mediazione nel ramo immobiliare iscritti negli specifici ruoli tenuti presso le Camere di commercio ai sensi della legge n. 39 del 1989.

Ne deriva che i compensi corrisposti a mediatori creditizi per l’attività di intermediazione nella stipula dell’eventuale contratto di mutuo tra acquirente e istituto di credito esulano dall’ambito della detrazione in esame.

 

Limiti di detraibilità

La detrazione si applica su un importo non superiore a euro 1.000 e si esaurisce in un unico anno di imposta.

Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, calcolata nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà (Circolare 04.08.2006 n. 28, risposta 13 e Risoluzione 30.01.2009 n.26) anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 13).

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 17.

 

Casi particolari

Acquisto non andato a buon fine. Se l’immobile non può più essere utilizzato come abitazione principale, perché ad esempio non è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita, la detrazione non spetta in relazione alle provvigioni pagate all’intermediario immobiliare (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 13). In tal caso, infatti, non si verifica la condizione prevista dalla legge che l’immobile venga adibito ad abitazione principale.

Spese sostenute in sede di contratto preliminare. Se, a seguito della stipula del preliminare di vendita, viene pagato all’Agenzia immobiliare il compenso dell’intermediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato (Risoluzione 30.01.2009 n. 26).

Tuttavia, essendo il beneficio subordinato all’acquisto dell’abitazione principale, se il contribuente non giunge alla stipula del contratto definitivo, dovrà restituire la detrazione fruita assoggettando a tassazione separata l’importo interessato (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 13.1).

La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione immobiliare siano sostenute in data antecedente la stipula del preliminare purché la provvigione sia pagata nell’anno di stipulazione del contratto stesso; di conseguenza per fruire della detrazione il contribuente deve essere in possesso del preliminare di vendita registrato (Circolare 01.07.2010 n.39, risposta 1.1).

 

Documentazione da controllare e conservare

Con la Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.8 è stato precisato che:

- la detrazione non spetta se la fattura rilasciata dall’intermediario immobiliare è intestata ad un soggetto non proprietario;

- nel caso in cui la fattura è intestata ad un solo proprietario ma l’immobile è in comproprietà, è necessario integrarla con i dati anagrafici del comproprietario mancante;

- se la fattura è intestata al proprietario dell’immobile e ad un altro soggetto non proprietario, è necessario che in fattura venga specificato (o integrato) che l’onere è stato sostenuto solo dal proprietario.

 

Tipologia

Documenti

Spese per l’intermediazione immobiliare  - Fattura rilasciata dall’Intermediario immobiliare

 - Preliminare registrato

- Atto di compravendita da cui risultino i requisiti previsti dalla legge n. 296 del 2006

 - Autocertificazione che l’immobile è destinato ad abitazione principale

 

Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede (Rigo E8/E10, cod. 18)

Art 15, comma 1, lett. i- sexies) del TUIR

 

Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti, per un importo non superiore a 2.633 euro.

Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.

Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo".

Ai fini della detrazione non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura pubblica o privata dell’Università.

La detrazione per canoni di locazione nonché per quelli relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento spetta anche agli iscritti:

- agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) in quanto, in base al parere reso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari (nota DGOSV prot. 13.06.2016, n. 6578). Devono, pertanto, intendersi superati i chiarimenti forniti con Circolare 24.04.2015, n. 17, risposta 2.2, che collocava i corsi degli I.T.S. nel segmento della formazione terziaria non universitaria;

- ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

 

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta pari a euro 2.633.

La detrazione non spetta per il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione.

Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti.

Queste ultime spese non risultano, invece, detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni locazione, se autonomamente addebitate dall’istituto.

Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato tra più soggetti, l’importo della detrazione va rapportato alla percentuale di titolarità del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione stessa. Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR, la detrazione compete a tale soggetto sempre entro i limiti sopra esposti (Circolare 04.04.2008 n.34, risposta 8.1 e 8.3).

In particolare, l’’importo di euro 2.633 costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio (Circolare del 08.04.2016 n. 12, risposta 7.2).

L’effettivo pagamento dei canoni dovrà essere verificato in sede di assistenza fiscale ad esempio con l’esibizione delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.10). Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 18.

 

Schemi contrattuali previsti

Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane in dipendenza di:

- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998, e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un’unità immobiliare destinata a uso abitativo. Sono detraibili, quindi, anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessario la stipula di un contratto specifico per studenti;

- i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

 

Corso di laurea presso un’università ubicata all’estero

La detrazione spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università situata fuori dal territorio nazionale purché sia ubicata in uno degli stati dell’Unione europea, ovvero in uno degli stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. E’, tuttavia, necessario che l’istituto che ospita lo studente possa rientrare tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli "enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative".

Ai fini della detrazione, pertanto, è necessario che ove non sia insito nella natura dell’ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, sia rilasciata una attestazione dalla quale risulti che l’ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.

 

Ubicazione della facoltà rispetto al Comune di residenza e dell’unità immobiliare rispetto all’università

La detrazione spetta a condizione che:

- l’università sia ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica, distante da quest’ultimo almeno cento chilometri, sito in un’altra provincia rispetto a quello di residenza. Le suddette condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente (Circolare 16.02.2007 n. 11, risposta 2.3);

- che l’unità immobiliare locata dallo studente sia ubicata nel Comune in cui ha sede l’università ovvero nei Comuni limitrofi a quello in cui ha sede l’università.

Distanza chilometrica fra il Comune di residenza dello studente e il Comune dove ha sede l’università.

La verifica di tale distanza deve essere effettuata caso per caso.

In particolare, occorre fare riferimento alla distanza chilometrica più breve calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio, ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei predetti collegamenti risulti pari o superiore a 100 chilometri (Circolare 04.04.2008 n. 34/E).

Nei casi in cui nel Comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il percorso "più breve" da considerare può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal collegamento "misto" (stradale e ferroviario). In particolare, nel caso in cui la linea ferroviaria da sola non consenta un collegamento tra il comune di residenza dello studente e quello dell’Università, la distanza tra i due comuni può essere misurata sommando il percorso ferroviario e quello stradale, considerando per entrambi quello più breve.

 

Casi particolari

Sublocazione. Il beneficio fiscale non può essere esteso alle ipotesi del "subcontratto" in quanto non contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell’art. 15, comma 1, lett. i-sexies) del TUIR. In assenza di tale previsione, poiché la norma non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento non è fruibile per i contratti di sublocazione (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.3).

Detrazione eccedente l’imposta lorda. La detrazione relativa ai contratti di locazione per studenti universitari eccedente l’imposta lorda non può essere recuperata. Al riguardo, infatti, il testo del DM 11 febbraio 2008, che disciplina le modalità con cui recuperare la detrazione eccedente l’imposta lorda, non può essere esteso anche alla detrazione in esame poiché tale decreto si applica soltanto alle detrazioni per i canoni derivanti dai contratti di locazione dell’abitazione principale di cui all’art. 16 del TUIR o alla specifica detrazione per conduttori di alloggi sociali.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede  - Copia contratto di locazione registrato, stipulato ai sensi della Legge n. 431del 1998 o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento

 - Quietanze di pagamento

 - Autocertificazione di essere studente universitario e di rispettare i requisiti previsti dalla legge

 

Erogazioni liberali a popolazioni colpite da calamità o eventi straordinari (Rigo E8/E10, cod. 20)

Art. 138, comma 14, Legge 23.12.2000 n.388

 

Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in Stati esteri, effettuati tramite versamenti a favore dei seguenti soggetti identificati con il DPCM 20 giugno 2000:

- ONLUS, di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 460 del 1997;

- organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;

- fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da tali calamità;

- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

- associazioni sindacali di categoria.

 

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 2.065,83.

Per la verifica del limite di spesa occorre tenere conto anche:

- dell’importo indicato nel codice 41 nei righi E8-E10;

- delle spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 20.

 

Modalità di pagamento

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. del DLGS n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS. In questo caso il sostituto d’imposta assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all’erogazione, secondo le modalità descritte dalla Risoluzione 17.11.2008 n. 441, e dalla Risoluzione 15.06.2009 n. 160.

 

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

Tipologia

Documenti

Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari  - Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario

- In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario.

- Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

- Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017)

 

Erogazioni liberali ad associazioni sportive dilettantistiche (Rigo E8/E10, cod. 21)

Art. 15, comma 1, lett. i-ter), del TUIR

 

Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Per società sportive dilettantistiche e relative associazioni, destinatarie delle suddette erogazioni, si intendono:

- CONI;

- Federazioni sportive nazionali;

- Enti di promozione sportiva;

- qualunque altro soggetto, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto da uno degli Organismi citati (Circolare 08.03.2000, n. 43, par. 5).

Ai fini della detrazione, la società/associazione sportiva dilettantistica deve indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (Circolare 22.04.2003, n. 21).

 

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 1.500.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 21.

 

Modalità di pagamento

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

 

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario

Tipologia

Documenti

Erogazioni liberali a favore delle società sportive dilettantistiche Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017)

 

Erogazioni liberali a società di mutuo soccorso (Rigo E8/E10, cod. 22)

Art. 15, comma 1, lett. i-bis), del TUIR

 

Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei contributi associativi versati dai soci delle società di mutuo soccorso operanti in particolari settori (art. 1, legge n. 3818 del 1886).

La detrazione spetta al socio con riferimento esclusivamente al contributo versato per la propria posizione e per le prestazioni eventualmente erogate dalla società di mutuo soccorso e non anche per la quota di adesione alla società.

 

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 1.291,14.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 22.

 

Modalità di pagamento

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

 

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

Tipologia

Documenti

Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell ’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017)

 

Erogazioni liberali ad associazioni di promozione sociale (Rigo E8/E10, cod. 23)

Art. 15, comma 1, lett. i-quater), del TUIR al quale si applicano le disposizioni dell’ultimo periodo della lettera i-bis)

 

Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni in denaro effettuate alle associazioni di promozione sociale di cui all’art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 383 del 2000, iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ovvero nel registro nazionale e nei registri regionali e provinciali

Se l’associazione di promozione sociale è iscritta nel registro nazionale, è possibile scegliere, in alternativa alla detrazione, di dedurre dal reddito complessivo, ai sensi dell’art 14 del DL n. 35 del 2005, le somme erogate, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo medesimo e fino ad un massimo di 70.000 euro. Il contribuente che fruisce della deduzione prevista dal comma 1 del citato art. 14 non può usufruire, per analoghe erogazioni effettuate a beneficio dei soggetti sopra indicati, anche della detrazione dall’imposta lorda (Circolare 19.08.2005 n. 39).

 

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 2.065,83.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 23.

 

Modalità di pagamento

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

 

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

Tipologia

Documenti

Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell ’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017).

 

Erogazioni in denaro alla Fondazione la Biennale di Venezia (Rigo E8/E10, cod. 24)

Art. 1, comma 1, legge 18.02.99, n. 28

 

Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia.

 

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (calcolato tenendo conto anche del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 24.

 

Modalità di pagamento

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

 

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

Tipologia

Documenti

Erogazioni liberali alla Fondazione la Biennale di Venezia Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017)

 

Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico (Rigo E8/E10, cod. 25)

Art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR -DLGS 22.01.2004, n. 42- DPR 30.09.1963, n. 1409

 

Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi del DLGS n. 42 del 2004, (codice dei beni culturali e del paesaggio già legge 1 giugno 1939, n. 1089). e del DPR n. 1409 del 1963 (disciplina degli archivi di Stato).

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per ordinare e inventariare gli archivi privati di interesse storico previste dall’art. 30 del Codice dei Beni Culturali a condizione che si riferiscano ad interventi di carattere straordinario da realizzare immediatamente dopo l’apposizione del vincolo o, per quanto concerne l’aggiornamento dell’inventario già realizzato, successivamente, all’insorgere di altre cause straordinarie verificate dalle Autorità pubbliche competenti (Risoluzione 02.04.2009 n. 93).

 

Certificazione delle spese

Fino al 2011, la necessità delle spese, non obbligatorie per legge, doveva risultare da un’apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero dell’economia e delle finanze.

L’art. 40, comma 9 del DL n. 201 del 2011, ha previsto che la documentazione e le certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, da presentare — ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 — al Ministero per i beni e le attività culturali che esegue controlli a campione ai sensi dei successivi artt. 71 e 72 del citato DPR n. 445 del 2000. Dal 2012, pertanto, la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al predetto Ministero.

 

Beneficiari della detrazione

La detrazione spetta ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del DLGS n. 42 del 2004.

Sono considerati obbligati i soggetti che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell’intervento conservativo.

Nel caso in cui l’immobile oggetto di obbligo di manutenzione, protezione o restauro sia concesso in comodato, tale atto costituisce, in via generale, titolo astrattamente idoneo a qualificare il comodatario quale soggetto obbligato a porre in essere interventi conservativi ai sensi dell’art. 30, comma 3, del DLGS n. 42 del 2004. In tal caso, il contratto non deve limitarsi alla concessione dell’uso del bene per la durata corrispondente all’esecuzione dei lavori di recupero, ma permettere il perseguimento di un fine proprio del comodatario meritevole di tutela (Risoluzione 9.01.2009 n. 10).

 

Quando spetta la detrazione

La detrazione spetta con riferimento al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta, se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata presentata alla competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali entro il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Se la dichiarazione sostitutiva è presentata dopo tale termine, in quanto i lavori sono stati ultimati in un periodo d’imposta successivo, la detrazione spetta per il periodo d’imposta in cui è presentata la predetta dichiarazione, indipendentemente dalla circostanza che le spese siano state sostenute in anni precedenti.

 

Cumulo delle detrazioni

La detrazione delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate è cumulabile con quella prevista per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento (Circolare 24.02.1998, n. 57, risposta 5 e Circolare 2.03.2016, n. 3, risposta 1.8).

La riduzione della detrazione al 50 per cento è da intendersi riferita esclusivamente alla parte di spesa per la quale il contribuente, contemporaneamente, fruisce anche della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato art. 16-bis del TUIR. Pertanto, le spese per le quali non spetta tale ultima detrazione - in quanto eccedenti i limiti ivi previsti - possono essere interamente ammesse alla detrazione del 19 per cento.

La detrazione delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate non è, invece, cumulabile, con quella (del 65 per cento delle spese o del 55 per cento per quelle sostenute prima del 6 giugno 2013) spettante per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, ai sensi dell’art. 1, commi da 344 a 349 della legge n. 296 del 2006 e secondo le modalità stabilite dal DM 19 febbraio 2007 .

Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del citato DM 19 febbraio 2007, la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi.

 

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata sull’intero importo delle spese sostenute.

Devono essere comprese nell’importo da indicare nel Mod 730 anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 25.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico Fatture relative alle spese di manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate effettivamente rimaste a carico del contribuente

Quando le spese non sono obbligatorie per legge è necessaria apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.

 

Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche (Rigo E8/E10, cod. 26)

Art. 15, comma 1, lett. h e h-bis), del TUIR

 

Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro o tramite cessione gratuita dei beni a favore di:

- Stato, Regioni, Enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche;

- Comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i Beni e le attività Culturali;

- fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca, e documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei beni individuati ai sensi del DLGS n. 42 del 2004 e del DPR n. 1409 del 1963.

La detrazione spetta per:

- le erogazioni effettuate per l’allestimento (in Italia e all’estero) di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale di questi beni, per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a tale scopo nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientificoculturale anche a scopo didattico-promozionale, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione e le pubblicazioni relative ai beni culturali;

- il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti indicati e per le attività di cui alla lettera h, comma 1, art. 15 TUIR.

La detrazione spetta per le erogazioni liberali effettuate al fine di sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo di chiese e relative pertinenze se si riferiscono a interventi su beni culturali tutelati ai sensi del citato DLGS n. 42 del 2004 (Risoluzione 05.04.2005 n. 42 e Risoluzione 14.06.2007 n. 133).

La detrazione in esame è ammessa anche qualora l’erogazione liberale abbia oggetto beni in natura.

In tal caso, si deve considerare il valore normale del bene come rilevabile, ai sensi dell’art. 9 del TUIR, da listini, tariffari, mercuriali o simili; per particolari categorie di beni (come, ad esempio, opere d’arte, gioielli, ecc.) è possibile ricorrere alla stima di un perito. In ogni caso il donante avrà cura di acquisire, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori (Circolare 19.08.2005, n. 39, risposta 4).

La detrazione non spetta per le erogazioni liberali effettuate per sostenere le opere di restauro e conservazione della casa colonica parrocchiale.

L’art. 40, comma 9, del DL n. 201 del 2011, ha previsto dal 2012 che la documentazione e le certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, da presentare — ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 — al Ministero per i beni e le attività culturali che esegue controlli a campione ai sensi dei successivi artt. 71 e 72 del citato DPR n. 445 del 2000.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali (di seguito MIBACT) ha precisato che le dichiarazioni sostitutive, di cui al citato art. 40, comma 9, del DL 214 del 2011, attengono esclusivamente alla fase rendicontativa del procedimento teso ad ottenere le detrazioni in questione.

L’iter procedimentale delle erogazioni liberali in esame è illustrato nella circolare n. 222 dell’11 giugno 2012 del MIBACT (nota prot. n. 0004483 del 14 febbraio 2017). Come precisato dal MIBACT nella citata nota il soggetto beneficiario deve comunicare alla Soprintendenza le erogazioni liberali ricevute entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono state erogate. Il preventivo di spesa vistato e inviato dalla Soprintendenza al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell’erogazione costituisce l’autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.

 

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata sull’intero importo delle erogazioni liberali effettuate.

Devono essere comprese nell’importo da indicare nel Mod 730 anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 26.

 

Erogazione liberale e "Art-bonus"

La detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, c.d. "Art - bonus" (Circolare 31/07/2014 n. 24), da indicare nel rigo G9.

 

Modalità di pagamento

L’erogazione in denaro deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

 

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

Tipologia

Documenti

Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento

preventivo di spesa vistato e inviato dalla Soprintendenza al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell ’erogazione

 

Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo (Rigo E8/E10, cod. 27)

Art. 15, comma 1, lett. i), del TUIR

 

Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute e non lucrative che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo danno diritto ad una detrazione predette erogazioni.

La detrazione non spetta con riferimento alle erogazioni in favore dei soggetti sopra descritti se svolgono altre attività, anche se collaterali (Circolare 25.03.1986, n. 9).

 

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo massimo corrispondente al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato nel quale rientra anche quello dei fabbricati soggetto a cedolare secca .

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 27.

 

Erogazione liberale e "Art-bonus"

La detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, c.d. "Art - bonus" (Circolare 31.07.2014 n. 24), da indicare nel rigo G9.

 

Modalità di pagamento

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

 

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia

Documenti

Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell ’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017)

 

Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (Rigo E8/E10, cod. 28)

Art. 1 del DLGS 29 giugno 1996, n. 367

 

Aspetti generali

Per le erogazioni liberali in denaro versate a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato, ai sensi del DLGS n. 367 del 1996, la detrazione, nella misura del 19 per cento, è calcolata su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca), elevato al 30 per cento per le somme versate:

- al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;

- come contributo alla gestione dell’ente nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;

- come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d’imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione.

 

Limiti di detraibilità

Devono essere comprese nell’importo da indicare nel Mod 730 anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 28.

 

Erogazione liberale e "Art-bonus"

La detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, c.d. "Art - bonus" (Circolare 31.07.2014 n. 24), da indicare nel rigo G9.

 

Modalità di pagamento

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

 

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

Tipologia

Documenti

Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell ’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017)

 

Spese veterinarie (Rigo E8/E10, cod. 29)

Art. 15, comma 1, lett. c bis), del TUIR

 

Aspetti generali

Per le spese veterinarie spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento delle spese medesime calcolata nel limite massimo di euro 387,34 con un abbattimento di euro 129,11.

La detrazione spetta:

- al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale;

- per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.1). La detrazione, quindi, non spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (DM n. 289 del 2001).

 

Tipologia di spesa ammessa

La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario (Circolare 16.11.2000 n. 207), gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario e definiti dall’art. 1 del DLGS n. 193 del 2006, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.2).

In analogia con quanto previsto dalla legge n. 296 del 2006, che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, modificando gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, anche per le spese sostenute per medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario (Risoluzione 27.02.2017, n. 24). E’ necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati. In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso (Risoluzione 12.08.2009 n. 218 e Circolare. 30.07.2009 n. 40/E).

La natura del prodotto "farmaco" può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.

Non rileva il luogo dove sono stati acquistati detti medicinali; infatti, la detrazione spetta per l’acquisto di farmaci certificati da scontrino parlante anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal Ministero della salute (come per la vendita di farmaci generici nei supermercati).

La detrazione spetta anche per l’acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province autonome. Si precisa che in Italia non è consentita la vendita on line di farmaci che richiedono la prescrizione medica.

In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani (Risoluzione 22.10.2008 n. 396), le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare.

 

Limite di detraibilità

La detrazione massima spettante è pari a euro 258 x 19 per cento = euro 49,02, arrotondato a euro 49.

Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione indipendentemente dal numero di animali posseduti (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.2).

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 29.

 

Tipologia

Documenti

Spese veterinarie Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario

Scontrini parlanti per l'acquisto dei medicinali

Autocertificazione attestante che l'animale è legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva

 

Servizio di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi (Rigo E8/E10, cod. 30)

Art. 15, comma 1, lett. c-ter) del TUIR - Art. 2, comma 3, legge 28.12.2001, n. 448

 

Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute nel 2016 per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi ai sensi della legge n. 381 del 1970 (Circolare 02.03.2016 n.3/E). L’agevolazione riguarda i soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio Per fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

 

Limiti di detraibilità

Non essendo previsto un limite di spesa, la detrazione può essere calcolata sull’intero costo sostenuto e documentato.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 30.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2017 (punti da 701 a 706) con il codice 30. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Servizi interpretariato per sordi Certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato

Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap

E’ possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità

 

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (Rigo E8/E10, cod. 31)

Art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR

 

Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali effettuate a favore:

- degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia statali che paritari senza scopo di lucro che appartengono al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000, e successive modificazioni;

- delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università.

Rientrano tra le erogazioni liberali per le quali spetta le detrazione quelle non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria nonché all’ampliamento dell’offerta formativa.

La detrazione non spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nell’interesse del familiare fiscalmente a carico.

 

Limiti di detraibilità

Non essendo previsto per le erogazioni liberali alcun limite massimo la detrazione è calcolata sull’intero importo erogato (Circolare 02.03.2016 n. 3/E). Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 31.

La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR per le spese di frequenza scolastica. L’incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione per le spese di frequenza scolastica non può fruire anche di quella in esame. Il contribuente con due figli se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali.

 

Modalità di pagamento

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

 

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia

Documenti

Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017)

Contributi per riscatto degli anni di laurea (Rigo E8/E10, cod. 32)

Art. 1 Legge n. 247 del 2007

 

Aspetti generali

L’art. 1, comma 77, della legge n. 247 del 2007 ha introdotto i commi 4-bis, 5-bis e 5-ter all’art. 2 del DLGS n. 184 del 1997, relativo al riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico.

Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. L’INPS, con Circolare 11.03.2008, n. 29, ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti "inoccupati" per i quali è possibile operare il riscatto degli anni di laurea ai sensi del citato art. 2, comma 5-bis, del DLGS n. 184 del 1997. Sono tali coloro che, al momento della domanda, non risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Se i contributi sono versati a favore degli "inoccupati" da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi

Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell’art. 10 del TUIR.

 

Limiti di detraibilità

Non essendo previsto alcun limite massimo la detrazione è calcolata sull’intero importo versato.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 32.

 

Documenti da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico Ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti le spese sostenute

 

Spese per la frequenza di asilo nido (Rigo E8/E10, cod. 33)

Art.2, comma 6, Legge n.203 del 2008

 

Aspetti generali

Per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento delle predette spese.

Ai sensi dell’art. 70, della legge n. 488 del 2001, si considerano asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

È possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate ad asili nido sia pubblici che privati.

Le bambine e i bambini per i quali compete l’agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano l’asilo. In applicazione del principio di cassa la detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono (Circolare 13.02.2006 n. 6, risposta 2.1).

Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per:

- la frequenza delle cosiddette "sezioni primavera" che assolvono alla medesima funzione degli asili nido (Circolare del 09.05.2013 n. 13);

- il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del 1996 dagli assistenti domiciliari definiti "Tagesmutter" (c.d. "mamma di giorno"). Negli altri casi è necessario verificare di volta in volta l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali (Circolare del 21.05.2014 n. 11, risposta 7.2).

 

Limiti di detraibilità

L’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a euro 632 per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 33.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2017 (punti da 701 a 706) con il codice 33. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

 

Documentazione da controllare e conservare

Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori.

 

Tipologia

Documenti

Spese per la frequenza di asilo nido Fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento

Erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (Rigo E8/E10, cod. 35)

Art. 15 comma 1 lett. i-novies) del TUIR

 

Aspetti generali

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’art. 45, comma 1, lett. e), del DPR 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo Unico del Debito Pubblico), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento delle erogazioni medesime.

La detrazione spetta a condizione che le erogazioni derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo il quale ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

Non essendo previsto alcun limite, la detrazione è calcolata sull’intero importo dell’erogazione effettuata.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 35.

 

Modalità di pagamento

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

 

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

Tipologia

Documenti

Erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell ’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017)

 

Premi di assicurazione - (Rigo E8/E10, cod. 36 - 38 e 39)

Art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR

 

Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei premi relativi a:

- contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;

- contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante nonché quelli contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sempreché, in quest’ultima evenienza, l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto.

Per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza va evidenziato l’importo del premio afferente a ciascun rischio (art. 13, comma 2 del DLGS n. 47 del 2000). Pertanto, nel caso di contratti cd "misti" che prevedono l’erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato, la detrazione spetta solo per la parte di premio riferibile al rischio morte, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa (Circolare 20.03.2001, n. 29, risposta 1.3).

Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, esiste un’ulteriore condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione. In linea generale è necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque. La figura del beneficiario rileva solo se l’assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave.

Il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione, indipendentemente dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti come contraente e/o come assicurato (Circolare 18.5.2006 n. 17, risposta 4).

La detrazione spetta al contribuente se:

- egli è contraente e assicurato;

- egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;

- un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;

- egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;

- il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

La detrazione spetta anche con riferimento ai premi relativi ad una polizza vita collettiva, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente (sottoscrittore assicurato), relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.4.4).

I lavoratori dipendenti possono fruire della detrazione dall’imposta per i contributi versati dalle imprese per finanziare il Fondo Unico Nazionale Long Term Care, concorrenti alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR. I lavoratori dipendenti interessati dalle garanzie in discorso, ai fini del calcolo del limite di detraibilità, devono tener conto anche dei premi relativi ad altre assicurazioni detraibili (assicurazione sulla vita e per malattia) in relazione ai quali compete il beneficio della detrazione (Risoluzione 21.12.2007 n. 391).

 

Premi relativi alle assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (Rigo E8/E10, cod. 36)

Art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR

 

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento dei premi versati:

- per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;

- per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento.

La detrazione compete anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere (Circolare 16.06.1997 n. 137, risposta 2.3.1).

La detrazione spetta anche per i premi versati per le assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta all’ordinaria polizza R.C. auto (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.4.1).

 

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a euro 530.

Tale limite, deve essere considerato complessivamente e, pertanto, anche in presenza di una pluralità di contratti, l’ammontare massimo di spesa detraibile non può superare euro 530.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 36.

 

Documentazione da controllare e conservare

La documentazione necessaria per far valere la detrazione è costituita dalla quietanza di pagamento rilasciata dall’assicurazione, ovvero dalle ricevute dei bollettini di pagamento, nonché dalla copia del contratto di assicurazione, dal quale si evincono i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti o attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti.

 

Tipologia

Documenti

Premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi

Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti

Se si tratta di contratti stipulati o rinnovati fino al 31/12/2000 dalla documentazione rilasciata dall’assicurazione deve risultare che non è consentita la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

 

Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (Rigo E8/E10, cod. 38)

Art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR

 

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, per i premi versati per i contratti di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave, il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a euro 750.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 38.

La disabilità grave è definita dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 ed è accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge.

Nel caso in cui nel contratto di assicurazione siano indicati più beneficiari uno dei quali abbia una grave disabilità, l’importo massimo detraibile deve essere ricondotto all’unico limite più elevato di euro750.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Premi di assicurazione a tutela delle persone con disabilità Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi

Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti

Se dalla documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione non risulta la condizione di disabilità del beneficiario, autocertificazione che attesta che il beneficiario del contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge, in possesso della relativa documentazione

 

Premi relativi alle assicurazione aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza (Rigo E8/E10, cod. 39)

Art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR

 

Per i contratti aventi ad oggetto il rischio di invalidità permanente, la detrazione dei premi spetta se la copertura è relativa ad una invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, indipendentemente dalle cause che possano determinarla (infortuni o malattie).

In presenza di polizze che oltre a tale rischio coprono anche il rischio di invalidità permanente inferiore alla suddetta percentuale, la detrazione spetta con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5 per cento.

Tale quota può essere individuata dalla compagnia di assicurazione anche in modo forfetario, sulla base di dati obiettivi desunti dall’esperienza del portafoglio assicurativo e va, comunque, indicata separatamente, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all’assicurato. La detrazione non spetta per i premi versati per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale (Circolare 20.03.2001 n. 29, risposta 1.4).

In presenza di contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda a condizione che:

- l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto;

- i contratti medesimi rispondano alle caratteristiche individuate con il decreto del Ministro delle finanze del 22 dicembre 2000.

Il citato decreto stabilisce, in particolare che:

- gli atti della vita quotidiana cui fa riferimento la norma sono quelli concernenti l’assunzione di alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti;

- i contratti possono essere stipulati nell’ambito dell’assicurazione malattia o dell’assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato. Se i contratti vengono stipulati nell’ambito delle assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza attraverso contratti che prevedono una durata di dieci anni e il rinnovo obbligatorio da parte dell’impresa assicuratrice ad ogni scadenza, senza alcuna facoltà di recesso da parte di quest’ultima. In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell’assicurato. I contratti così stipulati devono disciplinare i diritti dell’assicurato riguardanti il recesso e la riduzione della prestazione assicurata e possono prevedere la facoltà dell’impresa assicuratrice di variare, ad intervalli non inferiori a cinque anni, l’importo dei premi in base all’evoluzione dell’esperienza statistica riferita alla collettività. Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza va evidenziata la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non autosufficienza, per la quale spetta, pertanto, la detrazione dall’ imposta.

 

Limite di detraibilità

L’importo massimo complessivo sul quale calcolare la detrazione per ciascun periodo d’imposta è pari a euro 1.291,14, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38).

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 39.

 

Documentazione da controllare e conservare

Per certificare le somme corrisposte per i premi assicurativi, è necessario conservare ed esibire la ricevuta di pagamento dei bollettini ovvero la ricevuta quietanzata dalla compagnia assicurativa con la data del pagamento; è necessario, inoltre, conservare copia del contratto di assicurazione, dal quale si evincono i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti.

