Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 febbraio 2017, n. 5243

Fallimento - Ammissione allo stato passivo - Spettanze retributive e T.F.R. - Domanda formulata dopo un anno il deposito dello stato passivo

 

In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 6725 del 2015 è stata depositata la seguente relazione:

V.I. ha proposto domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento della s.a.s. il F. di F.P. e C. relativamente a spettanze retributive e t.f.r. avendo lavorato come panettiere presso la società fallita ed essendo stato licenziato dalla medesima nonché riassunto dall'affittuaria dell'azienda.

Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile l'istanza perché formulata oltre un anno dopo il deposito dello stato passivo.

Adito il Tribunale di Napoli dallo I., l'opposizione è stata rigettata, per quel che ancora interessa, sulla base delle seguenti argomentazioni:

il ritardo non può dirsi fondato su errore incolpevole dal momento che il fallimento risultava dal registro delle imprese; l'opponente ha continuato a lavorare presso la medesima azienda fino a qualche mese prima della proposizione dell'istanza.

Non può ritenersi che l'ammissibilità dell'istanza predetta possa essere fondata sull'omesso avviso da parte del curatore ex art. 92 legge fallimentare dal momento che lo stesso curatore ha allegato l'esistenza di presunzioni gravi, precise, concordanti tali da portare a ritenere verosimile la pregressa conoscenza o conoscibilità del fallimento da parte dell'opponente, consistenti: a) nella tempestiva pubblicazione nel registro delle imprese; b) nella prosecuzione del rapporto di lavoro presso la medesima azienda; c) nel fatto che fino a quando aveva ricevuto rassicurazioni sul pagamento dal P., l'opponente non si era preoccupato di verificarne l'intervenuto fallimento, così assumendo un atteggiamento di attesa colposo.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione V.I. affidato ai seguenti due motivi:

Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 92 e 101 legge fall., per avere il Tribunale ritenuto irrilevante l'omesso avviso da parte del Curatore dell'avvenuta dichiarazione di fallimento ai fini della non imputabilità del ritardo nell'istanza di ammissione allo stato passivo. Viene, in particolare, contestata la legittimità e la correttezza dell'affermazione, contenuta nel decreto impugnato, secondo la quale non può considerarsi in buona fede chi afferma di aver tardato nel deposito di una domanda di ammissione al passivo per l'omesso avviso ex art. 92 legge fall., salvo che si tratti di un soggetto dal quale non si può esigere la consultazione periodica del registro delle imprese. Al riguardo si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità, in caso di omessa comunicazione ex art. 92 sopra citato, ritiene l'incolpevolezza dell'istante salvo che il curatore non provi che il creditore abbia avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell'avviso. Nella specie II tribunale ha ritenuto sufficiente al fine d'integrare tale prova l'astratta consultabilità del registro delle imprese e la continuazione dell'attività lavorativa nell'azienda, senza considerare che il ricorrente aveva un turno di lavoro notturno (dalle 21 p.m. alle 6 a.m.) e che aveva formulato istanze istruttorie al riguardo.

Nel secondo motivo la medesima censura viene articolata sotto il profilo l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio consistente nella circostanza, che il ricorrente aveva chiesto di provare, relativa all'orario esclusivamente notturno di lavoro.

Le censure, in quanto logicamente connesse possono essere trattate unitariamente. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha affermato i seguenti principi in ordine agli effetti dell'omesso avviso ex art. 92 legge fall, su di un'istanza di ammissione al passivo ultratardiva: a) Ai fini dell'ammissibilità della domanda cd. supertardiva, di cui all'ultimo comma dell'art. 101 legge fall. da parte del curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 I. fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del ricorrente (ex multis Cass. 23302 del 2015); b) il curatore ha facoltà di provare che il creditore, pur in mancanza del predetto avviso, abbia comunque avuto notizia del fallimento (Cass. 21316 del 2015); c) spetta al giudice di merito la valutazione dell'avvenuta conoscenza. Trattandosi di un accertamento di fatto sfugge al sindacato di legittimità ove non s'incorra in un vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

La parte ricorrente ha formulato la censura sia come vizio di violazione di legge che in ordine al vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nella versione attualmente vigente. Si è rilevato che i principi di diritto sub a) e b) non siano stati osservati dal Tribunale di Napoli, il primo per aperto contrasto con la regola contrassegnata dalla lettera a); il secondo perché ha equiparato la conoscenza alla conoscibilità, ritenendo che la pubblicazione sul registro delle imprese e la prosecuzione dell'attività lavorativa presso la medesima sede aziendale fossero indici presuntivamente idonei a desumere quanto meno la conoscibilità da parte del ricorrente. Inoltre si è sottolineato che con il rigetto delle istanze istruttorie si è impedito al ricorrente di dare la prova della propria incolpevolezza.

Si ritiene che i principi elaborati da questa Corte e sopra sintetizzati non siano stati correttamente applicati dal giudice del merito che oltre ad aver erroneamente escluso il rilievo dell'omessa comunicazione ha ritenuto assolto l'onere della prova incombente sul curatore mediante la presunzione di conoscibilità e non di conoscenza effettiva dell'avvenuto fallimento. Ulteriore errore logico giuridico è stato quello di ritenere che nonostante l'omesso avviso ex art. 92 legge fall., il ricorrente fosse ancora tenuto a dover dimostrare la sua incolpevolezza e non invece, come costantemente affermato dalle pronunce soprarichiamate e da altre precedenti (ex multis 4310 del 2012), applicare la regula iuris secondo la quale in mancanza della comunicazione del curatore, la prova da fornire è soltanto quella della conoscenza del fallimento da parte del curatore e non della mera conoscibilità. Infine i capitoli di prova orali, in quanto diretti specificamente a contrastare la circostanza della conoscenza del fallimento non potevano essere rigettati implicitamente senza precisarne le ragioni dell'irrilevanza, risultando soltanto l'esclusione non giustificata del diritto alla prova contraria.

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi si conclude per l'accoglimento del ricorso".

Il Collegio condivide senza rilevi la relazione depositata e per l'effetto accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche in ordine alle spese del presente giudizio.