Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11800

Prescrizione dei crediti iscritti a ruolo - Notifica della cartella di pagamento - Mancata impugnazione nel termine per proporre l'opposizione - Trasformazione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale - Esclusione

 

Rilevato che

 

A.L. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Taranto Equitalia Sud s.p.a. e la Prefettura di Taranto chiedendo l'annullamento di preavviso di fermo amministrativo. Il giudice adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello Equitalia Sud s.p.a.. Con sentenza di data 2 agosto 2016 il Tribunale di Taranto rigettò l'appello. Osservò il giudice di appello, con riferimento alle cartelle di pagamento in questione, relative a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, che la prescrizione era quinquennale sulla base dell'art. 28 legge n. 689 del 1981, richiamato dall'art. 209 Codice della strada, e che la prescrizione decennale poteva conseguire solo a sentenza di condanna passata in giudicato (art. 2953 cod. civ.) e non alla definitività della cartella di pagamento per mancata opposizione.

Ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. sulla base di un motivo. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

 

Considerato che

 

con l'unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2496 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che a decorrere dalla notifica della cartella di pagamento non può più farsi riferimento ai termini di prescrizione dei crediti portati nel ruolo ma all'ordinaria prescrizione decennale, come dimostrato anche dal riferimento alla stessa prescrizione decennale contenuto nell'art. 20, comma 6, d. Igs. n. 112 del 1999.

Il motivo è manifestamente infondato. La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. Sez. U. 17 novembre 2016, n. 23397, la quale in motivazione dà conto delle ragioni di irrilevanza, ai fini del richiamato principio di diritto, del disposto di cui all'art. 20, comma 6, d. Igs. n. 112 del 1999).

Nulla per le spese del giudizio di cassazione in mancanza della partecipazione della parte intimata

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.