Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 luglio 2016, n. 14767

Licenziamento disciplinare - Inadempienza agli obblighi di lavoro - Tutela reale - Applicazione - Requisito dimensionale

 

Svolgimento del processo

 

Si controverte del licenziamento disciplinare intimato il 9/1/2013 dalla società S.I. s.r.l. a V.V.A.M. per quattro episodi di ritenuta inadempienza agli obblighi di lavoro.

Con sentenza del 4/12/2014 la Corte d'appello di Milano, nell'accogliere il reclamo della lavoratrice e nel riformare la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la domanda per insussistenza del requisito dimensionale per la tutela reale, ha ritenuto, invece, che sussistevano i presupposti per l'applicazione del regime di tutela reale in quanto la società, in occasione dell'intimazione di un secondo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, aveva avviato la procedura di conciliazione di cui all'art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012, prevista per le ipotesi di operatività della tutela reale.

Inoltre, la Corte di merito ha ritenuto che le contestazioni disciplinari non erano tali da configurare una giusta causa di recesso o un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, trattandosi di condotte che esprimevano un carattere stizzoso ed una professionalità inadeguata per la quale si giustificavano sanzioni di carattere conservativo.

Per la cassazione della sentenza ricorre la società S.I. s.r.l. con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso V.V.A.M.

 

Motivi della decisione

 

1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 18, commi 8 e 9, della legge n. 300/70, all'art. 2697 c.c. e all'art. 39 del d.l. n. 112/08 sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto del principio che l'onere della prova del requisito dimensionale dell'impresa ai fini dell'applicazione della tutela reale incombe sul lavoratore e della circostanza che essa ricorrente aveva, comunque, dedotto di non aver occupato a tempo indeterminato più di 15 dipendenti, producendo al riguardo documenti ed articolando anche prova testimoniale. Aggiunge la ricorrente che la circostanza del ricorso al tentativo di conciliazione in altro procedimento di licenziamento, ritenuta dalla Corte sufficiente a giustificare la sussistenza dei presupposti della tutela reale anche nel caso in esame, era, in realtà, frutto di un errore in cui era incorsa essa ricorrente che aveva creduto di dover conteggiare positivamente anche i rapporti di lavoro a tempo determinato.

Il motivo è infondato.

Va, infatti, osservato che in ordine alla individuazione del soggetto sul quale incombe l'onere della prova del requisito dimensionale le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 141 del 10/1/2006, hanno statuito che "in tema di riparto dell’onere probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. Con l'assolvimento di quest'onere probatorio il datore dimostra - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 1218 cod. civ. - che l’inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario. L'individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell’impresa."

Né, tantomeno, la Corte d'appello poteva pervenire alla conclusione che non si era avuta la prova della sussistenza del requisito dimensionale basandosi sull'erroneo presupposto che la relativa dimostrazione dovesse essere fornita dalla lavoratrice, una volta accertato che la sussistenza dello stesso requisito era stata agevolmente desunta dal fatto che in un secondo licenziamento per giustificato motivo oggettivo la società aveva avviato la peculiare procedura di conciliazione prevista dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012 esclusivamente nell'ambito di operatività della tutela reale del posto di lavoro che presuppone, a sua volta la sussistenza dei requisiti per la sua applicabilità.

2. Col secondo motivo, proposto al sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, la ricorrente assume che la Corte d'appello aveva omesso di esaminare quanto da essa dedotto sul fatto che la procedura del tentativo preventivo di conciliazione per altro tipo di licenziamento era stata avviata sull'errata interpretazione dì legge per la quale, ai fini della verifica del requisito dimensionale dell'impresa datrice di lavoro, dovessero essere conteggiati non solo i lavoratori a tempo indeterminato ma anche quelli assunti a termine. Inoltre, la Corte aveva omesso di esaminare il libro unico del lavoro prodotto ritualmente in giudizio, dal quale poteva desumersi che il numero dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato non superava i 15 addetti.

Il motivo è infondato.

Infatti, con la sentenza n. 8053 del 7/4/2014 delle Sezioni Unite di questa Corte, si è precisato che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Quindi, nel sistema l'intervento di modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5 comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto. Invero, si è affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) essersi avuta, con la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Ma è evidente che nella specie la valutazione della sussistenza del requisito dimensionale non è affetta da alcuna di queste ultime anomalie, avendo il giudice d'appello espresso in modo chiaro e comprensibile i motivi a sostegno del suo convincimento sull'applicabilità della tutela reale, come in precedenza spiegato.

