Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 marzo 2017, n. 6741

IVA - Avviso di accertamento di maggiori ricavi - Presunzione della correlazione dei movimenti bancari riscontrati sui conti correnti ai corrispettivi non registrati

 

Fatti di causa

 

1. A seguito di verifica fiscale eseguita dalla G.d.F. nei confronti della S. s.r.l., estesa alle movimentazioni effettuate su tre conti correnti bancari di cui la predetta società aveva la disponibilità, l'Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento di maggiori ricavi ai fini IVA per l'anno di imposta 1997 nei confronti della società e atto di contestazione nei confronti di R.D., quale autore delle violazione e rappresentante legale della società. La sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanisetta, di parziale accoglimento del ricorso proposto dalla D., veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia che con sentenza n. 679 del 20 dicembre 2010 respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate, sostenendo che l'amministrazione finanziaria aveva lasciato alla società verificata l'onere di superare la presunzione della correlazione dei movimenti bancari riscontrati sui conti correnti ai corrispettivi non registrati, ritenendo inconsistenti le approssimative dichiarazioni rese dall'amministratore della società.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi, cui non replica l'intimata.

3. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

 

Ragioni della decisione

 

1. Va preliminarmente rilevata d'ufficio l'inammissibilità del ricorso perché proposto tardivamente. Invero, la sentenza della Commissione tributaria regionale è stata pubblicata in data 20 dicembre 2010 (come risulta dal frontespizio della copia in atti ed ammesso dalla stessa ricorrente nel primo foglio del ricorso) e, quindi, il termine di impugnazione c.d. lungo ex art. 327, comma 1, c.p.c., applicabile nel giudizio tributario per effetto del rinvio operato dal combinato disposto dagli artt. 38, comma 3, e 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, computando la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di quarantasei giorni - trattandosi di impugnazione proposta anteriormente alla data del 1° gennaio 2015, di efficacia dell'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 162 del 2014, che, sostituendo l'art. 1 della I. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione a trenta giorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno) - andava a scadere in data 4 febbraio 2012, operato il calcolo applicando l'art. 155, secondo comma, cod. proc. civ. per il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. (effettuato, cioè, ex nominatione dierum), ed invece il disposto di cui al primo comma della citata disposizione processuale per il computo dei giorni di sospensione feriale, effettuato, quindi, ex numero (Cass. n. 17313 del 2015). La data del 4 febbraio 2012, cadendo di sabato, deve intendersi differita, ai sensi dell'art. 155, quinto comma, c.p.c., (Cass. n. 6728 del 2012; n. 16303 del 2015 e n. 11269 del 2016), applicabile ratione temporis (Cass. n. 310 del 2016), al lunedì successivo, 6 febbraio 2011. Nel caso di specie risulta, però, che il ricorso sia stato spedito per la notifica il giorno successivo, martedì 7 febbraio 2011, e quindi in ritardo seppure per un solo giorno.

2. E' quindi inevitabile la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine lungo di impugnazione.

3. In mancanza di costituzione dell'intimata non vi è ragione di provvedere sulle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Dichiara il ricorso inammissibile.