 

Tipologia

Documenti

Premi di assicurazione aventi per oggetto rischio di non autosufficienza Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione della compagnia assicurativa attestante il pagamento dei suddetti premi

Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti

 

TABELLA RIEPILOGATIVA CONDIZIONI E LIMITI DI DETRAIBILITA’ DELLE ASSICURAZIONI

 

Data di stipula o rinnovo del contratto

Oggetto del contratto

Condizioni

richieste

Limite di spesa

Fino al 31.12.2000 Assicurazione vita e infortuni Contratto:

- di durata non inferiore a 5 anni

- che non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima

Codice "36"

€ 530

Dal 1.01.2001 Assicurazione Rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%
Dal 1.01.2016 Assicurazione Rischio morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave Codice "38"

€ 750

Non rileva la data Assicurazione - Rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

- La compagnia di assicurazione non può recedere dal contratto

Codice "39"

€ 1.291,14

Fermo restando il limite di spesa ammessa in detrazione per singolo Codice:

La somma degli importi con codice onere "36" e "38" non può superare € 750;

La somma degli importi con codice onere "36", "38" e "39" non può superare € 1.291,14

Esempio:

Importo con codice "36" = 530

Importo con codice "38" = 500 ricondotto ad euro 220

Importo con codice "39" = 1.000 ricondotto ad euro 541 (1.291 - 530 - 220)

 

Erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS (Rigo E8/E10, cod. 41)

Art. 15, comma 1.1, del TUIR

 

Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 26 per cento delle erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore di ONLUS, delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

L’elenco delle ONLUS è disponibile nel sito dell’Agenzia delle entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Iscrizion e+allanagrafe+Onlus/Nuovo+Elenco+Onlus/).

In alternativa alla detrazione, le liberalità alle ONLUS sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi:

- dell’art. 10, comma 1, lett. g) del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015, n. 22);

- dell’art. 14, comma 1, del DL n. 35 del 2005 nel limite del 10 per cento del reddito complessivo e comunque entro euro 70.000 annui (Circolare 19.08.2005, n. 39).

Il contribuente non può fruire sia della detrazione che della deduzione, né per le medesime erogazioni né per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari.

La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS. In questo caso il sostituto d’imposta assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all’erogazione, secondo le modalità descritte dalla Risoluzione 17.11.2008 n. 441, e dalla Risoluzione 15.06.2009 n. 160.

La detrazione spetta anche per le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a distanza se la stessa ONLUS che percepisce l’erogazione certifica la spettanza della detrazione d’imposta (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.6.2).

 

Limite di detraibilità

La detrazione è ammessa nella misura del 26 per cento calcolato su un ammontare massimo pari a euro 30.000 annui.

Devono essere comprese nell’importo anche le erogazioni indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 41. Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche delle erogazioni a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari.

 

Modalità di pagamento

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. del DLGS n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

 

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

Tipologia

Documenti

Erogazioni liberali alle ONLUS Ricevuta del versamento bancario o postale

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017)

 

Erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti politici (Rigo E8/E10, cod. 42)

Art. 4, DL n.149 del 2013

 

Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 26 per cento delle erogazioni liberali effettuate ai partiti politici che risultino iscritti nella sezione I del Registro di cui all’art. 4 del DL n.149 del 2013.

Dal 2015 la detrazione spetta per le erogazioni liberali anche se effettuate dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime (art. 1, comma 141, della legge n. 190 del 2014).

L’agevolazione spetta, inoltre, anche se l’ erogazione è effettuata a favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti non ancora iscritti al citato Registro, a condizione che l’iscrizione avvenga entro la fine dell’esercizio.

La detrazione non spetta per i contributi versati a favore dei comitati elettorali, liste e mandatari.

Non si può inoltre considerare erogazione liberale la quota versata per il tesseramento (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 3.4).

Le erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali di partiti politici nazionali danno diritto alla detrazione a condizione che si verifichino i seguenti due requisiti:

- il partito politico nazionale (dal quale dipende la circoscrizione territoriale) sia iscritto al registro nazionale previsto dall’art. 4 del DL n.149 del 2013;

- il versamento di tali detrazioni avvenga tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di pagamento previsti dal DLGS n. 241 del 1997 o secondo ulteriori modalità tali da garantire la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria (Risoluzione del 03.12.2014 n. 108).

 

Limiti di detraibilità

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, in favore dei partiti politici iscritti nella I sezione del Registro di cui all’art. 4 del DL n.149 del 2013 la detrazione è calcolata su un importo compreso tra euro 30 ed euro 30.000 annui.

L’importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 42 nella Certificazione Unica.

 

Modalità di pagamento

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

 

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente nel 2016, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

Tipologia

Documenti

Erogazioni liberali a favore dei partiti politici Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017).

Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale (Rigo E14)

Art. 15, comma 1, lett. i-sexies.1) e i-sexies.2) del TUIR

 

Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei canoni e dei relativi oneri accessori, nonché del costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, pagati da soggetti che non sono titolari di diritti di proprietà, neanche pro-quota, su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle condizioni già previste per la detrazione degli interessi passivi pagati su mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale.

L’agevolazione riguarda i contratti di finanziamento stipulati nel quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020 ed opera per tutti i periodi d’imposta interessati dalla durata del contratto di locazione finanziaria (Art. 1, comma 84, Legge n. 208 del 2015 e Guida MEF 2016 - il Leasing Immobiliare Abitativo).

La detrazione spetta anche per i costi di stipula del contratto di leasing.

Analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, la detrazione non spetta con riferimento agli:

- oneri sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili;

- eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l’individuazione ed il reperimento dell’immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa.

 

Limiti di detraibilità

La detrazione dei corrispettivi periodici (canoni di leasing) e del prezzo finale di acquisto spetta ai contribuenti che possiedono un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, calcolato tenendo conto anche del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca (art.3, comma 7, DLGS n. 23 del 2011).

L’importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è diverso in relazione all’età del conduttore (Circolare 13.06.2016, n. 27/E, risposte 4.1 e 4.2).

In particolare:

- per i giovani che alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni la detrazione è riconosciuta su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere euro 8.000 e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile di euro 20.000;

- per i soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del contratto o di età superiore ai 35 anni le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati e, dunque, euro 4.000 per i canoni e oneri accessori e euro 10.000 per il prezzo di riscatto.

 

Requisiti

Sia il requisito anagrafico che quello reddituale, rilevano solo al momento della stipula del contratto.

In particolare, il requisito reddituale può essere desunto dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente a quello della stipula del contratto o, se non ancora presentata, a quella presentata in tale anno. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello della stipula del contratto, occorre fare riferimento al reddito indicato nella CU, relativa ai periodi sopra indicati, maggiorato dell’eventuale reddito derivante da immobili non soggetti ad IMU.

Per quanto concerne la nozione di abitazione principale si fa riferimento all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR e, pertanto, per abitazione principale deve intendersi quella nella quale la persona fisica che la possiede o i suoi familiari dimorano abitualmente.

L’oggetto del leasing abitativo può essere:

- un fabbricato ad uso abitativo già completato e dichiarato agibile;

- un terreno sul quale costruire il fabbricato ad uso abitativo;

- un fabbricato ad uso abitativo in corso di costruzione e da completare ovvero un fabbricato abitativo da ristrutturare.

Nel contratto deve essere esplicitata l’intenzione dell’utilizzatore di adibire ad abitazione principale l’immobile messogli a disposizione dal concedente.

 

Ripartizione della spesa tra gli aventi diritto

La detrazione in esame è attribuita al soggetto intestatario del contratto di leasing stipulato per l’acquisto o la costruzione dell’immobile che sarà adibito ad abitazione principale.

Analogamente a quanto disposto dall’art. 15, comma 1, lett. b) del DPR n. 917 del 1986 per la detrazione degli interessi passivi, se il contratto di leasing è cointestato, la detrazione è ripartita tra tutti gli aventi diritto. In tal caso, si considera il reddito complessivo e l’età del singolo contraente.

Ad esempio nel caso di cointestazione (50 per cento e 50 per cento), ciascuno può calcolare la detrazione nella misura del 19 per cento su un ammontare massimo del canone leasing pari a euro 4.000 (per gli under 35) o a euro 2.000 (per gli over 35) nonché il 19 per cento, entro il limite massimo di euro 10.000 (per gli under 35) o euro 5.000 (per gli over 35) al momento del riscatto.

Qualora il contratto di leasing sia intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno potrà portare in detrazione la quota dei canoni e del prezzo di riscatto corrisposti salvo il caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro; in tale ultimo caso, quest’ultimo potrà fruire della detrazione anche per la quota intestata all’altro coniuge, analogamente a quanto previsto per la rata di mutuo.

 

Documenti da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Documentazione relativa alle spese detraibili sostenute per canoni e oneri accessori Contratto di leasing abitativo - Verbale di consegna

Documentazione attestante il pagamento dei costi di stipula del contratto di leasing

Quietanza di pagamento del canone rilasciata dall’ente concedente

Autocertificazione con la quale il contribuente dichiara la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti quali:

- la destinazione dell’immobile ad abitazione principale, entro i termini previsti dalla data della consegna,

- il mantenimento nell’anno della dimora abituale,

- la non titolarità, al momento di stipula del contratto, di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa

- la condizione reddituale al momento della stipula

Documentazione relativa all’esercizio dell’opzione finale - Atto di acquisto - Pagamento del riscatto

 

Oneri e spese per i quali è richiesta una deduzione dal reddito complessivo (Quadro E Sez. II)

 

Aspetti generali

Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo sono elencati nell’art. 10 del TUIR o in altre disposizioni di legge. La deduzione, in molti casi, non può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta ma su di un ammontare massimo fissato dalla legge, come ad esempio, per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari o ai Fondi integrativi del servizio sanitario nazionale.

Per tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla deduzione dal reddito si applicano i seguenti principi generali:

- la deduzione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;

- gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti e idoneamente documentati;

- gli oneri e le spese abbattono il reddito complessivo nel periodo d’imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti (principio di cassa). In caso di utilizzo della carta di credito rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d’imposta successivo (Risoluzione 23.04.2007 n. 77);

- la deduzione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. Se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito, la deduzione non spetta. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta la deduzione è calcolata solo sulla parte non rimborsata. Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della deduzione, le somme rimborsate sono assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR nell’anno del rimborso;

- la deduzione nella maggior parte dei casi può essere fruita solo nel limite del reddito complessivo. L’eventuale eccedenza non può quindi essere chiesta a rimborso né portata in deduzione nel periodo d’imposta successivo, tranne che non vi sia una espressa previsione normativa. Una eccezione a tale regola generale è prevista, ad esempio, per le somme restituite al soggetto erogatore che hanno concorso a tassazione negli anni precedenti (art. 10, comma 1, lett. d-bis)).

Per talune spese, infine, la deduzione spetta anche se le spese stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari e in taluni casi anche se gli stessi non sono a carico fiscalmente. Si tratta, ad esempio, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità (art. 10, comma 1, lett. b).

 

Tipologia onere deducibile

Spese sostenute dal contribuente

Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21) Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Assegno periodico corrisposte al coniuge (Rigo E22) Nell’interesse proprio
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23) Nell’interesse proprio
Contributi ed erogazioni liberali a favore di Istituzioni religiose (Rigo E24) Nell’interesse proprio
Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25) Nell’ interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico
Altri oneri (Rigo E26, codice 6)

Contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale

Nell’ interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Altri oneri (Rigo E26, codici 7, 8, 9, 12, 21) Nell’interesse proprio
Altri oneri (Rigo E26 codice 13) Nell’interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali (E27-E31) Nell’ interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (Rigo E32) Nell’interesse proprio
Somme restituite al soggetto erogatore (Rigo E33) Nell’interesse proprio

 

Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21)

Art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR

 

Aspetti generali

Sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento (ad esempio il contributo versato dai biologi all’ENPAB, cfr. Risoluzione 3.03.2011. n. 25). I contributi sono deducibili anche se versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.4).

Ai sensi dell’art. 36, comma 32 del DL n. 223 del 2006, i contributi sospesi in conseguenza di calamità pubbliche sono deducibili nei periodi d’imposta in cui opera la sospensione (Circolare 4.08.2006 n. 28, risposta 41) e, se non sono stati dedotti negli anni della sospensione, possono essere dedotti nell’anno del versamento.

Sono deducibili anche i contributi:

- previdenziali versati alla gestione separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente;

- agricoli unificati versati all’INPS - Gestione ex SCAU - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti) (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 4.2.1);

- previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi; - versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria, ecc.;

- versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (cosiddetta "assicurazione casalinghe") (Circolare 7.06.2002 n. 48, risposta 1.7);

- intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite, in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest’ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. Dalle ricevute di pagamento dovrà risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius (Risoluzione 28.04.2009 n. 114).

Non sono deducibili:

- le somme versate all’INPS per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 7);

- i contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto (art. 12, comma 2-bis, del DL n. 102 del 2013 a decorrere dal 2014);

- i contributi previdenziali INPS, versati alla gestione separata, rimasti a carico del titolare dell’assegno di ricerca né per il titolare dell’assegno stesso, né per il familiare di cui è, eventualmente, a carico (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.5);

- le tasse di iscrizione all’albo versate da figure professionali;

- le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati (Risoluzione 28.04.2009, n. 114).

 

Limiti di deducibilità

I contributi sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Contributi previdenziali versati a gestioni separate da particolari categorie di soggetti (farmacisti, medici, ecc.). Ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti
Contributi previdenziali versati alla gestione separata INPS e all’INAIL ove previsto Certificazione del sostituto che attesti il versamento alla gestione separata INPS e all’INAIL per le quote a carico del lavoratore
Contributi agricoli unificati versati all’INPS gestione ex SCAU Ricevuta del versamento
Contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni di periodi assicurativi, riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, prosecuzione di un’assicurazione obbligatoria, iscrizione volontaria alla gestione separata dell’INPS) Ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati nel 2016 (indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono)
Contributo INAIL pagato dalle casalinghe
Contributi del coniuge defunto versati dal coniuge superstite Titolo di pagamento intestato al de cuius

Ricevute di pagamento effettuato dal coniuge superstite

 

Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22)

Art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR

 

Aspetti generali

Sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50 per cento della somma, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3 del DPR n. 42 del 1988). La quota-parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.

Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto all’altro coniuge. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento (Risoluzione 19.11.2008 n. 448).

Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all’ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore (Risoluzione 15.06.2009 n. 157).

E’ deducibile anche il cd "contributo casa", ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del "contributo casa", se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinato "per relationem", qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (Circolare 24.04.2015 n. 17 risposta 4.1).

Inoltre, devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge, nel caso in cui dalla sentenza di separazione risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.

La deduzione non spetta per:

- le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.1);

- l’’assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la  corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo (Risoluzione 11.06.2009 n. 153);

- le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.2).

 

Limiti di deducibilità

Gli assegni e le somme sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Assegno periodico per il coniuge separato o divorziato Sentenza di separazione o divorzio per prendere visione della somma riportata sull’atto e, se previsto la rivalutazione di tale importo:

Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2016 o dal contratto d’affitto o dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento

 

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23)

Art. 10, comma 2, del TUIR

 

Aspetti generali

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.

Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri.

Sono deducibili anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima se quest’ultima rilascia una certificazione attestante: gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.

Non possono essere dedotte le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 del TUIR" (punti da 701 a 706), della CU 2017 con il codice 3.

 

Tipologia di spesa ammessa

Non è deducibile l’intero importo, ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare.

A partire dal 1° gennaio 2013, la riforma sul lavoro, legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto delle novità anche in relazione ai rapporti di lavoro domestico strettamente connesse ai versamenti contributivi obbligatori INPS. In particolare l’art. 2 ha previsto che l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) fosse sostituita dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) ed al comma 28 dello stesso art. è previsto che ai rapporti di lavoro a tempo determinato venisse applicato un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Nelle seguenti tabelle sono riportati gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2016 e per l’anno 2015

 

Contributi Lavoratori Domestici

 

Da gennaio a dicembre 2016 - Tabella senza contributo addizionale per i contratti a tempo indeterminato

Retribuzione effettiva oraria

Importo contributivo orario

Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Totale contributo orario Di cui a carico del lavoratore Totale contributo orario Di cui a carico del lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali
Fino a € 7,88 € 1,39 € 0,35 € 1,40 € 0,35
Cassa Colf € 0,03 € G,Gl € 0,03 € 0,01
Oltre € 7,88 fino a € 1,57 € 0,40 € 1,58 € 0,40
€ 9,59 € 0,03 € 0,01 € 0,03 € 0,01
Cassa Colf        
Oltre € 9,59 € 1,91 € 0,48 € 1,93 € 0,48
Cassa Colf € 0,03 € 0,01 € 0,03 € 0,01
Rapporto di lavoro di durata non inferiore alle 24 ore settimanali
€ 1,01 € 0,25 € 1,02 € 0,25
Cassa Colf € 0,03 € 0,01 € 0,03 € 0,01

 

Da gennaio a dicembre 2016 - Tabella comprensiva del contributo addizionale per i contratti a tempo determinato

 

Retribuzione effettiva oraria

Importo contributivo orario

Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Totale contributo orario Di cui a carico del lavoratore Totale contributo orario Di cui a carico del lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali
Fino a € 7,88 € 1,49 € 0,35 € 1,50 € 0,35
Cassa Colf € 0,03 € 0,01 € 0,03 € 0,01
Oltre € 7,88 fino a € 1,68 € 0,40 € 1,69 € 0,40
€ 9,59 € 0,03 € 0,01 € 0,03 € 0,01
Cassa Colf        
Oltre € 9,59 € 2,05 € 0,48 € 2,06 € 0,48
Cassa Colf € 0,03 € 0,01 € 0,03 € 0,01
Rapporto di lavoro di durata non inferiore alle 24 ore settimanali
Cassa Colf € 1,08 € 0,25 € 1,09 € 0,25
€ 0,03 € 0,01 € 0,03 € 0,01

 

Da gennaio a dicembre 2015 - Tabella senza contributo addizionale per i contratti a tempo indeterminato

 

Retribuzione effettiva oraria

Importo contributivo orario

Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Totale contributo orario Di cui a carico del lavoratore Totale contributo orario Di cui a carico del lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali
Fino a € 7,88 € 1,39 € 0,35 € 1,40 € 0,35
Cassa Colf € 0,03 € 0,01 € 0,03 € 0,01
Oltre € 7,88 fino a € 1,57 € 0,39 € 1,58 € 0,39
€ 9,59 € 0,03 € 0,01 € 0,03 € 0,01
Cassa Colf        
Oltre € 9,59 € 1,91 € 0,48 € 1,93 € 0,48
Cassa Colf € 0,03 € 0,01 € 0,03 € 0,01
Rapporto di lavoro di durata non inferiore alle 24 ore settimanali
Cassa Colf € 1,01 € 0,25 € 1,02 € 0,25
€ 0,03 € 0,01 € 0,03 € 0,01

 

Da gennaio a dicembre 2015 - Tabella comprensiva del contributo addizionale per i contratti a tempo determinato

Retribuzione effettiva oraria

Importo contributivo orario

Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari
Totale contributo orario Di cui a carico del lavoratore Totale contributo orario Di cui a carico del lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali
Fino a € 7,88 € 1,49 € 0,35 € 1,50 € 0,35
Cassa Colf € 0,03 € 0,01 € 0,03 € 0,01
Oltre € 7,88 fino a € 1,68 € 0,39 € 1,69 € 0,39
€ 9,59 € 0,03 € 0,01 € 0,03 € 0,01
Cassa Colf        
Oltre € 9,59 € 2,05 € 0,48 € 2,06 € 0,48
Cassa Colf € 0,03 € 0,01 € 0,03 € 0,01
Rapporto di lavoro di durata non inferiore alle 24 ore settimanali
Cassa Colf € 1,08 € 0,25 € 1,09 € 0,25
€ 0,03 € 0,01 € 0,03 € 0,01

Non sono deducibili:

- i versamenti alla CAS.SA.COLF;

- i contributi forfettari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri (art. 5 del DLGS n.109 del 2012).

 

Limiti di deducibilità

I contributi sono deducibili per la parte rimasta a carico del datore di lavoro, fino ad un importo massimo di euro 1.549,37.

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia

Documenti

Contributi previdenziali ed assistenziali versati per collaboratori domestici/familiari Ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.), effettuati dal contribuente intestati all’INPS, ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso) nel 2016;

Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve contenere: il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia e la specificazione della natura del servizio reso e l’indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro.

Voucher per lavoro domestico Ricevute di versamento relative all ’acquisto dei buoni lavoro;

copia dei buoni lavoro consegnati al prestatore (procedura con voucher cartaceo);

documentazione attestante la comunicazione all ’INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (procedura con voucher telematico);

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con la quale si attesta che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.

 

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose (Rigo E24)

Art. 10, comma 1, lett. i) ed l), del TUIR

 

Aspetti generali

Sono deducibili dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;

- Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;

- Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’ordinamento valdese;

- Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini della Chiesa e degli enti facenti parte dell’Unione;

- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle comunità a essa collegate per fini di culto e di evangelizzazione;

- Unione delle Comunità ebraiche italiane, nonché i contributi annuali versati alle Comunità ebraiche;

- Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunità locali;

- Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;

- Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati;

- Unione Buddista Italiana e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, per il sostenimento dei ministri di culto e le attività di religione e di culto;

- Unione Induista Italiana e organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati;

- Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto e delle attività di religione o di culto di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) della legge n. 130 del 2016.

 

Limiti di deducibilità

Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino a un importo massimo di euro 1.032,91.

 

Modalità di pagamento

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare. La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti tranne che per quelle in favore della Chiesa Evangelica Valdese.

Anche le erogazioni liberali a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero, pur in assenza di una espressa previsione normativa in materia, possono essere effettuate, ai fini della deducibilità dal reddito complessivo dell’erogante, tramite carta di credito (Risoluzione 03.08.2009 n. 199).

Per le erogazioni liberali effettuate nei confronti della Chiesa Evangelica Valdese, Unioni delle Chiese metodiste e Valdesi, il DM dell’11 dicembre 1993, emanato previo accordo con la Tavola valdese, prevede che esse possono risultare oltre che dalla attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale e, in caso di bonifico bancario, dalla ricevuta rilasciata dall’azienda di credito anche dalla attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati.

Detti stampati devono contenere il numero progressivo dell’attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l’importo dell’erogazione liberale, la causale dell’erogazione liberale. L’attestazione o certificazione può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Tavola valdese, anche da soggetti incaricati dalla Tavola valdese presso le chiese facenti parte dell’Unione delle Chiese metodiste e valdesi (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.1 e Risoluzione 27.06.2011 n. 69).

 

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia

Documenti

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose Per i pagamenti effettuati con carta di credito, è necessario l’estratto conto della

società che gestisce la carta.

Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017)

Per le spese alla Tavola Valdese vedi specifica

Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25 )

Art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR

 

Aspetti Generali

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

Sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n.104 del 1992, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.

Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi delle legge n. 104 del 1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall’art. 10, comma 1, lett. b), el TUIR non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, comma 1.

Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento (Risoluzione 23.09.2016, n. 79).

I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU n. 915 del 1978, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della legge n. 448 del 1998).

 

Tipologia di spesa ammessa

Sono deducibili le spese mediche generiche (medicinali, prestazioni medico generiche, ecc.) non ché quelle di spese di assistenza medico specifica quali:

- l’assistenza infermieristica e riabilitativa;

- il personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona,

- il personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

- il personale con la qualifica di educatore professionale;

- il personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29.03.2001 sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica.

La prescrizione medica non viene richiesta nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti, ma ciò non implica, né sul piano normativo né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità alle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano.

Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 2.2).

Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 3.3).

Non sono deducibili:

- le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista, il quale, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle Entrate dal Ministero della Salute, non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socioassistenziali e socio-culturali (Circolare 2.03.2016 n.3, risposta 1.2);

- le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) nonché quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione del 19 per cento sulla parte che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1.

 

Limite di deducibilità

Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente a carico.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono determinate sulla base di una percentuale forfetaria in applicazione di delibere regionali. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 2.1).

 

Documentazione da controllare e conservare

Qualora il documento di spesa risulti intestato solo al soggetto portatore di handicap, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto (Circolare 01.07.2010 n. 39, risposta 3.1).

Tipologia

Documenti

Spese mediche generiche Fattura o scontrino fiscale parlante con le caratteristiche previste dalla norma (si veda rigo E1)

Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico

Spesa per l’assistenza specifica Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica

Fattura rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all’assistenza;

Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap. E’ possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità;

Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari indicati all’art. 433 C.C. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta.

Ippoterapia e musicoterapia Prescrizione medica;

Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal centro specializzato con attestazione che la prestazione è stata effettuata direttamente da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

 

Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod. 6)

Art. 10, comma 1, lett. e- ter), del TUIR

 

Aspetti Generali

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5 dell’art. 9 del DLGS n. 502 del 1992. Si tratta di prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, erogate da professionisti e strutture accreditate, di prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dall’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito, di prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito.

Gli ambiti di intervento comprendono inoltre (art. 1, comma 2, del DM 31.03.2008 e DM 27.10.2009):

- prestazioni socio sanitarie di cui all’art. 3-septies del DLGS n. 502 del 1992;

- prestazioni di cui all’art. 26 della legge n. 328 del 2000, in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;

- prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.

Il Ministero della Salute - che con decreto 31 marzo 2008 ha definito gli ambiti di intervento dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale e quelli degli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale - ha precisato che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all’art. 9 del DLGS n. 502 del 1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l’art. 10, comma 1, lett. e-ter) del TUIR.

Infatti, il decreto ministeriale specifica che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali, non devono rientrare nell’ambito di operatività dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, con ciò ribadendo la non sovrapponibilità delle due tipologie di fondi (Risoluzione 3.12.2014, n.107).

 

Limite di deducibilità

Le somme versate a questi fondi sono deducibili per un importo annuo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Alla determinazione della somma massima deducibile concorrono anche:

- l’importo già dedotto dal sostituto d’imposta e indicato nel punto 441 della CU 2016;

- l’importo versato direttamente dal lavoratore in quiescenza a casse di assistenza sanitaria di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR (Rigo E26 codice 13).

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la sola parte non dedotta da queste ultime.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Contributi versati ai fondi integrativi del SSN Attestato fiscale o documento analogo rilasciato dal fondo

Contributi alle ONG riconosciute idonee che operano con i paesi in via di sviluppo (Rigo E26, cod. 7)

Art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR

 

Aspetti Generali

Sono deducibili, nel limite del 2 per cento del reddito complessivo (in cui va ricompreso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Organizzazioni non governative riconosciute idonee alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

La deduzione spetta a condizione che, per le medesime erogazioni a favore della ONG che abbia mantenuto la qualifica di ONLUS (Risoluzione 24.02.2015, n. 22), non si fruisca:

- della detrazione di cui all’art. 15, comma 1.1, del TUIR prevista per le erogazioni effettuate a favore delle ONLUS;

- della deduzione di cui all’art. 14, comma 1, del DL n. 35 del 2005 nel limite del 10 per cento del reddito complessivo e comunque entro euro 70.000 annui (Circolare 19.08.2005, n. 39).

L’elenco aggiornato delle ONG riconosciute idonee è consultabile on line sul sito www.esteri.it.

 

Modalità di pagamento

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

 

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tipologia

Documenti

Contributi per i paesi in via di sviluppo a favore di ONG Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell ’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017).

Erogazioni a Onlus, APS, fondazioni e associazioni riconosciute (Rigo E26, cod. 8)

Art. 14 decreto legge n. 35 del 2005

 

Aspetti Generali

Sono deducibili nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo (incluso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di euro 70.000, le liberalità a favore di:

- Onlus (di cui all’art. 10, commi 1, 8 e 9 del DLGS n. 460 del 1997) comprese nell’elenco consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;

- Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’art. 7, commi 1 e 2 della Legge n. 383 del 2000;

- Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al DLGS n. 42 del 2004);

- Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal DPCM 15 Aprile 2011, dal DPCM 18 Aprile 2013 e dal DPCM 4 febbraio 2015.

La deduzione spetta anche qualora l’erogazione liberale abbia come oggetto beni in natura. In tal caso, si deve considerare il valore normale del bene come rilevabile, ai sensi dell’art. 9 del TUIR, da listini, tariffari, mercuriali o simili; per particolari categorie di beni (come, ad esempio, opere d’arte, gioielli, ecc.) è possibile ricorrere alla stima di un perito. In ogni caso il donante avrà cura di acquisire, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori (Circolare 19.08.2005, n. 39, risposta 4).

Il contribuente che intenda avvalersi - nel rispetto delle condizioni di legge previste - della deduzione di cui all’art. 14 del DL n. 35 del 2005 in esame, non potrà fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari: - né della deduzione di cui all’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR, spettante per le erogazioni a favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte nella relativa anagrafe (Risoluzione 24.02.2015 n.22);

- né della detrazione di cui all’art. 15, comma 1.1., del TUIR (Circolare 17/E del 24/04/2015, risposta 4.3).

Rientrano tra le erogazioni deducibili anche:

- i contributi volontariamente erogati ad una ONLUS per il trasporto di persone con disabilità che necessitano di cure mediche periodiche, qualora il versamento sia indipendente dal servizio di trasporto. Se, invece, il versamento costituisce corrispettivo per il trasporto, il relativo ammontare è detraibile quale spesa sanitaria e la ONLUS deve rilasciare regolare fattura (Circolare 17/E del 24/04/2015, risposta 1.4);

- le somme versate ad una ONLUS quale contributo per adozione a distanza purché esse siano comprovate da una attestazione che evidenzi il resoconto/riepilogo annuale dei versamenti effettuali e sempre che l’erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell’Organizzazione non lucrativa (Circolare 21.05.2014 n.11 risposta n. 7.3).

 

Modalità di pagamento

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

 

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

 

Tipologia

Documenti

Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale e alcune associazioni o fondazioni riconosciute. Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017).

Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale del bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), e ricevuta del donatario

Contributo per adozione a distanza Attestazione del resoconto/riepilogo annuale dei versamenti effettuati

 

Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, enti parco regionali e nazionali (Rigo E26, cod. 9)

Art. 10, comma 1, lett. l-quater), del TUIR

 

Aspetti generali

Sono deducibili le liberalità effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59, comma 3, della legge n. 388 del 2000, del Fondo per il merito degli studenti universitari, di istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, ovvero di enti di ricerca vigilati dal MIUR ivi compresi l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), e degli Enti Parco Regionali e Nazionali.

La deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali. Pertanto, il contribuente che intende avvalersi della deduzione ai sensi dell’art. 10 del TUIR, non potrà fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari, della deduzione prevista dall’art.14 del DL n. 35 del 2005.

Sono deducibili anche le erogazioni liberali effettuate a favore delle Aziende Ospedaliere Universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, e quelle effettuate a favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sia pubblici che privati (Risoluzione 7.7.2010 n. 68 e Risoluzione 19.08.2011 n. 87).

