Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 luglio 2017, n. 31995

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Amministratore della società - Omessa tenuta dei libri contabili - Omesso deposito bilanci alla CCIAA - Bancarotta fraudolenta

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa in data 16.10.2015 la Corte d'Appello di Lecce, confermava la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 7.3.2013 con la quale Q.C.A. - nella qualità di amministratore della società I. s.r.I., dichiarata fallita in data 26.10.2009 - era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione dell'importo di oltre 190.000,00 euro, di cui agli artt. 81 e 110 c.p. 216/1 n. 1 e n. 2 e 223 R.D. n. 267/42, e condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore, affidato a due motivi con i quali deduce:

- con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui agli artt. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 216/1 n. 2, 217 L.Fall.; invero nell'atto di appello era stato rappresentato, quanto alla bancarotta documentale, come si versasse al più nell'ipotesi di cui all'art. 217 L.Fall. posto che anche la sentenza impugnata dà atto che il libro degli inventari e il bilancio di esercizio degli anni 2007/2008 non sono stati esibiti e non risultano neanche depositati in CCIAA; in definitiva il Q. ha omesso di tenere le scritture contabili obbligatorie, in perfetta coincidenza con la situazione di dissesto riguardante l'azienda; inoltre la società aveva affidato la tenuta delle scritture ad un consulente il quale, non avendo ricevuto i propri onorari, non aveva provveduto ai relativi adempimenti, ciò incidendo sul piano della sussistenza dell' elemento soggettivo richiesto dalla norma, posto che la condotta ben può essere qualificata come negligente in ragione di una culpa in vigilando rispetto all'inerzia del professionista incaricato, ipotesi al più riconducibile nell'omessa tenuta delle scritture colposa prevista dall'art. 217 I.f.., ma, sul punto, la Corte territoriale non ha fornito adeguata risposta; la condotta in concreto contestata è dunque quella dell'omessa tenuta e non già della tenuta fraudolenta, giacché la prima parte dell'imputazione si limita a riprodurre graficamente la descrizione normativa, stigmatizzando poi il fatto concreto nei termini dell'omessa tenuta dei libri;

-con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 primo comma lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione contestata al capo b) dell'imputazione; ed invero, la condotta specificamente contestata all'imputato è quella che risultano emessi una serie di assegni a favore di una società fornitrice, la quale, a sua volta, ha emesso le relative fatture, senza però che nelle casse della società beneficiaria dei pagamenti si sia rinvenuta traccia dei medesimi pagamenti; sullo specifico tema la difesa aveva-evidenziato come l'ipotesi alternativa a quella "preferita" in sentenza, potesse essere quella di una condotta di evasione fiscale da parte della società apparentemente destinataria dei pagamenti, ma l'argomento è stato liquidato come "congetturale", senza considerare che la società "A." era, anch'essa in stato di decozione al momento dei presunti incassi, tanto che ne è stato dichiarato il fallimento; non si rinviene, peraltro, alcuna esplicitazione delle ragioni, per le quali si sia prediletta l'ipotesi di veridicità delle scritture di una società fallenda - poi fallita - rispetto a quelle della società oggetto del presente giudizio, giacché non era lecito in astratto, escludere che l'ipotesi distrattiva potesse essere adombrata nei confronti di un soggetto giuridico titolare di plurimi diritti di credito, che invero risultano essere stati onorati attraverso una serie di titoli di cui non si conosce chi sia il definitivo percettore; a non diverse conclusioni può giungersi per quel che riguarda il secondo gruppo di condotte asseritamente distrattive, consistite in una serie di "monetizzazioni" di assegni di cui risultano beneficiari soggetti non legati - nella maggior parte dei casi - alla fallita.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la mancata qualificazione della condotta ascrittagli al capo a) in quella di bancarotta semplice è infondato. Ed invero, non merita censura la valutazione della Corte territoriale, che, dopo aver dato atto della qualità di amministratore della società fallita da parte dell'imputato -dal 2005 al fallimento -ha evidenziato come l'imputato non avesse depositato il libro degli inventari ed il bilancio di esercizio 2007- 2008, documenti non depositati nemmeno presso la CCIAA, condotta questa riconducibile all'ipotesi di reato ascrittagli di bancarotta fraudolenta documentale. In proposito, la Corte territoriale ha considerato che le scritture contabili erano state tenute in modo irregolare ed incompleto epoca coeva allo stato di dissesto e le stesse non rinvenute dal curatore, non erano state consegnate a quest'ultimo -tranne una scarna documentazione contabile come, invece, suo dovere in dipendenza della qualità di gestore della società. Il ricorrente, invece, deduce che tale condotta si è in realtà tradotta in una omessa tenuta dei libri contabili obbligatori, con la conseguente configurabilità dell'ipotesi meno grave di bancarotta semplice documentale ex art. 217/2 L. Fall..

