Prassi - INPS - Messaggio 04 luglio 2016, n. 2936

Brexit - Applicazione della regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale al Regno Unito

 

Con riferimento ad articoli pubblicati da alcuni organi di informazione riguardanti le conseguenze del recente referendum con cui il Regno Unito ha deciso di uscire dall’Unione europea, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Ad oggi il Regno Unito fa ancora parte dell’Unione Europea e continuerà a essere uno Stato membro UE fino a quando non sarà conclusa la procedura prevista dall’articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea, in base alla quale:

1. lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo;

2. l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, che viene concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, il quale delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo;

3. i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica (salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine).

Pertanto, attualmente continuano a trovare applicazione nei confronti del Regno Unito i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e n. 987 del 16 settembre 2009. Rimangono quindi vigenti anche le relative disposizioni applicative emanate dall’Istituto.

Con l’occasione, si ricorda che non vincola il Regno Unito il Regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010, che ha esteso ai cittadini dei Paesi terzi, ai loro familiari e superstiti, a determinate condizioni, i suindicati regolamenti comunitari. Pertanto, il Regno Unito continua ad applicare ai cittadini extracomunitari il regolamento n. 859/2003 e, quindi, i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/1972 (Circolare INPS n. 51 del 2011, punto 7).

Continuano, quindi, ad applicarsi i regolamenti europei di sicurezza sociale. Solo all’esito del negoziato sull’uscita del Regno Unito dalla UE sarà possibile valutare se e in quale misura questi regolamenti saranno superati

Per completezza d’informazione si ricorda che, a seguito del referendum, il Parlamento europeo ha approvato l’allegata Risoluzione sulla decisione di recedere dall'UE a seguito del referendum nel Regno Unito (2016/2800-RSP), con cui è stato chiesto al Governo del Regno Unito di rispettare la volontà espressa dalla popolazione attraverso l'attivazione non appena possibile della procedura di recesso ex articolo 50 del Trattato UE.

Per quanto riguarda i pagamenti delle pensioni INPS in Gran Bretagna, sono state chieste a Citi, la banca che per conto dell’INPS gestisce il servizio di pagamento all’estero, informazioni sulle possibili conseguenze della Brexit sulla regolarità dei pagamenti. La banca ha evidenziato che per i pagamenti eseguiti in sterline inglesi (si tratta della stragrande maggioranza) non sono ipotizzabili difficoltà, a parte la presumibile volatilità del cambio per un periodo di tempo non stimabile. Per i pagamenti fatti in euro, continuerà ad essere utilizzato il canale in uso e non è assolutamente presumibile che le banche inglesi decidano di chiudere la loro connettività alle stanze di compensazione in euro.

Non vi sono modifiche al momento neanche sul fronte della documentazione per entrare nel Regno Unito. I cittadini italiani in Gran Bretagna continuano anche a godere della copertura sanitaria. Per il futuro, questi aspetti dipenderanno dal tipo di accordo che Regno Unito ed Unione Europea raggiungeranno all’esito della procedura di recesso

 

Allegato

Esito del referendum nel Regno Unito - Risoluzione del Parlamento europeo del 28 giugno 2016 sulla decisione di recedere dall'UE a seguito del referendum nel Regno Unito (2016/2800(RSP))

 

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

1. prende atto del desiderio dei cittadini del Regno Unito di uscire dall'UE; sottolinea che la volontà espressa dalla popolazione deve essere pienamente rispettata, procedendo non appena possibile all'attivazione dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE);

2. sottolinea che si tratta di un momento cruciale per l'UE e che gli interessi e le aspettative dei cittadini dell'Unione devono essere nuovamente posti al centro del dibattito; indica che è giunta l'ora di rilanciare il progetto europeo;

3. sottolinea che la volontà della maggioranza dei cittadini del Regno Unito dovrebbe essere rispettata attraverso un'attuazione rapida e coerente della procedura di recesso;

4. sottolinea che i negoziati a norma dell'articolo 50 TUE concernenti il recesso del Regno Unito dall'UE dovranno iniziare non appena sarà stata comunicata la notifica ufficiale;

5. avverte che, al fine di prevenire incertezze negative per tutti e di tutelare l'integrità dell'Unione, la notifica a norma dell'articolo 50 TUE deve avvenire il prima possibile; si attende che il Primo ministro del Regno Unito notifichi l'esito del referendum al Consiglio europeo del 28 e 29 giugno; indica che tale notifica segnerà l'avvio della procedura di recesso;

6. ricorda che l'intesa convenuta dai capi di Stato e di governo nel febbraio 2016 subordinava la sua entrata in vigore alla decisione del Regno Unito di rimanere nell'UE; indica che tale intesa è pertanto nulla;

7. ricorda che non si potrà decidere in merito alle eventuali nuove relazioni tra il Regno Unito e l'UE prima della conclusione dell'accordo di recesso;

8. ricorda che a norma dei trattati è richiesta l'approvazione del Parlamento europeo e che tale Istituzione deve essere pienamente coinvolta in tutte le fasi delle varie procedure concernenti l'accordo di recesso e le relazioni future;

9. invita il Consiglio a designare la Commissione quale negoziatore sull'articolo 50 TUE;

10. sottolinea che le sfide attuali richiedono una riflessione sul futuro dell'UE e che è necessario riformare l'Unione migliorandola e rendendola più democratica; osserva che, sebbene alcuni Stati membri possano decidere di procedere a un'integrazione più lenta o meno approfondita, il nucleo fondamentale dell'UE deve essere rafforzato e occorre evitare le soluzioni à la carte; ritiene che la necessità di promuovere i nostri valori comuni, di creare stabilità, giustizia sociale, sostenibilità, crescita e posti di lavoro, di superare la persistente incertezza economica e sociale, di proteggere i cittadini e di far fronte alla sfida della migrazione impone, in particolare, lo sviluppo e la democratizzazione dell'Unione economica e monetaria e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché il rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune; ritiene pertanto che dalle riforme debba scaturire un'Unione che sia all'altezza delle aspettative dei cittadini;

11. chiede che venga definita una tabella di marcia verso un'Unione migliore, avvalendosi appieno delle opportunità offerte dal trattato di Lisbona, da integrare con una revisione dei trattati;

12. intende realizzare cambiamenti nella propria organizzazione interna per tener conto della volontà di una maggioranza dei cittadini del Regno Unito di recedere dall'Unione europea;

13. prende atto delle dimissioni del Commissario del Regno Unito e della riassegnazione del suo portafoglio;

14. invita il Consiglio a modificare l'ordine delle sue Presidenze onde evitare che il processo di recesso pregiudichi la gestione delle attività correnti dell'Unione;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, ai parlamenti nazionali e al governo del Regno Unito.