 

Limite di deducibilità

Per la tipologia di onere in esame non è previsto un limite massimo di deducibilità.

 

Modalità di pagamento

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

 

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

Tipologia

Documenti

Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell ’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017).

 

Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali (Rigo E26, cod. 12)

Art. 6, comma 9 Legge n 112 del 2016

 

Aspetti generali

A decorrere dall’anno d’imposta 2016, le erogazioni da parte di soggetti privati a Trust o a Fondi speciali sono deducibili nei limiti del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di euro 100.000.

In merito ai Fondi speciali è previsto che questi siano composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza.

 

Modalità di pagamento

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

 

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di  liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

Tipologia

Documenti

Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell ’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017).

 

Contributi versati a casse di assistenza sanitaria con fini esclusivamente assistenziali (Rigo E26, cod. 13)

Art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR

 

Aspetti generali

Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, purché di ammontare non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.

Si tratta dei contributi di assistenza sanitaria versati dai pensionati (ex lavoratori dipendenti) ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale che prevede la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro.

Resta, invece, confermata la indeducibilità della quota dei contributi versati da parte degli ex lavoratori qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda, in favore del pensionato, un versamento contributivo anche da parte dell’ex datore di lavoro e non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato (ad esempio situazione del FASI - Risoluzione 28.05.2004 n. 78), con la conseguenza che le spese sanitarie sostenute, anche se rimborsate, in tutto o in parte, dal Fondo di appartenenza risultano detraibili/deducibili. In linea con tale orientamento è stato anche precisato che, qualora il FASI, per effetto dei contributi versati, rimborsi al dirigente in pensione anche le spese mediche sostenute dal familiare non a carico, dette spese sono detraibili/deducibili da parte dello stesso familiare che le ha sostenute (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.8).

Le spese mediche sono detraibili da parte del dirigente in pensione anche se sostenute dal FASI in nome e per conto del dirigente in pensione, in quanto questo particolare modo di sostenimento dell'onere determina gli stessi effetti del "rimborso" previsto dall'art. 15 del TUIR (Risoluzione 25.11.2005 n. 167).

Possono essere dedotti i contributi versati dal pensionato:

- nell’interesse proprio;

- nell’interesse di familiari anche non a carico (Risoluzione 02.08.2016 n. 65/E).

 

Limiti di deducibilità

La deduzione spetta per un importo complessivo non superiore a euro 3.615,20. Nella verifica di tale limite, concorre anche l’importo dei contributi versati ai fondi integrativi del SSN.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza a enti o casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali Documento rilasciato dalla cassa o dall’ente attestante il pagamento oltre ad eventuale altra documentazione dalla quale rilevare:

che si tratta di un ente o cassa avente esclusivamente fine assistenziale,

che il pensionato è un ex dipendente che a tale cassa aveva aderito anche nel corso del rapporto di lavoro;

che il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale, prevedeva la possibilità per gli ex dipendenti in quiescenza, di continuare a versare i contributi assistenziali alla cassa

 

Altri oneri deducibili (Rigo E26, cod. 21)

Art. 10, comma 1, del TUIR

 

Sono deducibili dal reddito complessivo anche gli oneri di cui all’art.10, comma 1, del TUIR elencati dalle lettere:

a) Canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati. Sono compresi anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre alla determinazione del reddito complessivo in conseguenza dell’effetto di sostituzione dell’Irpef da parte dell’Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa per gli immobili ad uso abitativo locati con opzione cedolare secca (Risoluzione 04.07.2013 n.44/E);

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale.

Gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’art. 433 del codice civile, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

h) le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

l-bis) è deducibile il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri disciplinata dalle disposizioni contenute nell’art. 3 della legge 476 del 1998 certificate nell’ammontare complessivo dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura . A tal fine i genitori rilasciano all’Ente autorizzato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui attestano che le spese, per le quali chiedono la deduzione sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione. Tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all’assistenza che gli adottanti hanno sostenuto per la legalizzazione o traduzione dei documenti, la richiesta di visti, i trasferimenti, il soggiorno all’estero, l’eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, ed altre spese documentate finalizzate all’adozione del minore (Risoluzione 28.05.2004, n.77).

In merito alla suddivisione della spesa deducibile tra i genitori qualora nella certificazione rilasciata dall’Ente di adozione sia indicata la quota di spesa sostenuta da ciascun genitore, tale indicazione è da prendere a riferimento per la ripartizione della deduzione tra i genitori; diversamente se la spesa è stata sostenuta da un solo genitore, in quanto l’altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa. In quest’ultimo caso sarà cura del contribuente chiedere all’ente la certificazione dell’intera spesa (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 4.2).

l-ter) Le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (DPR n. 115 del 2002), anche quando siano eseguite da persone fisiche.

Tra gli oneri da indicare con il codice 21 rientrano anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare reddito di lavoro dipendente e assimilato e che invece sono state erroneamente assoggettate a tassazione.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione Bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la somma

Se dal bonifico o dalla ricevuta non si rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento

Assegni alimentari, in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria, corrisposti ai familiari indicati nell’art. 433 del Codice Civile Ricevute, bollettini postali rilasciate dal soggetto che ha ricevuto la somma

Se dalla ricevuta o dal bollettino non si rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento

Canoni, livelli, censi ed altri oneri che gravano sui redditi dei terreni e/o sui fabbricati indicati in dichiarazione, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza dell’autorità giudiziaria, con esclusione dei contributi agricoli unificati Ricevute, bollettini postali che attestino il pagamento
Indennità per perdita di avviamento corrisposte al conduttore, per disposizioni di legge, in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello abitativo Bonifico ovvero ricevuta rilasciata dal soggetto che ha ricevuto la somma.

Se dal bonifico o dalla ricevuta non si rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento

Somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare reddito di lavoro dipendente e assimilato e che invece sono state erroneamente assoggettate a tassazione Documentazione dalla quale si evinca l’entità e il motivo per cui tali somme non devono essere assoggettate a tassazione
Contributi di assistenza sanitaria versati dai pensionati a enti/casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale Ricevuta relativa al versamento effettuato;

In caso di versamento effettuato anche dall’ex datore dichiarazione della Cassa.

Il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per le pratiche di adozione di minori stranieri La certificazione della spesa sostenuta rilasciata dell’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione
Erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio Ricevuta relativa al versamento effettuato Se dalla ricevuta non si rileva la causale del pagamento, copia del titolo che ha dato luogo al versamento

 

Previdenza complementare (Righi E27/E31)

art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR e Art. 8, DLGS n. 252 del 2005

 

Aspetti generali

L’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR fra gli oneri deducibili dal reddito complessivo ricomprende "i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al DLGS n. 252 del 2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 8 del medesimo decreto". Il comma 4, del predetto art. 8 del DLGS n. 252 del 2005 prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’ art. 105, comma 1, del TUIR.

Sono, pertanto, deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.

La deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Il limite di deducibilità è ordinariamente di euro 5.164,57 e, in linea generale, ed è riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico.

In caso di versamenti di contributi di importo inferiore al predetto limite, l’ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei periodi di imposta successivi.

Le condizioni e i limiti di deducibilità sono applicabili, a tutti i contribuenti, compresi coloro che producono redditi diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, il datore di lavoro trattiene l’importo a carico del dipendente, riconoscendo l’esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui applicare le ritenute alla fonte e ne dà indicazione dettagliata nella CU.

Per consentire al soggetto che presta l’assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve attestare a quale forma pensionistica risulta iscritto. Nel caso in cui abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

In presenza di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate, il soggetto presta l’assistenza fiscale dovrà verificare che il sostituto d’imposta abbia compilato le annotazioni (codice CC) al fine di accertare che non siano stati superati i limiti di deducibilità.

In caso di contributi per previdenza complementare risultanti sia dalla CU che da diversa documentazione presentata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, il CAF deve informarlo correttamente circa i presupposti che legittimano la deduzione e il contribuente deve annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente (Circolare 21.04.2009, n. 18, risposta 7).

Nel caso in cui il contribuente oltre alla CU presenti anche la certificazione del fondo aperto che indica l’importo deducibile, senza l’indicazione se tale contributo è già stato dedotto direttamente dal sostituto, il contribuente stesso deve annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente (Circolare 21.04.2009 n. 18, risposta n. 7).

Il contribuente che in dichiarazione dei redditi non ha dedotto in tutto o in parte i contributi versati comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto (DLGS n. 252 del 2005, art. 8).

 

Contributi a deducibilità ordinaria (Rigo E27)

I contributi versati dal contribuente e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari relative sia ai fondi negoziali che alle forme pensionistiche individuali sono deducibili nel suddetto limite di 5.164,57 euro.

Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto d’imposta, se nel punto 411 della sezione Previdenza Complementare della Certificazione Unica 2017 è riportato il codice 1, occorre verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 (del Rigo E27) corrispondano a quanto indicato nei punti 412 e 413 della CU 2017, diminuiti dell’eventuale valore riportato rispettivamente ai punti 422 e 423 della CU 2017 (previdenza complementare per familiari a carico).

 

Contributi versati da lavoratori di prima occupazione (Rigo E28)

I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di euro 5.164,57 (Circolare 18.12.2007, n. 70, paragrafo 2.8).

Se tali lavoratori nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al limite di 5.164,57 euro, possono beneficiare di un limite di deduzione più elevato per i 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione.

In particolare, tali soggetti possono dedurre i contributi eccedenti il limite massimo di euro 5.164,57, fino ad un ammontare pari alla differenza tra:

- l’importo di euro 25.822,85 (5.164,57 euro x 5 anni) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, nel limite di euro 2.582,29 annui.

- Il plafond accumulato dai lavoratori di prima occupazione nei primi cinque anni può essere utilizzato ogni volta che viene effettuato un versamento di contributi eccedenti di euro 5.164,57:

- a decorrere dal sesto anno;

- entro il limite complessivo annuo di euro 7.746,86.

Se nel punto 411 della sezione Previdenza Complementare della CU 2017 è riportato il codice 3, verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 (del Rigo E28) corrispondano a quanto indicato nei punti 412, 417 e 413 della CU 2017.

 

Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario (Rigo E29)

I soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono dedurre interamente i contributi versati.

In caso di contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme di previdenza complementare, il contribuente può dedurre dal reddito complessivo i contributi versati:

- al fondo in squilibrio finanziario, integralmente;

- al fondo non in squilibrio finanziario, nel limite pari alla differenza tra 5.164,57 euro e l’ammontare dei contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario (Circolare 18.12.2007, n. 70, paragrafo 2.7).

Se nel punto 411 della sezione Previdenza Complementare della CU 2017 è riportato il codice 2, occorre verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 (del Rigo E29) corrispondano a quanto indicato nei punti 412 e 413 della CU 2017.

È possibile dedurre i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico (come indicati nell’art. 12 del TUIR) per la quota da questi non dedotta. La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del familiare a carico non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l’eccedenza può essere portata in deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico.

Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a carico di più soggetti, si applica la regola generale in base alla quale il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa. Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto (Circolare 18.12.2007, n. 70, paragrafo 2.5).

Se i tali contributi sono stati versati tramite il datore di lavoro, occorre verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 (del Rigo E30) corrispondano ai punti 422 e 423 della Certificazione Unica 2017.

 

Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici (Rigo E31)

Una precisa deroga viene prevista in merito alla disciplina sulla deducibilità dei contributi versati dai dipendenti pubblici ai fondi di previdenza negoziale (ad esempio Fondo scuola Espero) disponendo che tali contributi siano assoggettati alla disciplina prevista fino al 31 dicembre 2006.

Per tali soggetti l’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo (compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e comunque a 5.164,57 euro. Inoltre, con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può essere superiore al doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione.

Anche nel caso di lavoratori di prima occupazione dipendenti di una pubblica amministrazione  iscritti a forme pensionistiche di natura negoziale di cui sono destinatari occorre compilare il rigo E31 poiché in tal caso continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2006 (Circolare 4.04.2008, n. 34, risposta 7).

Se nel punto 411 della sezione Previdenza Complementare della Certificazione Unica 2017 è riportato il codice 4, occorre verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1, 2 e 3 (del Rigo E31) corrispondano a quanto indicato rispettivamente nei punti 412, 414 e 413 della CU 2017.

In caso di versamenti effettuati non per il tramite del datore di lavoro (ad esempio, versamenti a fondi individuali) occorre verificare la corrispondenza dell’importo inserito in dichiarazione (colonna 2, per i righi da E27 a E30, e colonna 3 per il rigo E31), con quelli indicati nella certificazione rilasciata al contribuente dal fondo stesso.

 

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia

Documenti

Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per se stesso Modello di Certificazione Unica

Ricevuta di versamento dei contributi

Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per i familiari a carico Se il familiare ha presentato una propria dichiarazione dei redditi, il documento da verificare è il modello 730-3 in cui è riportata la parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito complessivo

Se il familiare non ha presentato (o ancora presentato) una propria dichiarazione dei redditi, occorre acquisire i seguenti documenti:

Autocertificazione del familiare a carico che la spesa non è stata dedotta o sarà dedotta soltanto nella misura di euro

Ricevuta di versamento dei contributi

Modello di Certificazione Unica

 

Tabella riepilogativa:

 

RIGO

PUNTO 411 della

CERTIFICAZIONE

UNICA

LIMITE DEDUCIBILITÀ

PUNTI CU 2017

E27 1 € 5.164,57 412, 413
E28 3 €5.164,57 (iprimi 5 anni)

€ 7.746,86 (dal 6° al 25° anno)

412, 417 e 413
E29 2 Nessun limite 412, 413
E30   € 5.164,57 422 e 423
E31 4 12% reddito complessivo (max € 5.164,57);

Doppio della quota TFR destinata ai fondi pensione (per i soli redditi lavoro dipendente e sempre nel rispetto del limite di € 5.164,57)

412, 414 e 413

 

Spese per acquisto o costruzione di immobili dati in locazione (Rigo E32)

DL n. 133 del 2014, art. 21, Decreto Interministeriale 8 settembre 2015

 

Aspetti generali

L’art. 21 del DL n. 133 del 2014 cosiddetto "Sblocca Italia" (convertito con L n. 164 del 2014) introduce misure volte ad incentivare l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi destinati alla locazione; il Decreto 8 settembre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ne definisce le modalità di attuazione e le procedure di verifica ai fini della deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione.

I soggetti cui spetta l’agevolazione sono le persone fisiche, non esercenti attività commerciale, titolari del diritto di proprietà sull’unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà acquisita.

L’agevolazione riguarda le spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 per:

- l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute alla data del 12.11.2014. L’art. 1 del decreto attuativo definisce come invendute le unità che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero già in possesso del titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione sulla base di convenzione tra il Comune e il soggetto attuatore dell’intervento, o di accordi comunque denominati dalla legislazione regionale; inoltre, il successivo art. 2 del medesimo decreto prevede che, in relazione alle unità immobiliari acquistate, sia stato rilasciato il certificato di agibilità o si sia formato il silenzio-assenso di cui all’art. 25 del DPR n. 380 del 2001, tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017.

- l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di ristrutturazione edilizia e di restauro e risanamento conservativo ex art. 3, comma 1, lett. c) e d) del DPR n. 380 del 2001;

- la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, a condizione che i titoli abilitativi all’edificazione siano stati rilasciati entro il 12.11.2014 e i lavori di costruzione siano ultimati entro il 31.12.2017.

La deduzione spetta se si verificano tutte le seguenti condizioni (art. 4 del Decreto 8 settembre 2015):

- entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l’abitazione deve essere destinata alla locazione per almeno otto anni con carattere continuativo:

- nel caso di acquisto avvenuto prima del 3 dicembre 2015 (data di pubblicazione del decreto attuativo) il termine dei sei mesi decorre da tale data;

- nel caso di nuova costruzione, il termine dei sei mesi decorre dal rilascio dell’attestato di agibilità o dalla data in cui si è formato il silenzio assenso ex art. 25 del DPR n. 380 del 2001;

- la durata minima del contratto di locazione deve essere pari ad anni otto. Il requisito si considera rispettato non solo nell’ipotesi in cui il contratto abbia tale periodo di efficacia per esplicito accordo delle parti, ma anche nel caso in cui sia la legge a prevedere una proroga di diritto almeno fino a otto anni complessivi (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.13).

Il diritto alla deduzione inoltre non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima di otto anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della risoluzione del precedente contratto;

- è necessario, inoltre, che l’unità immobiliare:

- sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

- non sia nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (si tratta delle zone territoriali destinate ad usi agricoli);

- consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

- il canone di locazione non deve essere superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 del DPR n. 380 del 2001, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 ("canone concordato") e quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge n. 350 del 2003 ("canone speciale"). Nei comuni in cui non siano stati definiti accordi ai sensi dell’art. 2, comma 3, L. n. 431 del 1998, si fa riferimento per la determinazione del canone, all’Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione;

- non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;

- sia accertata l’esecuzione delle opere edilizie in conformità a quelle assentite o comunicate.

L’agevolazione spetta al proprietario dell’unità immobiliare anche nell’ipotesi in cui quest’ultima sia concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore degli alloggi sociali purché venga mantenuto il vincolo alla locazione e il corrispettivo dell’usufrutto, calcolato su base annua, non ecceda le soglie massime dei canoni determinati in base ai criteri in precedenza illustrati.

Inoltre, in caso di vendita (o donazione) oppure acquisizione a seguito di successione ereditaria, il nuovo proprietario (acquirente o erede) beneficerà, nel rispetto dei requisiti di legge, delle quote residue di deduzione spettante a decorrere dal periodo d’imposta nel quale avviene il trasferimento dell’immobile.

Tale previsione, diversamente da quanto avviene per la detrazione per spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non è derogabile nemmeno in caso di accordo tra le parti (Decreto 8 settembre 2015, art. 8).

 

Limite di deducibilità

La deduzione spetta, fino all’importo massimo di euro 300.000, per un importo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, dell’unità abitativa come risulta dall’atto notarile. Il limite di spesa di euro 300.000 si riferisce all’importo massimo di spesa deducibile per immobile e per contribuente in tutto il periodo di vigenza dell’agevolazione.

Pertanto, per le spese sostenute, anche se relative a diversi immobili, il contribuente non potrà portarsi in deduzione complessivamente più di euro 300.000. Per ogni immobile non si potranno portare in deduzione più di euro 300.000 da suddividersi tra gli aventi diritto in base alla quota di possesso (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.9).

La deduzione spetta anche per gli interessi passivi pagati annualmente sui mutui contratti per l’acquisto della medesima unità abitativa, limitatamente alla quota di essi riferita ad un mutuo di valore non superiore al minore tra il prezzo di acquisto dell’immobile e il limite di euro 300.000.

Pertanto, in caso di mutuo stipulato per un importo superiore al prezzo di acquisto dell’unità abitativa o comunque superiore a euro 300.000 la quota di interessi deducibile è data da:

 

Interessi Pagati x ( minore tra prezzo di acquisto e 300.000)

Importo del Mutuo

 

La quota di interessi deducibile dovrà poi essere suddivisa tra gli intestatari del mutuo, ciascuno per la propria quota parte.

La deduzione degli interessi può essere fruita per l’intera durata del mutuo (Circ. 02.03.2016 n. 3/E, risposte 1.11 e 1.12).

La deduzione spetta, infine, per le spese di costruzione dell’unità abitativa sostenute tra il 01.01.2014 e il 31.12.2017, attestate dalla fattura dell’impresa esecutrice dei lavori, nel limite massimo di euro 300.000

Al fine della determinazione del limite di euro 300.000 di spese sostenute dal singolo contribuente nel quadriennio di vigenza dell’agevolazione, concorrono sia quelle sostenute per l’acquisto che quelle sostenute per la costruzione di unità residenziali destinate alla locazione.

La deduzione spettante per l’acquisto o per la costruzione dell’unità abitativa è ripartita in otto quote annuali di pari importo.

La deduzione spettante per gli interessi passivi corrisposti sul mutuo stipulato per l’acquisto dell’immobile, invece, non deve essere rateizzata. Gli interessi vanno dedotti (per tutta la durata del contratto di mutuo) "ordinariamente", ossia secondo il principio di cassa, considerando il periodo d’imposta di sostenimento della spesa.

La deduzione spetta a partire dal periodo d’imposta nel quale è stato stipulato il contratto di locazione.

Le spese sostenute per l’acquisto di immobili da dare in locazione non consentono la deduzione se sostenute a favore di familiari fiscalmente a carico.

 

Cumulabilità con altre agevolazioni

La deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Pertanto il contribuente che fruisce della deduzione ai sensi dell’art. 21 del DL n. 133 del 2014 non può fruire anche della detrazione d’imposta per recupero del patrimonio edilizio (attualmente prevista nella misura del 50 per cento), di cui all’art. 16-bis, comma 3 del TUIR, riconosciuta alle persone fisiche che acquistano un’unità immobiliare sita in un edificio completamente ristrutturato da imprese di costruzione o cooperative edilizie, entro diciotto mesi successivi alla fine dei lavori.

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Spese di acquisto dell’immobile - Contratto di acquisto dell’immobile per verificare la classificazione catastale, i vincoli temporali previsti e l’importo (spesa sostenuta per l’acquisto) riportato sull’atto.

- Certificazione relativa alle spese connesse all’acquisto: imposte pagate in relazione all’acquisto, IVA, onorario per la stipula dell’atto.

Interessi passivi - Contratto di mutuo per verificare la data di stipula, l’importo del mutuo e che lo stesso sia stato concesso per l’acquisto dell’unità abitativa.

- Quietanze di pagamento delle rate, o attestazione di pagamento rilasciata dalla banca, con specifica distinzione della quota interessi versata.

Spese di costruzione - Fattura/e dell’impresa esecutrice dei lavori.

- Attestati di edificabilità.

- Attestato di abitabilità o documentazione equivalente

In tutti i casi - Contratto di locazione per verificare i vincoli temporali previsti per la stipula e gli altri requisiti richiesti:

- che si tratti di un contratto stipulato o rinnovato ai sensi della L. 431 del 1998 di durata non inferiore a otto anni (anche in virtù della proroga tacita);

- che il canone di locazione non sia superiore a quello indicato dalla convenzione-tipo ex art. n. 18 del D.P.R. n. 380 del 2001, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’art 2, comma 3, della L. n. 431 del 1998 (contratto a "canone concordato"), e quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della L. n. 350 del 2003 (contratto a "canone speciale"). Tale requisito può risultare anche da una certificazione rilasciata da un soggetto a tal fine qualificato o da un’autocertificazione.

- Certificazione, se non risulta dal contratto di locazione, attestante la classificazione energetica e la destinazione urbanistica.

- Autocertificazione attestante il verificarsi della condizione sul rapporto di parentela tra il locatore e il locatario.

 

Somme restituite al soggetto erogatore (Rigo E33)

art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR - art. 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n.147

 

Aspetti generali

L’ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo nell’anno di restituzione. A partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 l’importo di tali somme in tutto o in parte non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione, può essere portato in deduzione nei periodi d’imposta successivi.

Il contribuente può inoltre scegliere, per evitare di portare in deduzione tali somme residue, di richiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto, seguendo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del il 5 aprile 2016.

Occorre verificare che l’importo inserito nella colonna 1 (Rigo E/33) corrisponda a quanto indicato al punto 440 della CU 2017 e la presenza del codice CG nelle annotazioni oppure, se il contribuente non ha chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, a quanto indicato nell’attestazione rilasciata dal soggetto percettore.

Occorre verificare che l’importo inserito nella colonna 2 (Rigo E/33) corrisponda a quanto indicato al rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730/3 anno 2016 oppure nel rigo RN47, colonna 36, del modello Unico Persone Fisiche 2016.

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Somme che in precedenti periodi d’imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel corso del 2016 sono state restituite al soggetto erogatore (redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo) -CU 2017 codice CG o Attestazione del percettore che certifichi la restituzione della somma (per le somme indicate nella colonna 1)

-730/2016 o Unico 2016 (per le somme indicate nella colonna 2) e autocertificazione attestante la mancata deduzione di tale somme da parte del sostituto.

 

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA e IIIB)

Art. 16-bis del TUIR

 

Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento (elevato, dal 2013, al 50 per cento) delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze. La detrazione introdotta dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 449 del 1997, è stata resa permanente dall’art. 4 del DL n. 201 del 2011 che ha previsto l’introduzione nel TUIR dell’art. 16-bis.

La detrazione spetta, anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31.12.2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Per le spese sostenute a partire dal 4 agosto 2013 per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, la detrazione è pari al 65 per cento delle spese effettuate calcolate su un ammontare massimo di euro 96.000.

La detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo.

In applicazione del criterio di cassa, la detrazione spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute. La detrazione spetta, pertanto, anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d’imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati.

 

Soggetti che possono fruire della detrazione

Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 2).

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese. Tali soggetti sono:

- proprietari o nudi proprietari;

- titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;

- soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;

- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce (Circolare 11.05.1998, n. 121, risposta 2.3);

- soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;

- detentori (locatari, comodatari) dell’immobile (Circolare 24.02.1998 n. 57);

- familiari conviventi;

- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge (Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 1.2);

- conviventi more uxorio;

- futuro acquirente.

 

Detentore

La detrazione spetta ai detentori dell’immobile a condizione che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile sussista al momento di avvio dei lavori e risulti da un atto (contratto di locazione o di comodato) regolarmente registrato. La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000.

Fino al 2011, essendo vigente l’obbligo di inviare la comunicazione al Centro operativo di Pescara, la data di inizio lavori era rilevata da tale comunicazione (Risoluzione 6.05.2002, n. 136).

Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza, al momento dell’inizio dei lavori, di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

 

Soci di cooperative

La detrazione spetta ai soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi, e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, ai soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori). Questi ultimi possono fruire della detrazione dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione, anche se il verbale di assegnazione non è sottoposto a registrazione.

La detrazione non spetta alla cooperativa edile formata dai proprietari delle unità immobiliari che hanno provveduto alla sua costituzione per avviare la ristrutturazione dello stabile (Risoluzione 17.11.2008 n. 442).

 

Familiare convivente

La detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (Circolare 11.05.1998 n. 121, punto 2.1). Per familiari, si intendono, a norma dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (Circolare 11.05.1998 n. 121, punto 2.1). Lo status di convivenza, deve, sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori.

La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. La detrazione non spetta, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio il marito non potrà fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi. Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito abitazione principale del proprietario o del familiare convivente (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 5.1; Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.10).

Ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

 

Convivente more uxorio

Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016 la detrazione spetta al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016 (c.d. legge Cirinnà).

Il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art. 16-bis, può, quindi, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così, ad esempio, può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia.

Poiché ai fini dell’accertamento della "stabile convivenza" la legge n. 76 del 2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al DPR n. 223 del 1989 (Risoluzione 28.07.2016 n. 64), tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000.

 

Futuro acquirente

La detrazione spetta al futuro acquirente, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato (Circolare 11.05.1998 n. 121; Risoluzione 08.02.2008 n. 38). Occorre altresì che il promissario acquirente sia stato immesso nel possesso dell’immobile ed esegua gli interventi a proprio carico.

Non è richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore che può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell’anticipata immissione nel possesso dell’immobile.

 

Lavori eseguiti in proprio

Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati che può essere anche precedente all’inizio dei lavori (Circolare 11.05.1998 n. 121, risposta 2.4 e Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 4.1).

 

Condominio

Il condominio negli edifici, disciplinato dagli artt. da 1117 a 1139 del codice civile, costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste una proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.

Il condominio può svilupparsi, ad esempio, sia in senso verticale (edificio condominiale a più piani) sia in senso orizzontale (residence composti da villette mono o bifamiliari con più servizi in comune quali ad esempio strade interne, illuminazione, ecc.).

Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dalla esistenza di una pluralità di proprietari (Risoluzione 12.07.2007 n. 167).

Per quanto riguarda la individuazione delle parti comuni interessate dalla agevolazione è necessario far riferimento all’art. 1117 del codice civile (Risoluzione 12.02.2010 n. 7 che supera il precedente orientamento fornito dalla Risoluzione 7.5.2007 n. 84).

Sono parti comuni:

- il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;

- i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;

- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e, inoltre, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.

Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condòmino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà (Circolare 06.11.2000 n. 204; Circolare 07.02.2007 n. 7).

L’art. 1129, comma 1, del codice civile prevede l’obbligo della nomina di un amministratore condominiale qualora i condòmini siano in numero superiore a otto.

Il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile.

È l’amministratore che, per gli interventi sulle parti comuni, provvede all’indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e, nella generalità dei casi agli altri adempimenti relativi alla detrazione.

Per i lavori eseguiti sulle parti comuni dei condomini, l’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultino:

- le generalità ed il codice fiscale di chi rilascia la certificazione,

- gli elementi identificativi del condominio,

- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento,

- la quota parte millesimale imputabile al condòmino.

Tale documento deve essere rilasciato dall’amministratore solo in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condòmino.

L’amministratore deve, inoltre, conservare tutta la documentazione originale, così come individuata dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 2 novembre 2011 al fine di esibirla a richiesta degli uffici. In tali ipotesi, nella dichiarazione dei redditi i singoli condòmini devono limitarsi ad indicare il codice fiscale del condominio (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 4.6; Risoluzione 04.06.2007 n. 124, risposta 2; Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 1.4).

Ove non esista possibilità di accordo tra i condòmini sulla gestione delle parti comuni di un edificio, l’autorità giudiziaria potrà nominare un rappresentante giudiziale del condominio. Tale soggetto è legittimato a porre in essere tutti gli adempimenti inerenti la gestione dell’agevolazione, compreso il rilascio della certificazione dell’avvenuto assolvimento degli obblighi necessari ai fini dell’imputazione/suddivisione della spesa per ciascun condomino (Risoluzione 21.07.2008 n. 314).

Ai fini della detrazione relativa alle spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni, nel caso in cui la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi ad un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore comprovante il pagamento della quota relativa alla spese, il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 4.7).

Ciò vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente o dal convivente more uxorio del proprietario dell’immobile, che potrà portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall’amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spese in questione il convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.2).

 

Condominio minimo

Secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento (Risoluzione 14.02.2008 n. 45).

Per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini.

Per beneficiare della detrazione per i lavori eseguiti sulle parti comuni, non è più necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto, a condizione che non vi sia stato pregiudizio al rispetto, da parte delle banche e di Poste italiane Spa, dell’obbligo di operare la prescritta ritenuta all’atto dell’accredito del pagamento.

In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Se ogni condomino ha eseguito il bonifico per la propria quota di competenza dovrà riportare in dichiarazione il proprio codice fiscale.

Naturalmente il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio, e, se si avvale dell’assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio (Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.7).

 

Unico proprietario di un intero edificio

Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. La locuzione "parti comuni di edificio residenziale" deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori (Circolare 11.05.1998 n. 121 risposta 2.6).

Se l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come "parti comuni" e pertanto non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità (Risoluzione 12.07.2007 n. 167, risposta 3).

 

Trasferimento della detrazione

La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire della detrazione, comporta nei casi più frequenti il trasferimento della detrazione.