1.1. Sul punto, tuttavia, occorre osservare che in tema di bancarotta fallimentare semplice documentale, è estraneo al fatto tipico, descritto dall'art. 217, comma secondo, L. fall., il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l'evento di una delle fattispecie alternativamente integranti il diverso delitto di bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 32051del 24/06/2014).

1.2. Nel caso di specie, invece, la circostanza che la condotta contestata all'imputato -riguardante la mancata tenuta del libro degli inventari oltre che il mancato deposito del bilancio di esercizio 2007-2008 - fosse stata tenuta in epoca coeva allo stato di dissesto e che sia andata di pari passo con la condotta distrattiva operata dal medesimo imputato, è stata ritenuta senza illogicità integrante il più grave reato di bancarotta fraudolenta documentale previsto dall'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall., il cui elemento psicologico è da individuarsi nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio della società, recando pregiudizio ai creditori.

1.3. Elementi rappresentativi dalla fattispecie in contestazione, anche sotto l'elemento soggettivo, sono stati più specificamente ravvisati dalla sentenza impugnata nella mancata presentazione del bilancio (documento questo che può ritenersi ricompreso tra le "scritture contabili", ben potendo l'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie, -Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015- facendo riferimento la norma di cui all'art. 216 n. 2 L. Fall. ai libri e alle scritture contabili genericamente intesi) e nel fatto che l'imputato abbia provveduto a tenere una contabilità cd. a "macchia di leopardo" molto scarna, omettendo proprio di tenere e di depositare un importante libro contabile obbligatorio, quale il libro degli inventari, in un periodo non lontano dalla sentenza dichiarativa di fallimento, nel quale veniva posta in essere, come si dirà innanzi, la condotta distrattiva. Tali elementi, valutati nel loro complesso, sono pienamente dimostrativi appunto della volontà di impedire la ricostruzione dell'andamento economico della società, in relazione allo stato di decozione in cui versava.

1.4. Correttamente, poi, la Corte territoriale, con riguardo alla deduzione difensiva circa l'affidamento della contabilità ad un consulente che avrebbe omesso la corretta tenuta della stessa, ha ritenuto tale deduzione irrilevante al fine della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale in capo all'imputato, richiamando in proposito il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell'impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013). Né tale fatto, come dedotto dal ricorrente, può risultare significativo al fine di ricondurre la condotta dell'imputato in quella più lieve di cui all'art. 217 L.Fall.

2. Infondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso, relativo alla bancarotta per distrazione. Sul punto, la sentenza impugnata ha innanzitutto escluso, con ragionamento logico immune da censure, la fondatezza della tesi riproposta, anche in questa sede, relativa all'evasione fiscale della società fornitrice A. S.r.l., destinataria dei pagamenti non registrati, essendo tale tesi sconfessata dalle contrarie risultanze probatorie. Infatti, dalle emergenze acquisite, risulta che sistematicamente, per gli anni dal 2006 al 2008, sono stati emessi dalla società fallita una pletora di assegni bancari e postali per pagamenti indicati come "acconto" ovvero "saldo fattura", per cassa contante, laddove i relativi pagamenti in contanti non risultano annotati nei mastrini dell'impresa destinataria " A." e, comunque, sono state rilevate discrasie ed incongruenze nell'apertura e chiusura dei mastrini, nonché nella modalità di pagamento e negli importi; in talune occasioni, poi, alcuni assegni - apparentemente intestati a "noi medesimi"- erano stati girati per il cambio su richiesta del S. (socio e amministratore di fatto) o dello stesso Q., laddove risulta acclarato che la società fallita utilizzasse, in un periodo in cui aveva disponibilità liquida, la procedura del cambio di assegni, rivolgendosi all'uopo ad amici e conoscenti per tale "cambio" con il dichiarato fine di pagare i fornitori, mentre tali pagamenti non risultano effettuati, né tantomeno il denaro riscosso è stato mai versato nelle casse sociali.

2.1. Da tali elementi la Corte territoriale ha ricavato senza illogicità la ricorrenza del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva a carico dell'imputato, risultando evidente che tali pagamenti abbiano depauperato l'impresa, attraverso la destinazione delle risorse ad impieghi estranei alla dinamica imprenditoriale.

2.2. Sul punto è sufficiente evidenziare come in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014; Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015). Inoltre, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n.22474 del 31/03/2016) volgendo le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014).

3. Il ricorso per le ragioni esposte va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.