Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24141

Imposte dirette - IRPEF - Accertamento - Cessione terreni edificabili - Plusvalenza

Rilevato

 

che l'Agenzia delle Entrate ricorre, con un unico motivo, nei confronti di S.D.F., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza n. 74/10/10 della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata il 22/4/2010, che, confermando la decisione di primo grado, ha annullato l'avviso di accertamento a carico della contribuente per maggior reddito (Irpef), nell'anno di imposta 2004, derivante da plusvalenza realizzata a seguito di cessione, alla società E., della quota (18/120) di alcuni terreni edificabili, siti in Comune di Pordenone, rivalutata ex art. 7, I. n. 448 del 2001, sulla base di una perizia giurata di stima, la quale ne aveva determinato il valore in € 453.652,50, quota ceduta per un corrispettivo di € 426.076,94, giusta atto di compravendita, in data 20/5/2004, a rogito del notaio S.;

che la C.T.R., nell'accogliere il ricorso della contribuente, affermava che quest'ultima si era attenuta alla disposizione agevolativa di cui all'art. 7. I. n. 448 del 2001, volta  ad "evitare al ... proprietario di un terreno edificabile, il peso delle plusvalenze determinate dal decorso del tempo tra la data di acquisto e quella di vendita, in previsione della quale, ovviamente, il proprietario è indotto a rivalutare il proprio immobile", ed aggiungeva che l'Ufficio, "interpretando il tenore di alcune circolari", non poteva disapplicare il valore minimo di riferimento determinato con la perizia ed accertare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri ex art. 67 e 68, d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), in relazione al costo di acquisto della quota immobiliare, soltanto perché essa era stata ceduta ad un prezzo inferiore al valore, come rideterminato ex art. 7 legge citata;

che il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso;

 

Considerato

 

che, con il motivo d'impugnazione, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 6, I. n. 448 del 2001, giacché il Giudice di appello non ha considerato che, nell'ipotesi di vendita di un terreno edificabile per un prezzo inferiore al suo costo di acquisto, rivalutato ex art. 7, comma 1, I. n. 448 del 2001, le plusvalenze di cui alle lettere a) e b), d.P.R. n. 917 del 1986, devono essere determinate sulla base degli ordinari criteri di cui all'art. 68 del medesimo d.P.R., avendo il venditore così inteso discostarsi dal valore attribuito al bene dalla perizia, per cui laddove, come nel caso di specie, abbia anche provveduto a versare la prevista imposta sostitutiva, essa deve essere scomputata dalla plusvalenza diversamente calcolata;

che la questione posta con il motivo di ricorso può essere agevolmente risolta facendo applicazione dei principi affermati da questa Corte, nella sentenza n. 24310/2016, secondo cui, "In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, la scelta del contribuente di calcolare il valore del bene ex art. 7 della I. n. 448 del 2001, in deroga al sistema ordinario, facendo redigere apposita perizia giurata ed effettuando il relativo versamento, non determina alcun vincolo nella successiva vendita e non limita, pertanto, la facoltà di alienare il bene ad un prezzo inferiore, sicché, anche in tale ipotesi, deve escludersi la decadenza del contribuente dal beneficio e la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri.", e nella sentenza n. 25721/2014 (in fattispecie in tema di applicazione di imposta sostitutiva sulla base di perizia di stima redatta successivamente all'atto di cessione del terreno), secondo cui, "In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, primo comma, lettere a) e b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell'art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 10 gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l'assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l'irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative.";

che, nel caso di specie, è pacifico che la contribuente fece redigere apposita perizia giurata, ed effettuò il pagamento dell'imposta sostitutiva, e poiché "non risulta nessun ulteriore requisito ai fini della facoltà di utilizzare la suddetta deroga di determinazione dell'imponibile, attesa l'assenza di ulteriori limitazioni poste dalla legge a tal proposito", contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, non sussiste "alcun vincolo ai fini della determinazione del corrispettivo nella successiva vendita dell'immobile, non potendo in particolare ritenersi che il valore del cespite come rideterminato ex art. 7, I. n. 448/2001, costituisca valore legale inderogabile e condizione ostativa alla facoltà per il contribuente di alienare il bene ad un prezzo inferiore, dovendo pertanto escludersi la decadenza dal beneficio e la facoltà per l'Agenzia di accertare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri ex artt. 67 e 68 TUIR, con riferimento cioè al costo di acquisto del terreno" (Cass. n. 24310/2016 citata; n. 19242/2016);

che, in conclusione, il ricorso va respinto e l'Agenzia delle Entrate condannata alla refusione delle spese del giudizio di legittimità;

che in considerazione dell'epoca in cui si è consolidata la richiamata giurisprudenza, appaiono sussistere giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.