Ciò non accade nell’ipotesi in cui la detrazione spetti al detentore dell’immobile (ad esempio, l’inquilino o il comodatario) in quanto lo stesso continua ad avere diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 4).

Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.14), anche nell’ipotesi di opzione di mantenimento della detrazione in capo al cedente (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 1.8).

 

Vendita dell’immobile

L’art. 16-bis del TUIR, al comma 8, prevede che in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposte 1.6 e 1.8).

In mancanza di tale specifico accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente formalizzato.

Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, la disposizione trova applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale la donazione (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 4).

Tale disposizione vale anche in caso di permuta poiché, in base all’art. 1555 del codice civile, le norme stabilite per la vendita si applicano anche alla permuta, in quanto compatibili (Circolare 19.06.2012 n. 25, risposta 1.2).

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia esso costituito a titolo oneroso o gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario. Ciò in quanto la previsione del trasferimento del beneficio fiscale prevista dal comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR riguarda il caso di vendita, ipotesi alla quale in via di prassi è stata assimilata la donazione. In entrambi i casi si tratta di trasferimento dell’intera titolarità dell’immobile, caratteristica che non sussiste nelle ipotesi di costituzione di diritti reali.

Il trasferimento di una quota dell’immobile non è idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell’intero immobile. Pertanto, qualora la vendita sia solo di una quota dell’immobile e non del 100 per cento, l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.8 e Circolare 12.05.2000 n. 9, risposta 2.1.13). La residua detrazione, tuttavia, si trasmette alla parte acquirente solo se, per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventi proprietaria esclusiva dell’immobile, perché, in quest’ultima ipotesi, si realizzano i presupposti richiesti dalla disposizione normativa (Risoluzione 24.03.2009 n. 77).

 

Trasferimento dell’immobile mortis causa

In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. In sostanza la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale (Circolare 10.6.2004 n. 24, risposta 1.1). A tale riguardo si precisa che:

- se l’immobile è locato, non spetta la detrazione, in quanto l’erede proprietario non ne può disporre;

- se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;

- se vi sono più eredi, qualora uno solo abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non avendone più gli altri la disponibilità;

- se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tale caso neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite, in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.

La condizione della "detenzione materiale e diretta del bene" deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. L’erede che deteneva direttamente l’immobile e successivamente lo ha concesso in comodato o in locazione non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente. Tuttavia, al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 3.3).

In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità.

La detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell’agevolazione (de cuius) era il conduttore dell’immobile, purché l’erede conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità del contratto di locazione (Circolare 09.05.2013 n. 13, risposta 1.1).

In linea generale, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario, in quanto non subentrano nel contratto. Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’erede sia il comodante questi potrà portare in detrazione le rate residue in quanto, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. E’ necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene (Circolare 06.05.2016, n. 18, risposta 3.2).

 

Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione

Per usufruire della detrazione il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti previsti ed essere in possesso della relativa documentazione.

Pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale

Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate esclusivamente mediante bonifico dal quale risulti:

- la causale del versamento dalla quale risulti che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.5);

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);

- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.11) così come è ugualmente valido il bonifico effettuato "on line" (Risoluzione 07.08.2008 n. 353).

La detrazione è ammessa anche se l’onere è sostenuto mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento, operatore diverso dalle banche, autorizzato - in base alle disposizioni di cui al DLGS n. 11 del 2010 e DLGS n. 385 del 1993 (TUB) - a prestare servizi di pagamento, tra i quali l’esecuzione di bonifici. Il riconoscimento delle detrazioni fiscali richiede inoltre l’adesione dell’Istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l’utilizzo della procedura TRIF, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (Risoluzione 20.01.2017, n. 9).

La necessità di riportare nel bonifico i dati sopra indicati ha fatto sì che gli istituti bancari e postali istituissero bonifici "dedicati": Ciò ha assunto particolare rilievo con l’introduzione della ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) che tali istituti devono applicare nei confronti del destinatario del pagamento (art. 25 del DL n. 78 del 2010).

Qualora, per errore sia stato utilizzato un bonifico diverso da quello "dedicato", o non siano stati indicati tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa (Circolare 18.11.2016 n. 43).

Resta fermo che in sede di controllo l’Amministrazione verificherà se il comportamento risulta posto in essere al fine di eludere il rispetto della normativa relativa all’applicazione della ritenuta.

Il contribuente potrà fruire della detrazione anche nel caso in cui il pagamento delle spese sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento a condizione che questa paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. In questo caso l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte dalla finanziaria al fornitore della prestazione (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.4).

Ai fini del riconoscimento della detrazione non è richiesta l’effettuazione del pagamento mediante bonifico delle spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo, ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, trattandosi di versamenti da effettuare con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni. Ciò vale anche per la tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP) per la quale è sufficiente il versamento mediante conto corrente intestato al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo (Risoluzione 18.08.2009 n. 229).

Il contribuente che intenda versare gli oneri di urbanizzazione al Comune con bonifico, fermo restando il diritto alla detrazione, non deve indicare il riferimento agli interventi edilizi ed ai relativi provvedimenti legislativi per evitare l’applicazione (in questo caso non dovuta) della ritenuta nei confronti del Comune (Risoluzione 4.01.2011 n. 3).

 

Comunicazione all’Azienda sanitaria locale competente nel territorio in cui si svolgono i lavori

Tale comunicazione inviata, con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione, prima di iniziare i lavori, deve contenere le seguenti informazioni:

- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;

- natura dell’intervento da realizzare;

- dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;

- data di inizio dell’intervento di recupero.

La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui le disposizioni normative relative alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare all’Asl.

 

Indicazione dei dati nella dichiarazione dei redditi e conservazione della documentazione

Il contribuente è tenuto ad indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, nel caso di lavori effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o di locazione (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 1.1).

E’ tenuto, inoltre a conservare la documentazione prevista dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (Prot. n. 2011/149646 del 2.11.2011) che ha semplificato gli adempimenti a carico dei contribuenti (art. 7, comma 2, lett. q), del DL n. 70 del 2011, convertito in legge n. 106 del 2011). A decorrere dal 15 maggio 2011, pertanto, non vi è più l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al centro Operativo di Pescara.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni il contribuente deve conservare la documentazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione (Circolare 01.6.1999 n. 122, risposta 4.6).

 

Intestazione dei documenti di spesa.

Qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura (o che non abbia effettuato l’invio della comunicazione al centro operativo di Pescara, fin quando prevista), nella misura in cui abbia sostenuto le spese.

A tal fine è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale.

Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1 e circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.1).

Al fine di individuare il soggetto avente diritto alla detrazione, si riporta di seguito uno schema esemplificativo delle possibili situazioni che potrebbero verificarsi

 

(Immagine)

 

Nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni richiamate, ritenendosi in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 3.1).

Analoghe considerazioni valgono per tutti i soggetti aventi un titolo idoneo ai fini della detrazione (es. comodatario, familiare convivente, convivente more uxorio, etc.).

Si ricorda che per i lavori iniziati prima del 1° gennaio 2011, poiché era richiesto l’invio della comunicazione al centro operativo di Pescara, nella dichiarazione dei redditi doveva essere riportato il codice fiscale del soggetto che aveva inviato tale comunicazione. Anche in tal caso, in presenza di più soggetti e di non coincidenza tra l’intestazione del documento e il soggetto beneficiario della detrazione, valgono le indicazioni riportate nello schema.

Si ricorda, inoltre, che non è più necessario riportare in fattura il costo della manodopera in quanto tale obbligo è stato soppresso dal DL n. 70 del 2011 (art. 7, comma 2, lett. r)). La soppressione opera sia per le fatture emesse nel 2011 sia per quelle emesse negli anni precedenti (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 1.3).

 

Limite di detraibilità

L’art.11 del DL n. 83 del 2012 ha previsto l’aumento della detrazione percentuale dal 36 al 50 per cento, nonché l’innalzamento del limite di spesa agevolabile da euro 48.000 a euro 96.000 a partire dal 26 giugno 2012.

Questi maggiori benefici sono stati più volte prorogati fino, da ultimo, al 31 dicembre 2017 e, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, fino al 31 dicembre 2021 (legge n. 232 del 2016).

Si sintetizzano di seguito i limiti di spesa e le percentuali di detrazione applicabili a decorrere dal 2006:

- 36 per cento per le spese sostenute dal 1.10.2006 fino al 25.06.2012 nel limite massimo di spesa di euro 48.000;

- 50 per cento per le spese sostenute nel periodo 26.06.2012 al 31.12. 2016 nel limite massimo di spesa di euro 96.000.

Il contribuente che fino al 25 giugno 2012 aveva sostenuto spese per euro 48.000 e che, successivamente, per interventi sullo stesso immobile aveva sostenuto ulteriori 96.000 euro di spese, poteva avvalersi della detrazione del 36 per cento per le spese sostenute entro 25 giugno e del 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno, nel limite massimo di spesa annuale di euro 96.000 (Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 1.4).

Il limite di spesa è annuale e riguarda il singolo immobile (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 3.2).

Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per la individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori (Circolare 11.05.1998, n. 121, paragrafo 3).

Nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione, occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo.

Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 3.2).

In relazione alle spese relative all’acquisto da impresa costruttrice di un immobile, facente parte di un fabbricato interamente ristrutturato (art. 16-bis, comma 3, del TUIR), la detrazione spetta nella percentuale del 36 per cento calcolata su un ammontare pari al 25 per cento del prezzo di acquisto, nel limite di euro 48.000. Anche per tali spese si applica l’innalzamento della percentuale di detrazione dal 36 per cento al 50 per cento e l’incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 ad euro 96.000 (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 2).

Poiché per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa ammessa alla detrazione è riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero, e non anche alla persona fisica, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta.

L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente (Risoluzione 04.06.2007 n. 124, risposta 3; Risoluzione 29.04.2008 n. 181). Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

In caso di box acquistato in comproprietà da più soggetti, lo stesso può essere considerato pertinenziale di più fabbricati ad uso abitativo e, di conseguenza, per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione, è necessario tener conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa. (Circolare n. 3 del 2016, risposta 1.4).

In caso di unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la detrazione è calcolata sul 50per cento delle spese sostenute (Risoluzione 24.01.2008 n. 18).

 

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (righi E41/E53, QUADRO E, SEZ. IIIA E IIIB)

 

In caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc., queste somme devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute prima di calcolare la detrazione in quanto ai fini dell’agevolazione rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico. Qualora i contributi in questione siano erogati in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione, le somme rimborsate sono assoggettate a tassazione separata nell’anno in cui sono erogati (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 5).

Le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, devono essere considerate in modo autonomo ai fini della individuazione del limite di spesa detraibile. Pertanto, nel caso in cui vengano effettuati, dal medesimo contribuente, anche nello stesso edificio, sia lavori condominiali che lavori sul proprio appartamento la detrazione spetta nei limiti di spesa precedentemente riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento (Risoluzione 3.08.2007 n. 206).

Nel caso di titolarità, da parte di un condòmino, di più appartamenti, il limite massimo di spesa relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato autonomamente per ciascuna abitazione e, in caso di più contitolari dell’unità abitativa, deve essere suddiviso tra gli stessi.

Il contribuente che, anche per incapienza, non si sia avvalso della detrazione nei precedenti periodi d’imposta per lavori per i quali ricorrevano tutte le condizioni per applicare l’agevolazione può comunque fruire dell’agevolazione indicando nella dichiarazione il numero della rata corrispondente (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.2).

 

Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione spettante per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con quella spettante ai sensi delll’art.1, commi da 344 a 349 della legge 296 del 2006, per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico per i medesimi interventi. Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per gli interventi edilizi, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto di uno dei due benefici, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuno di essi (Circolare 31.05.2007 n. 36, punto 8; Risoluzione 05.07.2007 n. 152).

Le agevolazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per espressa previsione normativa, sono invece cumulabili con quelle previste per le spese relative ai beni soggetti al regime vincolistico ai sensi del DLGS 22 n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio già Legge n. 1089 del 1939) anche se ridotte alla metà. (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 5; Circolare 02.03.2016 n. 3, risposta 1.8)

Pertanto, sulle spese sostenute in relazione agli immobili vincolati:

- nel limite di euro 96.000,00 è possibile calcolare sia la detrazione del 50 per cento per recupero edilizio sull’intera spesa sia quella del 19 per cento di cui all’art. 15, comma 1, lettera g), del TUIR sulla spesa ridotta alla metà;

- oltre il limite di euro 96.000,00 non spetta la detrazione del 50 per cento per recupero edilizio.

Pertanto su tali spese, la detrazione nella misura del 19 per cento, ai sensi del citato art. 15, è calcolata sull’intero importo.

 

Interventi che danno diritto alla detrazione

L’agevolazione riguarda le spese sostenute nel corso dell’anno per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e di parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. Per l’individuazione delle abitazioni residenziali ammesse all’agevolazione, non deve essere utilizzato un principio di prevalenza delle unità immobiliari destinate ad abitazione rispetto a quelle destinate ad altri usi ed è, quindi, ammessa al beneficio fiscale l’abitazione, realmente utilizzata come tale, ancorché unica all’interno di un edificio (ad esempio, l’unità immobiliare adibita ad alloggio del portiere per le cui spese di ristrutturazione i singoli condòmini possono calcolare la detrazione in ragione delle quote millesimali di proprietà).

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali se sostiene le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio (Circolare 24.02.1998, n. 57, paragrafo 3).

La detrazione per gli interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai proprietari di soli box o cantine.

Gli interventi edilizi agevolabili, sotto il profilo tecnico e nei loro contenuti, sono classificati e dettagliatamente definiti dall’art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR n. 380 del 2001. In sostanza, al fine di definire ciò che beneficia dell’agevolazione fiscale, il legislatore rimanda alla legge quadro sull’edilizia.

Interventi edilizi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni, la detrazione spetta per le spese di:

- manutenzione ordinaria (lett. a) ;

- manutenzione straordinaria (lett. b);

- restauro e di risanamento conservativo (lett. c);

- ristrutturazione edilizia (lett. d).

Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, la detrazione spetta per le medesime spese, ad eccezione di quelle relative alla manutenzione ordinaria.

L’agevolazione è riferita ad interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento. Eccezionalmente possono essere ricomprese anche le unità immobiliari ad uso non abitativo, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza l’esecuzione dei lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (Risoluzione 08.02.2005 n. 14).

Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione (Circolare 11.05.1998 n. 121, punto 4). Fanno eccezione gli interventi relativi ai parcheggi pertinenziali nonché quelli di demolizione e "fedele ricostruzione" sempreché dal titolo abilitativo risulti che rientrano nella categoria della ristrutturazione edilizia.

Gli interventi previsti in ciascuna delle categorie sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse; ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria. Pertanto, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria "superiore" rispetto a quella "inferiore", al fine dell’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolative.

 

Manutenzione ordinaria

Art. 3, comma 1, lett. a), DPR, n. 380 del 2001

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Tali interventi riguardano le opere di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti, di finitura degli edifici nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti. (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4).

Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria:

- la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;

- la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico),

- impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere;

- rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;

- rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;

- rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;

- sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni;

- riparazioni balconi e terrazze, impermeabilizzazione e relative pavimentazioni;

- riparazione recinzioni;

- sostituzione di elementi di impianti tecnologici;

- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.

 

Manutenzione straordinaria

Art. 3, comma 1, lett. b), DPR n. 380 del 2001

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari.

La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d’uso. (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4).

A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione straordinaria i seguenti interventi:

- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;

- realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;

- realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici, compresi anche quelli relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne (Risoluzione 11.11.2002 n. 350);

- sostituzione di una caldaia in quanto è inteso come diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento (Circolare 02.03.2016 n. 3, punto 1.5);

- realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio;

- consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;

- rifacimento vespai e scannafossi;

- sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta;

- rifacimento di scale e rampe;

- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;

- sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;

- sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare;

- realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali.

Le spese sostenute per i lavori di bonifica del terreno possono essere riconosciute solo se indispensabili per la realizzazione dell’intervento di "ristrutturazione delle fognature in base a quanto risultare da rigorose valutazioni tecniche fondate su elementi oggettivi (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 1.9).

È, inoltre, possibile fruire della detrazione per le spese relative all’installazione degli addolcitori domestici solo se l’intervento comporta modifiche strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.3).

 

Restauro e risanamento conservativo

Art. 3, comma 1, lett. c), del DPR n. 380 del 2001

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano le destinazioni d’uso con essi compatibili. Questi interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione di elementi estranei all’organismo edilizio.

La norma descrive due gruppi di interventi:

- quelli di restauro, che consistono nella restituzione di un immobile di particolare valore architettonico, storico - artistico, ad una configurazione conforme ai valori che si intendono tutelare;

- quelli di risanamento conservativo che si riferiscono all’insieme delle opere finalizzate ad adeguare ad una migliore esigenza d’uso attuale un edificio esistente, sotto gli aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4).

 

Ristrutturazione edilizia

Art.3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380 del 2001

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di elementi ed impianti che possono portare ad un edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente. Gli effetti di tale trasformazione sono tali da incidere sui parametri urbanistici al punto che l’intervento stesso è considerato di "trasformazione urbanistica", soggetto al relativo titolo abilitativo (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4).

È possibile, ad esempio, fruire della detrazione d’imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo (Risoluzione 08.02.2005 n. 14).

Attraverso gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente.

Nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente; conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione". Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione". Tali criteri sono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa (Risoluzione 4.01.2011 n. 4). Il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento o, in alternativa, essere in possesso di una apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

L’art. 3, comma 1, lett. d) del DPR n. 380 del 2001 così come riformulato dall’art. 30, comma 1, lett. a) del Dl n. 69 del 2013 ridefinisce la fattispecie degli interventi di ristrutturazione edilizia, eliminando il riferimento al rispetto della "sagoma" per gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione, ed imponendo il solo rispetto della volumetria preesistente fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Poiché la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all’area di sedime del fabbricato e considerato che il legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della sagoma, per gli immobili non vincolati, negli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione è consentito anche lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario (risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-01866 del 14 gennaio 2014) .

Lavori necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza art. 16-bis, lett. c) TUIR.

Sono inclusi tutti gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di un immobile danneggiato a seguito di un evento calamitoso, indipendentemente dalla categoria edilizia alla quale appartengono, purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi dell’evento calamitoso.

 

Posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.

La detrazione è riconosciuta (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4, e Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 4):

- per interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa;

- per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

 

Costruzione del box pertinenziale

Per usufruire dell’agevolazione per la realizzazione di nuovi posti auto e autorimesse anche di proprietà comune, gli stessi devono essere pertinenziali ad una unità immobiliare ad uso abitativo (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.5.4).

In caso di costruzione, anche realizzata in economia, la detrazione compete limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale che risultino documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico anche se l’unità abitativa non sia stata ancora ultimata (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.2).

Il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:

- concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione - bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati fino a quando prevista, ricevuta della raccomandata al Centro Operativo di Pescara che poteva essere trasmessa anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Acquisto di box pertinenziale

La detrazione può essere concessa anche in caso di acquisto di un box se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- vi sia la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;

- vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità abitativa, di proprietà del contribuente oppure, se il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione;

- siano documentati dall’impresa costruttrice, anche se concessionaria del diritto di superficie sull’area pubblica, i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti da quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili a beneficio fiscale (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4; Risoluzione 20.12.1999 n. 166).

Acquistando contemporaneamente casa e box, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.7).

In caso di assegnazione di alloggi e di box auto pertinenziali da parte di cooperative edilizie di abitazione, la detrazione spetta anche per gli acconti pagati con bonifico dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione. Non rileva la circostanza che il rogito sia stipulato in un periodo d’imposta successivo, né il fatto che il verbale della delibera di assegnazione che ha formalizzato il vincolo pertinenziale non sia stato ancora registrato (Risoluzione 07.07.2008 n. 282). Per quanto concerne la sussistenza del vincolo pertinenziale, non rileva la circostanza che gli immobili non siano ancora stati realizzati, purché la destinazione funzionale del box, al servizio dell’abitazione da realizzare, risulti dal contratto preliminare di assegnazione (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.5.4).

Nel caso di acquisto effettuato unitamente all’abitazione la detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione (Circolare 18.11.2016 n. 43).

In caso di acquisto, per usufruire della detrazione, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione (Risoluzione 24.12.1999 n.166):

- atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità;

- dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione;

- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;

- laddove prevista, ricevuta della raccomandata al Centro Operativo di Pescara che doveva essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui era stato effettuato il pagamento.

Il bonifico deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (in linea generale: proprietario o titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box). Tuttavia, fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall’atto di acquisto, la detrazione spetta al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.6). Analogo criterio si applica anche al convivente more uxorio.

In caso di versamento di acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico, nel corso dell’anno e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che:

- il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si fa valere la detrazione (Circolare 18.11.2016 n. 43).;

- da tale compromesso risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra edificio abitativo e box.

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi per oggetto ascensori e montacarichi.

Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni sia sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori, quali la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4).

Anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione rientra tra questa tipologia di spesa agevolabile (Circolare 26.01.2001 n. 7, risposta 3.2).

Gli interventi che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, tuttavia, danno diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti, qualora possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Circolare 6.02.2001, n. 13).

L’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non è agevolabile come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie, perché tale intervento non presenta le caratteristiche tecniche di cui al DM 236 del 1989 (Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.6).

I costi di installazione di un ascensore in un condominio, nell’ambito di interventi per la eliminazione delle barriere architettoniche, sono detraibili anche se i lavori non sono stati deliberati dall’assemblea ma sono stati autorizzati dal Comune (Risoluzione 25.06.2008 n. 264).

In caso di installazione, nel cavedio condominiale, dell’ascensore, e di spesa sostenuta per intero da un solo condòmino, a questo è riconosciuta la detrazione, da applicare entro il limite massimo consentito dalle disposizioni vigenti ratione temporis, con riferimento alla parte di spesa corrispondente alla ripartizione millesimale della tabella condominiale, in quanto l’ascensore diviene "oggetto di proprietà comune" e quindi è utile e utilizzabile per tutti i condòmini. La detrazione, invece, spetta interamente al condòmino che ha sostenuto le spese per l’installazione di un montascale in quanto il mezzo d’ausilio, è necessario all’uso specifico del solo condomino disabile che ha sostenuto integralmente la spesa (Risoluzione 1.08.2008 n. 336).

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati a favorire la mobilità, interna ed esterna all’abitazione, delle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Si tratta di opere che perseguono tale finalità attraverso l’utilizzo della comunicazione, della robotica e di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse, che sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione dall’Irpef del 19 per cento ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR (Circolare 06.02.2001 n. 13, risposta 2).

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Per "atti illeciti" si intendono quelli perseguibili penalmente per esempio il furto, l’aggressione, il sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti (Circolare 06.02.2001 n. 13, risposta 4).

A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

- il rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;

- l’apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;

- il montaggio di porte blindate o rinforzate;

- l’apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;

- l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

- l’apposizione di saracinesche;

- il montaggio di tapparelle metalliche con bloccaggi;

- il montaggio di vetri antisfondamento;

- il montaggio di casseforti a muro;

- l’installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;

- l’installazione di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

La detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, pertanto, non vi rientra il contratto stipulato con un istituto di vigilanza (Circolare 06.02.2001 n. 13, risposta 5; Cfr. credito d’imposta videosorveglianza (Rigo G12))

La detrazione non è cumulabile con il credito d’imposta spettante per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di video sorveglianza digitale o allarme (art. 1, comma 982, L. 208 del 2015).

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla cablatura degli edifici.

Le opere finalizzate alla cablatura degli edifici sono quelle previste dalla Legge, n. 249 del 1997, che ha concesso agevolazioni per realizzare, nelle nuove costruzioni o in edifici soggetti ad integrale ristrutturazione, antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. Ai fini delle agevolazioni fiscali la tipologia di intervento ammissibile è limitata al caso di lavori, in edifici esistenti, che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali. Possono, inoltre, essere oggetto di agevolazione fiscale gli interventi di cablatura degli edifici per l’accesso a servizi telematici e di trasmissione dati, informativi e di assistenza, quali, ad esempio, la contabilizzazione dell’energia da centrali di teleriscaldamento o di co-generazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4).

Anche la realizzazione di un’antenna comune, in sostituzione delle antenne private, rientra nella finalità di "cablaggio" degli edifici (Circolare 11.05.1998 n. 121, punto 4).

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico.

Le opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette come, ad esempio, la sostituzione di vetri degli infissi.

In tal caso occorre acquisire idonea documentazione (scheda tecnica del produttore) che attesti l’abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all’abitazione, nei limiti fissati dalla normativa (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4).

I costi delle opere finalizzate al contenimento acustico, anche se corrispondenti ad interventi di manutenzione ordinaria, sono ammissibili alla detrazione per la singola unità immobiliare, a condizione che la scheda prodotto del costruttore certifichi l’ottenimento dei parametri fissati dalla Legge n. 447 del 1995 (Circolare 11.05.1998 n. 121, punto 4).

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali sono quelle previste dall’art. 1 del decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato 15.02.1992 (NOTA 1).

Tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione (come, ad esempio, la scheda tecnica del produttore) attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4).

Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia. Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione.

Per tali interventi, la detrazione:

- è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato a condizione che l’impianto installato sia posto direttamente al servizio dell’abitazione;

- non è cumulabile con la tariffa incentivante (art. 9 comma 4 del DM 19 febbraio 2007);

- è comunque esclusa qualora la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale come, ad esempio, nell’ipotesi di impianto con potenza superiore a 20 kw e di impianto con potenza non superiore a 20 kw che non sia posto a servizio dell’abitazione (Risoluzione 2.04.2013 n. 22).

Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per i sistemi di termo regolazione e contabilizzazione del consumo individuale del calore installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenti le caratteristiche tecniche richieste ai fini della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, comma 347, della L. n. 296 del 2006 (Circolare 6.05.2016, n. 18, risposta 3.1).

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, specialmente sulle parti strutturali.

Tali interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Sono agevolabili, inoltre, le spese per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica dell’edificio o del complesso di edifici e le spese per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio di tale documentazione.

Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per gli interventi effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale e ad attività produttive, la detrazione spetta nella misura del 65 per cento.

La circostanza che un unico edificio localizzato in una zona sismica ad alta pericolosità possa comprendere unità immobiliari destinate ad attività produttive, ad abitazioni principali, nonché ad altre abitazioni, comporta che l’aliquota del 65 per cento potrà essere fruita solo per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 riferite alle unità immobiliari destinate ad attività produttive e ad abitazione principale. Resta ferma, invece, l’aliquota del 50 per cento per le altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo, nei casi in cui le spese siano sostenute da soggetti che possono avvalersi della detrazione (Circolare 18.09.2013 n. 29, punto 2.2).

 

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla bonifica dall’amianto.

L’ambito di applicazione è circoscritto alle unità immobiliari a carattere residenziale. Gli interventi di bonifica costituiscono una categoria a parte che risulta agevolabile indipendentemente dalla categoria edilizia in cui gli interventi stessi rientrano.

 

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione degli infortuni domestici.

Tra le opere agevolabili rientrano (Circolare 26.01.2001 n. 7, risposta 3.3), ad esempio:

- l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;

- il montaggio di vetri anti-infortunio;

- l’installazione del corrimano.

L’agevolazione spetta anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili quali, ad per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante.

Per fruire della detrazione, infatti, non si richiede che l’intervento sia innovativo (Circolare 06.02.2001 n. 13, risposta 7).

Non dà, invece, diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili. La detrazione non spetta, ad esempio, per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas (Circolare 06.02.2001 n. 13, risposta 6).

 

Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla messa a norma degli edifici.

La normativa regolamentare di riferimento, nel caso degli impianti tecnologici, è quella prevista dal DPR n. 447 del 1991. Ai fini del beneficio fiscale sono richiamate le norme applicabili alle unità immobiliari abitative e alle relative parti comuni, soggette all’applicazione della legge 46 del 1990.

Si tratta di interventi che riguardano la pluralità degli impianti tecnologici dell’abitazione meglio individuati all’art. 1 della legge 46 del 1990 e definiti nel successivo regolamento attuativo. Sono quindi compresi tutti gli interventi effettuati e debitamente dotati di certificato di conformità, rilasciato da soggetti abilitati, anche se di entità minima, indipendentemente dalla categoria edilizia di intervento edilizio (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 3.4).

 

Altre spese

La detrazione spetta anche per:

- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;

- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;

- le spese per la messa in regola degli edifici;

- le spese per l’acquisto dei materiali;

- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;

- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;

- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;

- gli oneri di urbanizzazione;

- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (Decreto Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998).

L’elencazione riportata non ha valore tassativo, in quanto è riferita ai costi ulteriori, rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all’intervento edilizio (Risoluzione 18.08.2009, n. 229).

Sono da considerarsi come oneri strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento edilizio e, pertanto, riconducibili tra i costi indicati, ad esempio, le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile.

Non sono agevolabili i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori (Circolare 24 febbraio 1998, n. 57, paragrafo 4).

 

Titoli abilitativi

Tra i documenti che i contribuenti devono conservare e presentare per la fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, sono comprese le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori. Solo nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 1.5).

Attualmente la disciplina dell’attività edilizia può essere così ricostruita:

- attività edilizia totalmente libera: si tratta degli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo né è prevista alcuna specifica comunicazione;

- attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori: si tratta degli interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo ma previa comunicazione al Comune dell’inizio lavori;

- attività edilizia soggetta a SCIA: si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti tra quelli di attività edilizia totalmente libera, di attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori, di attività edilizia soggetta a permesso di costruire, di attività edilizia soggetta a super-DIA;

- attività edilizia soggetta a permesso di costruire: si tratta degli interventi edilizi puntualmente indicati all’art. 10 del DPR 380 del 2001 (interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento della destinazione d’uso);

- attività edilizia soggetta a DIA alternativa al permesso di costruire (i.e. super DIA):: si tratta degli interventi edilizi per i quali, in base alla normativa statale o regionale, si può ricorrere alla DIA in via alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire.

In merito alle opere edilizie difformi si possono distinguere, in relazione alla eventuale decadenza dal beneficio, due situazioni:

- la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento, per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso, quali, ad esempio, opere soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una denuncia d’inizio di attività, ma, tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. Questo caso non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti;

- la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Questo caso comporta la decadenza dai benefici fiscali, in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 7).

 

Acquisto di unità immobiliari facente parte di fabbricati interamente ristrutturati

La detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche nel caso di acquisto di unità immobiliari ubicate in fabbricati sui quali sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.

La detrazione spetta a condizione che:

- l’unità immobiliare sia ceduta dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi;

- siano stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (non spetta quindi se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione, ordinaria o straordinaria);

- gli interventi realizzati riguardino l’intero fabbricato.

La vendita o l’assegnazione dell’immobile deve essere effettuata, a partire dal 1° gennaio 2015, entro diciotto mesi dalla data del termine dei lavori, (art. 1, comma 48, della legge n. 190 del 2014).

