Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 gennaio 2017, n. 864

Trattamento pensionistico - Fondo pensioni per i lavoratori di imprese elettriche - Facoltà di opzione

Fatto

 

Con sentenza depositata il 25.3.2010, la Corte d'appello di Bologna rigettava l'appello proposto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto di R. C. e altri litisconsorti ad aver riliquidato il loro trattamento pensionistico nella maggior misura prevista dall'art. 3, d.lgs. n. 562/1996, per coloro che, già iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori di imprese elettriche, avessero optato per la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e dichiarava conseguentemente assorbito l'appello incidentale proposto dai pensionati ed avente ad oggetto la condanna dei Patronati INCA e INAS a risarcir loro i danni derivanti dalla mancata comunicazione della facoltà di opzione.

Contro questa statuizione ricorre l'INPS, affidandosi ad un unico motivo di censura. Resistono con distinti controricorsi il Patronato INCA, l'INAS- CISL e i pensionati, questi ultimi riproponendo la domanda risarcitoria per l'eventualità di accoglimento del ricorso. L'INPS e il Patronato INCA hanno depositato memoria. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

 

Diritto

 

Con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 14, d.lgs. n. 562/1996, e 41, I. n. 488/1999, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che i pensionati odierni controricorrenti, pur avendo domandato e ottenuto la liquidazione della pensione maturata presso il Fondo pensioni per i lavoratori di imprese elettriche, potessero optare per il trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria della contribuzione già accreditata presso il Fondo medesimo e ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico da parte dell'INPS secondo le modalità di cui al d.lgs. n. 562/1996, cit.

Il motivo è fondato. Questa Corte ha già fissato il principio secondo cui, in tema di trasferimento presso l'INPS della contribuzione versata presso il Fondo elettrici, l'art. 3, comma 14, d.lgs. n. 562/1996, ha previsto che, una volta cessata l'iscrizione obbligatoria o volontaria al Fondo speciale, la posizione assicurativa acquisita può essere trasferita, a domanda degli iscritti o dei loro superstiti, all'assicurazione generale obbligatoria soltanto se non sia già intervenuta la liquidazione della

pensione eventualmente spettante a carico del Fondo medesimo, dovendo ritenersi, ove l'interessato non abbia esercitato la relativa opzione, che, in applicazione dell'art. 41, I. n. 488/1999, recante soppressione del Fondo speciale, continuino ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente ed i criteri di calcolo delle pensioni in riferimento alle anzianità maturate nel Fondo stesso, avendo la domanda di trasferimento carattere costitutivo rispetto alla possibilità di avere liquidata la pensione secondo i criteri dell'assicurazione generale obbligatoria (Cass. n. 8252 del 2010).

Segue da quanto sopra che, non essendosi la Corte di merito attenuta a tale principio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per l'esame delle domande ritenute assorbite alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.