Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11859

Tributi - Imposte sui redditi - Accertamenti bancari - Professionista o lavoratore autonomo - Presunzione ex art. 32, DPR n. 600 del 1973 - Sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 - Esclusione della presunzione limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti

 

Fatti e ragioni della decisione

 

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro C.R., impugnando la sentenza della CTR Piemonte indicata in epigrafe con la quale, in riforma della pronunzia di primo grado, era stato annullato l'avviso di accertamento emesso a carico del contribuente, esercente attività di lavoro autonomo, ritenendo non più operante la presunzione di cui all'art. 32 dPR n. 600/73 nei confronti dei professionisti dopo la sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale.

La parte intimata ha depositato controricorso e memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con l'unico motivo proposto si deduce la violazione dell'art. 32 n. 2 dpr n. 600/73, in quanto il giudice di appello non avrebbe considerato che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 non involgevano i versamenti su conto corrente in favore del contribuente, riguardando unicamente i prelevamenti.

La censura è fondata.

Ed invero, in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti - cfr. Cass. n. 16697/2016, Cass. n. 3628/2017.

Orbene, la sentenza impugnata non risulta avere fatto applicazione corretta di tali principi nel caso di specie, nel quale, per come riferito dalla stessa CTR, l'accertamento aveva riguardato la mancata dimostrazione della provenienza di accreditamenti sul conto corrente che l'Ufficio aveva considerato essere redditi non dichiarati.

Le pronunzie di segno opposto rese da questa Corte non possono essere condivise.

Ed invero, ancorché alcune pronunce di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 5^, sent. n. 23041 del 2015, n. 16440, n. 12779 e n. 12781 del 2016; Sez. 6-5, ord. n. 24862 e n. 19970 del 2016 - alcune delle quali ricordate dalla controricorrente) abbiano interpretato la pronuncia di incostituzionalità come riferita con riguardo ai lavoratori autonomi, ad entrambe le presunzioni relative ai prelevamenti ed ai versamenti, va seguito e qui ribadito il diverso orientamento secondo cui "in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti" (cfr. Cass. n. 16697/2016; Cass. n. 18065, n. 18066, n. 18067, n. 16686, n. 16699, n. 11776, n. 6093 del 2016, Cass. n. 23575/2015, Cass. n. 5152 e n. 5153 del 2017; Cass. n. 19807/2017).

Tanto è sufficiente per superare i rilievi difensivi esposti in memoria dal controricorrente, al cui interno vi è peraltro il richiamo ad una pronunzia non pertinente rispetto alla vicenda qui scrutinata, riguardando unicamente i prelevamenti. Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Piemonte, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Piemonte, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.