Il termine di diciotto mesi vale anche nel caso in cui alla data del 1° gennaio 2015 non erano già scaduto il termine di sei mesi precedentemente previsto. In precedenza, infatti, la cessione doveva avvenire entro sei mesi dalla data del termine dei lavori, se questi erano stati ultimati dopo il 31 dicembre 2011

In particolare, gli acquisti dovevano avvenire

- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2012 se i lavori di ristrutturazione erano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011;

- entro sei mesi dalla data del termine dei lavori, se questi erano stati ultimati dopo il 31 dicembre 2011. Nel caso in cui i lavori di ripristino avessero avuto inizio prima del 1° gennaio 2008 la detrazione spettava solo per le abitazioni acquistate entro il 30 giugno 2007 e facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati entro il 31 dicembre del 2006 (art. 1, comma 121, legge n. 266 del 2005).

La detrazione è calcolata su un ammontare forfettario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione ed è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell’immobile (Circolare 13.06.2011 n. 20, risposta 2.1/b). Il prezzo su cui calcolare la detrazione comprende anche l’IVA, trattandosi di un onere addebitato all’acquirente unitamente al corrispettivo (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.6).

La detrazione spetta all’acquirente o assegnatario nella misura del:

- 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017,

- 36 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008 (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 2.1).

Il limite massimo di spesa agevolabile, da ripartire tra gli acquirenti e da rapportare alla singola unità immobiliare, è pari a euro 96.000 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 e ad euro 48.000 per quelle sostenute in precedenza.

L’agevolazione spetta per l’acquisto dell’immobile residenziale e nel caso di atto unico di acquisto relativo ad appartamento e pertinenza si potrà beneficiare della detrazione sul costo complessivo entro il limite di spesa stabilito (Circolare 10.6.2004 n. 24, risposta 1.3).

Nel caso in cui con il medesimo atto vengano acquistate due unità immobiliari di tipo residenziale, il limite massimo di spesa va riferito ad ogni singolo immobile (Circolare 10.6.2004 n. 24, risposta 1.3).

L’agevolazione non è condizionata alla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari, costituenti l’intero fabbricato, in quanto ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto o assegnazione (Circolare 5.03.2003 n. 15, par. 3).

Inoltre, è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato. In tal caso, tuttavia, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati.

È possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento agli importi versati in acconto a condizione che il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato. Se gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.7).

Hanno diritto a fruire della detrazione, oltre al proprietario, anche il nudo proprietario e il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione). Nel caso di acquisto di nuda proprietà e di contestuale costituzione del diritto di usufrutto, occorre ripartire la detrazione in proporzione al valore dei due diritti reali (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.5 e Risoluzione 9.01.2007, n. 1, punto 1).

Il diritto a subentrare nel beneficio fiscale spetta anche nell’ipotesi in cui la detrazione non sia stata fruita dal precedente acquirente. Il successivo acquirente, pertanto, può usufruire della detrazione in relazione alle rate maturate a partire dal periodo d’imposta in cui ha acquistato l’immobile (Circolare 95 del 12 maggio 2000, risposta 2.1.2, Risoluzione 1.12.2008, n. 457).

 

Cumulabilità della detrazione con altre agevolazioni.

Per gli acquisti effettuati nel 2016, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata all’impresa costruttrice, prevista dall’art. 1, comma 56 della legge n. 208 del 2015, dall’importo delle spese sostenute per l’acquisto dell’immobile va sottratto l’importo del 50 per cento dell’IVA detratta (Circolare 18.05.2016, n. 20, par. 10.2).

La detrazione in esame non è, invece, cumulabile con la deduzione del 20 per cento del prezzo di acquisto degli immobili destinati alla locazione, di cui all’art. 21 del DL n. 133 del 2014, per espressa previsione dell’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 Settembre 2015. Sul costo di acquisto dell’immobile è possibile, pertanto, fruire alternativamente o della deduzione del 20 per cento o della detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 3, del TUIR.

 

Adempimenti e documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione

Per l’acquisto di unità immobiliari facente parte di fabbricati interamente ristrutturati non è richiesto che il pagamento sia effettuato con bonifico bancario.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere, invece, in possesso della seguente documentazione:

- atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti il rispetto dei termini sopra indicati;

- nel caso in cui l’atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non riportano la data di ultimazione dei lavori e/o che trattasi di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, deve essere esibita da parte del contribuente una dichiarazione rilasciata dall’impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni sopracitate.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Immobile oggetto di ristrutturazione abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute;

Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati;

Bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;

Altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);

Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;

Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condòmino e la misura della detrazione; (In assenza tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta);

In assenza del codice fiscale del condominio minimo documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio

Atto di cessione dell’immobile nell’ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente.

per i lavori iniziati antecedentemente il 1° gennaio 2011, copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara e della ricevuta postale della raccomandata, pe verificare che la stessa sia stata inviata prima o lo stesso giorno della data di inizio lavori riportata nella comunicazione stessa;

Acquisto box pertinenziale Atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità e il numero dei contitolari;

Dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione;

Bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati. In caso di acquisto con unico atto di box e abitazione senza bonifico bancario o postale attestazione resa dall’impresa venditrice mediante atto notorio di aver correttamente contabilizzato il corrispettivo ricevuto ai fini della corretta tassazione del reddito;

per gli acquisti effettuati entro il 2010, ricevuta raccomandata al Centro Operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi; l’obbligo della raccomandata è sostituito dall’indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi;

Autocertificazione per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006 attestante l’importo del costo di costruzione riferibile a ciascuno dei contitolari.

Costruzione box pertinenziale Concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione che potrebbe anche essere ultimata in un momento successivo;

Bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati;

Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati;

Ricevuta raccomandata al Centro Operativo di Pescara che deve essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi; per i lavori eseguiti dal 2010 l’obbligo della raccomandata è sostituito dall’indicazione dei dati catastali nella dichiarazione dei redditi;

Autocertificazione per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006 attestante l’importo delle spese di costruzione sostenute da ciascuno dei contitolari.

Acquisto immobile ristrutturato da impresa Atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la data di inizio e fine lavori nonché il numero dei contitolari;

nel caso in cui l’atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non contengano le indicazioni riferite ai termini di ultimazione della ristrutturazione e che trattasi di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, dichiarazione rilasciata dall’impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni sopracitate;

Autocertificazione per le spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2006 attestante l’importo delle spese di acquisto sostenute da ciascuno dei contitolari.

Acquisto - donazione dell’immobile sul quale sono stati effettuati lavori di ristrutturazione Atto di acquisto o donazione;

Copia delle fatture a sostegno delle spese intestate al precedente proprietario;

Copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;

Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara e copia della ricevuta postale della raccomandata per i lavori iniziati antecedentemente il 1° gennaio 2011;

Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio per pagamenti relativi oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);

Dichiarazione dell’Amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condòmino. (In assenza di Amministratore sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta)

Immobile acquisito in eredità Autocertificazione dalla quale risulti la detenzione materiale e dirette del bene;

Autocertificazione con la quale si attesta la condizione di erede;

Copia della comunicazione inviata al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara e copia della ricevuta postale della raccomandata per i lavori iniziati antecedentemente il 1° gennaio 2011;

Copia delle fatture a sostegno delle spese intestate al precedente proprietario;

Copia dei bonifici bancari o postali da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione e il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;

Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio per pagamenti relativi oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;

Dichiarazione dell’Amministratore condominiale (nel caso di spese sulle parti comuni) che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condòmino. (In assenza di Amministratore sarà necessario visionare tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta)

 

Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (Rigo E57 - Sez. III C)

Art. 16, comma 2, del DL 4 giugno 2013, n. 63

Aspetti generali

 

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (cosiddetto "bonus mobili).

La detrazione, introdotta dall’art. 16, comma 2, del DL n. 63 del 2013, ed inizialmente riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2017 (art. 1, comma 2, lett. c), n. 4 della legge n. 232 del 2016, che per il 2017 ha limitato il beneficio agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio eseguiti nel 2016 e nel 2017).

Per gli acquisti di mobili effettuati entro il 2016 non è previsto alcun vincolo temporale di consequenzialità con l’esecuzione dei lavori e, pertanto, possono fruire del bonus mobili i contribuenti che hanno sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal 26 giugno 2012 (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.3 e Circolare 21.05.2014, n. 11, risposta 5.6, e Circolare 08.04.2016, n. 12, risposta 17.1). La detrazione spetta anche al contribuente che abbia sostenuto solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio, o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione.

La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 1, comma 75, della legge n. 208 del 2015, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale acquistata dalle giovani coppie. Tale incompatibilità deve essere intesa nel senso che non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa (Circolare 31 marzo 2016 n. 7, punto 2.3).

 

Condizioni per usufruire della detrazione

La detrazione è collegata agli interventi:

- di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;

- di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31.12.2014 sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.2).

Per beneficiare del bonus mobili è, pertanto, necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria. Rientrano in tale categoria, ad esempio:

- gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia (quale, ad esempio, l’installazione di una stufa a pellet, di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili sempreché sostituiscano componenti essenziali di impianti preesistenti, al fine di ottenere risparmi energetici (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 5.1);

- la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento (Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.5).

La fruizione del bonus mobili spetta anche a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all’arredo della propria unità immobiliare (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.2).

Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:

- la realizzazione di posti auto o box pertinenziali (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 5.2);

- gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del DPR n. 380 del 2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) (Circolare 14.05.2014 n. 10, risposta 7.1).

Il collegamento tra l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e l’arredo dell’immobile oggetto degli interventi edilizi deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso. L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è, pertanto, agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello oggetto di predetti interventi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli specifici interventi edilizi sopra richiamati (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.4).

Il sostenimento delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati. La data di inizio lavori deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.3).

La data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio potrà essere comprovata: - dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;

- dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria;

- ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 (come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 02/11/2011, prot. 2011/149646).

 

Tipologie di beni agevolabili

L’agevolazione spetta per l’acquisto, anche se effettuato all’estero di:

- mobili;

- grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica (nonché per i grandi elettrodomestici per i quali non è obbligatoria l’etichetta energetica).

Il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.4; Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 5.5).

A titolo esemplificativo tra i "mobili" agevolabili rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

Ai fini dell’individuazione dei "grandi elettrodomestici", in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituiva utile riferimento l’elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

A seguito della relativa abrogazione da parte del d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, occorre fare ora riferimento all’Allegato II di tale decreto legislativo nel quale rientrano:

- Grandi apparecchi di refrigerazione

- Frigoriferi

- Congelatori

- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti

- Lavatrici

- Asciugatrici

- Lavastoviglie

- Apparecchi per la cottura

- Stufe elettriche

- Piastre riscaldanti elettriche

- Forni a microonde

- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti

- Apparecchi elettrici di riscaldamento

- Radiatori elettrici

- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi

- Ventilatori elettrici

- Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico

- Altre apparecchiature per la ventilazione, e l’estrazione d’aria e il condizionamento .

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.4).

 

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 10.000, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di "ristrutturazione", comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell’intervento (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.5). Al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte..

L’ammontare complessivo di euro 10.000 deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel  corso dell’intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato la stessa unità immobiliare (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 5.7).

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in dieci quote annuali di pari importo.

A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 2.2). Ciò anche nel caso in cui con la cessione dell’immobile vengano trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 4.6).

 

Modalità di pagamento

Per la fruizione della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici i contribuenti dovevano eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.6).

Non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di recupero del patrimonio edilizio (bonifico soggetto a ritenuta), ma è sufficiente un semplice bonifico bancario o postale. E’ consentito, inoltre, effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici mediante carte di credito o carte di debito Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (Circolare n. 7 del 31.03.2016, punto. 2.4).

La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.

A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta:

 - nel caso del bonifico, al momento dell’effettuazione dello stesso;

- nel caso di pagamento con carte di credito e bancomat, il giorno di utilizzo della carta (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto;

- nel caso di pagamento tramite finanziamento, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria (Circolare n. 11 del 2014, risposta 4.4).

 

Documentazione da controllare e conservare

Ai fini della detrazione deve essere conservata la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti (Circolare 18.09.2013, n. 29, par. 3.6).

Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura. Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora) (Circolare 21.05.2014, n. 11, risposta 5.4).

Qualora le fatture d’acquisto dei mobili siano intestate ad un coniuge ed il bonifico è ordinato dall’altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR l’agevolazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste) ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 2.5).

 

Tipologia

Documenti

Spese relative all’acquisto di mobili ed elettrodomestici (classe A+, A per i forni) per i quali sia prevista l’etichetta energetica. Fatture o scontrini di acquisto recanti i dati identificativi dell’acquirente o in assenza, per gli scontrini, se via sia una riconducibilità al titolare del bancomat, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati

Documentazione dalla quale si evinca la classe energetica dell’elettrodomestico se previsto l’obbligo dell’etichetta o in caso contrario dichiarazione nella quale si attesta che per il prodotto acquistato non è ancora previsto tale obbligo (es. piani di cottura ad incasso)

Ricevute dei bonifici.

Ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o bancomat, e relativa documentazione di addebito sul conto corrente.

Autocertificazione attestante l’utilizzo dei beni nell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.

Per la data inizio lavori: eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, comunicazione preventiva per ASL, ovvero in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.. 445/2000.

 

Spese per l’arredo degli immobili giovani coppie (Rigo E58 - Sez. III C)

Art.1, comma 75, Legge n. 208 del 2015

 

Aspetti generali

Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, del 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa (Art. 1, comma 75, della legge n. 208 del 2015).

Per aver diritto alla detrazione, è necessario, contemporaneamente:

1) Essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni

- Per le coppie coniugate, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016;

- Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni. Tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000.

2) Non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età Il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade.

3) Essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia

L’unità immobiliare può essere acquistata a titolo oneroso o gratuito e l’acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non ha superato il 35° anno d’età nel 2016.

L’acquisto dell’unità immobiliare può essere stato effettuato nell’anno 2016 o nell’anno 2015.

La fruizione dell’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2015 è determinata dal fatto che previsioni agevolative, quali quelle in materia di detrazione degli interessi di mutuo, consentono che intercorra un arco di tempo di dodici mesi tra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale.

Non è preclusa l’applicazione dell’agevolazione anche nel caso in cui l’immobile sia acquisito tramite contratto di appalto, sempreché l’immobile sia ultimato entro il 2015 o il 2016.

L’immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia, in linea di principio, nell’anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che può intercorrere un arco di tempo fra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale da parte della giovane coppia, per gli immobili acquistati nel 2016 tale destinazione deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione (Circolare 31.03.2016, n. 7, par. 2.1).

I requisiti fin qui rappresentati, si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione e, quindi, anche in data anteriore o successiva all’acquisto dei mobili

Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente:

- da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;

- da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età.

 

Tipologia di spesa ammessa al beneficio

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l’acquisto, anche effettuato all’estero, di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia, ma non spetta per l’acquisto di grandi elettrodomestici.

Considerata l’analogia con il bonus mobili, previsto dall’ art. 16, comma 2, del DL n. 63 del 2013, la detrazione spetta ad esempio per letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile.

In relazione ai beni sopra elencati, sono da comprendere tra le spese agevolabili anche quelle riferite al trasporto e montaggio dei beni stessi mentre non vi rientrano quelle relative all’acquisto di porte, pavimentazioni (esempio parquet), tende e tendaggi nonché di altri complementi d’arredo.

L’acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti indicati in precedenza.

Ad esempio, se una coppia coniugata o convivente more uxorio acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell’unità immobiliare ad ottobre 2016, avrà diritto alla detrazione sempreché l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all’anno 2016 (Circolare 31.03.2016, n. 7, par. 2.2).

 

Limiti di detraibilità

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare di spesa complessivo non superiore a euro 16.000. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano l’importo di euro 16.000 la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno (Circolare 31.03.2016, n. 7, par. 2.3).

 

Incumulabilità con altre detrazioni

La detrazione delle spese per l’arredo degli immobili di proprietà di giovani coppie non è cumulabile con il bonus mobili, previsto dall’art. 16, comma 2, del DL, n. 63 del 2013, e, pertanto, non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa.

Se la coppia o uno solo dei componenti beneficia, anche parzialmente, del bonus mobili - per acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 - non potrà beneficiare del bonus mobili giovani coppie per l’arredo del medesimo immobile.

E’, invece, possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse. Tale criterio risulta coerente con il fatto che il bonus mobili può essere fruito nell’importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione (Circolare 31.03.2016, n. 7, par. 2.3).

 

Modalità di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato mediante:

- bonifico ordinario effettuato tramite Banca, Posta S.p.A. o Istituto Autorizzato. Non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste S.p.A. per il pagamento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nel caso di acquisto di mobili effettuato all’estero, il bonifico può non contenere il codice fiscale o Partita IVA del beneficiario qualora il pagamento venga effettuato mediante bonifico internazionale. La data da considerare è quella del pagamento (data di effettuazione del bonifico) e non quella della fattura;

- carta di credito o carta di debito (bancomat, carta prepagata ricaricabile). La data da considerare è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (Circolare 31.03.2016, n. 7, par. 2.4).

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Spese per arredo immobili giovani coppie Atto di acquisto dell ’immobile da cui rilevare:

- la data che può essere solo 2015 o 2016;

- che in capo all’acquirente sia soddisfatto il requisito anagrafico dell’età .

Fatture, ricevute fiscali o scontrini parlanti (che riportano natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati)

Bonifico ordinario effettuato tramite banca, posta o Istituto Autorizzato

Ricevute di avvenuta transazione e documentazione di addebito in c/c per pagamento effettuato tramite carta di credito o carta di debito (bancomat, carta prepagata ricaricabile)

Autocertificazione con la quale il contribuente dichiara:

- che per il 2016 risultano soddisfatte: la condizione di coppia convivente more uxorio da almeno tre anni;

- che l’unità immobiliare è destinata ad abitazione principale di entrambi i componenti la coppia

 

IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B (Rigo E59 - Sez. III C)

Art.1, comma 56, della Legge n. 208 del 2015

 

Aspetti generali

Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della  normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

Ai fini della detrazione è necessario che:

- sia acquistato, direttamente dall’impresa costruttrice, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, un immobile nuovo. Si intende tale quello venduto dall’impresa costruttrice del medesimo senza che sia intervenuto un acquisto intermedio. La detrazione spetta, anche, per l’acquisto di un appartamento che l’impresa costruttrice cedente aveva precedentemente concesso in locazione (Circolare 08.04.2016, n. 12, punto 7.1). La detrazione non spetta nel caso in cui l’immobile venga acquisito per effetto di un contratto di appalto di costruzione dello stesso e non attraverso un atto di compravendita;

- l’immobile sia a destinazione residenziale e di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti. Il beneficio, pertanto, non è limitato all’acquisto dell’abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso.

Il beneficio riguarda anche la pertinenza, a condizione che l’acquisto di quest’ultima avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (Circolare 18.05.2016 n. 20/E, risposta 10.1).

Per "impresa costruttrice" si intende, ai fini della detrazione, l’impresa che applica l’IVA all’atto del trasferimento, considerando tale non solo l’impresa che ha realizzato l’immobile ma anche le imprese di ripristino o c.d. ristrutturatrici che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del DPR n. 380 del 2001 (Circolare 18.05.2016 n. 20/E, risposta 10).

 

Limiti di detraibilità

La detrazione è pari al 50 per cento dell’IVA dovuta sul corrispettivo d’acquisto dell’unità immobiliare ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

La detrazione spetta anche se l’immobile è costruito da più di cinque anni, purché l’impresa abbia manifestato espressamente l’opzione per la relativa imposizione, indipendentemente dalla data di fine lavori (Circolare 08.04.2016, n. 12, punto 7.1).

Ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo di imposta 2016 (Circolare 08.04.2016 n. 12, punto 7.1).

Non è stato possibile fruire della detrazione dell’IVA relativa ad acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito risulta stipulato nell’anno 2016, poiché nel 2015 l’agevolazione non era vigente. (Circolare 18.05.2016 n.20, punto 10.3). E’ possibile, invece, fruire della detrazione per l’IVA corrisposta sugli acconti pagati nel 2016, sempreché il preliminare di acquisto sia registrato e il rogito sia stipulato entro il 2017, in quanto nel 2016 l’agevolazione era vigente e l’art. 9, comma 9- octies, del DL n.244 del 2016 ha prorogato l’agevolazione anche agli acquisti di abitazioni avvenuti nel 2017.

 

Cumulo con altre detrazioni

In assenza di una specifica disposizione che vieti il cumulo della detrazione in commento con altre agevolazioni in materia di IRPEF, il contribuente che acquista un’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione può beneficiare sia della detrazione del 50 per cento dell’IVA sull’acquisto, sia della detrazione (sempre del 50 per cento) spettante sul 25 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del TUIR. Tale ultima detrazione, tuttavia, non può essere applicata anche all’IVA per la quale il contribuente si sia avvalso della specifica detrazione (Circolare 18.05.2016 n. 20, punto 10.2).

Ad esempio, un contribuente che acquista da un’impresa di ristrutturazione un’unità immobiliare, con le agevolazioni "prima casa", all’interno di un fabbricato interamente ristrutturato, al prezzo di € 200.000 + IVA al 4%, per un totale di € 208.000, avrà diritto:

- alla detrazione del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto dell’immobile. Tale detrazione è pari ad € 4.000 (8.000* 50%);

- alla detrazione del 50% calcolato sul 25% del costo dell’immobile rimasto a suo carico. Tale detrazione è pari ad € 25.500 [(208.000 - 4.000) * 25% = 51.000 * 50%].

Ad analoga conclusione si giunge anche nel caso di realizzazione di box pertinenziale, anche a proprietà comune, acquistato contestualmente all’immobile agevolato, relativamente al quale spetta anche la detrazione pari al 50 per cento del costo di realizzazione documentato dall’impresa.

Ad esempio, un contribuente acquista da un’impresa costruttrice un’unità immobiliare, con le agevolazioni "prima casa", e un box pertinenziale. Il costo complessivo dell’immobile, comprensivo della pertinenza è pari a € 200.000 + IVA al 4%, per un totale di € 208.000. Il costo di realizzazione del box è pari a € 10.000 più IVA pari a € 400. Il contribuente avrà diritto:

- alla detrazione del 50% dell’IVA sull’acquisto dell’immobile comprensivo della pertinenza, pari a € 4.000;

- alla detrazione sul costo di realizzazione del box al netto dell’IVA portata in detrazione riferita a tale costo, pari a € 10.200 (€ 10.400 - € 200). La detrazione è pari al 50% di tale importo e cioè € 10.200 * 50% = € 5.100.

 

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia

Documenti

IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B Atto di acquisto dell’immobile avvenuto nel 2016 da cui si possa evincere:

- che l’immobile è stato acquistato dalla ditta costruttrice;

- la destinazione d’uso dell’immobile (abitativo) e la classe energetica (A o B)

- il vincolo pertinenziale in caso di acquisto della pertinenza

- fattura dalla quale rilevare l’importo dell ’IVA

 

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (Righi E61/E62, quadro E, Sez. IV )

Art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006

 

Aspetti Generali

La detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti è stata introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 che ne delinea l’ambito di applicazione con riguardo alla tipologia di interventi agevolabili, alla percentuale di detrazione spettante nonché alle modalità di fruizione della detrazione.

In particolare, l’art. 1 della Legge n. 296 del 2006 elenca, ai commi da 344 a 347, le tipologie di interventi che danno diritto alla detrazione e, per ciascuno di essi, l’ammontare massimo di detrazione spettante.;

Il successivo comma 348 rinvia alla normativa in materia di detrazione d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente recata dall’art. 16-bis del TUIR e dal relativo decreto di attuazione (DM n. 41 del 1998), nonché alle disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici. E’ infine previsto dal comma 349 un ulteriore decreto attuativo, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico il 19 febbraio 2007 (integrato dai DI del 26 ottobre 2007, del 7 aprile 2008 e del 6 agosto 2009).

La detrazione, originariamente spettante per le spese sostenute nel 2007, è stata prorogata da ultimo il 31 dicembre 2017 ovvero, per quelle relative ad interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, al 31 dicembre 2021.

 

Soggetti che possono fruire della detrazione

Sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. La detrazione spetta, infatti, alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d‘impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) (art. 2 del DI del 2007).

Tali soggetti devono possedere o detenere l‘immobile in base ad un titolo idoneo.

Tali soggetti sono:

- proprietari o nudi proprietari;

- titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;

- soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;

- soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;

- detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;

- familiari conviventi;

- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

- conviventi more uxorio;

- promissario acquirente.

I chiarimenti forniti in relazione ai soggetti aventi diritto alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono riferibili, in via generale, anche ai soggetti aventi diritto alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica. Per questi ultimi, tuttavia, si rendono necessarie le seguenti ulteriori precisazioni.

Nel caso di interventi realizzati mediante contratti di leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore del bene o dell’opera ed è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente (locataria), a prescindere dai canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. In tal caso:

- non vige l’obbligo di pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;

- gli adempimenti documentali devono essere assolti dall’utilizzatore. A tal fine, la società di leasing dovrà fornire una documentazione che attesti la conclusione dell’intervento di riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto su cui deve essere calcolata la detrazione (Circolare 23.04.2010, n. 21, risposta 3.6).

L’estensione dell‘agevolazione ai familiari conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all‘ambito "privatistico", a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all‘attività d‘impresa, arte o professione (Circolare 31.05.2007 n. 36).

 

Cessione del credito

art. 1, comma 74 della legge n. 208 del 2015

 

I soggetti c.d. "no tax area" (vale a dire i possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell‘IRPEF o per espressa previsione o perché l‘imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui al citato art. 13 del TUIR) i quali non possono , in concreto, fruire della detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell‘imposta lorda, possono cedere ai fornitori che hanno eseguito gli interventi di risparmio energetico, un credito d’imposta pari alla detrazione teoricamente spettante. Tale possibilità è riconosciuta esclusivamente con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica riguardanti parti condominiali, per le spese sostenute nel 2016 (Circolare 18.05.2016, n. 20, paragrafo 6) e nel 2017. La cessione del credito deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 marzo 2016; la detrazione ceduta non deve essere indicata in dichiarazione.

Peraltro, la legge n. 232 del 2016 ha esteso la possibilità di cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta a soggetti terzi, anche diversi dai fornitori, per specifiche tipologie di interventi di risparmio energetico, per il periodo 2017-2021..

 

Limiti di detraibilità

La legge n. 296 del 2006 prevedeva che la detrazione fosse applicata per un periodo di tempo limitato e ne stabiliva la percentuale nella misura del 55 per cento della spesa sostenuta.

Successivamente, il DL n. 63 del 2013, convertito dalla legge n. 90 del 2013, ha prorogato il beneficio ed ha elevato la percentuale di spesa detraibile dal 55 al 65 per cento, per le spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013.

In applicazione del criterio di cassa, vigente per gli oneri sostenuti dalle persone fisiche, l’utilizzo dell’espressione "spese sostenute" comporta che la maggiore misura della detrazione si applica alle spese "pagate" a partire dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL), indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono (Circolare 18.09.2013, n. 29, paragrafo. 1.2).

Per le detrazio ni in esame, diversamente da quanto previsto per quelle relative agli interventi direcupero del patrimonio edilizio, è stabilito un limite di detrazione, variabile in funzione dell’intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile all’agevolazione.

 

Edifici interessati

L‘agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati su edifici esistenti:

- situati nel territorio dello Stato;

- ad uso abitativo, di qualsiasi categoria (anche rurali);

- strumentali all’attività;

- censiti al catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento.

La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell‘ICI o, dal 2012, dell’IMU ove dovuta (Circolare 31.05.2007 n. 36). L’esistenza dell’edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F2 "unità collabenti" in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente.

In alcune peculiari ipotesi di cui il contribuente deve dare conto è possibile fare riferimento alla nozione di edificio fornita dal DLGS n. 192 del 2005, anche se non coincidente con le risultanze catastali (Risoluzione 12.12.2007, n. 365).

Sono esclusi dal beneficio gli interventi, pur agevolabili per tipologia, che vengono effettuati in fase di costruzione dell’immobile, in quanto già assoggettati alle prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.

Gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei pannelli solari e delle schermature solari.

Per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto non è funzionate, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal DLGS n. 311 del 2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica (Risoluzione 12.08.2009 n. 215).

Se l’intervento prevede l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un edificio in cui solo alcuni appartamenti sono già dotati di impianto di riscaldamento, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta ma deve essere limitata alla spesa riferibile alle unità immobiliari nelle quali l’impianto era già presente; per individuare la quota della spesa detraibile, deve essere utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale, basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 3.4).

Non è possibile beneficiare della detrazione in caso di spese sostenute per la riqualificazione energetica a seguito di demolizione e ricostruzione con ampliamento, in quanto tale intervento dà luogo ad una "nuova costruzione".

Al contrario è possibile beneficiare della detrazione in caso di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione dell’esistente, ma limitatamente alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulla parte esistente. In questo caso l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, previsti dall’art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, per i quali occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua dell’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento. L’agevolazione può riguardare, invece, gli interventi previsti dai commi 345, 346 e 347, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc.). Nel caso in cui, con tali interventi, si realizzino impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione deve essere calcolata sulla parte di spesa riferibile all’edificio esistente scomputando, quindi, la quota relativa all’ampliamento (Circolare 01.07.2010 n. 39, risposta 4.1).

Tali criteri vanno considerati anche per definire la detrazione spettante per le spese sostenute nel caso di interventi di ampliamento effettuati ai sensi dell’art. 11 del DL n. 112 del 2008 -c.d. "Piano casa"- (Risoluzione 04.01.2011, n. 4).

Il contribuente ha l‘onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferibili agli interventi relativi alla parte esistente dell’edificio da quelle riferibili agli interventi relativi all’ampliamento o, in alternativa, deve essere in possesso di una apposita attestazione rilasciata dall‘impresa di costruzione o ristrutturazione, sotto la propria responsabilità, che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento utilizzando criteri oggettivi.

 

Tipologia di interventi ammessi alla detrazione

La detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi:

- di riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (comma 344, art. 1 legge n. 296 del 2006);

- su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (comma 345, art. 1 legge n. 296 del 2006);

- relativi all‘installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (comma 346 art. 1 legge n. 296 del 2006);

- di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (comma 347 art. 1 legge n. 296 del 2006); la detrazione prevista dall’art. 1 comma 347 della legge 296 del 2006 è estesa anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (comma 286 art. 1 legge n. 244 del 2007).

A decorrere dal 2015 (art. 14, comma 2, lett. b) e comma 2-bis del DL n. 63 del 2013) la detrazione spetta anche per le spese sostenute per:

- l’acquisto e posa in opera delle schermatura solari di cui all’allegato M del DLGS n.311 del 2006;

- l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

A decorrere dal 2016 (art. 1, comma 88, della legge n. 208 del 2015), l’agevolazione spetta anche per lle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti ed a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

 

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 1).

Art. 1, comma 344, legge n. 296 del 2006

 

Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all’art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, la detrazione spetta nel limite di euro 100.000.