3. Col terzo motivo la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 2119, 2104, 2105 e 2106 c.c. assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, i comportamenti della lavoratrice, oggetto di contestazione disciplinare, non erano configurabili come semplici stati mentali riconducibili a dati caratteriali della persona o come piccoli inadempimenti atti a mostrare solo una scarsa professionalità. Invero, secondo la ricorrente i comportamenti in questione si erano concretizzati in forme di gravi inadempimenti con riferimento al rapporto con importanti clienti o in una palese violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà.

Il motivo è inammissibile.

Invero, come si è già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7394 del 26 marzo 2010), " in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. (Principio enunciato dalla S.C. in tema di impugnazione del licenziamento, in riferimento alla denuncia dell'erronea applicazione della legge in ragione della non condivisa valutazione delle risultanze di causa)." (in senso conf. v. Cass. Sez. lav. n. 16698 del 16 luglio 2010).

In pratica, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla "lettura" della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata "male" applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22348). Sicché, il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

In ultima analisi, nel caso in esame la ricorrente non indica quale avrebbe dovuto essere la diversa "regula iuris" che la Corte avrebbe dovuto applicare in alternativa a quella seguita, ma si limita semplicemente a sostenere che i comportamenti della lavoratrice, contrariamente a quanto ritenuto dalla stessa Corte, si erano rivelati come dei gravi inadempimenti per gli ingenti danni arrecati alla datrice di lavoro, con riferimento ai suoi rapporti coi clienti ed alla pubblicazione di informazioni riservate, finendo, in tal modo, per introdurre una rivisitazione del merito istruttorio non consentita nella sede di legittimità, senza procedere nemmeno alla sua prospettazione nei termini di omessa decisione di un fatto decisivo già discusso tra le parti ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. nella nuova formulazione "ratione temporis" vigente.

4. Col quarto motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c. per la mancata ammissione della prova testimoniale concernente il requisito dimensionale dell'impresa inferiore a 16 dipendenti.

Il motivo è infondato.

Invero, premesso che spetta esclusivamente al giudice di merito valutare la pertinenza dei mezzi istruttori di cui una parte chiede la produzione, rientrando nei poteri del giudicante verificarne la rilevanza ai fini della dimostrazione di punti decisivi della controversia, si è precisato (Cass. Sez. 3 n. 14611 del 12/7/2005) che il giudice di merito non è tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti, atteso che qualora ritenga sufficientemente istruito il processo bene può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, non ammettere un mezzo istruttorio, valutandolo, alla stregua di tutte le risultanze processuali, irrilevante o superfluo. Al riguardo, inoltre, l'obbligo di motivazione sul carattere superfluo di tale mezzo istruttorio non esclude che le ragioni del rigetto della richiesta di ammissione possano chiaramente desumersi dalle complessive articolate argomentazioni contenute nella sentenza, in ordine alla sussistenza di sufficienti elementi di prova già raggiunti per fondare la decisione, sì da rendere inutile l'ulteriore istruttoria (Cass. 17/03/2004, n. 5421; Cass. 16/07/1987, n. 6256; Cass. 05/06/1987, n. 4903; Cass. 10/05/1995, n. 5106; Cass. 16/01/2003, n. 559).

Si è, altresì, chiarito (Cass. Sez. Lav. n. 15502 del 2/7/2009) che "il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di prova avanzate dalla parte ove i fatti risultino già accertati a sufficienza e i mezzi istruttori formulati appaiano, alla luce della stessa prospettazione della parte, inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento."

Orbene, nella fattispecie, dalla lettura della motivazione dell'impugnata sentenza emerge che la Corte territoriale ha ritenuto provata la sussistenza del requisito dimensionale alla luce del comportamento tenuto dalla medesima datrice di lavoro in un altro procedimento per licenziamento in cui era ricorsa alla peculiare procedura di conciliazione prevista esclusivamente nell'ambito di operatività della tutela reale del posto di lavoro, per cui implicitamente il collegio giudicante ha lasciato intendere la superfluità degli altri mezzi istruttori invocati al riguardo.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate a suo carico come da dispositivo, unitamente al contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/02.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 3000,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, nonché contributo unificato ex art. 13 co. 1 quater, d.p.r. 115/02.