Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 ottobre 2017, n. 23230

Tributi - Imposta di registro, ipotecaria e bollo - Riscossione dell'imposta - Soggetti obbligati - Notaio rogante - Avviso di liquidazione - Notificazione

 

In fatto e in diritto

 

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR di II grado di Bolzano, relativa all'impugnazione dell'avviso di liquidazione n. 12046024852 per imposta di registro, ipotecaria e bollo relativo al contratto di surrogazione per notaio C. del 27/272012 - sostituito in autotutela con l'avviso -, nonché del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso delle somme nel frattempo corrisposte dal notaio rogante a seguito dell'avviso di liquidazione n. 12046028655 emesso dall'Ufficio, in autotutela, in sostituzione del precedente avviso.

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell'art. 38 del DPR n. 602/73 e dell'art. 57 del DPR n. 131/86, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., laddove la CTR non ha rilevato la intervenuta definitività dell'avviso di liquidazione n. 12046028655, notificato il 7/5/2012 e non impugnato; nonché l'inammissibilità dell'istanza di rimborso a seguito del pagamento operato dal notaio.

Con un secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 15 del DPR n. 601/73, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto applicabile all'atto di surroga in questione l'esenzione dall'Imposta di registro e Ipotecaria di cui alla norma citata.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata.

È fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo.

Questa Corte ha invero già affermato che "In tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri. li pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente" (Cass. ord. n. 15005/14; Cass. Sentenza n. 4047 del 21/02/2007).

A tali principi non è conforme la decisione impugnata laddove ha ritenuto ammissibile l'istanza di rimborso in considerazione della notifica telematica dell'avviso di liquidazione al solo notaio rogante.

Va, conseguentemente cassata l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico dell’intimato le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna il V. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.