Gli interventi che danno diritto alla detrazione sono quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell’edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 - Allegato A.

L‘indice di risparmio deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell‘intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l’installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi.

La detrazione non spetta per l e spese sostenute per l’installazione di pannelli fotovoltaici in quanto gli stessi non sono finalizzati al contenimento dei consumi energetici ma alla produzione di energia "pulita" (Risoluzione 20.05.2008, n. 207).

 

Tipologia di spese ammesse alla detrazione

Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L‘intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.

L‘indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione degli interventi che la legge ai successivi commi individua in maniera puntuale e considera autonomamente agevolabili (Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 3.1).

Data la numerosità delle fattispecie che possono essere agevolate ai sensi del comma 344, è possibile che il medesimo intervento rispetti i requisiti richiesti per beneficiare della detrazione per risparmio energetico disposta dagli altri commi. In tale ipotesi, il contribuente è tenuto a scegliere una delle agevolazioni di cui può fruire indicando il riferimento normativo nella documentazione da inviare all’ENEA: la scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni.

Diversamente, nel caso in cui il contribuente abbia realizzato altri interventi che non incidono sui fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale, non è precluso l’accesso alle altre agevolazioni per le quali è prevista la detrazione per risparmio energetico (Cfr. anche Circolare 18.09.2013, n. 29, paragrafo 1.1).

Per gli interventi di cui al comma 344 effettuati su condomini, la detrazione spettante va riferita all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono: pertanto, in tal caso, è necessario ripartire la detrazione, spettante nel limite massimo di euro 100.000, tra i soggetti interessati.

La detrazione spetta anche per le spese:

- relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio;

- sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell‘intervento di risparmio energetico.

 

Interventi sull‘involucro degli edifici esistenti (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 2)

art. 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006

 

Per interventi sull‘involucro di edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006, la detrazione spetta nel limite di euro 60.000.

Gli interventi che danno diritto alla agevolazione sono quelli realizzati sugli edifici, su parti di edifici o unità immobiliari, relativi a strutture opache verticali (pareti generalmente esterne), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che permettano di ottenere un risparmio energetico in termini di minor calore disperso.

Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso (Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 3.2).

Poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico, non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica richiesti ma è necessario che, a seguito dei lavori, tali indici si riducano ulteriormente (Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 3.2).

I portoni di ingresso rientrano nel campo applicativo dell’agevolazione al pari delle finestre, a condizione che si tratti di serramenti che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e che risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 3.2).

Per il pavimento in legno posato al piano terra (c.d. "pavimento contro terra"), è possibile fruire della detrazione purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica e siano compiuti gli ulteriori adempimenti richiesti (Risoluzione 25.06.2012, n. 71).

 

Tipologia di spese ammesse alla detrazione

Per gli interventi riguardanti le strutture opache verticali (pareti) e orizzontali (coperture e pavimenti la detrazione spetta per le seguenti spese:

- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

- demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo.

Per gli interventi riguardanti le finestre comprensive di infissi la detrazione spetta per le spese relative ad interventi che determinano:

- un miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;

- un miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

Sono in ogni caso comprese tra le spese in questione anche quelle :

- relative alle prestazioni professionali, sia se necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia se sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;

- sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell‘intervento di risparmio energetico.

 

Pannelli solari (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 3)

Art. 1, comma 346, della Legge n. 296 del 2006

Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all’art. 1, comma 346, della Legge n. 296 del 2006, la detrazione spetta nel limite di euro 60.000.

Gli interventi che danno diritto ala agevolazione consistono nell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Le caratteristiche dell’intervento sono individuate dall’art. 8 del DM 19.02.07 e il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due anni per accessori e i componenti tecnici (Circolare 31.05.2007 n. 36 risposta 3.3).

I pannelli devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato; sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera. Non sono ammessi alla detrazione i pannelli solari per i quali siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal DI 19.02.2007 (Risoluzione 11.09.2007, n. 244).

L’art. 8 del citato decreto 19.02.2007, così come modificato dal DI 06.08.2009, fornisce specifiche indicazioni relativamente ai pannelli solari realizzati in autocostruzione. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’istallazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda nonché per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, in quanto tali sistemi sono assimilabili ai pannelli solari. Le spese sostenute per l’installazione di un sistema termodinamico per la sola produzione di acqua calda sono ammesse interamente alla detrazione. Per quanto riguarda la certificazione di qualità di tale sistema termodinamico (richiesta ai fini della detrazione ai sensi dell’art. 8 del DM 19 febbraio 2007) è applicabile la normativa vigente prevista per i collettori solari (EN 12975). Nel caso in cui il sistema termodinamico sia utilizzato anche per la produzione di energia elettrica e termica, l’intervento è agevolabile per la sola parte relativa agli usi termici, sussistendo le altre condizioni di legge. La  quota di spesa detraibile può essere individuate in misura percentuale in base al rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto.

Qualora la normativa europea non sia applicabile (EN 12975), nelle more dell‘emanazione di una specifica normativa, in luogo della certificazione di qualità può essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall’ENEA (Risoluzione 7.02.2011 n.12).

Non beneficia, invece, della detrazione l’installazione di un impianto di "solar cooling" ossia l’impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari (Risoluzione 14.07.2008, n. 299).

 

Tipologia di spese ammesse alla detrazione

Per gli interventi riguardanti i pannelli solari per la produzione di acqua calda, la detrazione spetta per le spese sostenute per: - la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;

- le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.

Sono in ogni caso comprese tra le spese in questione anche quelle:

- relative alle prestazioni professionali, incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;

- sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento.

 

Impianti di climatizzazione invernale (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 4)

Art. 1 comma 347, della legge n. 296 del 2006

 

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all’art. 1 comma 347, della legge n. 296 del 2006, la detrazione spetta nel limite di euro 30.000 Gli interventi agevolabili consistono:

- nella sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua;

- dal 1° gennaio 2008, nella sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, nonché impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato (Risoluzione 01.12.2008 n. 458);

- dal 1° gennaio 2012, nella sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (art. 4. comma 4 del DL n. 201 del 2011).

Tra gli interventi agevolabili rientra anche l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari, effettuati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale dei suddetti impianti (Circolare 06.05.2016 n. 18, risposta 3.1). Se non è sostituita la caldaia gli interventi rientrano tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR .

Sono, inoltre agevolabili, purché rispondenti alle caratteristiche tecniche previste, gli interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore e quelli finalizzati alla trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore mentre è esclusa la trasformazione dell‘impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo (Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 3.4).

Non sono agevolabili né le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia, tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell‘edificio di cui al comma 344, qualora rispettino l‘indice di prestazione energetica ivi previsto (Circolare 31.05.2007, n. 36, risposta 3.4).

La fruizione della detrazione è limitata ai soli casi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e non anche a quelli di integrazione degli stessi (Risoluzione 1.12.2008, n. 458).

 

Tipologia di spese ammesse alla detrazione

Per gli interventi riguardanti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale la detrazione spetta per:

- lo smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;

- la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;

- le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Negli interventi ammessi alla detrazione sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

Sono in ogni caso comprese tra le spese in questione anche quelle:

- relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;

- sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell‘intervento.

 

Schermature solari (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 5)

Art. 14, comma 2, lett. b) del DL n. 63 del 2013

 

La detrazione spetta nell’importo massimo di euro 60.000.

Sono agevolabili le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 per l‘acquisto e la posa in opera delle schermature solari cui all‘allegato M al DLGS n. 311 del 2006

Da quanto pubblicato nel sito dell’ENEA, in relazione ai requisiti tecnici specifici delle schermature solari ammesse al beneficio:

- è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’Allegato M al DLGS n. 311 del 2006;

- le schermature solari devono possedere una marcatura CE, se prevista;

- le schermature solari devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

 

Tipologia di spese ammesse alla detrazione

Per gli interventi riguardanti le schermature solari la detrazione spetta per le spese sostenute per:

- la fornitura e posa in opera delle varie tipologie di schermature;

- le opere anche murarie eventualmente necessarie per la posa in opera.

Sono in ogni caso comprese tra le spese detraibili anche quelle relative alle prestazioni professionali che si rendessero necessarie.

 

Impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 6)

Art. 14, comma 2-bis), del DL n. 63 del 2013

 

La detrazione spetta nel limite massimo di euro 30.000.

Sono agevolabili le spese sostenute a decorrere dal 2015 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis), del DL n. 63 del 2013 ).

Di seguito si riporta quanto pubblicato nel sito dell’ENEA, in relazione ai requisiti tecnici specifici dell’intervento:

- l’intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, sugli edifici esistenti.

- dalla definizione di "impianto termico" contenuta nel DLGS n. 192 del 2005 e s.m.i., il generatore di calore deve appartenere a una delle seguenti categorie:

 

Tipologia

Norma di rif.

Caldaie a biomassa < 500 kW UNI EN 303-5
Caldaie a biomassa £ 500 kW  
Caldaie domestiche a biomassa, che riscaldano anche il locale di installazione < 50 kW UNI EN 12809
Stufe a combustibile solido UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet< 50 kW UNI EN 14785
Termo cucine UNI EN 12815
Inserti a combustibile solido UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi UNI EN 15250
Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento UNI EN 15270

 

L’impianto deve inoltre possedere i seguenti requisiti:

- un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85 per cento (in base al punto 1 dell’All. 2 del DLGS 28/2011);

- il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’art. 290, comma 4, del DLGS 152 del 2006, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni di tale decreto, che si segnala deve essere ancora emanato (dal 29.3.2012, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del DLGS 28/2011);

- il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;

- conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (dal 29.3.2012, in base al punto 2 dell’Allegato 2 del DLGS 28/2012).

 

Tipologia di spese ammesse alla detrazione

Per gli interventi riguardanti impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, la detrazione spetta per le spese sostenute per:

- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;

- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;

- le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti preesistenti con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

Sono in ogni caso comprese tra le spese detraibili anche quelle:

- relative alle prestazioni professionali che si rendessero necessarie;

- sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell‘intervento.

 

Dispositivi multimediali (Righi E61 - E62 col. 1 cod. 7)

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 88

 

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 per l‘acquisto, l‘installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, spetta una detrazione pari al 65 per cento delle spese stesse.

 

Interventi e spese agevolabili

La detrazione spetta per l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali dotati di specifiche caratteristiche.

Tali dispositivi devono, in particolare:

- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;

- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;

- consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Sono, quindi, agevolabili la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di "building automation" degli impianti termici degli edifici.

Non si ritengono ricomprese tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.

 

Limiti di detrazione

La detrazione è stata introdotta richiamando le disposizioni relative agli interventi riqualificazione energetica senza, tuttavia, indicare un importo massimo di detrazione spettante. Si ritiene, dunque, che la detrazione spetti nella misura del 65 per cento dell’intero importo della spesa sostenuta.

L’installazione dei dispositivi multimediali, se è effettuata in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile (ad esempio, contestualmente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza ovvero all‘installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda), è da ritenersi connessa a tale intervento e la relativa spesa concorre al limite massimo di detrazione per esso spettante.

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta anche nell’ipotesi in cui l‘acquisto, l‘installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati  successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica (Circolare 18.05.16 n. 20/E).

 

Adempimenti

Per fruire della detrazione in commento è necessario: compilare ed inviare a ENEA:

- l’Allegato E: sia in caso di semplice installazione, non connessa con la sostituzione del generatore di calore o con l’installazione di pannelli solari che nel caso di installazione connessa con la sostituzione del generatore di calore (comma 347 della legge finanziaria 2007);

- l’ Allegato F: in caso di installazione connessa con l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della legge finanziaria 2007).

 

Schema riassuntivo risparmio energetico

 

Tipologia di interventi ammessi alla detrazione

IMPORTO MASSIMO SPESA DETRAIBILE

Importo massimo della detrazione

Misura detrazione 55% fino al 5.06.2013 Misura

detrazione 65% dal 6.06.2013

Riqualificazione energetica di edifici esistenti per conseguire un risparmio di fabbisogno di energia primaria

Art. 1 comma 344 L 296 del 2006

€ 181.818,18 € 153.846,15 € 100.000
Cappotti, finestre, tetti e pavimenti con bassa trasmissione termica

 Art. 1 comma 345 L 296 del 2006

€ 109.090,91 € 92.307,69 € 60.000
Installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda Art. 1 comma 346 L 296 del 2006 € 109.090,91 € 92.307,69 € 60.000
Sostituzione di impianti di riscaldamento con uno dotato di caldaia a condensazione

 Art. 1 comma 347 L 296 del 2006

€ 54.545,45 € 46.153,85 € 30.000
Acquisto e posa in opera schermature solari (*)

Art. 14 comma 2 lett. b DL 63 del 2013

  € 92.307,69 € 60.000
Acquisto e posa in opera impianti climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (*)

Art. 14 comma 2-bis DL 63 del 2013

  € 46 .153,85 € 30.000
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto (**)

Art. 1, comma 88 L n. 208 del 2015

  65% della spesa sostenuta
(*)In vigore dall’1.01.2015 (**)In vigore dall’ 1.01.2016

 

Limite di detrazione

L‘importo massimo di detrazione spettante, si riferisce ai singoli interventi agevolabili e rappresenta il limite massimo del risparmio d‘imposta ottenibile mediante la detrazione. Tale importo deve intendersi riferito all‘unità immobiliare oggetto dell‘intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell‘immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell‘onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

Qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili nell‘ambito della riqualificazione energetica dell‘edificio (comma 344) o nell‘ambito degli interventi sulle strutture opache verticali (comma 345)- il contribuente potrà applicare una sola agevolazione e dovrà indicare nella scheda informativa prevista dall‘allegato E a quale comma della legge 296 del 2006 intende fare riferimento (Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 6).

Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili, sempreché cumulabili ai sensi dei chiarimenti forniti, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, ad esempio, se sono stati installati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, ed è stato sostituito l‘impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è prevista nella misura di 30.000 euro, sarà possibile fruire della detrazione massima di 90.000 euro (Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 6).

La scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni.

Con riferimento agli interventi sulle parti comuni degli edifici, l’ammontare massimo di detrazione, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 della legge n. 296 del 2006, in cui l’intervento di riqualificazione energetica si riferisce all’intero edificio e non a "parti" di edificio.

Ai sensi del secondo periodo dell’art. 2, comma 3, del decreto 19 febbraio 2007, nel caso in cui l’intervento di risparmio energetico si protragga per più periodi d’imposta, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

È ammessa l’autonoma configurabilità dell’intervento a condizione che la stessa sia dimostrata con elementi riscontrabili in via di fatto oltre che con l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, ad esempio SCIA, eventuale collaudo, dichiarazione di fine lavori (interrogazione parlamentare 1° dicembre 2010, n. 5-03909).

 

Adempimenti

Ai fini della detrazione è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dall’art. 4 del DM del 2007 che ricalca quanto previsto dal DM n. 41 del 1998 in relazione alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Tuttavia, come riportato nella relazione di accompagnamento al decreto, al fine di massimizzare la fruizione della detrazione in considerazione delle finalità delle disposizioni agevolative, sono stati ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale e documentale ponendo, invece, l‘accento sull‘attestato di qualificazione/certificazione energetica. Per tali interventi, infatti, non è stato previsto alcun adempimento preventivo quale, ad esempio la comunicazione preventiva di inizio lavori da inviare al Centro operativo di Pescara (Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 4) previsto per i lavori di recupero del patrimonio edilizio per i quali tale obbligo è stato vigente fino al 2010.

Non è altresì previsto l’invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, adempimento che naturalmente resta necessario in funzione dell‘osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

 

Asseverazione da parte di un tecnico abilitato

Ai fini delle detrazioni, i contribuenti devono acquisire e conservare l’asseverazione con il quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi. Ai sensi dell’art. 1, comma 6, del DM del 2007, per tecnici abilitati si intendono i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.

Dall’11.10.2009, inoltre, è prevista la possibilità di sostituire l’asseverazione redatta dal tecnico abilitato con quella resa dal Direttore dei Lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (DM del 2007).

In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio, l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste.

L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori nei seguenti casi: sostituzione di finestre e infissi; caldaia a condensazione con potenza minore di 100 KW; per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi, per l’installazione di schermature solari e dei sistemi di dispositivi multimediali.

 

Attestato di prestazione energetica

Successivamente all’esecuzione degli interventi, il contribuente deve richiedere ad un tecnico abilitato l’attestato di certificazione energetica dell’edificio se introdotto dalle norme locali, oppure, in assenza di dette procedure, un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al DM del 19 febbraio 2007. L’attestato è finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica propria dell’edificio.

Dal 6 giugno 2013 è entrato in vigore il DL n. 63 del 2013, in materia di prestazione energetica nell’edilizia, che ha soppresso l’attestato di certificazione energetica (ACE) introducendo contestualmente, in sua sostituzione, l’attestato di prestazione energetica (APE).

L’APE deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e deve essere conservato dal contribuente. I dati dell’attestato di prestazione energetica sono riportati nell’Allegato A inviato telematicamente all’ENEA.

L’attestato di prestazione energetica non è richiesto:

- dall’1.01.2008 (comma. 24, lett. c), art. 1 della L n. 244 del 2007) per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda inoltre per tali interventi non è più richiesto l’allegato E firmato dal tecnico abilitato ma solo l’allegato F a firma del richiedente; l’esonero dalla redazione dell’attestato di qualificazione/certificazione energetica non è suscettibile di una applicazione retroattiva (Circolare 19.02.2008 n. 12, risposta 1.3);

- dal 15.08.2009, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (comma 1, art. 31 L. n. 99 del 2009);

- per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari;

- per l’installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

- per l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali.

 

Scheda informativa relativa agli interventi realizzati (Allegato E/F)

Deve essere compilata la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o nell’allegato F del Decreto attuativo.

La scheda deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;

- i dati identificativi dell’edificio;

- la tipologia dell’intervento eseguito;

- il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;

- il costo dell’intervento al netto delle spese professionali;

- l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione;

- il costo delle spese professionali.

 

Invio della documentazione all’ENEA

I soggetti interessati alla detrazione devono trasmettere all’ENEA:

- le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica attraverso l’allegato "A";

- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (Allegato E/F).

L’invio della documentazione deve essere effettuato:

- in via telematica, attraverso il sito Internet www.acs.enea.it (ottenendo ricevuta);

- a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, all’ENEA, Dipartimento ambiente,

cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), esclusivamente qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA.

La documentazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori. A tal fine:

- i lavori si intendono terminati alla data del collaudo ovvero dell’attestazione della funzionalità dell’impianto. Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida un’autocertificazione del contribuente (Circolare 23.04.2010 n. 21 risposta 3.1);

- per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta e relativi al medesimo intervento, la trasmissione all‘ENEA della documentazione deve essere effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non necessariamente deve coincidere con il termine entro il quale sono sostenute le spese per godere della detrazione;

- per i lavori conclusi nell’anno, con spese sostenute anche nell’anno successivo, la scheda informativa deve essere inviata all’ENEA nei 90 giorni successivi alla fine dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell’invio; in caso di ulteriori spese, relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all‘invio della scheda informativa all‘ENEA, il contribuente potrà integrare la scheda originariamente trasmessa all‘ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Quindi, ad esempio, per lavori conclusi nel 2016 per i quali i 90 giorni dalla fine lavori scadevano il 31.12.2016 con spese sostenute da una persona fisica nel 2016 e anche nel 2017, la scheda inviata entro il 31.12.2016 contiene le spese sostenute fino a quel momento mentre la successiva scheda di integrazione, che potrà essere inviata entro il 30.09.2017, deve contenere anche gli importi pagati nel 2017. La scheda inviata entro il 31.12.2016 deve ritenersi compilata correttamente anche se sono state incluse le spese da sostenere nel 2017, fermo restando che ai fini della detrazione devono essere fatte valere solo le spese sostenute nel 2016.

L’ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la documentazione inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma, che deve essere conservata per fruire della detrazione. Alla documentazione da inviare all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori si applica l’istituto della "remissione in bonis" in caso di omesso invio. Tale istituto consente di non perdere il diritto alla detrazione, sempreché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza, se il contribuente:

- invia la comunicazione, ovvero esegue l’adempimento richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. L’espressione "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione" deve intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento omesso;

- versi contestualmente euro 258 (non compensabili) pari alla sanzione minima prevista.

(Circolare 09.05.2013 n. 13/E).

Nel caso in cui dopo l’invio all’ENEA ci si accorga di errori materiali commessi in fase di compilazione della scheda informativa (all. E/F) o qualora siano stati indicati importi di spesa diversi da quelli precedentemente comunicati, è possibile rettificare i dati anche oltre il termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori - ma non oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione - mediante l’invio telematico di una nuova scheda che annulla e sostituisce la precedente.

Non è necessario rettificare la scheda inviata qualora:

- sia stato indicato un soggetto diverso da quello che risulta intestatario delle fatture e dei bonifici relativi alle spese agevolate;

- non sia stato indicato che più soggetti possono beneficiare della detrazione in esame.

In tali casi, infatti, è sufficiente che il contribuente dimostri di essere in possesso dei documenti (fatture e bonifici) che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto. Se la scheda contenente gli errori è stata inviata:

- nel 2016, la rettifica deve essere inviata prima della presentazione della dichiarazione dei redditi 2017;

- dal 2009 al 2015, non è più possibile inviare la scheda rettificativa;

- per il 2008, poiché non era possibile rettificare telematicamente il contenuto delle schede informative inviate all’ENEA e, pertanto, il contribuente, può continuare ad usufruire della detrazione se da tutti gli altri documenti necessari in suo possesso si evince la correttezza di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi (Circolare n. 20 del 13.05.2011).

Nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l’invio della scheda informativa all’ENEA, la detrazione non spetta. L’invio della scheda all’ENEA può essere ripetuto fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori e oltre i novanta giorni nei termini previsti per la "remissione in bonis" (Circolare 09.05.2013, n. 13, risposta 2.2).

Nell’ipotesi in cui la scheda informativa sia stata correttamente compilata, ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all’invio, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all’ENEA.

 

RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI

 

Rif.Norm.

Tipologia di intervento

Asseverai.

tecnico

abilitato

Attestato qualificai Energetica (All. A)

Certificato del produttore

All. E

All. F

Co. 344

Legge

296/2006

Riqualificazione globale edifici esistenti (dal 2008) SI (**) SI --- SI ---
Co. 345

Legge

296/2006

Cappotti

(interventi su strutture opache verticali e orizzontali)

(dal 2008)

SI (**) SI --- SI ---
Sostituzione serramenti e infissi 2008 SI (*) NO SI (*) --- SI
Sostituzione serramenti e infissi 2009 SI (*)(**) NO SI (*)

La certificazione non deve essere corredata dalla certificazione dei singoli componenti per i lavori terminati dal 11.10.2009

--- SI
Sostituzione serramenti e infissi dal 2010 SI (*)(**) NO

(Se su singole unità imm.)

SI (*) NO

(Se su singole unità imm.)

SI
SI

(Se su parti condominiali)

SI

(Se su parti condominiali)

NO
Co. 346

Legge

296/2006

Pannelli produzione acqua calda (dal 2008) SI (**) NO NO --- SI
Pannelli solari per produzione acqua calda in autocostruzione (2008) SI Necessaria certificazione di qualità del vetro solare secondo le norme UNI vigenti, rilasciate da un laboratorio accreditato e attestato partecipazione corso di formazione da parte del contribuente NO SI
Pannelli solari per produzione acqua calda in autocostruzione (dal 2009) SI(**) Attestato partecipazione corso di formazione da parte del contribuente NO SI
Co. 347

Legge

296/2006

Sost. Impianti climatizzazione invernale con caldaia a condensazione anche di altro tipo (2008) Fino a 100kw SI (*) SI SI (*) SI ---
Oltre 100 kw SI SI NO SI ---
Sost. Impianti climatizzazione invernale con caldaia a condensazione anche di altro tipo

(dal 2009)

Fino a 100kw SI (*)(**) SI

per lavori terminati entro 15/08/09

SI (*) SI ---
Oltre 100 kw SI (**) SI

per lavori terminati entro 15/08/09

NO SI ---
Art. 14 comma 2- bis DL 63/2013 Generatori di calore a biomassa (dal 2015) SI (*)(**)     SI  
Art. 14 comma 2 lett. b) DL

63/2013

Schermature solari (dal 2015) SI (*)   SI (*)   SI
Art. 1 co. 88 L 208/2015 Dispositivi multimediali per il controllo da remoto (dal 2016) SI(*)   SI(*) SI(***) SI(***)

---

(*) l’asseverazione del tecnico abilitato e la certificazione del produttore/costruttore sono alternative tra loro

(**) per i lavori terminati a partire dal 11 ottobre 2009 l’asseverazione può essere sostituita dall’asseverazione resa dal direttore dei lavori

(***) Gli allegati E/F sono alternativi e la scelta dipende dalle modalità di esecuzione dei lavori

Pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale

I soggetti che non sono titolari di reddito d‘impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del bonifico (art. 4 del DM del 2007).

L’obbligo di pagamento mediante bonifico non è previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, il cui reddito è determinato in base al principio di competenza, in quanto il momento dell‘effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza.

Analogamente a quanto previsto per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, sui pagamenti effettuati per lavori di riqualificazione energetica le banche o Poste italiane spa operano la ritenuta d’acconto dell’8 per cento a carico del beneficiario del pagamento. Per agevolare l’applicazione della ritenuta sono stati quindi predisposti bonifici a ciò dedicati.

Dal bonifico deve risultare:

- la causale del versamento dalla quale risulti che il pagamento è effettuato per lavori di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione.- Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti.

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);

- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.11), così come è ugualmente valido il bonifico effettuato "on line" (Risoluzione 07.08.2008 n. 353).

La detrazione è ammessa anche se l‘onere è sostenuto mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento, operatore diverso dalle banche, autorizzato - in base alle disposizioni di cui al DLGS n. 11 del 2010 e DLGS n. 385 del 1993 (TUB) - a prestare servizi di pagamento tramite l‘esecuzione di bonifici. Il riconoscimento delle detrazioni fiscali richiede inoltre l‘adesione dell‘Istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l‘utilizzo della procedura TRIF, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell‘applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all‘Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (Risoluzione 20.01.2017, n. 9).

Qualora, per errore sia stato utilizzato un bonifico diverso da quello "dedicato", o non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito (Circolare 18.11.2016 n. 43).

Resta fermo che in sede di controllo l’Amministrazione verificherà se il comportamento risulta posto in essere al fine di eludere il rispetto della normativa relativa all’applicazione della ritenuta. Il contribuente potrà fruire della detrazione anche nel caso in cui il pagamento delle spese sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento a condizione che: i) questa paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta ii) il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. In questo caso l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte dalla finanziaria al fornitore della prestazione (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.4).

Ai fini del riconoscimento della detrazione non è richiesta l‘effettuazione del pagamento mediante bonifico per le spese relative agli oneri di urbanizzazione, all‘imposta di bollo, ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, per la tassa per l‘occupazione del suolo pubblico (TOSAP) trattandosi di versamenti da effettuare con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni (Risoluzione 18.08.2009 n. 229).

Il contribuente che intenda pagare queste spese mediante bonifico, non deve indicare il riferimento agli interventi edilizi ed ai relativi provvedimenti legislativi per evitare l’applicazione (in questo caso non dovuta) della ritenuta nei confronti del Comune (Risoluzione 4.01.2011 n. 3).

 

Indicazione dei dati nella dichiarazione dei redditi e conservazione della documentazione

Il contribuente è tenuto ad indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell‘immobile e, nel caso di lavori effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o di locazione (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 1.1).

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente deve conservare la documentazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione (Circolare 01.6.1999 n. 122, risposta 4.6).

 

Intestazione dei documenti di spesa.

I soggetti che possono fruire della detrazione sono indicati nella scheda informativa da trasmettere all’ENEA.

Qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico o della fattura, il soggetto che ha sostenuto la spesa può beneficiare della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 11.1; Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 3.1).

Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1 e circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.1).

Si rinvia allo schema esemplificativo delle possibili situazioni che potrebbero verificarsi, riportato nel capitolo relativo alla detrazione per interventi di recupero edilizio

 

Trasferimento dell’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi

La variazione del possesso dell’immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare poiché, in assenza di precise indicazioni rinvenibili nel decreto, occorre rinviare alla prassi e alla normativa relativa alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 7).

Le rate residue di detrazione non si trasferiscono all’acquirente nell’ipotesi in cui la detrazione sia fruita dal detentore dell’immobile (ad esempio, l‘inquilino o il comodatario) il quale continua ad avere diritto al benefico anche se la detenzione dell’immobile viene meno (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 4).

Per determinare chi possa fruire della quota di detr azione relativa ad un anno, occorre individuare ilsoggetto che possiede l’immobile al 31 dicembre di quell’anno (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.14; Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 1.8).

Vendita dell’immobile

In assenza di diversa indicazione nell’atto di trasferimento dell’immobile oggetto di riqualificazione energetica, le quote residue di detrazione competono all’acquirente. Tale criterio trova applicazione in tutte le ipotesi di cessione dell’immobile e, quindi, anche in caso di donazione nonché di permuta.

Se nel rogito non risulta la volontà di mantenere in capo al venditore la detrazione residua, tale volontà può essere formalizzata successivamente in una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dà atto che l‘accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell‘accordo successivamente formalizzato.

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia esso costituito a titolo oneroso o gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario.

Inoltre, qualora sia ceduta solo di una quota dell’immobile, l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore, tranne nel caso in cui per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventi proprietaria esclusiva dell’immobile.

 

Trasferimento dell’immobile mortis causa

In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, analogamente a quanto chiarito per le detrazione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

 

Cumulabilità con altre agevolazioni

Ai sensi dell’art. 10 del DM 19 febbraio 2007, la detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi. Gli interventi ammessi alla detrazione per risparmio energetico in molti casi coincidono con quelli per i quali è prevista la detrazione per le spese relative agli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis) del TUIR; in base a quanto stabilito dal decreto citato, non è possibile per lo stesso intervento fruire di entrambe le detrazioni (Circolare 31.05.2007 n. 36 e Risoluzione 5.07.2007 n. 152).

La non cumulabilità disposta dall’art. 10, comma 1, del DM 19 febbraio 2007 è riferibile anche alla detrazione del 19 per cento prevista dall’art. 15, comma 1, lett. g) del TUIR per le spese relative alla manutenzione e al restauro dei beni vincolati, diversamente da quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Il comma 3 dell’art. 6 del DLGS n. 115 del 2008, prevede, inoltre, che "a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi ....".

In base a tale norma, pertanto, dal 1° gennaio 2009, il contribuente doveva scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali (Risoluzione 26.01.2010 n. 3) e, se si fosse avvalso della detrazione, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione integrativa a sfavore nel momento in cui avesse ricevuto i contributi da enti locali o da organismi comunitari (Circolare 23.04.2010 n. 21 risposta 3.3).

