Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 settembre 2017, n. 22713

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Illegittimità per difetto - Dirigente con funzioni di direttore amministrativo - Inammissibilità - Ricorso che denuncia il vizio motivazionale ma non indica il fatto storico

 

Svolgimento del processo

 

La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata in data 19/2/2014, respingeva il gravame interposto da T. U., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva disatteso la domanda proposta dal T., dirigente con funzioni di direttore amministrativo della I. S.r.l. dal marzo 2008, volta ad ottenere - previo accertamento della circostanza che il rapporto si era svolto con la T. S.p.A. - la declaratoria di illegittimità del licenziamento allo stesso intimato dalla I. S.r.l. per difetto di giustificato motivo oggettivo, con condanna di entrambe le società al pagamento delle differenze retributive maturate, alla reintegra nel proprio posto di lavoro o all’indennità sostitutiva, al versamento dei contributi, con ricalcolo del TFR e degli altri istituti in ragione della dedotta cessazione del rapporto al 23/3/2010.

Per la cassazione della sentenza il T. propone ricorso sulla base di un motivo.

La I. S.r.l. e la T. S.p.A. resistono con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. Con l’unico motivo articolato il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c.. la violazione dell’art. 112 c.p.c. e lamenta che la Corte di merito sia incorsa "in un errar in indicando per vizi di motivazione, avendo il giudice di merito omesso di prendere in esame la questione prospettatagli ed avendo analizzato le risultanze istruttorie ed i motivi del ricorso con eccessiva superficialità".

2. Il motivo è inammissibile, in quanto solleva un coacervo di censure confuse, in modo peraltro perplesso, nel tentativo di ottenere un riesame del merito, in quanto tale, impossibile nel giudizio di legittimità (cfr., tra le molte, Cass. Nn 19954/14, 21165/13, 19443/11).

Inoltre, manca nella prospettazione del ricorrente altresì la localizzazione del momento di conflitto, rispetto a tali generiche doglianze, dell'accertamento concreto operato dalla Corte di merito all'esito delle emersioni probatorie (cfr., expiurimis, Cass. n. 24374 del 2015; Cass. n. 80 del 2011).

Infine, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014). per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciarle in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che. se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Orbene, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 19 febbraio 2014. nella fattispecie si applica, ratione temporis. il nuovo testo dell’art. 360. comma 1. n. 5), come sostituito dall’art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012. n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014). con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; né. tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza "così radicale da comportare" in linea con "quanto previsto dall’art. 132. n. 4. c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione".

E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso, motivazionale del giudice di merito (cfr.. tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue.

3. Per tutto quanto esposto, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600.00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.