Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 dicembre 2016, n. 26750

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Mancata integrazione di litisconsorzio necessario - Nullità dell’intero giudizio

 

Fatto

 

La contribuente ha impugnato l’avviso col quale l’Agenzia delle Entrate ha accertato maggiore imponibile ai fini dell’Irap e dell’Iva, scaturente dall’indebito utilizzo di fatture passive per operazioni inesistenti intercorse con una società ritenuta cartiera, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale. Di contro, quella regionale ha accolto l’appello dell’ufficio, facendo appunto leva sulla natura di cartiera dell’apparente alienante.

Avverso questa sentenza la contribuente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, illustrati con memoria, cui l’Agenzia replica con controricorso.

 

Diritto

 

1. - Il collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta il decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. - Va accolto il primo motivo di ricorso, di rilievo assorbente rispetto al secondo, in ragione della violazione del litisconsorzio necessario, vertendo il giudizio, tra l’altro, in tema di Irap di una società di persone (Cass., sez.un., n. 10145/12).

3. - Né si può applicare il temperamento (espresso, tra varie, da Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830 e dall’ord. 29 gennaio 2014, n. 2014), che consente di escludere la dichiarazione di nullità e di procedere alla riunione dei processi pendenti in cassazione, non emergendo né la pendenza in cassazione dei processi instaurati dai soci, né che i giudizi siano stati trattati contestualmente in primo grado.

4.- Ne deriva la declaratoria di nullità dell’intero giudizio, con cassazione della sentenza impugnata e rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

L’andamento processuale comporta la compensazione di tutte le voci di spesa.

 

P.Q.M.

 

Dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rimette il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli. Compensa integralmente tutte le voci di spesa.