A seguito della abrogazione del menzionato art. 6, comma 3, del DLGS n. 115 del 2008, disposta, a decorrere dal 3 gennaio 2013, dall’art. 28, comma 5, del DLGS n. 28 del 2011, e dalla lettura combinata del citato art. 28, comma 5, e del relativo decreto attuativo del 28 dicembre 2012, la detrazione per risparmio energetico risulta compatibile con gli incentivi disposti a livello comunitario nonché a livello locale da regioni, province e comuni.

In ogni caso, resta fermo che la cumulabilità è ammessa solamente qualora la normativa disciplinante l’incentivo locale non preveda espressamente l’incumulabilità dello stesso con detrazioni o agevolazioni fiscali attribuite per le medesime finalità e in relazione alla quota di spesa eccedente quanto già agevolato in forza dell’incentivo locale, regionale o comunitario.

La detrazione per risparmio energetico non è cumulabile con gli incentivi erogati per l’installazione di impianti fotovoltaici (c.d. "tariffe incentivanti", attualmente non più previste).

 

La rateizzazione del beneficio

La norma in origine prevedeva che la detrazione spettante dovesse essere ripartita in tre quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d‘imposta successivi.

Conseguentemente coloro che avevano sostenuto spese nel 2007 avevano esaurito la detraibilità delle stesse nell’anno d’imposta 2009.

Successive norme, nel prorogare il beneficio, hanno anche modificato le modalità di rateizzazione dello stesso. In particolare, per le spese sostenute:

- nel 2008 la detrazione poteva essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10 (L n. 244 del 2007); la possibilità di rateizzare la detrazione per un periodo superiore al triennio ha avuto efficacia a far data dal 1° gennaio 2008 e non è stata suscettibile di una applicazione retroattiva (Circolare 19.02.2008 n. 12, risposta 1.2);

- nel 2009 e nel 2010 la detrazione doveva essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo (art. 29, comma 6, DL n. 185 del 2008 convertito dalla Legge n. del 2009);

- dal 2011 in poi la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo (art. 1, comma 48, L n. 220 del 2010).

Per le persone fisiche non imprenditori la spesa può essere portata in detrazione nel periodo d’imposta in cui è stata sostenuta, anche se riferita ad un intervento che prosegue in più periodi d’imposta e indipendentemente dal periodo nel quale gli interventi si sono conclusi; ne consegue che le spese, anche se riferite al medesimo intervento, devono essere rateizzate in base alla normativa vigente nell’anno di sostenimento dell’onere (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 3.3)

Riepilogando:

 

SPESA

SOSTENUTA NEL

NUMERO RATE

NEL 730/2017

2007 3 Non possono esserci rate da detrarre
2008 da 3 a 10 Può essere detratta la rata 9 se era stata scelta la rateizzazione in 8, 9 o 10 rate. Possono essere detratte le rate da 1 a 6 se il contribuente dal 2009 al 2016 ha acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, e se ha rideterminato o intende rideterminare il numero delle rate scelte da che ha sostenuto la spesa
2009 5 Non possono esserci rate da detrarre
2010 5
Dal 2011 10 Può essere detratta la rata in relazione all’anno in cui la spesa è stata sostenuta

 

Rideterminazione delle rate:

Per i contribuenti che dall’anno 2009 al 2016 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel 2008, è possibile rideterminare il numero di rate scelto in origine da chi aveva sostenuto la spesa.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Per tutte le tipologie di spesa - Ricevuta informatica o ricevuta di raccomandata comprovante l’invio all’ENEA della certificazione/qualificazione energetica e della scheda informativa che devono essere state inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori; per le scadenze anteriori al 30/04/08, ovvero in caso di complessità dei lavori eseguiti, l’invio può essere documentato anche dalla ricevuta di raccomandata semplice; per i lavori ultimati nel 2007 l’invio, telematico o per raccomandata, deve essere stato effettuato nei 60 giorni successivi all’ultimazione dei lavori e comunque non oltre il 29febbraio 2008.

- Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa indicata nella scheda informativa con l’indicazione del costo della manodopera per le fatture emesse fino al 13 maggio 2011

- Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma

- Documentazione relativa alle spese il cui pagamento può non essere eseguito con bonifico (ritenute d’acconto sui compensi ai professionisti, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni ecc.).

- Autocertificazione del contribuente che dichiari di non fruire di eventuali altri contributi riferiti agli stessi lavori.

- Copia comunicazione della prosecuzione lavori (se dovuta).

- Sulla base di quanto previsto dal DM 6 agosto 2009 in vigore dal 26 settembre 2009, l’asseverazione può essere:

-- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità del progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi del co.2, art. 8 del D.Lgs. 192/2005);

-- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi del co.1, art. 28 della L. 10/1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

- Copia della dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori se la spesa è sostenuta dall’affittuario o dal comodatario.

- Atto di cessione dell’immobile nell’ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente.

- Autocertificazione del contribuente, per ogni anno in cui fa valere una rata, che attesta la disponibilità del bene e la sua detenzione materiale e diretta, se pervenuto per successione.

- Per le spese sulle parti comuni: dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione.

- Se i lavori non sono ultimati Autocertificazione redatta dal contribuente attestante che i lavori non sono conclusi e la tipologia di intervento in corso di realizzazione

 

Riqualificazione

energetica

Copia asseverazione del tecnico abilitato.

Copia della certificazione o qualificazione energetica.

Copia scheda informativa (all. E).

Interventi sull’ involucro Copia asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi che attesti il rispetto dei requisiti richiesti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto; le certificazioni dei singoli componenti non sono più richieste dall’11/10/2009.

Copia della certificazione o qualificazione energetica (non richiesta in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi per i lavori effettuati a partire dal 2008).

Copia scheda informativa allegato E; copia scheda informatica allegato F in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi per i lavori dal 2008.

Pannelli solari Copia asseverazione del tecnico abilitato oppure, se realizzati in autocostruzione può essere prodotta certificazione di qualità del vetro solare rilasciata da un laboratorio certificato (non più richiesta dall’11/10/2009) e attestato di partecipazione a un corso di formazione.

Copia della certificazione o qualificazione energetica per i lavori del 2007.

Copia scheda informativa (allegato E lavori 2007 e allegato F lavori dal 2008).

Impianti di

climatizzazione

invernale

Copia asseverazione del tecnico abilitato; per impianti di potenza non superiore a 100 kW è sufficiente la certificazione del produttore.

Copia della certificazione o qualificazione energetica. A partire dal 15 agosto 2009, per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, viene meno l’obbligo dell’acquisizione dell’attestato di certificazione energetica (art. 31 L. 99/2009).

Copia scheda informativa (allegato E).

Schermature solari Copia asseverazione del tecnico abilitato o in alternativa certificato del produttore

Copia scheda informativa allegato F

Generatori di calore a biomassa Copia asseverazione del tecnico abilitato

Copia scheda informativa allegato E

Dispositivi

multimediali

Asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti oppure la certificazione del produttore del dispositivo che attesti il rispetto dei medesimi requisiti

schede tecniche;

originale dell’Allegato E o Finviato all’ENEA, firmato (dal tecnico e/o dal cliente);

fatture relative alle spese sostenute

Bonifici bancari o postali relativi al pagamento delle fatture

Documentazione relativa alle spese il cui pagamento può non essere eseguito con bonifico bancario (le ritenute d’acconto sui compensi corrisposti ai professionisti, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori)

ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

 

Detrazioni per canoni di locazione relativi ad alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71)

Art. 16 del TUIR

 

Ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo.

In particolare la detrazione riguarda i contratti:

- 1) a canone libero;

- 2) a canone convenzionale;

- 3) stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;

- 4) per inquilini di alloggi sociali;

- 5) stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.

Le detrazioni non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole Se nel corso dell‘anno si verificano più situazioni, il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni ma il numero complessivo di giorni indicato non può essere superiore a 365.

La detrazione per i canoni di locazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale..

L‘art. 16 del TUIR specifica che l‘abitazione principale è quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita nell’ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nelle predetta imposta (DM del 2008).

In caso di contratto di locazione stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest’ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d’imposta per l’intero importo, atteso che al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal citato DM del 2008 (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 9.4).

L’incapienza è riconosciuta in relazione a tutte le tipologie di contratto definite dai commi 01, 1, 1- bis e 1-ter dell’art. 16 del TUIR (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 10.1).

La detrazione è compatibile con la deduzione di cui all’art. 10, comma 3-bis del TUIR per l‘abitazione principale (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 7.1).

La detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 10.2) e più in generale con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dell‘effettivo carico del canone.

 

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71, cod. 1 )

Art 16, comma 01, TUIR

 

Ai soggetti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

- euro 300 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;

- euro 150 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41.

La detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della legge n. 431 del 1998, ma anche se è stato stipulato ai sensi di precedenti normative ed automaticamente prorogato per gli anni successivi (Risoluzione 16.05.2008 n. 200).

La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento ciascuno in relazione al loro reddito).

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Detrazione per inquilini di alloggi - adibiti ad abitazione principale Contratto di locazione registrato

Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale

 

Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale (Rigo E71, cod. 2)

Art. 16, comma 1, del TUIR

 

Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 431 del 1998, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

- euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;

- euro 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

Trattasi di contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni dei conduttori, solitamente della durata di tre anni rinnovabili per altri due, nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all’ubicazione.

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 6.1.2, Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 2.3.2 e Circolare 07.06.2002 n. 48, risposta 1.6).

La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale (Circolare 29.12.1999 n. 247, risposta 1.2)

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Detrazione per inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale Contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3 della Legge n. 431/98

Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale

 

Detrazione per canoni di locazione spettanti ai giovani per abitazione principale (Rigo E71, cod. 3)

Art 16, comma 1 ter), del TUIR

 

Ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, di euro 991,60.

La detrazione spetta solo se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non è superiore a euro 15.493,71.

La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 9.1).

Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione. Se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche nei due anni successivi.

Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Così ad esempio se il giovane ha compiuto 30 anni nel corso del 2016, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, solo per tale periodo d’imposta. (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 9.2).

Per usufruire della detrazione è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge.

La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 9.3).

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale -Contratto di locazione registrato

-Autocertificazione nella quale il giovane attesta che l’immobile è utilizzato come abitazione principale e che la stessa è diversa da quella dei genitori o di coloro cui è affidato

 

Detrazione per locazione di alloggi sociali (Rigo E71, cod. 4)

Art. 7 del DL n. 47 del 2014- solo per gli anni 2014-2016

 

Ai conduttori che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali (ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008) adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

- di euro 900,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

- euro 450,00 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Detrazione per inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale -Contratto registrato di assegnazione in locazione dal quale si evinca che si tratta della locazione di un alloggio sociale,

in alternativa deve essere prodotta una dichiarazione dell’Ente che attesti che il contratto si riferisce ad un alloggio sociale previsto dal DM 22.04.2008. Può ritenersi valida anche una dichiarazione dell’Ente che definisca l’alloggio sociale richiamando l’art. 10, comma 3 del DL n. 47 del 2014 ovvero la legge regionale con la quale sono definiti requisiti per l‘accesso e la permanenza nell‘alloggio sociale

-Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale

 

Lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (Rigo E72)

Art. 16, comma 1-bis), del TUIR

 

Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi spetta, a determinate condizioni, una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

- euro 991,60 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;

- euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

Destinatari del beneficio sono esclusivamente i lavoratori dipendenti e, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 6.2). Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente. Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.

Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Il lavoratore, inoltre, deve essere titolare di un contratto di locazione che può essere di qualunque tipo, di unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Circolare 18.06.2001 n. 58, risposta 3.1).

Elemento caratterizzante la detrazione è il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione.

Il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri, e comunque deve essere in una diversa regione. I due requisiti (distanza pari ad almeno 100 chilometri tra i due comuni e ubicazione del comune in una regione diversa rispetto a quella di provenienza) devono essere rispettati contestualmente.

La residenza deve essere stata trasferita nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione.

La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza. In caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione deve essere divisa tra gli intestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti (qualifica di lavoratori dipendenti, distanza dal comune ove era la precedente residenza), nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito. Ad esempio, in caso di contitolarità tra 3 soggetti, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetta solo a questi ultimi, nella misura del 50 per cento ciascuno tenuto conto dei limiti previsti per i relativi redditi (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 6).

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Detrazione per canone di locazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro Contratto di locazione registrato

Contratto di lavoro dipendente, ovvero CU/2017 attestante la qualifica di lavoratore dipendente.

Autocertificazione nella quale si attesti la residenza , che l’immobile è utilizzato come abitazione principale e che risultano rispettate tutte le condizioni previste per beneficiare della detrazione

 

Detrazione per il mantenimento dei cani guida (Rigo E81)

Art. 15, comma 1-quater, del TUIR

Dall’imposta lorda si detrae nella misura forfetaria di euro 516,46 la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida, sostenuta dai non vedenti.

La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone delle quali egli risulti fiscalmente a carico.

Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è il possesso del cane guida e non è necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa (Circolare 22.12.2000 n. 238, paragrafo 1.3).

 

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia

Documenti

Detrazione per spese di mantenimento del cane guida Documentazione attestante il possesso del cane guida

Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una commissione medica pubblica. E' possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.

 

Detrazioni per l’affitto dei terreni agricoli ai giovani (Rigo E82)

Art. 16, comma 1-quinquies.1, del Tuir

 

E’ prevista una detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (requisito dell‘iscrizione alla previdenza agricola) di età inferiore ai 35 anni per il pagamento di canoni di affitto dei terreni agricoli.

La detrazione spetta nel limite di euro 80 (canone annuo euro 421,05 x 19% = euro 80) per ciascun ettaro di terreno affittato, e fino ad un importo massimo di euro 1.200 (canone annuo euro 6.318 x 19% = euro 1.200).

Qualora l’importo della detrazione per i canoni di affitto sia superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR) e spese di produzione (art. 13 del TUIR), per la quota di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta lorda è riconosciuto un credito d’imposta secondo le modalità definite nel DM 11.02.2008.

L‘agevolazione non spetta nel caso in cui il giovane imprenditore agricolo conduca un terreno preso in affitto dai genitori.

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Detrazione per canone di locazione per giovani agricoltori Contratto di locazione redatto in forma scritta.

Autocertificazione iscrizione alla gestione separata Inps ex SCAU

 

Detrazione per borsa di studio (Rigo E83, cod. 1)

DPCM 14.02.2001 n. 106

 

È detraibile l’importo della borsa di studio assegnata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie in condizioni svantaggiate, per spese d’istruzione sostenute e documentate. La detrazione spetta al genitore, per i figli minorenni, ovvero a allo stesso studente, se maggiorenne, che al momento della richiesta della borsa di studio abbia optato per la detrazione fiscale, anziché per la corresponsione diretta della somma, secondo quanto previsto dal DPCM n. 106 del 2001.

 

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia

Documenti

Detrazione per borsa di studio Documentazione attestante l’importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano

 

Donazione per "Ospedale Galliera" di Genova (Rigo E83, cod. 2)

Art.8, comma 3, Legge n. 52 del 2001

 

Trattasi di donazioni effettuate all’ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova, esclusivamente finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

La detrazione spetta nella misura del 19 per cento per l’intero importo della donazione, nel del limite del 30 per cento dell’imposta lorda dovuta.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Detrazione per donazione all’Ospedale Galliera di Genova Ricevute delle donazioni effettuate dalle quali si evinca la motivazione della donazione

 

Versamenti in acconto e riporto dell’eccedenza dalla precedente dichiarazione dei redditi (Quadro F)

 

Acconti

È necessario controllare che gli acconti versati nel 2016 dal dichiarante e dal coniuge, indicati ai punti da 121 a 127 (da 321 a 327 per il coniuge) della CU 2016, nel prospetto di liquidazione o versati direttamente dal contribuente tramite modello F24, siano correttamente riportati nella dichiarazione dei redditi. Si ricorda che gli importi indicati al rigo F1 devono essere riportati al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento (interessi moratori) e devono essere comprensivi di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d’acconto.

Dichiarazione anno precedente presentata con modello UNICO:

- gli importi degli acconti vanno rilevati dal/dai modelli F24;

- nel rigo F1, colonna 1, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4033;

- nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034;

- nel rigo F1, colonna 3, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 3843;

- nel rigo F1, colonna 5, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1840;

- nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841.

Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto:

- gli importi vanno rilevati dalla CU e/o da eventuali modelli F24:

- nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del punto 121 della CU 2017;

- nel rigo F1, colonna 2, va indicato l’importo del punto 122 della CU 2017;

- nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del punto 124 della CU 2017;

- nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del punto 126 della CU 2017;

- nel rigo F1, colonna 6, va indicato l’importo del punto 127 della CU 2017.

Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d’acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.

 

Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto:

- gli importi vanno rilevati dalla CU e/o da eventuali modelli F24.

Gli acconti del coniuge nella CU 2017 sono indicati separatamente da quelli del dichiarante e certificati nei punti 321, 322, 324, 326 e 327.

 

Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto senza sostituto:

- gli importi vanno rilevati dal modello 730-3 e/o da eventuali modelli F24.

 

Rigo F1, colonna 1

Per verificare quale importo deve essere indicato nella colonna 1 del rigo F1 occorre preliminarmente verificare se il contribuente era tenuto a versare con il modello F24 delle somme con il codice tributo 4033. Pertanto occorre verificare se il rigo 234 del 730-3/2016 sia compilato o meno.

Se il rigo 234 non è compilato, nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del rigo 94 del 730- 3/2016.

Se il rigo 234 è compilato, occorre verificare che il contribuente abbia versato quanto dovuto.

Se il contribuente ha versato per intero l’importo indicato nel rigo 234, nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del rigo 94 del 730-3/2016.

Se il contribuente ha versato di più di quanto indicato nel rigo 234, nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del rigo 94 aumentato dell’importo dei versamenti integrativi effettuati dal contribuente.

Se il contribuente ha versato di meno di quanto indicato nel rigo 234, nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del rigo 94 diminuito di quanto non versato dal contribuente.

 

Rigo F1, colonna 2

Nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034.

 

Rigo F1, colonna 3

Per verificare quale importo deve essere indicato nella colonna 3 del rigo F1 occorre preliminarmente verificare se il contribuente era tenuto a versare con il modello F24 delle somme con il codice tributo 3843. Pertanto occorre verificare se il rigo 236 del 730-3/2016 sia compilato o meno.

Se il rigo 236 non è compilato, nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del rigo 97 del 730- 3/2016.

Se il rigo 236 è compilato, occorre verificare che il contribuente abbia versato quanto dovuto.

Se il contribuente ha versato per intero l’importo indicato nel rigo 236, nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del rigo 97 del 730-3/2016.

Se il contribuente ha versato di più di quanto indicato nel rigo 236, nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del rigo 97 aumentato dell’importo dei versamenti integrativi effettuati dal contribuente.

Se il contribuente ha versato di meno di quanto indicato nel rigo 236, nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del rigo 97 diminuito di quanto non versato dal contribuente.

 

Rigo F1, colonna 5

Per verificare quale importo deve essere indicato nella colonna 5 del rigo F1 occorre preliminarmente verificare se il contribuente era tenuto a versare con il modello F24 delle somme con il codice tributo 1840. Pertanto occorre verificare se il rigo 239 del 730-3/2016 sia compilato o meno.

Se il rigo 239 non è compilato, nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del rigo 100 del 730- 3/2016.

Se il rigo 239 è compilato, occorre verificare che il contribuente abbia versato quanto dovuto.

Se il contribuente ha versato per intero l’importo indicato nel rigo 239, nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del rigo 100 del 730-3/2016.

Se il contribuente ha versato di più di quanto indicato nel rigo 239, nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del rigo 100 aumentato dell’importo dei versamenti integrativi effettuati dal contribuente.

Se il contribuente ha versato di meno di quanto indicato nel rigo 239, nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del rigo 100 diminuito di quanto non versato dal contribuente.

 

Rigo F1, colonna 6

Nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841.

Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto senza sostituto: - gli importi vanno rilevati dal modello 730-3 e/o da eventuali modelli F24.

Gli acconti del coniuge nel modello 730-3/2016 sono indicati separatamente da quelli del dichiarante e indicati nei righi: 114, 117 e 120.

I maggiori o minori versamenti vanno imputati tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei vari righi.

Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto con sostituto e rimborso erogato dall’Agenzia delle Entrate:

- gli importi vanno rilevati dal modello 730-3/2016:

- nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del rigo 94 del modello 730-3/2016;

- nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034;

- nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del rigo 97 del modello 730-3/2016;

- nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del rigo 100 del modello 730-3/;

- nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841.

Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto con sostituto e rimborso erogato dall’Agenzia delle Entrate :

- gli importi vanno rilevati dal modello 730-3/2016:

- nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del rigo 114 del modello 730-3/2016;

- nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034;

- nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del rigo 117 del modello 730-3/2016;

- nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del rigo 120 del modello 730-3/2016; nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841.

Attenzione: devono essere indicati nel rigo F1 anche gli acconti dell’IRPEF che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

 

Eccedenze Irpef risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Sezione III-A - Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (Rigo F 3)

 

Se nel rigo F3 risulta indicata una eccedenza questa può risultare:

- da precedenti dichiarazioni presentate nei termini oltre che da dichiarazioni integrative a favore presentate entro l’anno successivo;

- dalla CU 2017;

- da una comunicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativa al controllo delle dichiarazioni con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4 del Modello Unico PF 2016).

Nel primo caso è necessario controllare che l’importo indicato nella colonna 1 corrisponda:

- all’eccedenza IRPEF risultante dalla dichiarazione (presentata nei termini) relativa ai redditi 2015 oltre che quelle risultanti da dichiarazione integrativa a favore presentate entro l’anno successivo (importo di colonna 4 del rigo RX 1 del modello Unico PF);

- all’eccedenza del contributo di solidarietà per il quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione (colonna 4 del rigo RX6 del modello Unico PF);

- ad eccedenze relative a dichiarazioni di anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell’anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione.

Nel secondo caso è necessario controllare che l’importo indicato nella colonna 1 corrisponda a quanto riportato al punto 64 della CU 2017.

Nel caso invece di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato:

- se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, verificare che sia stato riportato l’importo comunicato;

- se il credito comunicato (es: 800,00) è inferiore all’importo dichiarato (es: 1.000,00), verificare che sia stato riportato l’importo inferiore (es: 800,00). Se, a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200,00, nell’esempio riportato), deve essere indicato l’intero credito dichiarato (es: 1.000,00).

Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2016 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell’IMU ma tale credito non è stato utilizzato (in tutto o in parte), nella colonna 1 del rigo in esame deve essere riportata la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del credito Irpef indicato nel rigo 191 del prospetto di liquidazione mod. 730-3/2016 per il dichiarante (rigo 211 per il coniuge) e nella colonna 2 dello stesso rigo F3 deve essere riportato l’eventuale credito Irpef utilizzato in compensazione con il mod. F24.

Le modalità di rilevazione delle eccedenze di addizionale regionale e/o comunale, della cedolare secca o dell’imposta sostitutiva da indicare nello stesso rigo sono analoghe a quelle descritte per l’Irpef.

Caso particolare: in caso di eccedenza proveniente dal modello 730, non conguagliata dal sostituto e non indicata nella CU, è necessario che il contribuente si faccia rilasciare una dichiarazione da parte del sostituto che attesti che lo stesso non ha operato il conguaglio.

 

Sezione III-B - Eccedenze risultanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l’anno successivo (Rigo F4)

 

Questa nuova sezione è stata introdotta a seguito della modifica prevista dall’art. 5 del DL n. 193 del 2016, con la quale è stato uniformato il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative sia a sfavore che a favore del contribuente. Entrambe possono essere ora presentate entro il termine previsto per l’accertamento. L’eccedenza a credito (derivante da minor debito o da maggiore credito), non già chiesta a rimborso e risultante dalle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, deve essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore.

Gli eventuali importi indicati nel rigo F4 devono quindi risultare dalla dichiarazione integrativa a favore ultrannuale, presentata nel 2016 e relativa ai periodi di imposta 2011, 2012, 2013 e 2014.

Ad esempio, con riferimento all’Irpef, per la dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2014 l’importo indicato nella colonna 1 del rigo F4 deve coincidere con l’importo di colonna 4 del rigo RX 1 del modello Unico PF 2015.

Le modalità di rilevazione delle eccedenze di addizionale regionale e/o comunale, della cedolare secca o dell’imposta sostitutiva da indicare nello stesso rigo sono analoghe a quelle descritte per l’Irpef.

Se nel corso del 2016 sono state presentate più dichiarazioni integrative a favore dovranno essere compilati distinti righi per ciascun periodo d’imposta.

L’eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione integrativa concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dal modello 730/2017 - redditi 2016.

 

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia

Documento

Acconti CU 2017

730 2016 (dipendenti senza sostituto d’imposta)

Mod. F24

Eccedenze derivanti dalle precedenti dichiarazioni Precedenti dichiarazioni presentate nei termini e dichiarazioni integrative a favore presentate entro il quarto anno successivo oltre che le relative ricevute di trasmissione telematica

CU 2017 o dichiarazione del sostituto che attesti di non aver effettuato il conguaglio

Comunicazione dell’Agenzia delle entrate

Mod. F24 in caso di compensazioni

 

Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (Rigo G1)

Art. 7, commi 1 e 2, legge n. 448 del 1998

 

Aspetti generali

L’agevolazione sotto forma di credito d’imposta, spetta ai contribuenti che fra il 01.01.2016 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi abbiano acquistato un immobile, usufruendo delle agevolazioni "prima casa" entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con le medesime agevolazioni.

In base all’art. 1, comma 55, della Legge n. 208 del 2015, è possibile beneficiare del credito d’imposta in commento anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto.

Per avvalersi del credito d’imposta la vendita dell’immobile deve avvenire entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Tale nuova impostazione trova applicazione per gli atti di acquisto posti in essere dal 1° gennaio 2016 (Circolare 8.04.2016, n. 12, risposta 2.1). Per gli atti conclusi prima di tale data non può essere richiesto il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate rispetto a quelle che sarebbero state dovute in applicazione delle nuove disposizioni né può essere riconosciuto alcun credito d’imposta (Circolare 8.04.2016, n. 12, risposta 2.4).

Il contribuente può utilizzare il credito d’imposta in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per l’atto di acquisto che lo determina oppure può utilizzarlo nei seguenti modi:

- per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

- in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;

- in compensazione delle somme dovute ai sensi del DLGS n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24. In quest’ultimo caso, se il credito d’imposta è utilizzato solo in parte, la somma residua non compensata può essere indicata nell’apposito quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi per poter essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta.

In ogni caso, il credito di imposta eccedente rispetto a quanto dovuto relativamente al secondo acquisto non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa.

Se il contribuente intende utilizzare il credito d’imposta in detrazione dall’imposta di registro deve manifestare tale volontà in atto. In tal caso l’atto d’acquisto dell’immobile deve contenere l‘espressa richiesta del beneficio e riportare gli elementi necessari per la determinazione del credito. In particolare deve:

- indicare gli estremi dell‘atto di acquisto dell‘immobile sul quale era stata corrisposta l‘imposta di registro o l‘IVA in misura agevolata nonché l‘ammontare della stessa;

- nel caso in cui per l‘acquisto del suddetto immobile era stata corrisposta l’IVA ridotta in assenza della specifica agevolazione c.d. "prima casa", rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell‘acquisto medesimo. Il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d. prima casa) se dimostrano che alla data d’acquisto dell’immobile alienato erano comunque in possesso dei requisiti (Circolare 01.03.2001 n. 19, risposta 1.2).

- nell‘ipotesi in cui risulti corrisposta l’IVA sull‘immobile alienato, produrre le relative fatture;

- indicare gli estremi dell‘atto di alienazione dell‘immobile (Circolare 01.03.2001 n. 19, risposta 1.3).

Nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare del credito d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi non è necessario dichiarare in atto tale volontà (Risoluzione 11.05. 2004 n. 70).

Il credito d’imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 2).

Il credito d‘imposta è un credito personale. Esso, infatti, compete al contribuente che, al momento dell‘acquisizione agevolata dell‘immobile, ovvero entro un anno dall’acquisto, abbia alienato la casa di abitazione da lui stesso acquistata con l’aliquota agevolata prevista ai fini dell‘imposta di registro o dell’IVA. Trattandosi di un credito personale, qualora l‘immobile alienato o quello acquisito risultino in comunione, il credito d‘imposta deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la percentuale della comunione.

Il credito d‘imposta non compete a coloro che:

- abbiano alienato un immobile acquistato con l’aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione c.d. "prima casa";

- abbiano alienato un immobile pervenuto per successione o donazione;

- nell’acquisto dell’immobile non fruiscono ovvero decadono dal beneficio della aliquota agevolata;

- per il precedente acquisto, non sia stata confermata, in sede di accertamento, l‘agevolazione c.d. "prima casa" sulla base della normativa vigente alla data dell‘atto (Circolare 1.03.2001 n. 19, risposta 1.2).

L‘importo del credito d‘imposta è commisurato all‘ammontare dell‘imposta di registro o dell‘IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore alla imposta di registro o all‘IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto; il credito, pertanto, ammonta al minore degli importi dei tributi applicati. Con riferimento all‘imposta di registro relativa sia al primo che al secondo acquisto agevolato, occorre ovviamente tenere conto non solo dell‘imposta principale ma anche dell‘eventuale imposta suppletiva e complementare di maggior valore.

Per l‘IVA occorre fare riferimento all‘imposta indicata nella fattura relativa all‘acquisto dell‘immobile alienato nonché agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti. Nel caso in cui l‘immobile alienato sia stato acquisito mediante appalto, ai fini della determinazione del credito d‘imposta, deve essere considerata l‘IVA indicata in tutte le fatture emesse dall‘appaltatore per la realizzazione dell‘immobile (Circolare 01.03.2001 n. 19, risposta 1.4).

E’ stato precisato che la vendita di un garage pertinenziale acquisito con i benefici prima casa e il successivo riacquisto entro un anno dalla vendita di altro garage con agevolazioni prima casa non dà diritto al credito d’imposta (Risoluzione 01.02.2008 n. 30).

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Residuo del credito da precedente dichiarazione Modello 730-3/2016

Modello UNICO/2016

Qualora il contribuente, nell’anno in cui ha indicato il credito di cui ora si utilizza il residuo, si sia avvalso dell’assistenza del medesimo CAF o professionista abilitato, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata, in caso contrario il contribuente deve esibire la documentazione sotto elencata

Credito riacquisto prima casa Atti di acquisto e atto di vendita per verificare che gli acquisti siano stati effettuati usufruendo dell’agevolazione prima casa e che la vendita del vecchio immobile sia stata effettuata non oltre un anno dal nuovo acquisto

Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate

Acquisto di abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 Atti di acquisto e atto di vendita per verificare che gli acquisti siano stati effettuati usufruendo dell’agevolazione prima casa e che la vendita del vecchio immobile sia stata effettuata non oltre un anno dal nuovo acquisto

Modelli F24 in caso di compensazioni effettuate

 

Credito d’imposta per i canoni non percepiti ( Rigo G2)

Art. 26, comma 1, del TUIR

 

Aspetti generali

L’art. 26 del TUIR dispone che per le imposte versate sui canoni di locazione ad uso abitativo, venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.

