Prassi - MINISTERO AMBIENTE - Circolare 02 febbraio 2017, n. 148

Iscrizione all’Albo nella cat. 6 - Disposizioni transitorie

 

Ai sensi dell’art. 5 comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016 le imprese in possesso della ricevuta d’iscrizione rilasciata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, debbano presentare alla Sezione regionale dell’Albo la domanda d’iscrizione ai sensi dell’articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della deliberazione 13 luglio 2016, e successive modificazioni e integrazioni, entro il 15 maggio 2017 e continuano ad operare sulla base della ricevuta d’iscrizione e delle successive ricevute di variazione fino alla notifica del provvedimento di iscrizione da parte della Sezione regionale.

Al riguardo alcune Sezioni regionali hanno richiesto di sapere quale provvedimento debbano adottare nel caso in cui la domanda d’iscrizione in esame presentata ai sensi della suddetta disposizione sia rigettata o archiviata, anche su richiesta dell’interessato.

Il Comitato nazionale ha precisato che la Sezione regionale dovrà provvedere, nei casi di rigetto o archiviazione della domanda presentata ai sensi dell’art. 5 comma 1, della deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016, alla contestuale cancellazione dell’impresa dall’Albo.