Il locatore di immobili ad uso abitativo dopo la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto può:

- recuperare la maggiore imposta versata per i canoni di locazione non incassati, ma assoggettati a tassazione negli anni precedenti;

- non assoggettare a tassazione il canone di affitto non percepito ma solo la rendita catastale rivalutata.

Tale disposizione si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo, ossia ai fabbricati abitativi appartenenti alla categoria catastale "A" (A/10 escluso).

I canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo, invece, devono essere sempre dichiarati, indipendentemente dalla loro percezione (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 1.3).

Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario riliquidare la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sono state pagate maggiori imposte rispetto a quelle dovute in quanto commisurate ai canoni di locazione non riscossi, anziché alla rendita. Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici. Resta fermo che l’eventuale successiva riscossione (totale o parziale) dei canoni di locazione per i quali si è usufruito del credito d’imposta comporterà per il contribuente l’obbligo di dichiarare il maggior imponibile determinato tra i redditi soggetti a tassazione separata, salvo opzione per quella ordinaria (Circolare 07.07.1999 n. 150).

Infine, per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la determinazione e richiesta del credito d’imposta, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni. Pertanto, si può effettuare il calcolo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2007, sempreché, ovviamente, per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto.

 

Documentazione da controllare e conservareù

 

Tipologia

Documenti

Credito d’imposta per i canoni non percepiti Sentenza di convalida di sfratto per morosità

Dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti dalle quali risulti dichiarato il reddito relativo ai canoni di locazione non riscossi

 

Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione (Rigo G3)

Articolo 11, commi 7 e 8, del DLGS n. 252 del 2005

 

Aspetti generali

Ai sensi dell’art. 11, comma 7, DLGS n. 252 del 2005, in particolari casi (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni o acquisto prima casa), i soggetti aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata.

Ai sensi del successivo comma 8, ai contribuenti che reintegrano le somme precedentemente richieste al Fondo di previdenza complementare di appartenenza, a titolo di anticipazione per determinate esigenze, spetta un credito d’imposta pari all’imposta versata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

Il contribuente può reintegrare tali anticipazioni in qualsiasi momento anche parzialmente, allo scopo di ricostituire la propria posizione contributiva.

 

Requisiti

Il credito d’imposta spetta sulle somme che eccedono il limite di euro 5.164,57 entro il quale sono deducibili i contributi versati al fondo e solo per il reintegro delle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 (Circolare 18.12.2007 n. 70, paragrafo 4.3).

Il contribuente deve rendere una dichiarazione al Fondo con la quale indica quali somme siano da considerare come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro.

In dichiarazione deve essere indicato:

- l’anno di fruizione dell’anticipazione;

- se trattasi di reintegro totale (cod. 1) o se trattasi di reintegro parziale (il cod. 2);

- l’importo reintegrato con il relativo credito d’imposta spettante (pari all’imposta pagata sull’anticipazione);

- l’eventuale residuo del credito d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione;

- eventuale credito d’imposta già compensato nel Mod. F24.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione Certificazione dell’anticipazione erogata e delle relative ritenute rilasciata dal Fondo

Dichiarazione del contribuente presentata al Fondo dalla quale risulti l’importo della contribuzione da considerare quale reintegro

Residuo credito d‘imposta risultante dalla precedente dichiarazione -Modello 730/2016 o Unico 2016

 

Credito d‘imposta per i redditi prodotti all’estero (Rigo G4)

Art. 165 del TUIR

 

Aspetti generali

Il credito d’imposta spetta ai contribuenti residenti in Italia che hanno percepito redditi (di lavoro dipendente, di pensione, utili e proventi, ecc.) in un paese estero nel quale sono state pagate imposte divenute definitive a partire dal 2016 e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dall’anno in cui tali redditi sono stati percepiti.

Il decreto internazionalizzazione (art. 15 DLGS n. 147 del 2015) ha generalizzato l’ambito applicativo delle disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell’art. 165 del TUIR, che riguardavano esclusivamente i soggetti titolari di reddito d’impresa e che, attualmente, sono applicabili a tutte le categorie di contribuenti residenti, qualunque sia la tipologia di reddito estero prodotto. In particolare, il comma 5 consente di usufruire del credito d’imposta nel periodo in cui il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo nazionale anche qualora, in tale periodo, non si sia ancora verificato il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere, purché tale pagamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. Il comma 6, invece, introduce il meccanismo del riporto all’indietro e in avanti (c.d. "carry back" e "carry forward") delle eccedenze di imposta italiana ed estera, consentendo di memorizzare, per sedici esercizi complessivi, il credito che, per incapienza dell’imposta italiana, non è detraibile nel periodo in cui il reddito estero è imponibile in Italia.

Tuttavia, nel modello 730/2017 è possibile fruire solo del credito d’imposta previsto dal comma 1 dell’articolo 165 del TUIR. Di conseguenza, i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 165 del TUIR utilizzano il modello REDDITI PF 2017, avendo cura di compilare il quadro CE presente nel fascicolo tre del predetto modello.

 

Requisiti

Per far valere il credito d’imposta nel modello 730 è necessario:

- che il reddito estero concorra alla formazione del reddito complessivo in Italia del contribuente;

- che le imposte pagate all’estero abbiano natura di imposte sul reddito. Sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e lo Stato estero in cui il reddito è prodotto sia le altre imposte o tributi esteri sul reddito (art. 15, comma 2, DLGS n. 147 del 2015; Circolare 04.08.2016, n. 35, paragrafo 6.1);;

- che le imposte pagate all’estero siano "definitive".

In caso di applicazione della retribuzione convenzionale, ai fini del calcolo del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, l’imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente al rapporto tra la retribuzione convenzionale ed il reddito di lavoro dipendente (Circolare 05.03.2015, n. 9, paragrafo 5).

Ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:

- un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, l’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, la misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell’art. 165 del TUIR (Reddito Estero/Reddito Complessivo Netto x Imposta Italiana);

- la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento;

- la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;

- l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera; - l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione (Circolare 05.03.2015 n.9, paragrafo 2.4).

Nel caso in cui il contribuente non abbia copia della dichiarazione dei redditi presentata all’estero in quanto non prevista dal Paese estero, può attestare con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell‘art. 47 del DPR n. 445 del 2001 la circostanza di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero. Rimane fermo che anche in tale caso deve essere conservata la ricevuta del versamento delle imposte pagate nel Paese estero (Circolare 2.03.2016 n. 3 risposta 1.14).

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Credito d‘imposta per i redditi prodotti all’estero Modello CU 2017;

Eventuale dichiarazione dei redditi presentata all’estero oppure autocertificazione che attesti la non presentazione della dichiarazione all’estero

Certificazione rilasciata al contribuente dal soggetto erogatore

Quietanze di pagamento di imposte pagate all’estero

Credito d‘imposta già utilizzato in precedenti dichiarazioni - Modello 730/2016 o Unico 2016

 

Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Rigo G5/G6)

DL n. 39 del 2009 - legge n. 77 del 2009 - Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009

 

Aspetti generali

È prevista la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, in favore dei contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo il 6 aprile 2009.

Il contributo spetta per:

- la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del DLGS n. 504 del 1992, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l‘acquisto di una nuova abitazione equivalente a quella distrutta (rigo G5 del modello 730/2017);

- la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati (rigo G6 del modello 730/2017).

 

Requisiti

Per accedere al contributo i soggetti interessati hanno presentato al Sindaco del Comune del luogo dove è situata l‘unità immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, una domanda conforme al modello previsto dalle ordinanze specificando la modalità di concessione del contributo.

Il Sindaco del Comune ha determinato la spettanza del contributo indicandone l‘ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili e dandone immediata comunicazione agli interessati.

Il Comune ha trasmesso al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande con contestuale comunicazione all‘Agenzia delle Entrate.

Se la modalità prescelta è quella del credito d‘imposta, questo compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza 6 giugno 2009, n. 3779.

Tuttavia, per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore a euro 25.000, i pagamenti potevano essere eseguiti anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 ottobre 2009 sono stati modificati ed integrati i precedenti Provvedimenti 10 luglio 2009 e 3 agosto 2009.

Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del DL n. 39 del 2009, la condizione per fruire del contributo agevolativo è che la proprietà degli immobili per i quali è stato ottenuto il contributo per la ricostruzione (o altra agevolazione fiscale) non sia alienata per due anni dalla concessione del contributo stesso.

Inoltre, nell’ipotesi di contributo concesso ai fini della ricostruzione dell’immobile distrutto, si richiede che l’intervento di ricostruzione sia realizzato necessariamente nell’ambito dello stesso Comune.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO (RIGO G5/G6)

 

Abitazione principale (Rigo G5)

Il credito per l’abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti a partire dall‘anno d‘imposta in cui la spesa è stata sostenuta (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 6.1).

Nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta risulti superiore all’imposta netta, il credito che non trova capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Pertanto, nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2009, nella dichiarazione da presentare nel 2017 (nel rigo G5 colonna 2 del 730/2017) andrà indicata l’ottava rata.

È possibile nella dichiarazione da presentare nel 2017 il recupero del residuo del credito che non aveva trovato capienza nel modello 730/2016 o Unico PF/2016.

 

Altri immobili (Rigo G6)

Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall’abitazione principale spetta un credito d’imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 ovvero in 10 quote annuali costanti.

Il credito d‘imposta è riconosciuto limitatamente all‘imposta netta, nel limite complessivo di euro 80.000,00.

Nel caso in cui le spese siano state sostenute nel 2009, nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2017 (nel rigo G6 colonna 2 del 730/2017) andrà indicata l‘ottava rata.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Credito d‘imposta per i soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo - comunicazione del Comune attestante il credito d'imposta riconosciuto

- bonifici

- fatture

- rogito in caso di acquisto

 

Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione (Rigo G7)

Art. 2 Legge n. 244 del 2007

 

Nel rigo G7 deve essere indicato l’importo residuo relativo al credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione istituito dall’art. 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 2007.

Si ricorda che tale credito veniva riconosciuto ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008 hanno incrementato nelle aree svantaggiate il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (Circolare 10.07.2008 n. 48). Le aree svantaggiate interessate sono le regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Non essendo stata prorogata tale misura agevolativa, non è più possibile avere un credito d’imposta ma solo residui di crediti che non hanno trovato capienza nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. In questo rigo, composto di due colonne, indicare:

 - nella colonna 1 il credito d’imposta residuo che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 132 del modello 730-3/2016, ovvero quello indicato nel rigo RN 47, col. 3, del quadro RN del modello UNICO 2016PF;

- nella colonna 2 il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione Modello 730/2016 o Unico 2016

Modello F24 in caso di compensazioni effettuate

Ricevuta telematica di accoglimento dell’istanza di richiesta del credito

 

Credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali

(Rigo G8)

Art. 20 DLGS n.28 del 2010

 

Aspetti generali

Ai contribuenti che per la risoluzione di controversie civili o commerciali si avvalgono di soggetti abilitati a svolgere procedimenti di mediazione, spetta un credito d’imposta pari all’indennità a questi corrisposta. Il credito è riconosciuto entro il limite massimo di euro 500 in caso di successo della mediazione, in caso di insuccesso, invece, il credito è ridotto della metà.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta in esame, il legislatore ha previsto una specifica procedura secondo cui il Ministero della Giustizia, entro il 30 maggio di ogni anno, è tenuto ad emanare un decreto con il quale viene comunicato:

- l’ammontare delle risorse destinate alla copertura delle minori entrate derivanti dal credito d’imposta relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente;

- il credito d’imposta spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in proporzione alle risorse stanziate e nei limiti previsti.

Entro i successivi 30 giorni (e, quindi, entro il 30 maggio di ogni anno), il Ministero della Giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante e trasmette all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, l’elenco dei beneficiari ed i relativi importi a ciascuno comunicati.

Il credito non dà luogo a rimborso, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto, nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta 2016 risulti superiore all’imposta netta, il credito che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Il credito d’imposta in esame può essere utilizzato in compensazione, tramite modello F24, o in diminuzione dell’IRPEF.

In caso di omessa indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi si decade dal beneficio.

Il limite di euro 500 o 250 è da intendersi riferito a ciascun procedimento e, pertanto, in caso di più mediazioni è possibile fruire di un importo eccedente il limite di euro 500.

In dichiarazione occorre distinguere il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione nella colonna 2.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Credito d’imposta mediazioni Comunicazione Ministero della Giustizia Mod. F24 se utilizzato in compensazione

 

Credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art -bonus) (Rigo G9)

Art.1, DL n.83 del 2014 e art. 1, commi 318 e319, legge n. 208 del 2015

 

Aspetti generali

L’art. 1, del DL n. 83 del 2014, convertito con modificazioni della L n. 106 del 2014, ha introdotto nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 a sostegno della cultura (c.d. "Art-Bonus").

La citata disposizione è finalizzata a favorire la valorizzazione del patrimonio culturale e mira ad introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, superando le attuali differenze previste dalle disposizioni del TUIR che riconoscono una detrazione del 19 per cento alle persone fisiche ed una deduzione dalla base imponibile alle persone giuridiche (Circolare 31.07.2014 n. 24).

Tale credito è stato reso permanente dall’art. 1, commi 318 e 319, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) .

 

Soggetti interessati

La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.

Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall’art. 2 del TUIR e, cioè, le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d’impresa (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.).

 

Limiti

Il credito d‘imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate. Alle persone fisiche il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile.

 

Requisiti

Per usufruire del credito di imposta, le erogazioni liberali in commento devono essere finalizzate a:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al DLGS n. 42 del 2 2004);

- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito d‘imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

A decorrere dal 19 ottobre 2016, il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore (art. 17 del DL n. 189 del 2016):

- del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;

- dell‘Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell‘Opificio delle pietre dure e dell‘Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Per le erogazioni in esame non si applicano le disposizioni di cui agli art. 15, comma 1, lettere h) e i) del TUIR. Il credito d’imposta sostituisce la detrazione spettante sia per le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l‘acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell‘art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l‘organizzazione in Italia e all‘estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico- culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali e sia le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

La disciplina del TUIR resta, comunque, in vigore per le fattispecie non contemplate dall’art. 1 del DL n. 83 del 2014, come ad esempio l’erogazione per l’acquisto di beni culturali.

 

Modalità di fruizione del credito

Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Le persone fisiche fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi ed iniziano a godere della prima quota (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.

La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Ne deriva, quindi, che il credito d’imposta non spetta per le erogazioni liberali effettuate in contanti.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

 

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia

Documenti

Erogazioni liberali a favore della cultura Ricevuta del versamento bancario o postale

Ricevuta nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata in caso uso di carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari

Estratto conto della società che gestisce la carta di credito in caso di erogazioni effettuate tramite carta di credito

Rata successiva alla prima o residuo rata precedente - Mod. 730/2016 o modello Unico PF 2016

 

Erogazioni alla scuola (School Bonus) (Rigo G10)

Art.1, commi 145-150, legge n. 10 del 2015 e Art.1, comma 231, legge n. 208 del 2015

 

L’art. 1 commi da 145 a 150 della Legge n. 107 del 2015 così come modificata dall’art. 1 comma 231 della Legge n. 208 del 2015 ha previsto a partire dal 2016 un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per:

- la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;

- il sostegno a interventi che migliorino l‘occupabilità degli studenti Il credito è pari al:

- 65 per cento delle erogazioni effettuate negli anni 2016 e 2017;

- 50 per cento delle erogazioni effettuate nell’anno 2018.

Gli istituti del sistema nazionale di istruzione comprendono le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.

Il credito d‘imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d‘impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese; spetta a condizione che le somme siano versate all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, appartenente al capo XIII dell’entrata, codice IBAN:

IT40H0100003245348013362600.

Le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuati in favore delle scuole paritarie, sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili (art. 1, comma 620, della Legge n. 232 del 2016)

Le spese sono ammesse al credito d‘imposta nel limite dell‘importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d‘imposta.

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo150 del Modello 730-3/2017) è fruibile negli anni seguenti ed è riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi.

 

Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato (Rigo G11)

Art. 21-bis DL 27 giugno 2015 n. 83 e DM 23 dicembre 2015

 

Aspetti generali

L’art. 21-bis, del DL n. 83 del 2015, ha introdotto in via sperimentale un credito d’imposta al fine di incentivare i procedimenti di negoziazione assistita e gli arbitrati. Le disposizioni attuative di tale norma sono state successivamente emanate dal Ministero della Giustizia con decreto del 23 dicembre 2015.

L’art. 1, comma 618 della legge n. 208 del 2015 ha reso la disposizione a regime.

 

Requisiti e limiti

Il credito d’imposta spetta per un importo massimo di euro 250 e solo in caso di chiusura positiva della negoziazione assistita o di conclusione dell’arbitrato con lodo nel 2016.

L’agevolazione, con riferimento all’anno d’imposta 2015, poteva essere richiesta a partire dal 11 gennaio 2016 fino all’11 febbraio 2016 al Ministero della Giustizia in modalità telematica. In caso di definizione con successo di più negoziazioni o di più arbitrati era necessario trasmettere diverse richieste. Il Ministero stesso comunicava al richiedente, entro il 30 aprile 2016, l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante per ciascun procedimento da utilizzare in compensazione anche con F24 ma trasmesso solo in modalità telematica.

Con riferimento ai periodi d’imposta successivi al 2015, il Ministero della giustizia comunica all‘interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi, l‘importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti e determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate.

Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso. La parte del credito non utilizzata (rigo151 del Modello 730-3/2017) è fruibile negli anni seguenti ed è riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Credito d’imposta negoziazione e arbitrato Comunicazione Ministero della Giustizia
Credito compensato in F24 Modello F24

 

Credito d’imposta per Videosorveglianza (Rigo G12)

Art.1, comma 982, Legge n. 208 del 2015, Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 33037 del 14.02.2017 e n. 62015 del 30.03.2017

 

L’art. 1, comma 982, della legge n. 208 del 2015 ha previsto un credito d’imposta per le spese sostenute da persone fisiche non nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o d’impresa, ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

Il credito d’imposta è determinato applicando la percentuale del 100 per cento resa nota tramite provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, emanato il 30 marzo 2017, all’importo delle spese indicate nell’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica dal 20 febbraio al 20 marzo 2017 tramite l’apposito software "Credito videosorveglianza" disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate (Decreto MEF 6/12/2016 e Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate 14.02.2017, n. 33037 e 30.03.2017 n. 62015).

Nell’istanza i soggetti interessati dovevano riportare il proprio codice fiscale, quello del fornitore del bene o del servizio, il numero, la data e l’importo delle fatture (Iva compresa), specificando se si tratta di immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente.

Il credito d’imposta spetta a condizione che le spese per videosorveglianza siano state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta è ridotto del 50 per cento.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 ed è compensabile a decorrere dal 30 marzo 2017 (data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate), presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione del codice tributo 6874 (Risoluzione 30.03.2017 n. 42/E).

In alternativa, le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito in diminuzione delle imposte dovute in base alla propria dichiarazione dei redditi.

L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale.

Il credito d‘imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese. Pertanto, per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di video sorveglianza digitale o allarme non è possibile beneficiare anche della detrazione del 50 per cento delle spese stesse spettante, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. f), del TUIR per lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Considerato, tuttavia, che la citata detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare gli interventi sugli immobili e non riguarda anche il contratto stipulato con un istituto di vigilanza (Circolare 06.02.2001 n. 13, risposta 5) è possibile fruire del credito d’imposta per le spese sostenute per la stipula di tale contratto e, contemporaneamente, della detrazione del 50 per cento delle spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza purché siano oggetto di autonoma fatturazione.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia

Documenti

Credito d’imposta videosorveglianza Istanza inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 20 marzo 2017 e relativa ricevuta di avvenuta ricezione;

Fattura di acquisto del bene o servizio;

Autocertificazione che attesti che l’immobile è utilizzato esclusivamente per l’uso personale o familiare e che per le stesse spese non si fruisce di altre agevolazioni fiscali

Eventuale modello F24 per eventuali compensazioni già effettuate

 

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

 

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(1) Articolo 1. Tipi di opere ammesse ad agevolazioni fiscali.

1. Sono ammessi alle agevolazioni fiscali previste dall’art. 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, gli interventi, intrapresi da persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c ) del comma 1 dell’art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e destinati ad edifici o unità immobiliari esistenti adibiti ad uso di civile abitazione, e comunque diversi da quelli di cui all’art. 40 dello stesso testo unico, rientranti nel seguente elenco:

a) opere di coibentazione dell’involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10% purché realizzate con le regole tecniche previste nella tabella A allegata alla legge 9 gennaio 1991, n. 10;

b) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori;

c) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani;

d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria;

e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

f) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90;

g) generatori di calore che utilizzano come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70;

h) apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia

inferiore al 70;

i) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell’aria all’interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest’ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l’unità immobiliare;

l) apparecchiature di contabilizzazione individuale dell’energia termica fornita alle singole unità immobiliari;

m) trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamilari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90% sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come siti per la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento;

n) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile;

o) sorgenti luminose aventi un’efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell’unità immobiliare.

 

ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRIBUENTE Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

 

Il sottoscritto _______________________, nato/a __________________ il _____________, codice fiscale _____________________, avvalendosi delle disposizioni del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista dall’art. 75 e delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto segue:

Righi 730

DICHIARAZIONE

E1 I documenti giustificativi, per un ammontare pari a  ___ euro, sono relativi a spese sanitarie per patologie da cui è affetto, esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.
E2 I documenti giustificativi, per un ammontare pari a ___ euro, sono relativi a spese sanitarie per patologie da cui è affetto il familiare non a carico, esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.
E3 È stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92 dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della stessa legge ovvero da altra Commissione medica pubblica ed è in possesso della relativa certificazione.
B4 L’autoveicolo è utilizzato in via esclusiva/prevalente a beneficio del disabile.
B4 È stato riconosciuto portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92 dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della stessa legge ovvero da altra Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile/di lavoro/guerra ed è in possesso della relativa certificazione; l’handicap riconosciuto comporta impedite e/o ridotte capacità motorie permanenti idonee al riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 8 della legge 449/1997.
B4 E stato riconosciuto portatore di handicap psichico o mentale con assegnazione dell'indennità di accompagnamento/invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione/affetto da pluriamputazione dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/92 o, limitatamente a determinate patologie, da altre Commissioni mediche pubbliche ed è in possesso della relativa certificazione dalla quale risulta una situazione di handicap grave, così come definito dall'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 tale da riconoscere le agevolazioni di cui all’art. 30 comma 7 della Legge 23/12/2000 n.388.
B4 E stato riconosciuto sordomuto/non vedente ai sensi delle leggi 381 e 382 del 1970 ed è in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica pubblica idonea al riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art. 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
B4 Negli ultimi quattro anni non ha acquistato autoveicoli o motoveicoli per i quali ha beneficiato di altra detrazione, ovvero ne ha beneficiato, ma il veicolo precedente è stato cancellato dal PRA. Le condizioni di detraibilità sussistono per l’anno 2016 in quanto non ha trasferito l'autoveicolo a titolo oneroso o gratuito nei due anni successivi all'acquisto ovvero lo ha ceduto in quanto, a seguito delle mutate esigenze dovute al proprio handicap ha dovuto acquistarne un altro sul quale ha realizzato nuovi e diversi adattamenti.
E5 Negli ultimi quattro anni non ha acquistato un cane guida per il quale ha beneficiato di
altra detrazione, ovvero ne ha beneficiato, ma si è determinata una situazione di perdita dell’animale.
E5 E’ stato riconosciuto non vedente ai sensi della legge 382 del 1970 ed è in possesso della relativa certificazione rilasciata dalla commissione medica pubblica.
E7 Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, l’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro i termini di legge previsti in funzione della data di stipula e le condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano anche per l’anno d’imposta 2016.
E7 Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale e l’immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione principale nel rispetto dei termini di legge.
E7 Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato per l’acquisto e per la ristrutturazione dell’abitazione principale. L’importo del mutuo da attribuire all’acquisto dell’abitazione principale è pari a ___ euro e quello relativo alla ristrutturazione della stessa unità immobiliare è pari a ____ euro.
E8-E10 Cod. 8 L’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato adibito a propria abitazione diversa da quella principale e tale condizione sussisteva anche per l’anno d’imposta 2016.
E8-E10 Cod. 9 Il contratto di mutuo è stato stipulato nel 1997 per il recupero del patrimonio edilizio.
E8-E10 Cod. 10 L’immobile oggetto del mutuo ipotecario è stato destinato ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori e le condizioni di detraibilità degli interessi sussistevano anche per l’anno d’imposta 2016.
E8-E10 Cod. 10 L’immobile oggetto del mutuo ipotecario non è stato ancora adibito ad abitazione principale nel rispetto dei termini di legge.
E8-E10 Cod. 10 Il contratto di mutuo ipotecario è stato stipulato, a partire dal 1998, per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale entro i termini di legge. Tale condizione non è indicata nel contratto di mutuo e l’Istituto di credito non ha prodotto documentazione.
E8-E10 Cod. 15 Le spese sostenute per addetti all’assistenza personale sono riferite a persona non autosufficiente, anche temporaneamente, a causa di patologia risultante da certificazione medica e che il familiare rientri fra i soggetti indicati dall’art. 433 del c.c.
E8-E10 Cod. 17 L’immobile acquistato è stato adibito o sarà adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, salvi i diversi termini previsti per specifiche situazioni.
E8-E10 Cod. 18 Lo studente è iscritto ad un corso di laurea in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 Km e comunque in una Provincia diversa. L’immobile preso in locazione è situato nello stesso comune in cui ha sede l’Università (anche nel territorio di uno Stato membro dell’UE o del SEE con i quali sia possibile lo scambio di informazioni) o in un comune limitrofo.
E8-E10 Cod. 30 E stato riconosciuto sordomuto ai sensi della legge 381 del 1970 dalla Commissione medica pubblica ed è in possesso della relativa certificazione.
E8-E10 Cod.38 Il beneficiario del contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge, in possesso della relativa documentazione.
E14 L’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale entro un anno dalla consegna e che nell’anno è stata mantenuta la dimora abituale;

di non essere titolare, al momento di stipula del contratto, di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa;

sussistono le condizioni reddituali richieste per fruire dell’agevolazione.

E23 I contributi dei Voucher Inps indicati sono relativi esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici
E25 E’ stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92 dalla E25 Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della stessa legge ovvero da altra commissione medica pubblica ed è in possesso della relativa certificazione.
E25 Le spese mediche e di assistenza specifica sono state sostenute per uno dei familiari indicati nell’art. 433 del codice civile (indicare vincolo di parentela ______)
E32 Non sussistono rapporti di parentela con il locatario.
E32 Il canone di locazione non è superiore a quello indicato dalla convenzione-tipo ex articolo n. 18 del D.P.R. n. 380/01, ovvero non è superiore al minore importo tra il canone definito E32 ai sensi dell’art 2, comma 3, della legge n. 431/98 (contratto a "canone concordato"), e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge n. 350/03 (contratto a "canone speciale").
E41-E53 Le spese di ristrutturazione sono riferite ad un immobile acquisito per eredità e detenuto direttamente.
E41-E53 Le spese di ristrutturazione sostenute, da me e dagli altri aventi diritto, rispettano il limite E41-E53 di 48.000 euro (o quello di 96.000 euro, se gli interventi sono stati effettuati a partire dal 26 giugno 2012) riferito all’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero.
E41-E53 Nell’anno 2016 ha eseguito lavori di ristrutturazione rientranti nelle fattispecie detraibili, E41-E53 iniziati in data _____ per i quali non è previsto il rilascio di alcun titolo abilitatIvo.
E41-E53 Le spese di ristrutturazione sono state sostenute in qualità di familiare convivente del E41-E53 possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento o di convivente ai sensi della legge n. 76 del 2016
E41-E53 Con riferimento alle unità immobiliari facenti parte del condominio sito nel Comune di  __________, in via _____________ n ____,- che sono state sostenute spese per interventi di _________________

sulle parti comuni dell’edificio, in assenza di obbligo di costituzione del Condominio; - che gli estremi catastali di tutte le unità immobiliari coinvolte sono i seguenti:

1) Foglio _____________________, Mappale ________________ Subalterno _________________.

2) Foglio _____________________, Mappale ________________ Subalterno _________________.

3) Foglio _____________________, Mappale ________________ Subalterno _________________.

4) Foglio _____________________, Mappale ________________ Subalterno _________________.

5) Foglio _____________________, Mappale ________________ Subalterno _________________.

6) Foglio _____________________, Mappale ________________ Subalterno _________________.

7) Foglio _____________________, Mappale ________________ Subalterno _________________.

8) Foglio _____________________, Mappale ________________ Subalterno _________________.

E57 Che l’arredo/elettrodomestico acquistato è destinato all’abitazione oggetto di interventi di E57 ristrutturazione per i quali fruisce delle agevolazioni fiscali e l’intervento rientra tra quelli indicati nella circolare dell’Agenzia elle entrate 18/09/2013, n. 29.
E58 Spese arredo immobili giovani coppie:

- nell’anno 2016 la convivenza "more uxorio" dura da almeno tre anni

- l’unità immobiliare è destinata ad abitazione principale di entrambi i componenti la coppia

E61-E62 Che non è stata inviata la comunicazione all’ENEA in quanto i lavori proseguono anche perii 2017
E61-E62 Le spese di riqualificazione energetica dell’edificio sono riferite ad un immobile acquisito per eredità e detenuto direttamente.
E71 Dichiara che l’immobile oggetto del contratto di locazione è utilizzato come abitazione principale.
E71 Cod.3 L’unità immobiliare presa in affitto è diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti
E72 Ha diritto alla detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro, avendo rispettato tutte le condizioni previste.
E81 E stato riconosciuto non vedente ai sensi della legge 382 del 1970 dalla Commissione medica pubblica ed è possessore di un cane guida.
E82 Di essere iscritto alla gestione separata Inps ex SCAU
G4 Di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero e che le relative imposte sono definitive
G12 che l’immobile è utilizzato esclusivamente per l'uso personale o familiare e che per le spese relative all'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme non si fruisce di altre agevolazioni fiscali
I Di non avere debiti erariali, iscritti a ruolo e scaduti e/o risultanti da avvisi di accertamento divenuti esecutivi, di ammontare superiore a 1.500,00 euro (artt. 29 e 31 D.L. 31/05/2010, n. 78).

La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DA SOGGETTI TERZI IN RELAZIONE A ONERI FRUITI DAL CONTRIBUENTE

Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Il sottoscritto ___________________________ nato a __________________ il ___________________ codice fiscale ______________________, avvalendosi delle disposizioni del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista dall’art. 75 e delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto segue:

Righi 730

DICHIARAZIONE

E2 In qualità di familiare fiscalmente non a carico affetto dalla patologia esente, di non possedere redditi o possedere redditi tali da comportare un'imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive e quindi di non essere tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
E30 In qualità di familiare a carico, i contributi versati a mio favore non sono stati da me dedotti o saranno dedotti soltanto nella misura di _______euro

La presente dichiarazione viene resa in riferimento ai righi